Sentenza 7 luglio 2005
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del notaio che proceda ad autenticare in calce ad una procura speciale sottoscrizioni non apposte in sua presenza, in quanto detta attestazione - riconducendo tali sottoscrizioni ai rispettivi autori apparenti - comprova l'esistenza di un fatto in realtà inesistente, vulnerando la funzione autenticativa e certificativa propria del notaio e ledendo il bene giuridico della pubblica fede e dell'affidamento dei terzi; né, al riguardo, rileva il fatto che si tratti di atto nullo, considerato che solo l'inesistenza giuridica, e non la mera nullità del documento, fa venire meno la tutela penale nel caso di falso documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2005, n. 45295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45295 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 07/07/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1627
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO AO Antonio - Consigliere - N. 6/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 23/12/2003 da:
Avv. BOTTI Claudio, difensore di AN LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19 novembre 2003 della Corte di Appello di Napoli. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Visti i motivi aggiunti depositati nell'interesse del ricorrente. Sentita la relazione del Consigliere Dr. AO Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Claudio Botti, che, in favore dell'imputato, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio LA AP era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Napoli, del reato di cui all'art. 479 c.p. perché, nell'autenticare, nella sua qualità di notaio e quindi pubblico ufficiale, le firme BB AL, EL RI IA, EL AO, EL EA e EL GI in calce alla procura speciale da costoro rilasciata a favore di UO LE, attestava falsamente che dette firme erano state apposte in (sua) presenza dai predetti, della cui identità personale si dichiarava certo, laddove la firma EL RI IA (a margine ed in calce alla procura speciale e quella di EL EA (in calce alla suddetta procura) erano apocrife.
Con sentenza del 05/07/2002, il Tribunale dichiarava il AP responsabile del reato ascrittogli e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di censura indicati in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce, al riguardo, che la Corte di merito era incorsa in erronea valutazione in ordine alla validità giuridica e funzionale dell'atto in questione, non considerando che lo stesso era affetto da nullità per mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla L. n. 221 del 1913, art. 48, ed in particolare della espressa menzione che tutte le parti, di comune accordo, avevano rinunciato alla presenza dei testimoni, ove invece, i giudici di merito, prendendo atto che il riferimento all'accordo, riportato all'esordio dell'atto, riguardava solo la "parte", al singolare, avevano ritenuto che l'uso di tale formula non escludeva l'intento di riferirsi a tutti quanti gli intervenuti alla stipula. La necessità dell'accordo delle parti ai fini della rinuncia ai testimoni era espressamente previsto dall'art. 72 c.p. con riferimento agli atti di autenticazione delle firme,
ribadendosi pure per essi i principi generali sanciti dall'art. 47 e 48 della legge notarile. Sicché anche per le autentiche la mancanza del requisito in questione (indicazione dell'accordo alla rinunzia) comportava la nullità dell'atto, per effetto del combinato disposto della legge notarile artt. 48 e 58. Se, dunque, l'atto era nullo, non avrebbe potuto configurarsi il reato di falso, dovendosi estendere anche alla categoria della nullità le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità era pervenuta in ordine all'inesistenza giuridica, in quanto anche un atto inesistente, era tale da ingenerare affidamento dei terzi. In conclusione, l'azione posta in essere dall'imputato risultava del tutto inidonea alla messa in pericolo del bene tutelato dalla norma incriminatrice, in quanto la procura redatta, in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge notarile art. 58, era assolutamente inutilizzabile ed improduttiva di qualsiasi conseguenza giuridicamente rilevante. 2. - Con i motivi aggiunti, il ricorrente eccepisce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo del difetto motivazionale sull'elemento psicologico del reato in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - All'esame dei motivi di ricorso giova, di certo, una sintetica puntualizzazione dei termini della fattispecie accertata in sede di merito.
La vicenda, oggetto di giudizio, è di lineare configurazione. Una procura speciale, conferita, con autentica notarile, congiuntamente da più persone, reca firme pacificamente apocrife. La falsità accertata comporta l'ovvia, scontata, ed incontrovertibile (quanto incontroversa) conclusione che il notaio ha autenticato sottoscrizioni non redatte alla sua presenza ed apposte non si sa da chi, ma comunque da persone sicuramente diverse degli effettivi titolari. Da qui la condanna del notaio per il reato di falso ideologico.
La sussistenza di tale fattispecie penale è oggi messa in discussione, sulla base del rilievo che, mancando nell'atto l'attestazione dell'accordo delle parti all'assenza di testimoni, come richiesto dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art. 48 (L. 16 febbraio 1913, n. 89), tale omissione è causa di nullità, a mente dell'art. 58 che, al n. 4, richiama proprio le disposizioni dell'art. 48. La tesi difensiva vuole, cioè, che un atto notarile affetto da nullità non sia suscettivo di falso, posto che in tale ipotesi mancherebbe la possibilità di nocumento del bene giuridico tutelato dalla legge penale attraverso la punizione del falso, cioè della fede pubblica, che trova il suo logico e naturale fondamento nella valenza probatoria dell'atto notarile formalmente perfetto (secondo il noto bocardo non datur falsum in scriptura quae non est apta nocere). L'assunto difensivo non può dirsi fondato, alla stregua di diversi profili di diritto.
In primo luogo, è sufficiente il richiamo all'interpretazione giurisprudenziale di questo Giudice di legittimità secondo cui soltanto l'inesistenza giuridica del documento fa venir meno la tutela penale in caso di falsità e non anche la semplice nullità o annullabilità dell'atto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 16/10/1978, n. 1068, rv. 140653). L'orientamento interpretativo si richiama alla nota distinzione, frutto di elaborazione dottrinaria, tra le categorie concettuali dell'inesistenza giuridica dell'atto e della mera invalidità, comprensiva delle ipotesi di nullità od annullabilità. Nella prima categoria rientrano le ipotesi di atto privo dei requisiti essenziali ai fini della sua riconoscibilità come tale (come nel caso di atto affetto da incompetenza assoluta in quanto proveniente da funzionario privo delle pertinenti attribuzioni ovvero di atto non riconducibile ad alcuna fattispecie negoziale, privo anche della mera parvenza esteriore di negozio giuridico). E nel caso di specie, non si sarebbe, comunque, trattato di atto inesistente giuridicamente, ma soltanto nullo secondo la legge notarile e, nondimeno, capace di produrre affidamento e di spiegare effetti giuridici sino a quando non venga rimosso dall'universo giuridico.
Ma anche sotto questo specifico riflesso la tesi difensiva non può essere seguita, in quanto, nel caso di specie, risulta persino dubbia la sussistenza della reclamata ragione di nullità. Ed infatti, l'intestazione dell'atto reca il riferimento alla parte rinunziante alla presenza dei testimoni, laddove la mancanza del plurale, e dunque dei diversi soggetti e dell'accordo tra essi intercorso, potrebbe avere rilevanza ai fini di un'ipotetica verifica dell'effettiva insussistenza del requisito richiesto dalla legge notarile. È evidente, infatti, che, nel caso di specie, parte al singolare potrebbe riferirsi alla parte in senso sostanziale, che, stante il carattere unitario ed unilaterale dell'atto, consistente nel mero conferimento di procura da parte di più persone, è costituita, collettivamente, da tutti i soggetti interessati, mancando, per essenza stessa dell'atto, una contrapposizione sostanziale di parti, tra le quali dovesse essere intercorso uno specifico accordo volto alla rinuncia dei testimoni. È superfluo, infatti, osservare che l'accordo richiesto non è da intendere come frutto d'intesa negoziale, che debba trovare formale consacrazione, quanto come consenso generale alla rinunzia alla presenza dei testi, peraltro, in ipotesi, persino superflua ed ininfluente nell'economia sostanziale dell'atto, se è vero che, a mente della legge notarile, art. 48, comma 3, anche nel caso di rinunzia, il notaio, ove lo ritenga necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni. Sennonché, anche indipendentemente dal quesito della riconducibilità dell'atto in questione alla categoria concettuale dell'inesistenza o della nullità, l'attestazione contraria al vero che una sottoscrizione sia stata apposta in presenza dell'ufficiale rogante tradisce la funzione autenticativa e certificativi che è propria del notaio ed è in sè capace di ledere il bene giuridico della fede pubblica e dell'affidamento dei terzi, comprovando, con il crisma probatorio della verità, l'esistenza di un fatto (presenza della parte che sottoscrive, in un dato momento storico) in realtà inesistente. E ciò è sufficiente ai fini della configurazione del contestato reato di falso ideologico.
Infondato è anche il rilievo difensivo in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione, di cui la Corte di merito non ha indicato prova. L'osservazione è priva di fondamento, in quanto l'elemento soggettivo non è stato ritenuto in re ipsa nella fattispecie di falsità in questione, ma è stato, correttamente, desunto, in via induttiva, dalla palmare evidenza del fatto, posto che l'autentica di una sottoscrizione in assenza del suo autore apparente non può che implicare, eo ipso, piena consapevolezza della falsità di quanto si stia attestando nella sua autenticità, e cioè che quella sottoscrizione sia apposta - contrariamente al vero - alla presenza dello stesso pubblico ufficiale rogante.
2. - In conclusione, ben può affermarsi il principio che commette falso ideologico il notaio che proceda ad autentica di sottoscrizione non apposta alla sua presenza, in quanto così facendo attesta la riconducibilità di quella sottoscrizione al suo autore apparente e, soprattutto, attesta falsamente che un fatto è avvenuto in sua presenza: il che è sufficiente ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 479 c.p.. 3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005