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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1525/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA, IL 27/12/1976 (CF: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. D'AMBRA MARINA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 29/03/1974 (CF: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2024, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 07.10.1995, trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1995, parte
II, serie A, n. 921.
Dalla coppia sono nate due figlie, entrambe maggiorenni: , nata il [...] e , il Per_1 Per_2
14.02.1998.
Con ricorso depositato il 02/02/2023, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, chiedendo, altresì, di confermare a carico del resistente il pagamento di un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia
, non economicamente indipendente, e con la stessa convivente, oltre al pagamento del 50% Per_2
delle spese straordinarie.
Innanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del 17.10.2022, è comparsa solo parte ricorrente e non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore.
In data 8.11.2024 si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha contestato la richiesta di mantenimento per la figlia, adducendo che entrambe le figlie sono maggiorenni ed indipendenti e rappresentando di versare in difficili condizioni economiche.
All'udienza in data 25/11/2024, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed hanno insistito nella sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio: la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per la figlia , evidenziando che la stessa è divenuta Per_2
economicamente autosufficiente.
La causa è stata posta in decisione il 26.11.2024, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione del vincolo matrimoniale tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
13.07.2021 nella procedura di separazione recante il n. RG 12887/2020 definita con sentenza n.
1214/2022 del 04.02.2022.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1525/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 07/10/1995 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Catania dell'anno 1995, parte II, serie A, atto n. 921;
2) compensa le spese di giudizio. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così in Catania deciso nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1525/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA, IL 27/12/1976 (CF: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. D'AMBRA MARINA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 29/03/1974 (CF: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.11.2024, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi sulla scorta delle conclusioni concordate tra le parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 07.10.1995, trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1995, parte
II, serie A, n. 921.
Dalla coppia sono nate due figlie, entrambe maggiorenni: , nata il [...] e , il Per_1 Per_2
14.02.1998.
Con ricorso depositato il 02/02/2023, ha chiesto la pronuncia della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio del matrimonio, chiedendo, altresì, di confermare a carico del resistente il pagamento di un assegno di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per la figlia
, non economicamente indipendente, e con la stessa convivente, oltre al pagamento del 50% Per_2
delle spese straordinarie.
Innanzi al Presidente del Tribunale, all'udienza del 17.10.2022, è comparsa solo parte ricorrente e non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore.
In data 8.11.2024 si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla richiesta di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha contestato la richiesta di mantenimento per la figlia, adducendo che entrambe le figlie sono maggiorenni ed indipendenti e rappresentando di versare in difficili condizioni economiche.
All'udienza in data 25/11/2024, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed hanno insistito nella sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio: la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per la figlia , evidenziando che la stessa è divenuta Per_2
economicamente autosufficiente.
La causa è stata posta in decisione il 26.11.2024, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione del vincolo matrimoniale tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
13.07.2021 nella procedura di separazione recante il n. RG 12887/2020 definita con sentenza n.
1214/2022 del 04.02.2022.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 1525/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 07/10/1995 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Catania dell'anno 1995, parte II, serie A, atto n. 921;
2) compensa le spese di giudizio. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così in Catania deciso nella camera di consiglio del 14/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco