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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4635/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CASTIGLIONI SAMANTHA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FORGIONE RINO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito, dando atto che nonostante la trasmissione del fascicolo al PM in data 30.07.2025, non sono pervenute le sue conclusioni.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
matrimonio contratto il 30/07/1998 e trascritto al n. 1, Parte 1, Serie -, Anno
[...]
1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Campolieto alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'immobile sito a EB (TV) in Via Schiavonesca Priula 60/b, adibito a casa coniugale, di proprietà della SI , resterà nella disponibilità esclusiva di Parte_1
quest'ultima, e ciò, anche nel caso in cui il figlio , non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, decida di vivere stabilmente con il padre. Il Signor si impegna a Pt_2
lasciare detto immobile entro e non oltre il 30.9.2025.
3. Qualora il figlio decidesse di vivere stabilmente con il padre, quest'ultimo si farà Per_1
integralmente carico del suo mantenimento ordinario.
4. Qualora, invece, decidesse di risiedere stabilmente con la madre, il sig. Per_1 Pt_2
verserà alla SI un contributo mensile di 300,00 euro, rivalutabile Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
In ogni caso, le spese straordinarie relative ad , come individuate nell'Allegato 3 del Per_1
Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno.
5. Il Signor corrisponderà alla SI , a partire dal mese di agosto Pt_2 Parte_1
2025, l'importo di 200 euro mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso nel suo mantenimento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6. Si dà atto che i coniugi convengono, inoltre, quanto segue.
a) La SI si obbliga nei confronti del Signor , che Parte_1 Parte_2
ne ha interesse, a corrispondere al figlio la somma di euro 60.000 alle Parte_3
seguenti scadenze:
- euro 25.000 entro cinque giorni dalla firma del ricorso;
- euro 15.000 entro il 30.9.2025;
- euro 20.000 ad avvenuta estinzione, da parte di , del debito da questi Parte_2
contratto con l'ex a fronte del contratto di mutuo ipotecario Controparte_1
numero 056/4720399, stipulato il 16.10.2008 con atto a rogito del Notaio di Persona_2
EB (TV), rep. 124.711, racc. 9.101, garantito da fideiussione prestata dalla
SI . Più precisamente, il pagamento verrà effettuato a seguito del rilascio, da Parte_1
parte del creditore e/o del cessionario del credito, della liberatoria a favore della SI
. Parte_1
b) Si dà atto che la SI si obbliga, inoltre, a corrispondere al Signor Parte_1
l'importo di € 50.000 nel caso in cui la stessa procedesse alla vendita Parte_2
dell'immobile di sua proprietà, sito a EB (TV) in Via Schiavonesca Priula, 60/b. In
tal caso, il suddetto importo di € 50.000 verrà corrisposto entro dieci giorni dalla stipulazione dell'atto notarile di vendita. I ricorrenti dichiarano che gli accordi contenuti nel presente paragrafo 5, alle lettere a) e b), sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Senza tali accordi, la domanda di separazione sarebbe stata necessariamente giudiziale, in quanto i suddetti accordi rappresentano una condizione essenziale e indispensabile della separazione stessa.
7. Si dà atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del proprio passaporto.
8. Le spese e i compensi del presente procedimento sono interamente compensati tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 02/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani