Versione
20 maggio 1969
20 maggio 1969
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , quale risulta sostituito dall' articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 , i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , entro il 31 dicembre 1971".
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , quale risulta sostituito dall' articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 , i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , entro il 31 dicembre 1971".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 10/02/1981, n. 846Provvedimento: […] da considerare regolarmente approvato anche in Mancanza della contestuale adozione dei piani particolareggiati, per effetto dell'art 6 della legge 5 luglio 1966 n 526 che, sostituendo l'art 4 della legge 31 marzo 1956 n 294, ha fissato all'uopo un termine ulteriore (poi prorogato dallo art 1 della legge 8 aprile 1969 n 161 e dalle leggi regionali 5 dicembre 1972 n 13 e 18 gennaio 1974 n 3). […]Leggi di più...
- proprieta·
- regolamento di igiene del comune di venezia·
- rapporti di vicinato·
- distanze nelle costruzioni ex art 873 cod civ·
- definizione di cortile 'aperto'·
- carenza di piano regolatore generale·
- distacchi tra le costruzioni·
- operativita per il comune di venezia·
- limitazioni legali della proprieta rapporti di vicinato·
- carattere non esclusivo·
- nelle costruzioni·
- norme di edilizia·
- applicabilita·
- condizione·
- costruzioni