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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7173/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
), rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rita Criscuolo e dall'Avv. Nunzio Sorrenti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, quale mandataria della rapp.ta e CP_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, in forza di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la proponendo rituale CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1456/20 emesso in data 14.08.2020
dal Tribunale di Nola con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 9.253,50 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007 con l'originaria creditrice “Agos Ducato” S.p.A., allegato al ricorso monitorio.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla società opposta, nonché l'illegittimità dei tassi applicati.
La società opposta costituitasi in giudizio contestava l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in particolare dall'esame degli estratti conto e della documentazione allegata al fascicolo monitorio si evince che in relazione al contratto stipulato dall'opponente con l'originaria società Agos Ducato, lo stesso fu sottoscritto in data
24.4.2007 con decorrenza della prima rata il 27.5.2007 e che tale finanziamento prevedeva la corresponsione di n. 60 rate mensili (pari a 5 anni); di conseguenza l'ultima rata sarebbe scaduta il 27.5.2012 (dies a quo
da cui decorrono i termini decennali della prescrizione), considerato che la data di decorrenza decennale della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798)
Inoltre, in atti è depositata la lettera raccomandata di parte creditrice con cui veniva sollecitato il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, idonea a interrompere il decorso della prescrizione(cfr lettera del 18.10.2019 quale raccomandata di cessione e contestuale diffida dalla come dedotto dallo stesso opponente Controparte_2
all'interno del proprio atto di citazione).Pertanto il decorso del termine decennale va individuato nella data del 18.10.2029.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c.,
comma 2, delle clausole relative agli interessi applicati e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che
intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte
dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Per tali motivi il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica attesa la genericità delle contestazioni e la natura meramente esplorativa della stessa. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n.1456/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 14.08.2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7173/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1456/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 14.08.2020
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, sig , al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7173/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
), rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rita Criscuolo e dall'Avv. Nunzio Sorrenti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, quale mandataria della rapp.ta e CP_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, in forza di procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola, la proponendo rituale CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1456/20 emesso in data 14.08.2020
dal Tribunale di Nola con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 9.253,50 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2007 con l'originaria creditrice “Agos Ducato” S.p.A., allegato al ricorso monitorio.
Parte opponente eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla società opposta, nonché l'illegittimità dei tassi applicati.
La società opposta costituitasi in giudizio contestava l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa, in particolare dall'esame degli estratti conto e della documentazione allegata al fascicolo monitorio si evince che in relazione al contratto stipulato dall'opponente con l'originaria società Agos Ducato, lo stesso fu sottoscritto in data
24.4.2007 con decorrenza della prima rata il 27.5.2007 e che tale finanziamento prevedeva la corresponsione di n. 60 rate mensili (pari a 5 anni); di conseguenza l'ultima rata sarebbe scaduta il 27.5.2012 (dies a quo
da cui decorrono i termini decennali della prescrizione), considerato che la data di decorrenza decennale della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.Sez. III,
Sent., 30/08/2011, n. 17798)
Inoltre, in atti è depositata la lettera raccomandata di parte creditrice con cui veniva sollecitato il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, idonea a interrompere il decorso della prescrizione(cfr lettera del 18.10.2019 quale raccomandata di cessione e contestuale diffida dalla come dedotto dallo stesso opponente Controparte_2
all'interno del proprio atto di citazione).Pertanto il decorso del termine decennale va individuato nella data del 18.10.2029.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo alla presunta nullità, ex art. 1815 c.c.,
comma 2, delle clausole relative agli interessi applicati e per questo motivo devono essere considerate infondate, in quanto prive di un qualsivoglia riferimento specifico alle stesse clausole contestate.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che
intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte
dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ., sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Per tali motivi il Tribunale non ammetteva la consulenza tecnica attesa la genericità delle contestazioni e la natura meramente esplorativa della stessa. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n.1456/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 14.08.2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 7173/2020, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1456/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 14.08.2020
che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, sig , al pagamento delle Parte_1
spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Nola, lì 19.09.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura