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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Fuzio presidente dott. Luca Verzeni giudice dott.ssa Angela Randazzo giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. r.g. 1995/2023 promossa da:
con l'avv. Andrea Chiloiro e l'avv. Federica Dipilato;
Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del curatore dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con l'avv. Prof. Antonio Rossi e l'avv. Leopoldo Santaniello;
CP_2
CONVENUTO
IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.3.2023 la società proponeva opposizione Parte_1 allo stato passivo ex art. 98, secondo comma, l.fall. del chiedendo, in via
Controparte_1 principale di (i) ammettere la società al passivo del Fallimento della Parte_1 società per l'importo complessivo di Euro 602.857,06, IVA inclusa, così dettagliato per
Controparte_1 titoli e importi: a. Euro 553.521,88 in via prededucibile, per canoni di locazione non corrisposti in pendenza della procedura concordataria;
b. Euro 49.335,18 in via privilegiata ex art. 2764 cod. civ., per canoni non corrisposti antecedentemente all'ammissione di alla procedura
Controparte_1 concordataria;
in via subordinata, di (ii) accertare l'ininterrotta occupazione del Compendio Immobiliare da parte di dalla data del conferimento del ramo d'azienda alla data del 13 luglio 2022 e,
Controparte_1 per l'effetto, ammettere la società al passivo del Fallimento della società Parte_1 pagina 1 di 2 per l'importo complessivo di Euro 602.857,06, IVA inclusa (o la diversa somma che si Controparte_1 riterrà di giustizia), di cui: a. Euro 553.521,88 in via prededucibile, a titolo di indennità per l'occupazione del Compendio Immobiliare, in pendenza della procedura concordataria;
b. Euro 49.335,18 in via privilegiata ex art. 2764 cod. civ., a titolo di indennità per l'occupazione del Compendio Immobiliare antecedentemente all'ammissione di alla procedura concordataria;
il tutto con vittoria Controparte_1 delle spese di lite inerenti alla presente fase di opposizione, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.
Il Presidente del Collegio, preso atto del ricorso, nominava quale giudice relatore la dott.ssa Angela
Randazzo e fissava udienza in data 27 giugno 2023.
Con comparsa depositata in data 16.6.2023 si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il giudice relatore, rigettate le istanze istruttorie fissava udienza per il 18 marzo 2025, a seguito della quale le parti chiedevano un rinvio, concesso per il 1 luglio 2025.
All'udienza dell'1 luglio 2025 nessuno compariva.
Il giudice fissava dunque nuova udienza per il 4 novembre 2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 nessuno compariva.
Preso atto di quanto sopra, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il collegio, preso atto del disposto di cui all'art. 207, comma dieci, CCII, dichiara l'estinzione del giudizio, con conseguente conferma del decreto di esecutività dello stato passivo impugnato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla sulle spese di lite.
Bergamo, 05/11/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Luca Fuzio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Giulia Zoncheddu.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione civile
Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Fuzio presidente dott. Luca Verzeni giudice dott.ssa Angela Randazzo giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. r.g. 1995/2023 promossa da:
con l'avv. Andrea Chiloiro e l'avv. Federica Dipilato;
Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del curatore dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con l'avv. Prof. Antonio Rossi e l'avv. Leopoldo Santaniello;
CP_2
CONVENUTO
IN FATTO e IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.3.2023 la società proponeva opposizione Parte_1 allo stato passivo ex art. 98, secondo comma, l.fall. del chiedendo, in via
Controparte_1 principale di (i) ammettere la società al passivo del Fallimento della Parte_1 società per l'importo complessivo di Euro 602.857,06, IVA inclusa, così dettagliato per
Controparte_1 titoli e importi: a. Euro 553.521,88 in via prededucibile, per canoni di locazione non corrisposti in pendenza della procedura concordataria;
b. Euro 49.335,18 in via privilegiata ex art. 2764 cod. civ., per canoni non corrisposti antecedentemente all'ammissione di alla procedura
Controparte_1 concordataria;
in via subordinata, di (ii) accertare l'ininterrotta occupazione del Compendio Immobiliare da parte di dalla data del conferimento del ramo d'azienda alla data del 13 luglio 2022 e,
Controparte_1 per l'effetto, ammettere la società al passivo del Fallimento della società Parte_1 pagina 1 di 2 per l'importo complessivo di Euro 602.857,06, IVA inclusa (o la diversa somma che si Controparte_1 riterrà di giustizia), di cui: a. Euro 553.521,88 in via prededucibile, a titolo di indennità per l'occupazione del Compendio Immobiliare, in pendenza della procedura concordataria;
b. Euro 49.335,18 in via privilegiata ex art. 2764 cod. civ., a titolo di indennità per l'occupazione del Compendio Immobiliare antecedentemente all'ammissione di alla procedura concordataria;
il tutto con vittoria Controparte_1 delle spese di lite inerenti alla presente fase di opposizione, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.
Il Presidente del Collegio, preso atto del ricorso, nominava quale giudice relatore la dott.ssa Angela
Randazzo e fissava udienza in data 27 giugno 2023.
Con comparsa depositata in data 16.6.2023 si costituiva il chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Il giudice relatore, rigettate le istanze istruttorie fissava udienza per il 18 marzo 2025, a seguito della quale le parti chiedevano un rinvio, concesso per il 1 luglio 2025.
All'udienza dell'1 luglio 2025 nessuno compariva.
Il giudice fissava dunque nuova udienza per il 4 novembre 2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 nessuno compariva.
Preso atto di quanto sopra, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il collegio, preso atto del disposto di cui all'art. 207, comma dieci, CCII, dichiara l'estinzione del giudizio, con conseguente conferma del decreto di esecutività dello stato passivo impugnato.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- nulla sulle spese di lite.
Bergamo, 05/11/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Luca Fuzio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Giulia Zoncheddu.
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