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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3839 / 2022 vertente tra
nato in [...], il [...], CUI: Parte_1
060JL9M, VESTANET ID: SA0008302, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovan Francesco Esposito, giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte convenuta/resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: giudizio di revocazione del decreto del Tribunale di
Potenza – Sezione specializzata in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – con n. cronol. 1721/2022, emesso nel proce- dimento con r.g. n. 2339/2021 e vertente in materia di impugna- zione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.
Pag. 1 di 7 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 10.08.2021, Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento, emesso il
07.06.2021 e notificato in data 21.07.2021, con cui la
[...]
Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione in- CP_1 ternazionale e di forme complementari di protezione: il ricorrente, in particolare, concludeva chiedendo, nel merito: <- in via princi- pale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot.
Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la Commissione per il Riconoscimento della Pro- CP_1 tezione di Salerno ha rigettato la domanda di riconosci- CP_1 mento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n.
251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al prov- vedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato suc- cessivamente con il quale la Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di ha deciso di “rigettare CP_1
l'istanza di protezione internazionale” e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5 co. 6 del T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/98; - infine, in via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ri- corrente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà de- mocratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art.
10 co. 3 della Costituzione>>
Il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo presso questo Tri- bunale di Potenza con il n. 2339/2021 R.G. e – dopo l'audizione del ricorrente e il deposito di documentazione – la causa veniva decisa dalla competente Sezione specializzata in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea con decreto in data 31.10.2022, depositato il
Pag. 2 di 7 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022. Più in particolare, con il de- creto da ultimo menzionato, questo Tribunale rilevava che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, ha impugnato il Parte_1 provvedimento notificato in data 7.6.2021 con il quale la
[...] di Sa- Controparte_1 lerno gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>> e, ritenuto <il ricorso inammissibile in quanto promosso oltre il termine di 30 giorni>>, dichiarava, conse- guentemente, l'inammissibilità del ricorso proposto, compensando le spese di lite.
2. – Con tempestivo atto di citazione, notificato alla
contro
- parte in data 08.12.2022 e depositato telematicamente il successi- vo 19.12.2022, ha ritualmente evocato in giudizio Parte_1 il Controparte_2
, per sentir
[...] pronunciare la revocazione del predetto decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cro- nol. 1721/2022, nonché l'accoglimento delle domande già proposte con il ricorso iscritto al n. 2339/2021 R.G.; più specificamente, con il citato atto introduttivo, ha formulato le seguenti e testuali con- clusioni: <1) ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione del decreto del 31.10.2022 del
Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n.
2339/2021 di r.g. comunicato il 15.11.2022 al difensore costituito;
2) re- vocare il decreto del 31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione Spe- cializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n. 2339/2021 di r.g. comunicato il 15.11.2022 al difensore costituito ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto erronea- mente, si è indicata una data diversa di notifica del decreto della Com- missione Territoriale per il riconoscimento della protezione internaziona- le di Salerno;
3) accogliere le conclusioni già proposte con ricorso e, per
l'effetto, previa audizione dell'interessato con l'ausilio di interprete di lingua madre o quantomeno nella lingua inglese, così provvedere:
1. Pre- liminarmente - sospendere l'efficacia del provvedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la
Pag. 3 di 7 Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno con il quale si è deciso di “rigettare l'istanza di pro- tezione internazionale” del ricorrente, sussistendo il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile in caso di mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nel merito - in via principa- le, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot. Id.
SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la CP_1 Controparte_3
ha rigettato la domanda di riconosci-
[...] mento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n.
251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al prov- vedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato suc- cessivamente con il quale la Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di ha deciso di “rigettare CP_1
l'istanza di protezione internazionale” e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5 co. 6 del T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/98; - infine, in via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ri- corrente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà de- mocratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art.
10 co. 3 della Costituzione>>.
Il Controparte_4
, seppur
[...] ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto con n.
r.g. 2339/2021, sulle conclusioni precisate dalla Difesa di
[...]
sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e Pt_1 non risultano essere state depositate memorie.
Pag. 4 di 7 3. – Venendo alle valutazioni rimesse a questo Tribunale in sede di impugnazione per revocazione, va premesso che il vizio fatto valere nel caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., ossia allorquando la decisione assunta sia
<l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza eb- be a pronunciare>>: si tratta, dunque, di un errore nella percezio- ne, e non di un errore di valutazione, che abbia ad oggetto un fatto non controverso del giudizio e che sia stato decisivo, nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'erro- re, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Orbene, nel caso di specie sussiste effettivamente un errore di fatto con i caratteri appena evidenziati, così come denunciato nell'atto di citazione per revocazione: ed invero, il decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata impugnata la decisione di diniego della protezione internazionale, emessa dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, per esse- re stato il predetto ricorso <promosso oltre il termine di 30 giorni>> sul presupposto che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021,
ha impugnato il provvedimento notificato in data Parte_1
7.6.2021 con il quale la Controparte_1
gli ha negato il riconoscimen-
[...] to dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>>; tuttavia, dagli atti e documenti di causa [cfr. provvedimento della
C.T. di e pedissequo verbale di notifica in calce] emerge che la CP_1 data del 07.06.2021 era quella di adozione del provvedimento di rigetto impugnato dal cittadino straniero e non quella di notifica dello stesso, come invece considerato da questo Tribunale, mentre la data di notifica risulta essere quella del 21.07.2021, con la con- seguenza che il ricorso depositato il 10.08.2021 (iscritto presso questo Tribunale con r.g. n. 2339/2021) era stato proposto nel ri-
Pag. 5 di 7 spetto del termine di 30 giorni previsto dalla legge, sicché deve pronunciarsi la revocazione del decreto emesso da questo Tribuna- le in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol.
1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n.
2339/2021.
4. – Ciò posto per quanto attiene alla fase rescindente e alla revocazione del decreto di questo Tribunale impugnato nella pre- sente sede, occorre ora procedere alla fase rescissoria del giudizio, procedendo ad effettuare la valutazione di merito non compiuta nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2339/2021 in ra- gione della dichiarata inammissibilità del ricorso per l'errore di fatto di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
Orbene, al riguardo va osservato come, allo stato degli atti, non sia possibile esaminare compiutamente il merito della causa, atteso che né tra i documenti allegati nel fascicolo r.g. n.
2339/2021 (acquisito al presente procedimento) né tra quelli alle- gati nell'odierno giudizio di revocazione (iscritto con il n. di r.g. di cui in epigrafe) risulta depositato, nella sua interezza, il verbale delle dichiarazioni a suo tempo rese dal cittadino straniero innan- zi alla competente C.T. di ed invero, il predetto verbale CP_1 depositato agli atti risulta mancante della pagina n. 4, che, peral- tro, per quanto evincibile dal contenuto delle altre pagine del ver- bale, contiene proprio il narrato del richiedente asilo in ordine alla sua vicenda personale e le sue dichiarazioni in ordine ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese di origine.
Alla luce di quanto precede, dunque, occorre procedere, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 402, comma secondo, c.p.c., alla rimessione della causa in istruttoria innanzi al giudice desi- gnato relatore, affinché parte attrice/ricorrente produca una copia completa di tutte le pagine del verbale delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero innanzi alla competente C.T. di Salerno il
11.03.2021.
5. – Quanto alle spese di lite, le stesse saranno regolate all'esito della decisione sul merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, non defini- tivamente pronunciando nella causa iscritta con il n. r.g.
3839/2022 e di cui in epigrafe:
Pag. 6 di 7 1) DICHIARA la contumacia del
[...]
Controparte_5
;
[...]
2) PRONUNCIA la revocazione del decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2339/2021;
3) DISPONE che con separata ordinanza il procedimento sia rimesso in istruttoria innanzi al giudice designato relatore, affinché parte attrice/ricorrente produca una copia comple- ta di tutte le pagine del verbale delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero innanzi alla competente C.T. di Salerno il 11.03.2021;
4) RINVIA alla decisione del merito della causa la statuizione sulle spese di lite;
5) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 14.05.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 7 di 7
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3839 / 2022 vertente tra
nato in [...], il [...], CUI: Parte_1
060JL9M, VESTANET ID: SA0008302, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovan Francesco Esposito, giusta procura in atti;
parte attrice/ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
[...] parte convenuta/resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: giudizio di revocazione del decreto del Tribunale di
Potenza – Sezione specializzata in materia di immigrazione, pro- tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – con n. cronol. 1721/2022, emesso nel proce- dimento con r.g. n. 2339/2021 e vertente in materia di impugna- zione ex art. 35 D.Lvo 25/2008.
Pag. 1 di 7 FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 10.08.2021, Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento, emesso il
07.06.2021 e notificato in data 21.07.2021, con cui la
[...]
Controparte_1 di gli aveva negato il riconoscimento della protezione in- CP_1 ternazionale e di forme complementari di protezione: il ricorrente, in particolare, concludeva chiedendo, nel merito: <- in via princi- pale, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot.
Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la Commissione per il Riconoscimento della Pro- CP_1 tezione di Salerno ha rigettato la domanda di riconosci- CP_1 mento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n.
251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al prov- vedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato suc- cessivamente con il quale la Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di ha deciso di “rigettare CP_1
l'istanza di protezione internazionale” e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5 co. 6 del T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/98; - infine, in via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ri- corrente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà de- mocratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art.
10 co. 3 della Costituzione>>
Il predetto ricorso veniva iscritto a ruolo presso questo Tri- bunale di Potenza con il n. 2339/2021 R.G. e – dopo l'audizione del ricorrente e il deposito di documentazione – la causa veniva decisa dalla competente Sezione specializzata in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea con decreto in data 31.10.2022, depositato il
Pag. 2 di 7 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022. Più in particolare, con il de- creto da ultimo menzionato, questo Tribunale rilevava che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021, ha impugnato il Parte_1 provvedimento notificato in data 7.6.2021 con il quale la
[...] di Sa- Controparte_1 lerno gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>> e, ritenuto <il ricorso inammissibile in quanto promosso oltre il termine di 30 giorni>>, dichiarava, conse- guentemente, l'inammissibilità del ricorso proposto, compensando le spese di lite.
2. – Con tempestivo atto di citazione, notificato alla
contro
- parte in data 08.12.2022 e depositato telematicamente il successi- vo 19.12.2022, ha ritualmente evocato in giudizio Parte_1 il Controparte_2
, per sentir
[...] pronunciare la revocazione del predetto decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cro- nol. 1721/2022, nonché l'accoglimento delle domande già proposte con il ricorso iscritto al n. 2339/2021 R.G.; più specificamente, con il citato atto introduttivo, ha formulato le seguenti e testuali con- clusioni: <1) ritenuta legittima ed ammissibile la domanda spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione del decreto del 31.10.2022 del
Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n.
2339/2021 di r.g. comunicato il 15.11.2022 al difensore costituito;
2) re- vocare il decreto del 31.10.2022 del Tribunale di Potenza, Sezione Spe- cializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, pronunciata inter partes all'esito del giudizio civile n. 2339/2021 di r.g. comunicato il 15.11.2022 al difensore costituito ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in quanto erronea- mente, si è indicata una data diversa di notifica del decreto della Com- missione Territoriale per il riconoscimento della protezione internaziona- le di Salerno;
3) accogliere le conclusioni già proposte con ricorso e, per
l'effetto, previa audizione dell'interessato con l'ausilio di interprete di lingua madre o quantomeno nella lingua inglese, così provvedere:
1. Pre- liminarmente - sospendere l'efficacia del provvedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la
Pag. 3 di 7 Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Inter- nazionale di Salerno con il quale si è deciso di “rigettare l'istanza di pro- tezione internazionale” del ricorrente, sussistendo il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile in caso di mancata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Nel merito - in via principa- le, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot. Id.
SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato successivamente con il quale la CP_1 Controparte_3
ha rigettato la domanda di riconosci-
[...] mento dello status di rifugiato del ricorrente e, conseguentemente, accer- tarsi e dichiararsi lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28/07/1951 ratificata in Italia con L. 722/54 e del DLgs n.
251 del 2007; - in via subordinata, annullare la decisione di cui al prov- vedimento Id. SA0008302 reso nella seduta del 7.6.2021 notificato suc- cessivamente con il quale la Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di ha deciso di “rigettare CP_1
l'istanza di protezione internazionale” e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è titolare dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251 del
2007 e, per l'effetto, riconoscergli lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;
- in ulteriore subordine, ritenere sussistenti i pre- supposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 5 co. 6 del T.U. Immigrazione D.Lgs. 286/98; - infine, in via ulteriormente su- bordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistenti i presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, accertare e dichiarare che al ri- corrente nel proprio Paese è impedito l'esercizio effettivo delle libertà de- mocratiche, per l'effetto riconoscergli il diritto di asilo ai sensi dell'art.
10 co. 3 della Costituzione>>.
Il Controparte_4
, seppur
[...] ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti e dopo l'acquisizione del fascicolo del procedimento iscritto con n.
r.g. 2339/2021, sulle conclusioni precisate dalla Difesa di
[...]
sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e Pt_1 non risultano essere state depositate memorie.
Pag. 4 di 7 3. – Venendo alle valutazioni rimesse a questo Tribunale in sede di impugnazione per revocazione, va premesso che il vizio fatto valere nel caso di specie ricade nell'ipotesi di cui al n. 4) dell'art. 395 c.p.c., ossia allorquando la decisione assunta sia
<l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclu- sa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza eb- be a pronunciare>>: si tratta, dunque, di un errore nella percezio- ne, e non di un errore di valutazione, che abbia ad oggetto un fatto non controverso del giudizio e che sia stato decisivo, nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'erro- re, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa.
Orbene, nel caso di specie sussiste effettivamente un errore di fatto con i caratteri appena evidenziati, così come denunciato nell'atto di citazione per revocazione: ed invero, il decreto emesso da questo Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stata impugnata la decisione di diniego della protezione internazionale, emessa dalla Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, per esse- re stato il predetto ricorso <promosso oltre il termine di 30 giorni>> sul presupposto che <Con ricorso depositato in data 10.08.2021,
ha impugnato il provvedimento notificato in data Parte_1
7.6.2021 con il quale la Controparte_1
gli ha negato il riconoscimen-
[...] to dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione>>; tuttavia, dagli atti e documenti di causa [cfr. provvedimento della
C.T. di e pedissequo verbale di notifica in calce] emerge che la CP_1 data del 07.06.2021 era quella di adozione del provvedimento di rigetto impugnato dal cittadino straniero e non quella di notifica dello stesso, come invece considerato da questo Tribunale, mentre la data di notifica risulta essere quella del 21.07.2021, con la con- seguenza che il ricorso depositato il 10.08.2021 (iscritto presso questo Tribunale con r.g. n. 2339/2021) era stato proposto nel ri-
Pag. 5 di 7 spetto del termine di 30 giorni previsto dalla legge, sicché deve pronunciarsi la revocazione del decreto emesso da questo Tribuna- le in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol.
1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n.
2339/2021.
4. – Ciò posto per quanto attiene alla fase rescindente e alla revocazione del decreto di questo Tribunale impugnato nella pre- sente sede, occorre ora procedere alla fase rescissoria del giudizio, procedendo ad effettuare la valutazione di merito non compiuta nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2339/2021 in ra- gione della dichiarata inammissibilità del ricorso per l'errore di fatto di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
Orbene, al riguardo va osservato come, allo stato degli atti, non sia possibile esaminare compiutamente il merito della causa, atteso che né tra i documenti allegati nel fascicolo r.g. n.
2339/2021 (acquisito al presente procedimento) né tra quelli alle- gati nell'odierno giudizio di revocazione (iscritto con il n. di r.g. di cui in epigrafe) risulta depositato, nella sua interezza, il verbale delle dichiarazioni a suo tempo rese dal cittadino straniero innan- zi alla competente C.T. di ed invero, il predetto verbale CP_1 depositato agli atti risulta mancante della pagina n. 4, che, peral- tro, per quanto evincibile dal contenuto delle altre pagine del ver- bale, contiene proprio il narrato del richiedente asilo in ordine alla sua vicenda personale e le sue dichiarazioni in ordine ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese di origine.
Alla luce di quanto precede, dunque, occorre procedere, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 402, comma secondo, c.p.c., alla rimessione della causa in istruttoria innanzi al giudice desi- gnato relatore, affinché parte attrice/ricorrente produca una copia completa di tutte le pagine del verbale delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero innanzi alla competente C.T. di Salerno il
11.03.2021.
5. – Quanto alle spese di lite, le stesse saranno regolate all'esito della decisione sul merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, non defini- tivamente pronunciando nella causa iscritta con il n. r.g.
3839/2022 e di cui in epigrafe:
Pag. 6 di 7 1) DICHIARA la contumacia del
[...]
Controparte_5
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[...]
2) PRONUNCIA la revocazione del decreto emesso da questo
Tribunale in data 31.10.2022, depositato il 11.11.2022 con n. cronol. 1721/2022 nell'ambito del procedimento iscritto con r.g. n. 2339/2021;
3) DISPONE che con separata ordinanza il procedimento sia rimesso in istruttoria innanzi al giudice designato relatore, affinché parte attrice/ricorrente produca una copia comple- ta di tutte le pagine del verbale delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero innanzi alla competente C.T. di Salerno il 11.03.2021;
4) RINVIA alla decisione del merito della causa la statuizione sulle spese di lite;
5) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 14.05.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
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