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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 44550/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Parte_1
Tella per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, CP_2
- contumace -
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 4 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze Controparte_1 con successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione subita, parte ricorrente ha pertanto domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del convenuto ad attribuire in CP_1 suo favore il beneficio previsto dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500, oltre accessori di legge e refusione delle spese;
in subordine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore monetario complessivo della carta docente non fruita. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale in via preliminare va Controparte_1 dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. In punto di fatto emerge dagli atti di causa che con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 sono stati stipulati tra le parti contratti di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999. Per contro, nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha stipulato un contratto di supplenza breve, dal 18 gennaio 2022 all'8 giugno 2022, protrattosi sino al termine delle lezioni, ai sensi del terzo comma del citato art.
4. Fermi questi dati fattuali, la carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Controparte_1
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
2 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_3 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art.
3 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_5 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid- 19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga. La querelle interpretativa è stata di recente composta della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo
4 chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. Tuttavia, l'attribuzione dello strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l'unica modalità volta a consentire l'aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti. Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, né l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura dell'istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa – che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo – di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.
4. Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Sul punto, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
5 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può
6 essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”. Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata anche dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente,
“della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
5. Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015. Orbene, già la taratura di quell'importo di 500 euro previsto per la carta in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, come osservato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 29961/2023, anche il successivo intervento normativo di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 103/2023 – per quanto non applicabile in quel procedimento ratione temporis –, con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale. Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, col fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. La connessione con la didattica annua si coordina pienamente con i tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, commi
7 9 e 10, d. lgs. n. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.
6. Al riguardo, va considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è
8 chiaramente ed esplicitamente enunciata. Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. Rispetto a queste tipologie di incarico, che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego, dall'essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Giova precisare che non assume rilevanza ai fini del decidere quanto stabilito dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il quale apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107:
“a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”. Infatti, posto che, in assenza di elementi testuali di segno contrario, le norme non hanno efficacia retroattiva - ed essendosi già chiusa la finestra temporale per l'attribuzione del beneficio per l'annualità in corso -, la novella normativa non può che operare a partire dall'anno scolastico 2025/2026, tenuto conto che peraltro difettano, allo stato, anche i decreti attuativi previsti dal legislatore per stabilire l'ammontare del beneficio. D'altro canto, il legislatore ha ulteriormente confermato la valenza
“annuale” della didattica correlata alla formazione del docente, fornendo un'ulteriore conferma alla ricostruzione esegetica già svolta dalla Suprema Corte e sopra ampiamente disaminata.
7. Concludendo sul punto, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non
9 lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). Per l'effetto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l'obbligo di aggiornamento. Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza – cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, prodotto in allegato al ricorso –, la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, nei quali il contratto di supplenza è stato stipulato ex art. 4, comma 1 o 2, della legge n. 124/1999, deve essere accolta, con condanna del e del merito a provvedere in tal Controparte_1 senso, in misura pari ai docenti di ruolo.
8. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento all'annualità 2021/2022, nella quale è stato stipulato un unico, continuativo, contratto di supplenza, ma al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, specificamente per il periodo dal 12 gennaio 2022 all'8 giugno 2022. Di recente il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici pienamente condivise dal decidente. Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla
10 Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE. Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1 ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dal
Primo Presidente – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee. È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
11 Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dal Primo Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
12 Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione. In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024). Anche l'eventuale circostanza che, di fatto, la supplenza temporanea si sia poi protratta fino al termine delle lezioni costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente su una dimensione
“normativamente” su base annua affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità, sì da fondare il diritto per gli insegnanti non di ruolo alla carta docente: soltanto per queste tipologie – come detto, contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 – sussistono analoghe
“condizioni di impiego”. Non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, la domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022 va in definitiva rigettata.
9. Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.). Il ricorso va rigettato per il resto.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della
13 causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. L'importo delle stesse va, tuttavia aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a
[...] usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, oltre interessi Controparte_1
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 335,40, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 6 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
14
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella controversia iscritta al n. 44550/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Parte_1
Tella per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, CP_2
- contumace -
OGGETTO: Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 4 dicembre 2024 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
e, premesso di avere lavorato alle sue dipendenze Controparte_1 con successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ha lamentato di non avere potuto usufruire dell'erogazione della somma annua € 500, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità, sotto varie sfaccettature, della discriminazione subita, parte ricorrente ha pertanto domandato il riconoscimento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici in questione, con condanna del convenuto ad attribuire in CP_1 suo favore il beneficio previsto dalla norma invocata, per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500, oltre accessori di legge e refusione delle spese;
in subordine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno, in misura pari al controvalore monetario complessivo della carta docente non fruita. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale in via preliminare va Controparte_1 dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'odierna parte ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato. In punto di fatto emerge dagli atti di causa che con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 sono stati stipulati tra le parti contratti di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999. Per contro, nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha stipulato un contratto di supplenza breve, dal 18 gennaio 2022 all'8 giugno 2022, protrattosi sino al termine delle lezioni, ai sensi del terzo comma del citato art.
4. Fermi questi dati fattuali, la carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Controparte_1
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
2 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_3 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_4 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art.
3 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_5 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid- 19, è intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge n. 22/2020, il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
3. Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come la portata letterale delle norme sopra richiamate sia circoscritta ai soli docenti di ruolo, sicché parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato, ha lamentato di avere subito una illegittima discriminazione, per avere svolto attività lavorativa del tutto analoga. La querelle interpretativa è stata di recente composta della Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha affermato il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Si tratta di una conclusione pienamente condivisa dal decidente, poiché poggia su un ragionamento coerente e lineare, che muove da una matrice eurounitaria e, alla stregua di una compiuta ricostruzione della normativa interna, perviene alla disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea. Giova premettere, sul piano ricostruttivo generale, che l'aggiornamento professionale del corpo docente rappresenta un diritto/dovere per tutti gli insegnanti, come stabilito, in via generale, dall'art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 e dagli art. 63 e 64 del C.N.N.L. di comparto. Il diritto/dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata, come ribadito in modo
4 chiaro anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, nella quale è stata sottolineata l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. Tuttavia, l'attribuzione dello strumento formativo rappresentato dalla carta in oggetto non costituisce l'unica modalità volta a consentire l'aggiornamento professionale dei docenti e non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti. Di conseguenza, non viene in gioco la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, né l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua”. Piuttosto, occorre verificare quale sia la struttura dell'istituto e se, conseguentemente, possa essere giustificata la scelta normativa – che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo – di limitarne la fruizione ai soli insegnanti di ruolo.
4. Sotto questa angolazione, invero, la clausola 4 del citato accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Sul punto, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18 maggio 2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
5 senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può
6 essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”. Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata anche dalla CGUE, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e, conseguentemente,
“della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
5. Occorre, tuttavia, valutare se sussistono ragioni oggettive che consentano di ritenere legittima una differenziazione tra le modalità di formazione assicurate ai dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. Infatti, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo “qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili” (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015. Orbene, già la taratura di quell'importo di 500 euro previsto per la carta in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, come osservato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 29961/2023, anche il successivo intervento normativo di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 103/2023 – per quanto non applicabile in quel procedimento ratione temporis –, con cui il beneficio è stato esteso “per l'anno 2023” ai
“docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale. Il nesso tra la carta docente e la didattica è inoltre evidenziato dall'incipit della norma istitutiva, in quanto la carta è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti”, col fine di “valorizzarne le competenze professionali”, il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. La connessione con la didattica annua si coordina pienamente con i tempi della programmazione didattica ed educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.P.R. n. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del collegio dei docenti, a individuare “annualmente” (art. 7, commi
7 9 e 10, d. lgs. n. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, comma 1 e comma 3, lett. A, del CCNL 29 novembre 2007) e in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, in definitiva, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. Come sopra precisato, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. Sicché, la carta docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. E l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga regolazione.
6. Al riguardo, va considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
In entrambe le fattispecie la relazione tra supplenze e didattica annua è
8 chiaramente ed esplicitamente enunciata. Si tratta, infatti, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, abbracciandosi la nozione di annualità della supplenza, intesa in senso di annualità didattica. Rispetto a queste tipologie di incarico, che in questa sede ha fatto valere parte ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, si ravvisa pertanto la necessità di rimuovere la discriminazione subita, derivante esclusivamente, a comparabile identità delle modalità di impiego, dall'essere assunta a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Giova precisare che non assume rilevanza ai fini del decidere quanto stabilito dall'art. 1, comma 572, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il quale apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107:
“a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle CP_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123»”. Infatti, posto che, in assenza di elementi testuali di segno contrario, le norme non hanno efficacia retroattiva - ed essendosi già chiusa la finestra temporale per l'attribuzione del beneficio per l'annualità in corso -, la novella normativa non può che operare a partire dall'anno scolastico 2025/2026, tenuto conto che peraltro difettano, allo stato, anche i decreti attuativi previsti dal legislatore per stabilire l'ammontare del beneficio. D'altro canto, il legislatore ha ulteriormente confermato la valenza
“annuale” della didattica correlata alla formazione del docente, fornendo un'ulteriore conferma alla ricostruzione esegetica già svolta dalla Suprema Corte e sopra ampiamente disaminata.
7. Concludendo sul punto, in ragione dell'immediata operatività del principio di non discriminazione quanto alle condizioni di impiego dei lavoratori, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai solo insegnanti di ruolo e non
9 lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999). Per l'effetto, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità sopra richiamato, ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Si tratta, infatti, di una obbligazione di pagamento a scopo vincolato, esercitabile in concreto sino a quando, per essere ancora intraneo al mondo scolastico, il docente mantenga il diritto e, al contempo, l'obbligo di aggiornamento. Poiché nel caso di specie dagli atti di causa emerge detta ultima evenienza – cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025, prodotto in allegato al ricorso –, la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, nei quali il contratto di supplenza è stato stipulato ex art. 4, comma 1 o 2, della legge n. 124/1999, deve essere accolta, con condanna del e del merito a provvedere in tal Controparte_1 senso, in misura pari ai docenti di ruolo.
8. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento all'annualità 2021/2022, nella quale è stato stipulato un unico, continuativo, contratto di supplenza, ma al di fuori del parametro di copertura offerto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, specificamente per il periodo dal 12 gennaio 2022 all'8 giugno 2022. Di recente il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del 19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici pienamente condivise dal decidente. Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla
10 Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE. Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_1 ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”. Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dal
Primo Presidente – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee. È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
11 Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dal Primo Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023: “
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
12 Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione. In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024). Anche l'eventuale circostanza che, di fatto, la supplenza temporanea si sia poi protratta fino al termine delle lezioni costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente su una dimensione
“normativamente” su base annua affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità, sì da fondare il diritto per gli insegnanti non di ruolo alla carta docente: soltanto per queste tipologie – come detto, contratti ex art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 – sussistono analoghe
“condizioni di impiego”. Non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza oggetto di controversia, la domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022 va in definitiva rigettata.
9. Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (così Cass. n. 29961/2023, cit.). Il ricorso va rigettato per il resto.
10. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della
13 causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dalla natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. L'importo delle stesse va, tuttavia aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato interamente redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a
[...] usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025, e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso, oltre interessi Controparte_1
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 335,40, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 6 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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