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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/10/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2242/2025 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI LILIANA
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASELGRANDI FULVIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa di separazione personale poi trasformata in congiunta;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. - Cessazione della convivenza
1.1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri pagina 1 di 8 rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. - I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna ed obbliga a comunicare all'altro genitore, tramite pec o invio di raccomandata a/r o a mani, l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c. in tema di modifica della residenza della prole minorenne.
1.3. A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal giugno 2024, il Sig.
[...] ha già trasferito il proprio domicilio in Via Della Giustizia n. 40/A in Carpi. Pt_1
2. – Affidamento e collocamento della prole minorenne Per
2.1. La figlia minore (nata l' 8.2.2023), è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del suo andamento scolastico.
2.2. Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione della minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento la avrà con sé.
2.3. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre e manterrà con lei la residenza anagrafica.
3. - Assegnazione casa coniugale
3.1. La ex casa familiare, sita in Carpi (MO), via Tamigi n. 5, condotta in locazione, unitamente a tutti i mobili che la arredano e corredano, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra nei Controparte_1 confronti della quale i coniugi concordano sin d'ora opereranno gli effetti di cui all'art. 6 L. 392/1978 a far data dalla sentenza di separazione.
3.2. Il sig. dichiara e riconosce di avere già prima d'ora prelevato dalla casa coniugale Parte_1 tutti i propri effetti personali ed i beni di sua proprietà e si impegna ed obbliga a trasferire anche la propria residenza anagrafica entro il 30 settembre 2025.
3.3. Le spese condominiali e di gestione dell'immobile di cui al punto 3.1. (ivi compresa la Tari) verranno regolamentate come per legge, dandosi quindi le parti reciprocamente atto che saranno esclusivamente a carico della assegnataria a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione.
4. - Regime di frequentazione
pagina 2 di 8 4.1. Vista anche la tenera età della minore, i genitori concordano quanto segue in relazione alla frequentazione con il padre:
• quanto al calendario ordinario: Per
- fino alla fine del mese di settembre 2025 starà con il padre, su base quindicinale a rotazione:
Ia settimana: il lunedì dalle 19,00 alle 21,30; il giovedì dalle 19,00 alle 21,30; dal sabato dalle 19,00 alla domenica alle 21,30;
IIa settimana: il martedì dalle 19,00 alle 21,30; dal venerdì dalle 19,00 al sabato mattina alle 9,00;
e così alternando le settimane successive;
Per
- a decorrere dal mese di ottobre 2025 starà con il padre, su base quindicinale a rotazione:
Ia settimana: dal lunedì dalle 19,00 fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà all'asilo o, nel periodo di vacanza scolastica, ad analogo orario in luogo concordato tra le parti;
il giovedì dalle 19,00 alle 21,30; dal sabato dalle 19,00 alla domenica alle 21,30;
IIa settimana: il martedì dalle 19,00 alle 21,30; dal venerdì dalle 19,00 al sabato mattina alle 9,00;
e così alternando le settimane successive.
Degli spostamenti della minore necessari all'esecuzione del calendario sopra concordato si occuperà preferibilmente il padre salvo diverso accordo.
• quanto al calendario straordinario, verrà così disciplinato a) vacanze natalizie: per l'anno 2025 la minore starà con ciascun genitore il giorno della Vigilia o di Natale, con pernottamento presso la madre, mentre il giorno di Santo Stefano seguirà il calendario ordinario;
starà con ciascun genitore il 31.12 o il giorno di Capodanno;
gli altri giorni
(compresa l'Epifania) verranno suddivisi come da calendario ordinario;
dall'anno 2026 la minore starà con ciascun genitore ad anni alterni o il giorno della Vigilia o il giorno di Natale compreso il pernottamento, dal 26.12 alla mattina del 1° gennaio con il genitore con cui è stata il giorno della
Vigilia e dalla mattina del 1°.1 alla mattina del 7.1 quando verrà riaccompagnata all'asilo con il genitore con cui avrà trascorso il giorno di Natale, e così via ad anni alterni;
b) vacanze pasquali: per il periodo pasquale 2026 verranno alternati con ciascun genitore i giorni di
Pasqua e Pasquetta, con rientro per il pernottamento presso la madre, mentre per gli altri giorni si Per seguirà il calendario ordinario;
dall'anno 2027 starà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di
Pasqua e i due precedenti o il Lunedì dell'Angelo ed i due successivi;
c) vacanze estive (da intendersi quelle intercorrenti tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno Per scolastico): per l'anno 2025 verrà applicato il calendario ordinario;
per l'anno 2026 starà con Per ciascun genitore per almeno due periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno;
dall'anno 2027 starà con ciascun genitore per almeno tre settimane di cui al massimo due consecutive sino al compimento pagina 3 di 8 Per dei 10 anni della bambina;
dall'11° anno di età di le tre settimane potranno essere consecutive, salvo ogni diverso accordo dei genitori;
i suddetti periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30.5 di ogni anno, in mancanza di accordo entro tale termine negli anni dispari prevarrà la scelta paterna, in quelli pari quella materna;
nei restanti periodi si applicherà il calendario ordinario;
d) quanto ai ponti ed alle altre festività del calendario anche scolastico, i genitori concordano che per gli anni 2025 e 2026 si applicherà il calendario ordinario e successivamente verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza; pertanto, se la minore sarà presso e con il padre il giorno del 25 aprile, sarà con la madre il 1° maggio e così di seguito;
e) quanto alla festa della mamma, la festa del papà ed i compleanni: i genitori concordano che, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinaria, la figlia trascorrerà con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà nonché il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della madre con la madre (in tal caso il pernottamento seguirà il calendario ordinario); preferibilmente il compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori oppure, in caso ciò non fosse possibile, starà ad anni alterni con ciascun genitore con possibilità per il genitore che non ha con sé la bimba di poter almeno fare un saluto e gli auguri.
4.2. Le parti danno atto e concordano che in caso di malattia della figlia, sino alla fine delle scuole elementari, questa rimarrà e/o ritornerà presso la madre, con facoltà del padre di recarsi a trovarla previo accordo con la madre stessa;
dalle scuole medie inferiori in avanti la bimba potrà stare con il padre anche in caso di malattia.
4.3. Le parti dichiarano sussistente la necessità di ricorrere alla baby sitter e concordano a tal fine il seguente monte ore minimo: dall'uscita dell'asilo e/o dal centro estivo o comunque dalle ore 16,30 fino alle 18,30, salvo diverso contingente accordo, escluso il sabato, con l'intesa che per le eventuali ore in esubero i genitori provvederanno in autonomia. Ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come sopra previsti che non siano coperti dall'intervento della baby-sitter, al fine di consentire una più agevole riorganizzazione.
4.4. Ciascun genitore potrà telefonare alla minore quando è presso l'altro, anche sull'utenza telefonica di quest'ultimo, ovviamente in congrui orari, e la figlia sarà libera di telefonare al genitore presso il quale non si trova in qualunque momento ne avrà desiderio e bisogno.
4.5. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore e più funzionale gestione della prole.
5. - Mantenimento della prole e assegno unico
pagina 4 di 8 5.1. Oltre al mantenimento diretto della prole quando avrà con sé la figlia, il sig. si Parte_1 impegna ed obbliga a versare, a decorrere dal mese di agosto 2025, alla sig.ra quale Controparte_1 contributo indiretto e perequativo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 1.400,00
(millequattrocento/00), da corrispondere in via anticipata sul conto corrente che la sig.ra CP_1 indicherà, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far tempo dal mese di agosto 2026.
5.2. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla sig.ra
CP_1
5.3. Le spese extra necessarie alla salute, istruzione, cura ed educazione dei figli saranno suddivise tra i genitori in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
tali spese vengono individuate secondo il seguente schema, in linea con il Protocollo del Tribunale di Modena del
25.9.2019:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro pagina 5 di 8 ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida (veicoli e motoveicoli); d) bollo e assicurazione del veicolo utilizzato in via esclusiva dalla figlia;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter), fermo restando quanto concordato al punto 4.3; c) viaggi e vacanze (con esclusione di quelle che la figlia farà con i genitori o con il rispettivo ramo parentale).
I genitori provvederanno altresì, per le quote come sopra individuate, a contribuire ai costi relativi al festeggiamento del compleanno della minore nonché alla celebrazione della Comunione e della
Cresima della stessa, provvedendo altresì a pagare con ripartizione in base alle suddette quote, le spese per l'acquisto del vestiario della figlia per la cerimonia, previo accordo sull'ammontare massimo dei costi.
Resta inteso che qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema, che si renda necessaria per la prole, verrà ripartita in base alle medesime quote e dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione ed invio/consegna (anche via email o whatsapp) all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti potranno anche decidere di contribuire anticipatamente alle spese che ciascuno dovrà effettuare.
5.4. Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà applicato ai genitori per la quota di spettanza;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della minore.
5.5. Le parti concordano che i bonus e gli emolumenti statali integrativi del reddito che siano riferibili alla prole verranno percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
5.6. Tutte le spese necessarie al mantenimento ed alla cura dei quattro gatti domestici (di cui tre intestati al sig. e uno alla sig.ra e che rimangono a vivere con la sig.ra Pt_1 CP_1 CP_1 verranno suddivise quanto al 60% a carico del sig. e quanto al 40% a carico della sig.ra Pt_1
pagina 6 di 8 CP_1
6. – Altre pattuizioni
6.1. I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
6.2. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 0213300040768 acceso presso l'istituto di credito di San Felice 1893 Banca Popolare Filiale di Carpi, Via Manzoni 22 e a dare ordine di estinzione dello stesso entro e non oltre il 30.9.2025, provvedendo a spartirsi l'eventuale saldo attivo o a sostenere al 50% gli eventuali costi di chiusura, compreso l'eventuale debito di conto corrente.
6.3. Le automobili come attualmente intestate alle parti rimarranno nella esclusiva proprietà di ciascuna di esse;
pertanto, i relativi oneri e responsabilità rimarranno a carico dell'intestatario del mezzo, che manleverà l'altro da qualunque costo o danno dovesse derivare da un proprio personale inadempimento.
6.4. Con l'adempimento delle statuizioni e degli impegni assunti nel presente atto, i coniugi si danno reciprocamente atto anche ora per allora che i beni e le poste attive e passive intestate ad ognuno o detenute dalle parti sono e rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza di ciascuno e conseguentemente si riconoscono reciprocamente di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro e dichiarano, altresì, di avere già risolto, consensualmente, tra loro, ogni questione di carattere economico patrimoniale, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto.
6.5. Le parti dichiarano e riconoscono che le spese legali relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale, di talché ciascuna provvederà a pagare il proprio legale, mentre quelle borsuali già versate dal sig. rimarranno a carico dello stesso. Pt_1
6.6. Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione, eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate,
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 7 di 8 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RE) il 07/12/1988 si sono separati consensualmente come da note per l'udienza del 17/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 82 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2242/2025 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI LILIANA
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASELGRANDI FULVIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa di separazione personale poi trasformata in congiunta;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. - Cessazione della convivenza
1.1. Le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri pagina 1 di 8 rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2. - I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna ed obbliga a comunicare all'altro genitore, tramite pec o invio di raccomandata a/r o a mani, l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c. in tema di modifica della residenza della prole minorenne.
1.3. A tal proposito le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal giugno 2024, il Sig.
[...] ha già trasferito il proprio domicilio in Via Della Giustizia n. 40/A in Carpi. Pt_1
2. – Affidamento e collocamento della prole minorenne Per
2.1. La figlia minore (nata l' 8.2.2023), è affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. I coniugi condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del suo andamento scolastico.
2.2. Le decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione della minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento la avrà con sé.
2.3. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre e manterrà con lei la residenza anagrafica.
3. - Assegnazione casa coniugale
3.1. La ex casa familiare, sita in Carpi (MO), via Tamigi n. 5, condotta in locazione, unitamente a tutti i mobili che la arredano e corredano, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra nei Controparte_1 confronti della quale i coniugi concordano sin d'ora opereranno gli effetti di cui all'art. 6 L. 392/1978 a far data dalla sentenza di separazione.
3.2. Il sig. dichiara e riconosce di avere già prima d'ora prelevato dalla casa coniugale Parte_1 tutti i propri effetti personali ed i beni di sua proprietà e si impegna ed obbliga a trasferire anche la propria residenza anagrafica entro il 30 settembre 2025.
3.3. Le spese condominiali e di gestione dell'immobile di cui al punto 3.1. (ivi compresa la Tari) verranno regolamentate come per legge, dandosi quindi le parti reciprocamente atto che saranno esclusivamente a carico della assegnataria a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione.
4. - Regime di frequentazione
pagina 2 di 8 4.1. Vista anche la tenera età della minore, i genitori concordano quanto segue in relazione alla frequentazione con il padre:
• quanto al calendario ordinario: Per
- fino alla fine del mese di settembre 2025 starà con il padre, su base quindicinale a rotazione:
Ia settimana: il lunedì dalle 19,00 alle 21,30; il giovedì dalle 19,00 alle 21,30; dal sabato dalle 19,00 alla domenica alle 21,30;
IIa settimana: il martedì dalle 19,00 alle 21,30; dal venerdì dalle 19,00 al sabato mattina alle 9,00;
e così alternando le settimane successive;
Per
- a decorrere dal mese di ottobre 2025 starà con il padre, su base quindicinale a rotazione:
Ia settimana: dal lunedì dalle 19,00 fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà all'asilo o, nel periodo di vacanza scolastica, ad analogo orario in luogo concordato tra le parti;
il giovedì dalle 19,00 alle 21,30; dal sabato dalle 19,00 alla domenica alle 21,30;
IIa settimana: il martedì dalle 19,00 alle 21,30; dal venerdì dalle 19,00 al sabato mattina alle 9,00;
e così alternando le settimane successive.
Degli spostamenti della minore necessari all'esecuzione del calendario sopra concordato si occuperà preferibilmente il padre salvo diverso accordo.
• quanto al calendario straordinario, verrà così disciplinato a) vacanze natalizie: per l'anno 2025 la minore starà con ciascun genitore il giorno della Vigilia o di Natale, con pernottamento presso la madre, mentre il giorno di Santo Stefano seguirà il calendario ordinario;
starà con ciascun genitore il 31.12 o il giorno di Capodanno;
gli altri giorni
(compresa l'Epifania) verranno suddivisi come da calendario ordinario;
dall'anno 2026 la minore starà con ciascun genitore ad anni alterni o il giorno della Vigilia o il giorno di Natale compreso il pernottamento, dal 26.12 alla mattina del 1° gennaio con il genitore con cui è stata il giorno della
Vigilia e dalla mattina del 1°.1 alla mattina del 7.1 quando verrà riaccompagnata all'asilo con il genitore con cui avrà trascorso il giorno di Natale, e così via ad anni alterni;
b) vacanze pasquali: per il periodo pasquale 2026 verranno alternati con ciascun genitore i giorni di
Pasqua e Pasquetta, con rientro per il pernottamento presso la madre, mentre per gli altri giorni si Per seguirà il calendario ordinario;
dall'anno 2027 starà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di
Pasqua e i due precedenti o il Lunedì dell'Angelo ed i due successivi;
c) vacanze estive (da intendersi quelle intercorrenti tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno Per scolastico): per l'anno 2025 verrà applicato il calendario ordinario;
per l'anno 2026 starà con Per ciascun genitore per almeno due periodi non consecutivi di 7 giorni ciascuno;
dall'anno 2027 starà con ciascun genitore per almeno tre settimane di cui al massimo due consecutive sino al compimento pagina 3 di 8 Per dei 10 anni della bambina;
dall'11° anno di età di le tre settimane potranno essere consecutive, salvo ogni diverso accordo dei genitori;
i suddetti periodi di vacanza dovranno essere concordati entro il 30.5 di ogni anno, in mancanza di accordo entro tale termine negli anni dispari prevarrà la scelta paterna, in quelli pari quella materna;
nei restanti periodi si applicherà il calendario ordinario;
d) quanto ai ponti ed alle altre festività del calendario anche scolastico, i genitori concordano che per gli anni 2025 e 2026 si applicherà il calendario ordinario e successivamente verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza; pertanto, se la minore sarà presso e con il padre il giorno del 25 aprile, sarà con la madre il 1° maggio e così di seguito;
e) quanto alla festa della mamma, la festa del papà ed i compleanni: i genitori concordano che, a prescindere dal calendario di frequentazione ordinaria, la figlia trascorrerà con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà nonché il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della madre con la madre (in tal caso il pernottamento seguirà il calendario ordinario); preferibilmente il compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori oppure, in caso ciò non fosse possibile, starà ad anni alterni con ciascun genitore con possibilità per il genitore che non ha con sé la bimba di poter almeno fare un saluto e gli auguri.
4.2. Le parti danno atto e concordano che in caso di malattia della figlia, sino alla fine delle scuole elementari, questa rimarrà e/o ritornerà presso la madre, con facoltà del padre di recarsi a trovarla previo accordo con la madre stessa;
dalle scuole medie inferiori in avanti la bimba potrà stare con il padre anche in caso di malattia.
4.3. Le parti dichiarano sussistente la necessità di ricorrere alla baby sitter e concordano a tal fine il seguente monte ore minimo: dall'uscita dell'asilo e/o dal centro estivo o comunque dalle ore 16,30 fino alle 18,30, salvo diverso contingente accordo, escluso il sabato, con l'intesa che per le eventuali ore in esubero i genitori provvederanno in autonomia. Ciascun genitore si impegna ad avvertire l'altro, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia nei tempi come sopra previsti che non siano coperti dall'intervento della baby-sitter, al fine di consentire una più agevole riorganizzazione.
4.4. Ciascun genitore potrà telefonare alla minore quando è presso l'altro, anche sull'utenza telefonica di quest'ultimo, ovviamente in congrui orari, e la figlia sarà libera di telefonare al genitore presso il quale non si trova in qualunque momento ne avrà desiderio e bisogno.
4.5. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore e più funzionale gestione della prole.
5. - Mantenimento della prole e assegno unico
pagina 4 di 8 5.1. Oltre al mantenimento diretto della prole quando avrà con sé la figlia, il sig. si Parte_1 impegna ed obbliga a versare, a decorrere dal mese di agosto 2025, alla sig.ra quale Controparte_1 contributo indiretto e perequativo al mantenimento della figlia, l'assegno mensile di € 1.400,00
(millequattrocento/00), da corrispondere in via anticipata sul conto corrente che la sig.ra CP_1 indicherà, entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far tempo dal mese di agosto 2026.
5.2. Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà interamente percepito dalla sig.ra
CP_1
5.3. Le spese extra necessarie alla salute, istruzione, cura ed educazione dei figli saranno suddivise tra i genitori in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
tali spese vengono individuate secondo il seguente schema, in linea con il Protocollo del Tribunale di Modena del
25.9.2019:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro pagina 5 di 8 ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) patente di guida (veicoli e motoveicoli); d) bollo e assicurazione del veicolo utilizzato in via esclusiva dalla figlia;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter), fermo restando quanto concordato al punto 4.3; c) viaggi e vacanze (con esclusione di quelle che la figlia farà con i genitori o con il rispettivo ramo parentale).
I genitori provvederanno altresì, per le quote come sopra individuate, a contribuire ai costi relativi al festeggiamento del compleanno della minore nonché alla celebrazione della Comunione e della
Cresima della stessa, provvedendo altresì a pagare con ripartizione in base alle suddette quote, le spese per l'acquisto del vestiario della figlia per la cerimonia, previo accordo sull'ammontare massimo dei costi.
Resta inteso che qualunque altra spesa straordinaria ed imprevedibile non prevista dal precedente schema, che si renda necessaria per la prole, verrà ripartita in base alle medesime quote e dovrà essere previamente concordata sia nell'an che nel quantum tra i genitori, salvo che non attenga a urgenti motivi di salute.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione ed invio/consegna (anche via email o whatsapp) all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti potranno anche decidere di contribuire anticipatamente alle spese che ciascuno dovrà effettuare.
5.4. Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà applicato ai genitori per la quota di spettanza;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della minore.
5.5. Le parti concordano che i bonus e gli emolumenti statali integrativi del reddito che siano riferibili alla prole verranno percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
5.6. Tutte le spese necessarie al mantenimento ed alla cura dei quattro gatti domestici (di cui tre intestati al sig. e uno alla sig.ra e che rimangono a vivere con la sig.ra Pt_1 CP_1 CP_1 verranno suddivise quanto al 60% a carico del sig. e quanto al 40% a carico della sig.ra Pt_1
pagina 6 di 8 CP_1
6. – Altre pattuizioni
6.1. I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
6.2. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. 0213300040768 acceso presso l'istituto di credito di San Felice 1893 Banca Popolare Filiale di Carpi, Via Manzoni 22 e a dare ordine di estinzione dello stesso entro e non oltre il 30.9.2025, provvedendo a spartirsi l'eventuale saldo attivo o a sostenere al 50% gli eventuali costi di chiusura, compreso l'eventuale debito di conto corrente.
6.3. Le automobili come attualmente intestate alle parti rimarranno nella esclusiva proprietà di ciascuna di esse;
pertanto, i relativi oneri e responsabilità rimarranno a carico dell'intestatario del mezzo, che manleverà l'altro da qualunque costo o danno dovesse derivare da un proprio personale inadempimento.
6.4. Con l'adempimento delle statuizioni e degli impegni assunti nel presente atto, i coniugi si danno reciprocamente atto anche ora per allora che i beni e le poste attive e passive intestate ad ognuno o detenute dalle parti sono e rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza di ciascuno e conseguentemente si riconoscono reciprocamente di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro e dichiarano, altresì, di avere già risolto, consensualmente, tra loro, ogni questione di carattere economico patrimoniale, eccezion fatta, ovviamente, per le obbligazioni derivanti dal presente atto.
6.5. Le parti dichiarano e riconoscono che le spese legali relative al presente procedimento devono intendersi interamente compensate con rinuncia da parte dei procuratori alla solidarietà professionale, di talché ciascuna provvederà a pagare il proprio legale, mentre quelle borsuali già versate dal sig. rimarranno a carico dello stesso. Pt_1
6.6. Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione, eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate,
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 7 di 8 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(RE) il 07/12/1988 si sono separati consensualmente come da note per l'udienza del 17/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 82 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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