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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 614 2024 tra
TT DA
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 04/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. D'ASCANIO FABIANA la quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa e per l'avv. CIPOLLONE WALTER in sostituzione dell'avv. CP_1
BARONE CARMINE il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/O SEDE PROV.LE CP_1 P.IVA_1 CP_1
VIA OBERDAN 32 64100 TERAMO con l'avv. BARONE CARMINE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione dell'indennità di accompagno e della condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Orbene, nella specie, il c.t.u., dott.ssa ha concluso il suo Persona_1
giudizio ritenendo che “dal punto di vista neuro-cognitivo la signora è orientata nello spazio e nel tempo, ha dei deficit mnesici saltuari, riesce a tenere un discorso anche se è evidente il suo status depressivo. Dal punto di vista motorio invece le condizioni sono scadenti, i movimenti di flesso estensione del rachide sono impossibili, la deambulazione è difficoltosa ed è per questo motivo che necessita di aiuto continuo per soddisfare le proprie necessità (come già stanno facendo i figli che necessitano dunque di un sostegno) Alla luce di quanto constatato posso concludere dichiarando che la ricorrente è meritevole del riconoscimento sia dell'indennità Parte_1
di accompagnamento che dello status di handicap grave a partire dal mese di
Febbraio 2024 in quanto è stata valutata dal Dott. ad Aprile ma Per_2
verosimilmente le sue condizioni psico-fisiche si erano già manifestate in data antecedente".
Il giudizio così espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi disposta dal precedente consulente, al quadro patologico riscontrato sulla scorta della documentazione medica esaminata.
Il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite relative alle due fasi di giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza dei requisiti sanitari a data successiva al procedimento per ATP vanno liquidate in base alla soccombenza per una quota del 50% mentre per la restante frazione possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla signora e per l'effetto Parte_1
dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagno e per la condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L. 1004 a decorrere dal mese di febbraio 2024;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte CP_1
ricorrente del 50% delle spese di lite, che liquida per la quota in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, e le compensa per la restante parte;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza