Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09522/2025REG.PROV.COLL.
N. 07226/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7226 del 2023, proposto dai Sig.ri NT RE e LI RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Belardo Bosco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Ugonio, n. 3/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Taglioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Caracciolo, n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1920/2023, pubblicata in data 3 febbraio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. EL RU e uditi per le parti gli avvocati Carlo Pavia, in sostituzione dell’avvocato Belardo Bosco e NT Cristofari, in sostituzione dell’avvocato Mauro Taglioni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti – comproprietari di un terreno sito nel Comune di Campagnano di Roma, catastalmente censito al foglio n. 32, particelle nn. 180, 183, 184 e 191 ex 177 – impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso da loro proposto avverso l’ordinanza n. 11 del 9 febbraio 2010, recante l’ingiunzione di demolizione di abusi edilizi consistiti nella realizzazione di un manufatto su due piani, in violazione dei limiti volumetrici stabiliti dall’art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2004.
1.1. Le opere sanzionate con il sopra indicato provvedimento, avevano costituito oggetto di domande di condono, presentate in data 7 dicembre 2004, respinte con provvedimenti impugnati dagli interessati con precedente ricorso proposto innanzi al medesimo Tribunale.
2. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, compensando le spese di lite, sul rilievo, in primo luogo, della natura vincolata del provvedimento, scaturente in via diretta dai precedenti provvedimenti di diniego delle domande di sanatoria straordinaria riferite agli abusi in questione. L’amministrazione, pertanto, era tenuta ad adottare il provvedimento sanzionatorio, stante l’assenza di un titolo edilizio abilitativo e la non conformità delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, trovando l’ordinanza pieno fondamento nell’esito negativo del procedimento di condono edilizio. Il primo giudice ha anche evidenziato, al riguardo, che con la sentenza n. 5854 del 19 maggio 2021 è stato respinto il ricorso proposto dagli interessati avverso i provvedimenti di diniego delle domande di condono, stante l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria delle opere realizzate. Su tali basi, il primo giudice ha rilevato l’inammissibilità delle deduzioni incentrate sulle motivazioni poste alla base dei provvedimenti di rigetto delle domande di condono, oggetto delle contestazioni già vagliate nel precedente giudizio, conseguentemente concludendo per la legittimità dell’ordinanza impugnata, adottata a seguito dell’accertata abusività dell’intervento edilizio.
3. La parte appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Campagnano di Roma, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto delle censure proposte e producendo, altresì, in data 26 settembre 2025, una memoria difensiva e documentazione a supporto delle proprie deduzioni.
5. All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
7. Il Collegio rileva che con sentenza di questo Consiglio, Sezione II, n. 853 del 26 gennaio 2024, è stato respinto l’appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza n. 5854 del 19 maggio 2021 del TAR Lazio, che ha accertato la legittimità dei provvedimenti di diniego delle domande di condono edilizio relative alle opere in contestazione.
7.1. Con la predetta pronuncia, questo Consiglio, ribadendo i principi consolidati in materia, ha evidenziato che grava sul soggetto che richiede la sanatoria straordinaria l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento della relativa domanda, con particolare riferimento alla data di ultimazione dell’abuso. Nel rilevare il mancato assolvimento, nella fattispecie, da parte degli interessati, di detto onere, per le ragioni specificamente indicate, con la ridetta sentenza di appello la pronuncia di primo grado è stata integralmente confermata, rilevandosi, altresì, la mancata dimostrazione da parte dei deducenti “ della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, lett b), l.r. 8/11/2004, n. 12, che disciplina il caso in cui l’intera unità immobiliare oggetto di sanatoria sia adibita a prima casa del richiedente, giacché nel caso di specie è pacifico che solo una porzione del fabbricato era adibito ad abitazione dell’istante ”.
8. Deriva da quanto esposto, dunque, che correttamente il primo giudice, ha rilevato, nella sentenza oggetto del presente giudizio, che il provvedimento impugnato scaturisce direttamente dal rigetto delle domande di condono e si configura quale atto a contenuto rigorosamente vincolato.
8.1. A seguito, infatti, del rigetto delle domande di sanatoria - con provvedimenti che, peraltro, hanno superato il vaglio di legittimità in sede giurisdizionale -, l’amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento sanzionatorio degli abusi, senza che residuasse alcun margine di discrezionalità.
8.2. Deve peraltro osservarsi che la sentenza di primo grado concernente i provvedimenti di diniego delle domande di condono – successivamente confermata da questo Consiglio con la citata pronuncia n. 853/2024 – non ha costituito oggetto di alcuna sospensione della sua efficacia, con la conseguenza che gli effetti dei provvedimenti negativi si sono pienamente prodotti e consolidati, costituendo legittimo presupposto dell’adozione dell’ordinanza di demolizione.
9. Discende da quanto esposto l’inammissibilità, pure correttamente rilevata dal primo giudice, delle deduzioni inerenti ai provvedimenti di rigetto delle domande di condono edilizio, vagliate, con esiti non favorevoli per gli odierni appellanti, con le precedenti sentenze che hanno acquisito l’incontrovertibilità del giudicato.
9.1. Ne deriva, dunque, che l’ordine di demolizione rappresenta una conseguenza vincolata dei provvedimenti di rigetto delle domande di condono, tanto legittimi quanto giustificati dalle caratteristiche dell’edificato.
10. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7226 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Campagnano di Roma, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DI TE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
EL RU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RU | DI TE |
IL SEGRETARIO