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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.893/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. DALLU' Parte_1 C.F._1
MARINA ELENA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SALVIA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv.SCAGLIA SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/03/2025 ad ore 13.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DALLU' MARINA ELENA per parte resistente l'avv. SALVIA GIOVANNI
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la sostanziale unitarietà delle prestazioni lavorative nonché del rapporto di lavoro svoltosi fra il ricorrente ed e in ogni caso la Controparte_2
presenza in via fissa e continuativa, salvi i periodi di malattia, infortunio, cassa integrazione e ferie, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica oggettiva delle mansioni e delle condizioni di lavoro, comprese presenza, disciplina e controllo del ricorrente presso i cantieri di medesima dal 28.5.2007 o da quella diversa data di giustizia, Controparte_3
anche precedente, al 31.3.2021, rapporto formalmente così frazionato: a. Alle dipendenze di medesima dal Dal 28.5.2007 al 7.10.2012 b. Alle dipendenze di Controparte_3
dal 12.10.2012 al 10.8.2013, nonché Parte_2
dal 26.8.2013 al 26.10.2014 e dal 30.10.2014 al 30.7.2016 c. Alle dipendenze di
[...] dal 29.8.2016 al 31.3.2021 2) Accertare e dichiarare in ogni caso la CP_2 violazione degli artt. 36 cost., 1321, 2094 cc e segg., nonché dell‟art. art. 7 sezione 4^, titolo
1^ (trasferta) e dell‟art. 6 sezione 4^, titolo 4^ (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez.
4^ del ccnl di categoria Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc in ordine alla irriducibilità della retribuzione e infrazionabilità dell‟anzianità sostanziale di servizio e l‟illegittimità dell‟iniziale parziale riduttivo pagamento, fino al suo totale mancato pagamento della indennità di trasferta forfetizzata nonché del parziale pagamento degli scatti di anzianità. 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi dei cit. artt. tutti di cui al capo precedente ed alla narrativa in ogni caso al diritto alla indennità di trasferta fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché degli scatti di anzianità nella misura e con le modalità di cui ai cit. artt. 7 sez. 4^, titolo 1^ (trasferta) e 6, sez. 4^, titolo 4^ (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez. 4^ del ccnl di categoria Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc. 4) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del Ricorrente alla corresponsione del trattamento economico contrattuale e normativo degli scatti di anzianità e della indennità di trasferta forfetizzata ai sensi degli artt. sez. 4^, titolo 1^, art. 7 (trasferta) e sez. 4^, titolo IV, art. 6 (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez. 4^ del ccnl di categoria
Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc, della direttiva UE
93/104/Cee e dell‟ art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo nonché del dlg 66/2003. 5) Condannare nella persona del suo l.r.pt a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l‟importo di € 56229,10# ovvero quel diverso importo di giustizia anche superiore quale differenze dovute a titolo di differenze per la indennità di trasferta forfetizzata maturata per i titoli di cui alla narrativa nel periodo dal 29.08.2016 al 31.03.2021
e di differenze per scatti di anzianità, oltre interessi e rivalutazione su tutti importi dovuti dalle scadenze al saldo. 6) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede prova per testi ed interpello sui fatti di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “E‟ vero che”, eliminati eventuali giudizi e/o valutazioni. Si chiede ammettersi a testimoni tutti i dipendenti della società resistente, come indicati nel libro unico del lavoro del quale si chiede la produzione in copia autentica. Si chiede, inoltre, che il Giudice voglia: a) disporre, occorrendo, CTU contabile;
b) ordinare ad la produzione in giudizio la copia autentica dei Controparte_2
libri di cantiere, delle registrazioni di entrata e uscita dai cantieri, del libro-presenze, del libro unico relativi all‟intero periodo di lavoro in oggetto;
c) assumere informazioni dalla competente sez. ITL sui ccnl di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo resa dalla controparte all‟atto dell‟assunzione dei propri dipendenti;
d) ordine di produzione in giudizio alle OO.SS: di categoria dell‟eventuale contratto collettivo di categoria ai sensi dell‟art. 425 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
Per quanto sopra dedotto ed eccepito, la come in epigrafe Controparte_1
rappresentata e difesa, conclude per il rigetto del ricorso proposto dal signor Parte_1
con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze del giudizio. Ci si oppone alla prova testimoniale articolata dal ricorrente in quanto vertente su circostanze irrilevanti ai fini della decisione e, in caso di contestazione, si chiede di provare le seguenti circostanze: A-
"Vero che anche a seguito della esplicita richiesta in tale senso avanzata dal lavoratore, il
è stato assunto ed ha iniziato a lavorare sul cantiere di Sannazzaro De Burgondi, Pt_1
nelle cui vicinanze aveva il suo domiciilo, vivendo in tale località già da diverso tempo"; B -
"Vero che il ha sempre lavorato nel cantiere di Sannazzaro De Burgondi, Pt_1
commessa 592,ad eccezione di pochi giorni, a luglio e a novembre del 2017, dove è stato inviato in trasferta presso il cantiere il Belgio (8 giorni) ed a Mantova (35 giorni)", percependo l'indennità prevista a tal titolo dal c.c.n.l..
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 893/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. DALLU' Parte_1 C.F._1
MARINA ELENA
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv.SALVIA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le Parte_1 Controparte_1
conclusioni dianzi evidenziate, a sostengo delle quali ha allegato:
- di aver lavorato dal 28 maggio 2007 al 31 marzo 2021 alle dipendenze della convenuta, prima in forza di plurimi contratti a tempo determinato e poi, dal 12/10/2012 al 30/7/2016 quale lavoratore somministrato sempre presso gli stabilimenti della resistente;
- di essere stato assunto dal 29 agosto 2016 a tempo indeterminato dalla resistente;
- che nei periodi indicati non ha percepito l'indennità di trasferta e gli scatti di anzianità.
1.1. Si è costituita in giudizio la società resistente eccependo la prescrizione, la decadenza e l'infondatezza dei diritti azionati in giudizio dal ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che risultano documentati i seguenti rapporti di lavoro con la resistente (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente):
- - dal 28.5.2007 al 27.11.2007, poi prorogato fino al 26.5.2008;
- dal 9.6.2008 all'8.12.2008, poi prorogato fino al 7.6.2009;
- dal 9.6.2009 all'8.12.2009, poi prorogato fino al 7.6.2010;
- dal 15.6.2010 al 14.12.2010, poi prorogato fino al 13.3.2011;
- dal 21.3.2011 al 20.9.2011, poi prorogato fino al 19.12.2011;
- dal 9.1.2012 all'8.7.2012, poi prorogato fino al 7.10.2012.
È altresì documentato che dal 12 ottobre 2012 al 30 luglio 2016 il ricorrente è stato dipendente dell'agenzia interinale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e Parte_2
poi dal 12 agosto 2016 è stato assunto a tempo determinato dalla resistente (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha chiesto di “Accertare e dichiarare la sostanziale unitarietà delle prestazioni lavorative nonché del rapporto di lavoro svoltosi fra il ricorrente ed
[...]
e in ogni caso la presenza in via fissa e continuativa, salvi i periodi di CP_2
malattia, infortunio, cassa integrazione e ferie, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica oggettiva delle mansioni e delle condizioni di lavoro, comprese presenza, disciplina e controllo del ricorrente presso i cantieri di medesima dal Controparte_3
28.5.2007”.
Orbene, si ritiene che l'accoglimento della domanda avrebbe richiesto una iniziativa della parte in epoca di molto antecedente alla instaurazione del presente giudizio e alla lettera di impugnazione e messa in mora del 28 giugno 2021 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente).
Come è, infatti, noto la trasformazione del contratto a termine intercorso con la resistente fino al 7 ottobre 2012 avrebbe richiesto l'impugnazione stragiudiziale prima e giudiziale, poi, del lavoratore secondo i dettami dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010.
La norma prevede, al comma 4, che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge [..]..d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”.
L'art. 6 della legge n. 604 del 1966 al comma 1 prevede che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Parte ricorrente è quindi decaduta dalla possibilità di considerare unitario il rapporto intercorso con la resistente fino alla data del 7 ottobre 2012 e anche dalla possibilità di considerare il periodo di lavoro svolto in qualità di somministrato come dipendente formale della Controparte_1
2.1. In relazione alla domanda volta al riconoscimento della indennità di trasferta e degli scatti di anzianità occorre considerare che il relativo diritto è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
20918 del 05/08/2019, Sez. L, Sentenza n. 22146 del 20/10/2014, Sez. L, Sentenza n. 6322 del 30/03/2004, Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003).
Il primo atto con il quale è stato interrotto il termine di prescrizione è quello comunicato alla resistente in data 28/6/2021; pertanto gli eventuali diritti al pagamento delle voci di retribuzione dianzi specificati, maturati prima del 28 giugno 2016, risultano prescritti.
2.1.2. In relazione al rimanente periodo di tempo occorre osservare che parte ricorrente ha allegato di essere stato destinato in via esclusiva dal 2008 al 2021 presso la raffineria del Gruppo Eni sita in Sannazzaro De Burgondi in provincia di Pavia, eccetto i soli due brevissimi periodi di seguiti rappresentati: - nelle due settimane a cavallo fra ottobre e novembre 2016, nelle quali è stato inviato in Belgio;
- Da luglio 2017 ad ottobre 2017, periodo nel quale è stato inviato a lavorare in Mantova.
La parte ha allegato che per tale periodo ha diritto alla indennità di trasferta in quanto in quel periodo viveva stabilmente a Torino. Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato che il ricorrente era stato destinato presso il sito di Sannazzaro De Burgondi su sua richiesta, avendo egli riferito di vivere stabilmente nello stesso comune.
Tale ultima circostanza non è stata minimamente contestata dal ricorrente né alla prima udienza né a quelle successive, di modo che la stessa deve ritenersi provata.
Orbene, l'art. 7 del CCNL prodotto dal ricorrente prevede che la indennità richiesta sia corrisposta al lavoratore che sia comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede di assunzione o di effettivo trasferimento.
Avendo lo stesso ricorrente allegato di aver lavorato presso la sede di Sannazzaro De
Burgondi per tutto il tempo compreso tra il 2008 ed il 2021 ad eccezione dei periodi dianzi indicati – per i quali è pacifico che la indennità di trasferta è stata riconosciuta – ed essendo provato che lo stesso aveva chiesto dal 2016 di lavorarvi stabilmente si ritiene che detta indennità non sia dovuta. La circostanza che nel contratto di assunzione la sede lavorativa sia formalmente individuata nella città di Mantova non rileva poiché lo stesso contratto collettivo prevede che rilevi anche la sede di effettivo trasferimento. Con tale luogo si ritiene debba farsi coincidere anche il luogo ove il lavoratore abbia chiesto ed ottenuto dal proprio datore di lavoro di lavorare in modo stabile.
2.2. Quanto agli scatti di anzianità, attesa la prescrizione del diritto di ottenere il pagamento per quelli maturati in epoca antecedente al giugno 2016, è incontestato che quelli maturati nel rapporto di lavoro intervenuto con la resistente tra agosto 2016 ed il 2021 sono stati regolarmente pagati.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, attesa la volontà conciliativa del ricorrente, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 e 260.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.699 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. DALLU' Parte_1 C.F._1
MARINA ELENA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SALVIA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv.SCAGLIA SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 06/03/2025 ad ore 13.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DALLU' MARINA ELENA per parte resistente l'avv. SALVIA GIOVANNI
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la sostanziale unitarietà delle prestazioni lavorative nonché del rapporto di lavoro svoltosi fra il ricorrente ed e in ogni caso la Controparte_2
presenza in via fissa e continuativa, salvi i periodi di malattia, infortunio, cassa integrazione e ferie, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica oggettiva delle mansioni e delle condizioni di lavoro, comprese presenza, disciplina e controllo del ricorrente presso i cantieri di medesima dal 28.5.2007 o da quella diversa data di giustizia, Controparte_3
anche precedente, al 31.3.2021, rapporto formalmente così frazionato: a. Alle dipendenze di medesima dal Dal 28.5.2007 al 7.10.2012 b. Alle dipendenze di Controparte_3
dal 12.10.2012 al 10.8.2013, nonché Parte_2
dal 26.8.2013 al 26.10.2014 e dal 30.10.2014 al 30.7.2016 c. Alle dipendenze di
[...] dal 29.8.2016 al 31.3.2021 2) Accertare e dichiarare in ogni caso la CP_2 violazione degli artt. 36 cost., 1321, 2094 cc e segg., nonché dell‟art. art. 7 sezione 4^, titolo
1^ (trasferta) e dell‟art. 6 sezione 4^, titolo 4^ (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez.
4^ del ccnl di categoria Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc in ordine alla irriducibilità della retribuzione e infrazionabilità dell‟anzianità sostanziale di servizio e l‟illegittimità dell‟iniziale parziale riduttivo pagamento, fino al suo totale mancato pagamento della indennità di trasferta forfetizzata nonché del parziale pagamento degli scatti di anzianità. 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi dei cit. artt. tutti di cui al capo precedente ed alla narrativa in ogni caso al diritto alla indennità di trasferta fino alla cessazione del rapporto di lavoro nonché degli scatti di anzianità nella misura e con le modalità di cui ai cit. artt. 7 sez. 4^, titolo 1^ (trasferta) e 6, sez. 4^, titolo 4^ (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez. 4^ del ccnl di categoria Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc. 4) Accertare e dichiarare in ogni caso il diritto del Ricorrente alla corresponsione del trattamento economico contrattuale e normativo degli scatti di anzianità e della indennità di trasferta forfetizzata ai sensi degli artt. sez. 4^, titolo 1^, art. 7 (trasferta) e sez. 4^, titolo IV, art. 6 (scatti) nonché degli artt. 1,3,4,5 titolo II, sez. 4^ del ccnl di categoria
Metalmeccanici Industria privata ed agli artt. 2103 cc e 1344 cc, della direttiva UE
93/104/Cee e dell‟ art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo nonché del dlg 66/2003. 5) Condannare nella persona del suo l.r.pt a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l‟importo di € 56229,10# ovvero quel diverso importo di giustizia anche superiore quale differenze dovute a titolo di differenze per la indennità di trasferta forfetizzata maturata per i titoli di cui alla narrativa nel periodo dal 29.08.2016 al 31.03.2021
e di differenze per scatti di anzianità, oltre interessi e rivalutazione su tutti importi dovuti dalle scadenze al saldo. 6) Vittoria di spese di lite. Sentenza esecutiva. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede prova per testi ed interpello sui fatti di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “E‟ vero che”, eliminati eventuali giudizi e/o valutazioni. Si chiede ammettersi a testimoni tutti i dipendenti della società resistente, come indicati nel libro unico del lavoro del quale si chiede la produzione in copia autentica. Si chiede, inoltre, che il Giudice voglia: a) disporre, occorrendo, CTU contabile;
b) ordinare ad la produzione in giudizio la copia autentica dei Controparte_2
libri di cantiere, delle registrazioni di entrata e uscita dai cantieri, del libro-presenze, del libro unico relativi all‟intero periodo di lavoro in oggetto;
c) assumere informazioni dalla competente sez. ITL sui ccnl di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo resa dalla controparte all‟atto dell‟assunzione dei propri dipendenti;
d) ordine di produzione in giudizio alle OO.SS: di categoria dell‟eventuale contratto collettivo di categoria ai sensi dell‟art. 425 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
Per quanto sopra dedotto ed eccepito, la come in epigrafe Controparte_1
rappresentata e difesa, conclude per il rigetto del ricorso proposto dal signor Parte_1
con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese e competenze del giudizio. Ci si oppone alla prova testimoniale articolata dal ricorrente in quanto vertente su circostanze irrilevanti ai fini della decisione e, in caso di contestazione, si chiede di provare le seguenti circostanze: A-
"Vero che anche a seguito della esplicita richiesta in tale senso avanzata dal lavoratore, il
è stato assunto ed ha iniziato a lavorare sul cantiere di Sannazzaro De Burgondi, Pt_1
nelle cui vicinanze aveva il suo domiciilo, vivendo in tale località già da diverso tempo"; B -
"Vero che il ha sempre lavorato nel cantiere di Sannazzaro De Burgondi, Pt_1
commessa 592,ad eccezione di pochi giorni, a luglio e a novembre del 2017, dove è stato inviato in trasferta presso il cantiere il Belgio (8 giorni) ed a Mantova (35 giorni)", percependo l'indennità prevista a tal titolo dal c.c.n.l..
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 893/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. DALLU' Parte_1 C.F._1
MARINA ELENA
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv.SALVIA GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le Parte_1 Controparte_1
conclusioni dianzi evidenziate, a sostengo delle quali ha allegato:
- di aver lavorato dal 28 maggio 2007 al 31 marzo 2021 alle dipendenze della convenuta, prima in forza di plurimi contratti a tempo determinato e poi, dal 12/10/2012 al 30/7/2016 quale lavoratore somministrato sempre presso gli stabilimenti della resistente;
- di essere stato assunto dal 29 agosto 2016 a tempo indeterminato dalla resistente;
- che nei periodi indicati non ha percepito l'indennità di trasferta e gli scatti di anzianità.
1.1. Si è costituita in giudizio la società resistente eccependo la prescrizione, la decadenza e l'infondatezza dei diritti azionati in giudizio dal ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che risultano documentati i seguenti rapporti di lavoro con la resistente (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente):
- - dal 28.5.2007 al 27.11.2007, poi prorogato fino al 26.5.2008;
- dal 9.6.2008 all'8.12.2008, poi prorogato fino al 7.6.2009;
- dal 9.6.2009 all'8.12.2009, poi prorogato fino al 7.6.2010;
- dal 15.6.2010 al 14.12.2010, poi prorogato fino al 13.3.2011;
- dal 21.3.2011 al 20.9.2011, poi prorogato fino al 19.12.2011;
- dal 9.1.2012 all'8.7.2012, poi prorogato fino al 7.10.2012.
È altresì documentato che dal 12 ottobre 2012 al 30 luglio 2016 il ricorrente è stato dipendente dell'agenzia interinale (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) e Parte_2
poi dal 12 agosto 2016 è stato assunto a tempo determinato dalla resistente (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha chiesto di “Accertare e dichiarare la sostanziale unitarietà delle prestazioni lavorative nonché del rapporto di lavoro svoltosi fra il ricorrente ed
[...]
e in ogni caso la presenza in via fissa e continuativa, salvi i periodi di CP_2
malattia, infortunio, cassa integrazione e ferie, senza soluzione di continuità e senza alcuna modifica oggettiva delle mansioni e delle condizioni di lavoro, comprese presenza, disciplina e controllo del ricorrente presso i cantieri di medesima dal Controparte_3
28.5.2007”.
Orbene, si ritiene che l'accoglimento della domanda avrebbe richiesto una iniziativa della parte in epoca di molto antecedente alla instaurazione del presente giudizio e alla lettera di impugnazione e messa in mora del 28 giugno 2021 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente).
Come è, infatti, noto la trasformazione del contratto a termine intercorso con la resistente fino al 7 ottobre 2012 avrebbe richiesto l'impugnazione stragiudiziale prima e giudiziale, poi, del lavoratore secondo i dettami dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010.
La norma prevede, al comma 4, che “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge [..]..d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.”.
L'art. 6 della legge n. 604 del 1966 al comma 1 prevede che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Parte ricorrente è quindi decaduta dalla possibilità di considerare unitario il rapporto intercorso con la resistente fino alla data del 7 ottobre 2012 e anche dalla possibilità di considerare il periodo di lavoro svolto in qualità di somministrato come dipendente formale della Controparte_1
2.1. In relazione alla domanda volta al riconoscimento della indennità di trasferta e degli scatti di anzianità occorre considerare che il relativo diritto è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n.
20918 del 05/08/2019, Sez. L, Sentenza n. 22146 del 20/10/2014, Sez. L, Sentenza n. 6322 del 30/03/2004, Sez. U, Sentenza n. 575 del 16/01/2003).
Il primo atto con il quale è stato interrotto il termine di prescrizione è quello comunicato alla resistente in data 28/6/2021; pertanto gli eventuali diritti al pagamento delle voci di retribuzione dianzi specificati, maturati prima del 28 giugno 2016, risultano prescritti.
2.1.2. In relazione al rimanente periodo di tempo occorre osservare che parte ricorrente ha allegato di essere stato destinato in via esclusiva dal 2008 al 2021 presso la raffineria del Gruppo Eni sita in Sannazzaro De Burgondi in provincia di Pavia, eccetto i soli due brevissimi periodi di seguiti rappresentati: - nelle due settimane a cavallo fra ottobre e novembre 2016, nelle quali è stato inviato in Belgio;
- Da luglio 2017 ad ottobre 2017, periodo nel quale è stato inviato a lavorare in Mantova.
La parte ha allegato che per tale periodo ha diritto alla indennità di trasferta in quanto in quel periodo viveva stabilmente a Torino. Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato che il ricorrente era stato destinato presso il sito di Sannazzaro De Burgondi su sua richiesta, avendo egli riferito di vivere stabilmente nello stesso comune.
Tale ultima circostanza non è stata minimamente contestata dal ricorrente né alla prima udienza né a quelle successive, di modo che la stessa deve ritenersi provata.
Orbene, l'art. 7 del CCNL prodotto dal ricorrente prevede che la indennità richiesta sia corrisposta al lavoratore che sia comandato a prestare la propria opera fuori dalla sede di assunzione o di effettivo trasferimento.
Avendo lo stesso ricorrente allegato di aver lavorato presso la sede di Sannazzaro De
Burgondi per tutto il tempo compreso tra il 2008 ed il 2021 ad eccezione dei periodi dianzi indicati – per i quali è pacifico che la indennità di trasferta è stata riconosciuta – ed essendo provato che lo stesso aveva chiesto dal 2016 di lavorarvi stabilmente si ritiene che detta indennità non sia dovuta. La circostanza che nel contratto di assunzione la sede lavorativa sia formalmente individuata nella città di Mantova non rileva poiché lo stesso contratto collettivo prevede che rilevi anche la sede di effettivo trasferimento. Con tale luogo si ritiene debba farsi coincidere anche il luogo ove il lavoratore abbia chiesto ed ottenuto dal proprio datore di lavoro di lavorare in modo stabile.
2.2. Quanto agli scatti di anzianità, attesa la prescrizione del diritto di ottenere il pagamento per quelli maturati in epoca antecedente al giugno 2016, è incontestato che quelli maturati nel rapporto di lavoro intervenuto con la resistente tra agosto 2016 ed il 2021 sono stati regolarmente pagati.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, attesa la volontà conciliativa del ricorrente, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 e 260.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.699 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. Pavia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina