Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , quale risulta sostituito dall' articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 , i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , entro il 31 dicembre 1971".
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294 , quale risulta sostituito dall' articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 , i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , entro il 31 dicembre 1971".