Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
12 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5412 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Salvatore Carmanello come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come in atti;
- resistente-
e nei confronti di
; Controparte_2
Avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5 giugno 2024 in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 59320230005784666000 matricola n. 2162538410, relativo al presunto omesso versamento dei
4.748,26.
A fondamento della proposta opposizione deduceva : la sproporzione della sanzione applicata;
l'insussistenza dell'obbligo contributivo per occupare il ricorrente la sola posizione di socio di capitale senza avere svolto alcuna attività lavorativa nell'ambito della società; la non debenza delle somme richieste in quanto la Trust s.r.l nel periodo oggetto di accertamento aveva esercitato l'attività societaria delegandola a soggetti terzi .
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ In via preliminare ISTANZA DI SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART 47 D.LGS.
546/92 E SEGUENTI: previa sospensione degli atti impugnati, atteso il grave periculum del danno economico che deriverebbe dall'esecuzione dello avviso di addebito basate sull'assenza fumus di parte resistente, da emettersi in inaudita altera parte. Ed in accoglimento del presente ricorso voglia accertare e dichiarare: - La nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito impugnato, notificato il
10/01/2024; - annullare l'atto impugnato e dichiarare che nulla deve il ricorrente in relazione all'omesso versamento dei contributi IVS per l'anno dal 03/2021 al 12/2022; Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre allo scrivente procuratore”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione CP_1 passiva di e, nel resto, rilevando “ a) In punto di fatto si specifica ulteriormente che CP_2
l'avviso di addebito impugnato (in all.) intima il pagamento di contributi e sanzioni IVS afferenti ratei del periodo dal 03/2021 al 12/2021, Gestione Commercianti, cui il ricorrente risulta iscritto, giacché egli è stato fino al 12.11.2021 socio unico e amministratore unico di
[...]
– C.F. (cfr. doc.ne in all.). Controparte_3 P.IVA_1
La suddetta società si occupa di “Altri servizi di sostegno alle imprese nca (progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi e prodotti innovativi a contenuto altamente tecnologi- co quali software e piattaforme atte ad innovare la gestione di processi aziendali finalizzati all'in- contro dei clienti e fornitori).” Il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti a seguito di delibera di iscrizione per-venuta dalla Camera di Commercio di Milano tramite istanza telematica di ComUnica in data 29.03.2021 .
La non occupa e non ha mai Controparte_3
occupato lavoratori dipendenti. L'art.1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ha esteso l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti nei confronti dei soci di SRL. Con le circolari nn.121 e
215 del 1998 l' , di concerto con il e su parere CP_4 Controparte_5
del Consiglio di Stato, ha specificato che l'obbligo di iscrizione del socio unico di SRL va ravvisato in considerazione del fatto che in tal caso, pur costituendo una SRL un soggetto diverso dal socio, è di immediato rilievo l'esigenza di tutela del socio medesimo, sostanziale imprenditore in quanto gestore in proprio dell'impresa.
Secondo l'Istituto l'espressione "titolare o gestore in proprio", va quindi intesa in senso sostanziale, rapportando direttamente l'impresa al socio lavoratore e prescindendo dagli effetti del beneficio del- la separazione della responsabilità che caratterizza le società di capitali.
Il ricorrente rivestiva la qualifica di socio unico e dunque, in assenza di preposto, risulta l'unico soggetto che potesse occuparsi di tutto ciò che attiene al raggiungimento dell'oggetto socia-le.
La posizione nella gestione commercianti di è stata chiusa alla data cessione quote Parte_1 della società del 12.11.2021 (cfr. doc.ne in all.); conseguentemente, l'avviso di addebito impugnato
è stato oggetto di sgravio parziale, per i periodi successivi alla cessione di quote (cfr. doc.ne in all.)”.
(...)”.
Quanto ai periodi pregressi alla intervenuta cessione delle quote l' articolava difese volte al CP_4
rigetto del ricorso rilevando come incontestato, che l'attività di amministrazione fosse stata effettivamente espletata dal ricorrente. In ragione di quanto argomentato in memoria CP_1 concludeva nei seguenti termini: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, per tardività dello stesso ex artt. 617 c.p.c. e/o ex 24 comma 5° del D.Lgs. n.
46/99, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto, al netto delle partite debitorie oggetto di sgravio. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, al netto delle partite debitorie oggetto di sgravio, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
All'udienza del 21 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio parziale dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione della lite intendendo provvedere al pagamento.
La causa veniva rinviata a tal fine.
Successivamente pur ribadendo la volontà di intendere provvedere al pagamento non avendo interesse a coltivare l'opposizione per la parte non oggetto di sgravio, parte ricorrente rappresentava difficoltà operative nell'effettivo saldo delle spettanze ancora vantate da e, da ultimo, nelle note del 28 CP_1
maggio 2025 chiedeva dichiararsi parziale cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va, preliminarmente, dato atto che ha provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di CP_1
addebito impugnato ( all. 12 memoria ). CP_1
A fronte di tale circostanza sopravvenuta parte ricorrente ha dichiarato “ di non voler proseguire il presente giudizio e tramite apposita istanza all'Ente odierno resistente provvederà a richiedere le modalità per provvedere al pagamento della rimanente parte. Alla luce di quanto sopra esposto si dichiara di voler rinunciare alla prosecuzione del giudizio visto lo sgravio eseguito dall'odierna resistente” ( note del 19 novembre 2024).
Successivamente ( note di trattazione scritta del 9 maggio 2025 ) la stessa parte ricorrente ha dedotto
“ Conseguentemente a ciò l'odierno ricorrente ritenendo di non voler proseguire il presente giudizio, ha tentato di poter pagare la parte rimanete, con le modalità indicate dall'Avv. Gaezza nelle note di udienza che riporto: ...Considerato quanto dedotto dal ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta, si chiede pertanto confermarsi l'avviso di addebito per la parte non oggetto di sgravio. Quanto alle modalità di pagamento delle somme dovute, non può non evidenziarsi come esse siano specificamente indicate nell'avviso di addebito impugnato (in particolare, alle pagg. 9 e ss.)...".
Orbene alla luce di quanto indicato nell'impugnato avviso, a pag.9 e ss, il mio assistito ha provveduto ad accedere online alla propria posizione debitoria presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non ha trovato l'avviso impugnato ed il relativo ricalcolo a seguito del disposto parziale sgravio.
Sulla base di quanto sopra esposto, viste le interlocuzioni svolte con la controparte, con le presenti note si chiede di dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alla parte del credito dichiarata sgravata e contestualmente disporre un termine per l'Ente creditore e per l'Agente della
Riscossione di emettere il nuovo atto impositivo al fine di poter concedere al ricorrente la possibilità di adempiere al pagamento di quanto dovuto”.
Da ultimo ( note del 28 maggio 2025) ribadendo quanto già dichiarato il ricorrente ha concluso nei seguenti termini “ si chiede di dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alla parte del credito oggetto di sgravio, eseguito in corso del giudizio;
si richiede altresì di compensare le spese del giudizio, essendoci stato un parziale accoglimento, vedi il deposito del sopra citato sgravio da parte dell' avvenuto in corso di causa”. CP_1
CP_ preso atto ha aderito alla posizione attorea rilevando da ultimo ( note 11 giugno 2025) “ Pertanto, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda, per la parte dell'avviso di addebito non oggetto di sgravio. Si chiede, pertanto di volersi confermare l'avviso di addebito medesimo, per la parte non oggetto di sgravio, con compensazione delle spese”. Alla luce delle deduzioni che precedono e, tenuto conto dell'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto, limitatamente alle somme sgravate può senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia nel merito della controversia.
Nel resto, con specifico riguardo alla porzione di credito ancora in essere per essere rimasta estranea al provvedimento di sgravio, la rinuncia di parte ricorrente alla domanda originariamente formulata e il manifestato proposito di procedere al pagamento determinano una incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e l'interesse all'accoglimento della domanda che equivale, come incontestato, al riconoscimento delle pretese dell'ente e determina, di fatto, un rigetto della domanda originariamente articolata.
Conseguentemente la causa può decidersi con declaratoria parziale di cessata materia del contendere e rigetto del ricorso nel resto.
2. Le spese del giudizio, come concordemente richiesto da entrambe le parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle somme oggetto del provvedimento di sgravio in atti;
rigetta, nel resto, il ricorso;
spese compensate.
Catania, 12/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso