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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16986/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16986/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BERTANI VERONICA Parte_1
Per l'avv. FRONTE SALVATORE Controparte_1
AL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Chiara Stefanini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16986/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTANI VERONICA elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, 8 20123
presso il difensore avv. BERTANI VERONICA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FRONTE SALVATORE AL elettivamente domiciliato in VIA G. COMPAGNONI, 8 20129 presso il difensore avv. FRONTE CP_1
SALVATORE AL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1 [...]
onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o Controparte_2
annullabilità della delibera assembleare assunta in data 24/02/2021 al punto 1 relativa all' approvazione rendiconto consuntivo 2019/2020, nella parte in cui pone a carico dei pagina 2 di 4 condomini la spesa di € 2.188,68 in favore dello studio legale LR & Partners per la difesa dell'amministratore Rag e la delibera del 15/12/2021 al punto 1 relativo CP_3
all'approvazione del rendiconto consuntivo 2020/2021 nella parte in cui pone a carico dei condomini la spesa di € 4.399,18 in favore dello studio legale LR & Partners “ per assistenza pratica penale difesa Rag oltre ad € 1.3720,00 “ per oblazione CPI”. CP_3
Il costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_1
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni che si allegano, la causa veniva posta in decisione. Il giudice osserva:
Gli addebiti in questione è indubbio, pacifico e incontestato, costituiscano il corrispettivo versato dal condominio per l'attività svolta a favore della difesa nel processo penale a carico dell'amministratore Rag CP_3
L'assemblea non può porre a carico del condominio le spese personali sostenute dell'amministratore per una sua difesa in un processo penale.
Esula infatti dalle attribuzioni dell'assemblea autorizzare la ripartizione tra i condomini di spese che non attengono all'amministrazione di parti comuni
Non può essere legittimamente ricompresa, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, la autorizzazione concessa all'amministratore a nominarsi un difensore che lo assista in un processo penale [ sia pur scaturente da vicende riguardanti le parti comuni dell'edificio ], ovvero la assunzione delle relative spese da parte dei condomini, pur con esonero di quelli dissenzienti, dovendosi tale delibera [ che esorbita dalle attribuzioni che definiscono la competenza dell'organo collegiale ] ritenersi affetta da nullità assoluta, per impossibilità dell'oggetto, e risultando estranea alla rappresentanza del ogni vicenda di responsabilità penale, attesane la natura personale, ai CP_1
sensi dell'art. 27, comma primo, Cost.
Le delibera impugnate, 24/02/2021 e 15/12/2021, vanno pertanto dichiarate nulle sul punto.
In merito alla delibera del 15/12/2021 deve essere annullata anche per altro motivo.
Va osservato che, per giurisprudenza consolidata, la custodia, la estrazione di copia e la pagina 3 di 4 consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi CP_1
degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Parte attrice ha allegato in atti prova che tutti i documenti oggetto della richiesta attorea
( documentazione contabile relativa al bilancio oggetto di discussione assembleare) siano stati più volte richiesti all'amministratore ( il 9/12/2021, 6 giorni prima dell'assemblea) ma messi a disposizione del condominio richiedente, solo successivamente alla delibera oggetto di impugnazione l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si è reso inadempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza dell'attore.
In definitiva, anche per tale motivo la delibera del 15/12/2021 deve essere annullata.
Le ulteriori doglianze si intendono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara nulla la delibera assembleare del 15/12/2021 al punto 1 e la delibera del 24/02/2021 al punto 1 come in motivazione condanna il alla rifusione in favore Controparte_2
dell'attore delle spese del procedimento liquidate complessivamente in euro 264,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16986/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. BERTANI VERONICA Parte_1
Per l'avv. FRONTE SALVATORE Controparte_1
AL e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Chiara Stefanini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16986/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTANI VERONICA elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, 8 20123
presso il difensore avv. BERTANI VERONICA CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FRONTE SALVATORE AL elettivamente domiciliato in VIA G. COMPAGNONI, 8 20129 presso il difensore avv. FRONTE CP_1
SALVATORE AL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1 [...]
onde ottenere la dichiarazione di nullità e/o Controparte_2
annullabilità della delibera assembleare assunta in data 24/02/2021 al punto 1 relativa all' approvazione rendiconto consuntivo 2019/2020, nella parte in cui pone a carico dei pagina 2 di 4 condomini la spesa di € 2.188,68 in favore dello studio legale LR & Partners per la difesa dell'amministratore Rag e la delibera del 15/12/2021 al punto 1 relativo CP_3
all'approvazione del rendiconto consuntivo 2020/2021 nella parte in cui pone a carico dei condomini la spesa di € 4.399,18 in favore dello studio legale LR & Partners “ per assistenza pratica penale difesa Rag oltre ad € 1.3720,00 “ per oblazione CPI”. CP_3
Il costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_1
Senza necessità di seguito istruttorio, precisate le conclusioni che si allegano, la causa veniva posta in decisione. Il giudice osserva:
Gli addebiti in questione è indubbio, pacifico e incontestato, costituiscano il corrispettivo versato dal condominio per l'attività svolta a favore della difesa nel processo penale a carico dell'amministratore Rag CP_3
L'assemblea non può porre a carico del condominio le spese personali sostenute dell'amministratore per una sua difesa in un processo penale.
Esula infatti dalle attribuzioni dell'assemblea autorizzare la ripartizione tra i condomini di spese che non attengono all'amministrazione di parti comuni
Non può essere legittimamente ricompresa, tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale, la autorizzazione concessa all'amministratore a nominarsi un difensore che lo assista in un processo penale [ sia pur scaturente da vicende riguardanti le parti comuni dell'edificio ], ovvero la assunzione delle relative spese da parte dei condomini, pur con esonero di quelli dissenzienti, dovendosi tale delibera [ che esorbita dalle attribuzioni che definiscono la competenza dell'organo collegiale ] ritenersi affetta da nullità assoluta, per impossibilità dell'oggetto, e risultando estranea alla rappresentanza del ogni vicenda di responsabilità penale, attesane la natura personale, ai CP_1
sensi dell'art. 27, comma primo, Cost.
Le delibera impugnate, 24/02/2021 e 15/12/2021, vanno pertanto dichiarate nulle sul punto.
In merito alla delibera del 15/12/2021 deve essere annullata anche per altro motivo.
Va osservato che, per giurisprudenza consolidata, la custodia, la estrazione di copia e la pagina 3 di 4 consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi CP_1
degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Parte attrice ha allegato in atti prova che tutti i documenti oggetto della richiesta attorea
( documentazione contabile relativa al bilancio oggetto di discussione assembleare) siano stati più volte richiesti all'amministratore ( il 9/12/2021, 6 giorni prima dell'assemblea) ma messi a disposizione del condominio richiedente, solo successivamente alla delibera oggetto di impugnazione l'amministratore, quale mandatario dei condomini, si è reso inadempiente ai suoi obblighi di legge su quanto oggetto della doglianza dell'attore.
In definitiva, anche per tale motivo la delibera del 15/12/2021 deve essere annullata.
Le ulteriori doglianze si intendono assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe proposta ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara nulla la delibera assembleare del 15/12/2021 al punto 1 e la delibera del 24/02/2021 al punto 1 come in motivazione condanna il alla rifusione in favore Controparte_2
dell'attore delle spese del procedimento liquidate complessivamente in euro 264,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 4