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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/11/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3737/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3737/2024 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. VERGNANO PATRIZIA giusta delega in Parte_1
atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. BRENNER THOMAS giusta delega in atti;
Parte_2
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti (entrambi cittadini albanesi) hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio secondo la legge albanese alle condizioni come sotto riportate;
che nel caso di specie pagina 1 di 5 • in ordine alla richiesta pronuncia di divorzio sussiste la giursdizione di questo adito giudice italiano, in forza dell'art. 3 del regomalemento comunitario 2019/1111/CE
(avendo entrambe le parti la loro residenza abituale nel circondario di questo Tribunale);
• si applica ai fini della pronuncia di divorzio la legge albanese – come concordemente richiesto dalle parti (entrambi cittadini albanesi) – a norma del regolamento comunitario
2010/1259/CE; nel caso di specie sussistono i presupposto di cui agli artt. 125 ss Codice della famiglia albanese;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole
(si dà atto che dalla documentazione dimessa si evince effettivamente che la moglie dispone di un reddito tale da poter essere ritenuta economicamente autosufficiente;
va poi dato atto che solo la figlia é tuttora minorenne); Per_1
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fier (Albania) il 03/05/2000 da
, nata a [...] il [...]; Parte_3
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 308, Parte II, Serie C, dell'anno 2016
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone le seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. I coniugi , nato in [...]-06-1974 in Albania e nata il [...] in Parte_2 Parte_1
Albania saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
pagina 2 di 5 2. I coniugi essendo economicamente autonomi ed indipendenti rinunciano al reciproco mantenimento.
3. L' unica figlia ancora minorenne viene affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza anagrafica e collocamento prevalente presso l'appartamento paterno in locazione dall'IPES in via Rasmo 101/7.
4. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia Per_1
5. La casa familiare sita in Bolzano, via Rasmo 101 è assegnata al sig. ed ai figli Parte_2 che con lui continueranno a vivere, con tutti gli arredi con obbligo per l'Ipes di voltura del contratto di locazione a nome del signor;
Parte_2
6. la madre potrà incontrare e frequentare i figli nella formula più ampia e avendo reperito idonea sistemazione abitativa, ospitarli presso di sé anche a dormire;
la figlia minore Per_1
se lo desidera, potrà trascorrere settimane alternate presso la casa materna e/o quella paterna;
7. In relazione alle vacanze scolastiche (periodo natalizio e Capodanno, vacanze di carnevale, vacanze di Pasqua) i genitori si accorderanno di anno in anno decidendo la durata e la modalità di permanenza della figlia con uno o l'altro genitore, fermo Per_1
restando che trascorrerà con la madre la giornata del 24.12 e con il padre la giornata del 25 dicembre;
8. la minore potrà trascorrere almeno tre settimane anche non consecutive durante Per_1
l'estate con ciascun genitore;
I genitori si impegnano a concordare i reciproci periodi delle ferie estive che trascorreranno con la figlia entro il 31.3. di ogni anno, in modo da consentire la programmazione dell'iscrizione della stessa alle iniziative estive, al termine della scuola.
9. Tenuto conto degli accordi genitoriali, dell'età dei figli della coppia e della relazione genitoriale già in essere, dei tempi paritetici che i figli trascorreranno presso il padre e la madre, e a fronte della rinuncia all'assegnazione della casa famigliare della signora i Pt_1
pagina 3 di 5 coniugi concordano che il signor si accollerà al 100% il mantenimento della figlia Pt_2
Per_ minore e del figlio , non ancora autosufficiente;
Per_1
10. I genitori si impegnano a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese
Per_ straordinarie che si rendessero necessarie per tutti e due i figli e , spese che, a Per_1
titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si specificano, e di cui ciascun genitore che le abbia anticipate potrà ottenere la restituzione dall'altro entro 15 dalla richiesta corredata dalla presentazione delle copie delle fatture e/o ricevute fiscali, detratti eventuali contributi percepiti:
* spese mediche non mutuabili prescritte dal pediatra o dal medico, spese dentistiche, per apparecchi ortodontici, per occhiali e lenti a contatto;
* spese scolastiche in generale, lezioni private consigliate dagli insegnanti, spese per attività scolastiche consigliate in relazione al piano di studi scelto dai figli, spese per gite scolastiche obbligatorie, spese per l'acquisto di materiale scolastico costoso all'inizio dell'anno scolastico, spese per l'acquisto dei libri, tasse per corsi universitari e para universitari, viaggi alla sede universitaria e alloggio;
spese per corsi di lingua e per soggiorni all'estero, da scegliersi concordemente tra i genitori in relazione alle attitudini e ai desideri dei figli, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, spese per corsi ed attività nel periodo di chiusura della scuola;
* un corso sportivo ed uno ricreativo/di lingua all'anno e relativa attrezzatura non hanno necessità di preventiva concertazione tra i genitori, che invece dovranno concordare ulteriori attività sportive o ricreative che il figlio volesse praticare;
* spese per le vacanze che i figli trascorreranno da soli, spesa per la scuola guida.
I genitori si impegnano a concordare le spese straordinarie necessarie per i figli, preventivandone congiuntamente i costi da affrontare. In ogni caso applicheranno quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a prendere congiuntamente tutte le decisioni inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte di vita rilevanti per la figlia si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente date e orari di eventuali Per_1
pagina 4 di 5 visite mediche specialistiche relative alla figlia e alle quali parteciperanno nel Per_1
rispetto dei propri impegni di lavoro;
11) L'appartamento familiare sito a Bolzano in via Rasmo 101/7, verrà assegnato al signor con obbligo per l'Ipes di volturare la titolarità e l'intestazione del contratto di Pt_2
locazione a Lui, che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli;
12) I benefici fiscali di qualunque genere per i figli a carico ed eventuali detrazioni spetteranno al 50% a ciascun genitore.
13) L'assegno unico per la figlia minore verrà goduto e percepito dal padre, come Per_1 attualmente in essere come anche l'assegno provinciale mensile;
14) Le parti si autorizzano il rilascio dei documenti validi e necessari per l'espatrio ai fini turistici e scolastici e d'identità per la figlia minore nonché al rilascio e rinnovo del suo documento di espatrio;
15) Le spese del presente giudizio sono da ritenersi interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 20/11/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3737/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3737/2024 V.G. da
rappresentata e difesa dall'avv. VERGNANO PATRIZIA giusta delega in Parte_1
atti;
e
rappresentato e difeso dall'avv. BRENNER THOMAS giusta delega in atti;
Parte_2
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti (entrambi cittadini albanesi) hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio secondo la legge albanese alle condizioni come sotto riportate;
che nel caso di specie pagina 1 di 5 • in ordine alla richiesta pronuncia di divorzio sussiste la giursdizione di questo adito giudice italiano, in forza dell'art. 3 del regomalemento comunitario 2019/1111/CE
(avendo entrambe le parti la loro residenza abituale nel circondario di questo Tribunale);
• si applica ai fini della pronuncia di divorzio la legge albanese – come concordemente richiesto dalle parti (entrambi cittadini albanesi) – a norma del regolamento comunitario
2010/1259/CE; nel caso di specie sussistono i presupposto di cui agli artt. 125 ss Codice della famiglia albanese;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole
(si dà atto che dalla documentazione dimessa si evince effettivamente che la moglie dispone di un reddito tale da poter essere ritenuta economicamente autosufficiente;
va poi dato atto che solo la figlia é tuttora minorenne); Per_1
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Fier (Albania) il 03/05/2000 da
, nata a [...] il [...]; Parte_3
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 308, Parte II, Serie C, dell'anno 2016
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone le seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. I coniugi , nato in [...]-06-1974 in Albania e nata il [...] in Parte_2 Parte_1
Albania saranno autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto.
pagina 2 di 5 2. I coniugi essendo economicamente autonomi ed indipendenti rinunciano al reciproco mantenimento.
3. L' unica figlia ancora minorenne viene affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza anagrafica e collocamento prevalente presso l'appartamento paterno in locazione dall'IPES in via Rasmo 101/7.
4. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, Per_1
all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia Per_1
5. La casa familiare sita in Bolzano, via Rasmo 101 è assegnata al sig. ed ai figli Parte_2 che con lui continueranno a vivere, con tutti gli arredi con obbligo per l'Ipes di voltura del contratto di locazione a nome del signor;
Parte_2
6. la madre potrà incontrare e frequentare i figli nella formula più ampia e avendo reperito idonea sistemazione abitativa, ospitarli presso di sé anche a dormire;
la figlia minore Per_1
se lo desidera, potrà trascorrere settimane alternate presso la casa materna e/o quella paterna;
7. In relazione alle vacanze scolastiche (periodo natalizio e Capodanno, vacanze di carnevale, vacanze di Pasqua) i genitori si accorderanno di anno in anno decidendo la durata e la modalità di permanenza della figlia con uno o l'altro genitore, fermo Per_1
restando che trascorrerà con la madre la giornata del 24.12 e con il padre la giornata del 25 dicembre;
8. la minore potrà trascorrere almeno tre settimane anche non consecutive durante Per_1
l'estate con ciascun genitore;
I genitori si impegnano a concordare i reciproci periodi delle ferie estive che trascorreranno con la figlia entro il 31.3. di ogni anno, in modo da consentire la programmazione dell'iscrizione della stessa alle iniziative estive, al termine della scuola.
9. Tenuto conto degli accordi genitoriali, dell'età dei figli della coppia e della relazione genitoriale già in essere, dei tempi paritetici che i figli trascorreranno presso il padre e la madre, e a fronte della rinuncia all'assegnazione della casa famigliare della signora i Pt_1
pagina 3 di 5 coniugi concordano che il signor si accollerà al 100% il mantenimento della figlia Pt_2
Per_ minore e del figlio , non ancora autosufficiente;
Per_1
10. I genitori si impegnano a partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese
Per_ straordinarie che si rendessero necessarie per tutti e due i figli e , spese che, a Per_1
titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si specificano, e di cui ciascun genitore che le abbia anticipate potrà ottenere la restituzione dall'altro entro 15 dalla richiesta corredata dalla presentazione delle copie delle fatture e/o ricevute fiscali, detratti eventuali contributi percepiti:
* spese mediche non mutuabili prescritte dal pediatra o dal medico, spese dentistiche, per apparecchi ortodontici, per occhiali e lenti a contatto;
* spese scolastiche in generale, lezioni private consigliate dagli insegnanti, spese per attività scolastiche consigliate in relazione al piano di studi scelto dai figli, spese per gite scolastiche obbligatorie, spese per l'acquisto di materiale scolastico costoso all'inizio dell'anno scolastico, spese per l'acquisto dei libri, tasse per corsi universitari e para universitari, viaggi alla sede universitaria e alloggio;
spese per corsi di lingua e per soggiorni all'estero, da scegliersi concordemente tra i genitori in relazione alle attitudini e ai desideri dei figli, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, spese per corsi ed attività nel periodo di chiusura della scuola;
* un corso sportivo ed uno ricreativo/di lingua all'anno e relativa attrezzatura non hanno necessità di preventiva concertazione tra i genitori, che invece dovranno concordare ulteriori attività sportive o ricreative che il figlio volesse praticare;
* spese per le vacanze che i figli trascorreranno da soli, spesa per la scuola guida.
I genitori si impegnano a concordare le spese straordinarie necessarie per i figli, preventivandone congiuntamente i costi da affrontare. In ogni caso applicheranno quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bolzano vigente;
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a prendere congiuntamente tutte le decisioni inerenti all'educazione, l'istruzione, la salute e le scelte di vita rilevanti per la figlia si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente date e orari di eventuali Per_1
pagina 4 di 5 visite mediche specialistiche relative alla figlia e alle quali parteciperanno nel Per_1
rispetto dei propri impegni di lavoro;
11) L'appartamento familiare sito a Bolzano in via Rasmo 101/7, verrà assegnato al signor con obbligo per l'Ipes di volturare la titolarità e l'intestazione del contratto di Pt_2
locazione a Lui, che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli;
12) I benefici fiscali di qualunque genere per i figli a carico ed eventuali detrazioni spetteranno al 50% a ciascun genitore.
13) L'assegno unico per la figlia minore verrà goduto e percepito dal padre, come Per_1 attualmente in essere come anche l'assegno provinciale mensile;
14) Le parti si autorizzano il rilascio dei documenti validi e necessari per l'espatrio ai fini turistici e scolastici e d'identità per la figlia minore nonché al rilascio e rinnovo del suo documento di espatrio;
15) Le spese del presente giudizio sono da ritenersi interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 20/11/2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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