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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6879/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6879 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nunziata Paolo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Avolio Patrizia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo, richiedendo, altresì, disporsi l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale reiterando le domande formulate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/11/2021, nata a [...] il Parte_1 30/03/1976, premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Parte_2 ANAN (NA) il 29/09/1965, in data 23/06/2001 a Cava De' EN (SA) (Atto n. 104, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. 1, Anno 2001), dalla cui unione nascevano due figli-
nata a [...], il [...] e nato a [...] il [...] -chiedeva PE1 PE2 disporsi la separazione personale dei coniugi, con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
-assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in € 3.500,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole, oltre la corresponsione delle spese extra- assegno da porsi integralmente a carico di parte convenuta;
-determinarsi in € 3.500,00 l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte convenuta;
-disporsi la condanna alla corresponsione mensile di € 1.500,00 a carico di parte convenuta in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
- assegnarsi la casa coniugale a favore di parte ricorrente;
-determinarsi in € 500,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole;
-nulla disporsi a titolo di mantenimento del coniuge in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito;
-disporsi la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di ANAN (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16/05/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in complessivi euro 700,00 ( 350,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento per i due figli e nonché in euro PE1 PE2 250,00 il contributo al mantenimento della ricorrente, con contribuzione nella Pt_3 misura del 50% alle spese straordinarie - assegna la casa familiare a Pt_3 [...]
”. All'esito dell'udienza del 27/02/2023, il Giudice, esaminata la Parte_1 documentazione fiscale prodotta da parte convenuta, disponeva l'aumento dell'assegno di mantenimento della prole in € 1.200,00 mensili. Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice, disposti gli accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale a cura della Guardia di Finanza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, interrotta a far data dal novembre 2021. In particolare, l'incompatibilità caratteriale, le denunciate violenze e l'infedeltà supposte hanno creato dei dissapori coniugali sfocianti in una disaffezione reciproca ed insanabile. Sicché, venuto meno ogni interesse, materiale e spirituale, tra i coniugi, si ritengono sussistere le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente viene ricondotta alle condotte violente poste in essere dal marito nei suoi confronti, la cui denunzia – querela ha determinato l'istaurazione di un procedimento penale (R.G.N.R. n.1102/2023 R.G.G.I.P. n. 5182/2024- nei confronti di , imputato del reato Parte_2 di cui all'art.572, I e II comma c.p.). A sostegno della domanda è stata depositata la seguente documentazione: a) richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.; - b) decreto di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al G.U.P. E da tali atti si evince che la condotta addebitata consiste in reiterati episodi di violenza fisica, psicologica ed economica, minacce ed installazione di dispositivi di tracciamento nella vettura di idonei ad intercettazioni illecite (condotta serbata nell'arco temporale Parte_1 2020 – 11.2.2023).
2 La ricorrente allega anche una precedente denunzia risalente al mese di luglio dell'anno 2016, cui ha fatto seguito l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato (si legge nella richiesta del PM depositata dalla parte convenuta: “la persona offesa, assunta a sommarie informazioni, ha evidenziato che il non ha più assunto Pt_2 atteggiamenti violenti nei suoi confronti, dichiarando, pertanto, di non voler proseguire nell'intento punitivo”). Invece, il motivo di addebito formulato da parte convenuta consiste nell'infedeltà di parte ricorrente, scoperta nel lontano luglio 2014. La vicenda è descritta dettagliatamente in comparsa di costituzione alle pagg.6,7 e 8 e non ha mai costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della moglie (si rinvengono argomentazioni soltanto in comparsa conclusionale, atto non deputato alla contestazione di fatti). In particolare, nella comparsa di costituzione di parte convenuta, si legge: “Messa di fronte alla verità dei fatti , la sig.ra PE
ammetteva di aver conosciuto il sig. tramite Onedate, applicazione di Pt_1 Facebook, con il quale aveva intavolato una relazione sessuale però solo telefonica, non essendosi mai incontrata con lo stesso, di conoscerlo solo in foto, ammettendo l'invio reciproco di fotografie di parti intime e di telefonate a sfondo sessuale, giustificando quanto accaduto con il fatto di sentirsi trascurata e non appagata dal marito. In effetti dopo mesi il ebbe conferma del fatto che la moglie non avesse mai incontrato di Pt_2 PE persona il sig. in quanto attraverso il numero di telefono fu lui a rintracciarlo.” Tanto premesso, posto che è pacifico che la coppia si è separata di fatto nel novembre 2021 a seguito dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, si ritiene che le vicende riportate da entrambi i coniugi non possano ritenersi rilevanti ai fini di una pronuncia di addebitabilità, né per parte ricorrente, né per parte convenuta, per le seguenti ragioni:
- la vicenda di infedeltà narrata dal marito così come la denunciata di violenza seguita dalla ritrattazione della moglie appaiono inquadrarsi nella cornice di una crisi coniugale ricomposta nel lontano anno 2016, non costituire la causa dell'attuale cessata convivenza;
-le violenze denunciate dalla parte ricorrente, oggetto del procedimento penale pendente, decorrenti dall'anno 2020, sono state contestate dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi ed in questo giudizio non hanno ricevuto un riscontro probatorio neppure minimo (agli atti vi è soltanto la querela orale e il relativo verbale di ricezione del 12/02/2023, Ufficio della Stazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna);
- sebbene l'addebito vada pronunciato anche quando le violenze fisiche si concretizzano in un unico episodio di percosse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, il corredo probatorio fornito dalla ricorrente non consente di ritenere provate le condotte oggetto della denunzia-querela dell'anno 2023. Il rigetto delle domande di addebito comporta conseguentemente il rigetto delle ulteriori domande di: -risarcimento dei danni per la violazione dei doveri conforto nascenti dal matrimonio formulata dal convenuto, mancando la prova del fatto ingiusto ex art. 2043 c.c.; -condanna al pagamento di €1.500 a favore della ricorrente in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, mancandone evidentemente i presupposti.
*** 4. Preso atto della domanda di affidamento della prole, il Tribunale nulla dispone in merito, posto che entrambi i figli, e hanno raggiunto la maggiore età. PE1 PE2 Per quanto concerne, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso in esame, si ritiene di accogliere la domanda de qua, atteso che i figli- maggiorenni, ma non autonomi economicamente- coabitano con la madre.
3 Quanto al richiesto ordine di allontanamento dalla residenza coniugale nei confronti di parte convenuta, nulla si dispone in merito perché risulta agli atti che parte convenuta si è volontariamente allontanata dal tetto coniugale dal novembre 2021.
*** 5. Quanto alla domanda di mantenimento dei figli e entrambi PE1 PE2 maggiorenni, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, (ventunenne) e (diciottenne) PE1 PE2 risultano entrambi studenti e non economicamente autosufficienti, pertanto, sussistono i presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento a loro favore. In ordine alla quantificazione del contributo, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ebbene, dall'accertamento, sulla situazione economico-patrimoniale delle parti, espletato dalla Guardia di Finanza, è emerso che risulta socia della “Raia viaggi Parte_1 e vacanze” dal 04/16/2012, la quale società nell'anno 2022 ha prodotto un reddito d'impresa pari ad €11.817,00; non risulta intestataria di beni immobili, né di immobili registrati.
risulta socio della “CO.RA. S.r.l.” dal 13/03/2013, esercente attività di Parte_2 servizi di pompe funebri, (società che ha prodotto i seguenti redditi: -nell'anno 2022, un reddito d'impresa pari ad € 181.401,00; -nell'anno 2021, un reddito d'impresa pari ad € di 161.820,00; -nell'anno 2020, un reddito d'impresa pari ad € 287.075,00; contro dei redditi dichiarati di €932,00 (anno 2022), € 622,00 (anni 2021 e 2020)); risulta intestatario di un autoveicolo e un motoveicolo, titolare di cinque beni immobili da cui ne ricava una rendita pari ad € 1.368,41 mensili e nell'anno 2021 risulta aver registrato un contratto di locazione ad uso abitativo dal valore annuo di € 6.000. Ebbene, ancora con l'ordinanza n. 2536/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. L'applicazione del suddetto principio di uguaglianza comporta che il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso, ai fini della ricostruzione del tenore di vita, si rileva che nel ricorso introduttivo sono contenute le seguenti deduzioni: “-la ricorrente unitamente ai figli trascorre ogni anno l'intera estate, giugno, luglio ed agosto in Palinuro, presso un immobile inserito in un contesto organizzato per le vacanze con un costo di acquisto pari ad € 40.000,00 ed una retta annuale pari ad € 4.000,00 […] Il resistente […] corrisponde alla ricorrente la somma mensile pari ad € 3.000,00 in contanti per far fronte alle spese domestiche di vitto, acquisti per la casa e quant'altro necessario, utenze escluse, le quali vengono pagate con addebito diretto sul conto da parte del resistente stesso […]
4 Il sig. risulta, ad oggi, essere amministratore e socio di tre società, ovvero: Parte_2
- P.I. ; - P.I. ; - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 Co.Ra. s.r.l., P.I. […]- liquidazione di altra attività nel settore “Agenzia di P.IVA_3 Viaggi” con liquidazione della quota con il versamento di € 110.000,00 in favore del resistente. Il resistente era altresì socio della attività RAIA VIAGGI s.n.c. della quale ha ceduto le quote nella misura del 20% al sig. con atto pubblico per Notaio Persona_4 del 6 maggio 2013, rep. 30351, racc. 10668, con prezzo riportato Persona_5 nell'atto pubblico per € 55.000,00. In realtà il resistente ha ricevuto per le quote di cui sopra, la somma doppia pari ad € 110.00,00, come risulta dalla “scrittura di verità” dello 02.05.2013, all'art. n. 3.” La linea difensiva della ricorrente è fondata sulla seguente documentazione:
-visure delle società CO.RA SRL;
; ; Controparte_1 Controparte_2
- atto pubblico di cessione quote “Raia Viaggi srl”;
-rendiconto riepilogativo della Gestione Separata “Credemvita II” dell'anno 2015 con giacenza media delle attività investite per l'ammontare di circa 2,5 milioni di euro;
-estratti conto polizze;
-polizze di assicurazione sulla vita:
1. n.04359408VG - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro 18.072,96; 2. n. 04383898VB - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro 66.888,35; 3. N.04359411VK - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro18.072,96;
-titoli accademici dei corsi di lingua extrascolastici frequentati dai figli e PE1 PE2 (corso di Cambridge, giugno 2018, e di , giugno 2016 e 2017; Persona_6 Persona_7 diploma di studio in lingua francese Delf A2, , 20/09/2019; diploma di lingua Persona_7 spagnola A2, , 17/06/2018; corso di Trinity college London, Persona_7 Persona_6 giugno 2017);
-fatture di acquisto cellulari iPhone pari ad euro 2.500 circa;
- foto di viaggi in città d'arte (Parigi, Grecia, Venezia), viaggi in montagna con correlati certificati di scuola di scii per la prole;
ricevute e scontrini di acquisti di abbigliamenti e pagamenti di uscite al ristorante;
-certificato di autenticità, importazione diretta tappeti persiani, del 15/02/2008; fattura 23/09/200 tappeti persiani euro 1.750,00
- foto dell'arredamento della casa coniugale e delle borse di lusso possedute;
-attestazione Isee rilasciata il 12/10/2022 riferita all'intero nucleo familiare: ISP pari ad euro 471.935,00; ISE pari ad euro 97.999,00; patrimonio mobiliare del nucleo pari ad euro 380.473,00; patrimonio immobiliare del nucleo pari ad euro 164.733,00).
-attestazioni Isee 2023 e 2025 di;
Parte_1
-allegati alle note 127 ter c.p.c. del 05/04/2024, riferiti a :
1. rendiconto Persona_4 garanzie prestate Banco di LI;
2. estratto conto Unicredit, saldo finale al 21/12/2015 pari ad euro 10.036,27. La parte convenuta ha così contestato la linea difensiva della ricorrente:
-viene negato il versamento di euro 3.000,00 al mese per le spese domestiche, asserendosi che la cifra equivalesse ad euro 1.500,00, escluse le utenze, che veniva addebitata direttamente sul conto corrente intestato a (cfr. la comparsa di risposta: Persona_4
“Vero è che la sig.ra intorno al 15 del mese, di tutti i mesi, aveva già finito i Pt_1 soldi, e questo nonostante il fatto che per la spesa alimentare spesso provvedesse lo stesso
”) Pt_2
-sulle borse di lusso: è contestata l'autenticità ed asserito l'acquisto di imitazioni ovvero l'acquisto a sua insaputa con i soldi dati alla moglie per le spese domestiche;
-sul mobilio: si afferma che è stato acquistato dai genitori di in Parte_1 occasione dell'unione matrimoniale;
5 -sui viaggi: si confermano i viaggi periodici, specificando le circostanze in cui sono stati fatti, nulla si contesta specificamente con riguardo ai costi (se non con riferimento alle vacanze sulla neve);
-sul conto economico viene asserito quanto di seguito: “La situazione economico finanziaria del sig. ha ricevuto una impennata all'atto della morte del padre, anno Pt_2 2008, allorquando, in qualità di erede insieme con la madre ed il fratello, Persona_6 riceveva la propria quota parte pari ad euro 225.666,43;
-Dalla documentazione depositata a carattere economico- finanziaria (si vedano allegati n. 9) è possibile anche capire che i 75.000,00 euro menzionati da controparte altro non sono che un finanziamento, cui il dovette accedere, per far fronte a debiti collegati Pt_2 all'agenzia di viaggi aperta nel 2012 e ceduta, come quota parte come già detto innanzi, nel 2017;
-La giacenza media della attività investite pari ad euro 2.478.983,75 presso Banca Credem, cui controparte fa riferimento è una cifra astronomica che non trova riscontro alcuno.
-Per quanto riguarda le polizze e l'acquisto di azioni, si depositano, nell'ambito della documentazione economico-finanziaria di cui innanzi, i conti economici delle stesse, collegate tutte ad investimenti delle somme ereditate.
[…]
-Infine, in merito alla casetta al mare nel villaggio a Marina di Camerota, con atto del 13.04.2016 detta casetta veniva venduta, al prezzo di acquisto di euro 12.500,0. La casetta restava comunque nella disponibilità del in quanto creditore nei confronti Pt_2 degli acquirenti per le ragioni indicate nell'atto di euro 18.000,00, che venivano versati Co scalandoli dal prezzo che il sig. avrebbe dovuto pagare per il fitto annuale della stessa per 5 anni.” -di quest'ultimo punto non vi sono documentazioni comprovanti. A sostegno del proprio assunto ha prodotto: Parte_2
-dichiarazioni dei redditi anni 2019 (reddito complessivo euro 49.515,00) -2020 (reddito complessivo euro1662,00) -2021 (reddito complessivo euro 622,00).
-atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata del 04/06/2012 con denominazione sociale “RAIA VIAGGI E VACANZE SRL” tra i signori Parte_2
(amministratore unico), e . Parte_1 Controparte_4
-atto di cessione di quote della società a responsabilità limitata del 24/07/2017, in cui i signori e hanno ceduto le rispettive quote della società Parte_2 Parte_1
“RAIA VIAGGI E VACANZE SRL” per un valore nominale di euro 4.100,00.
-attestazione di notorietà (n. rep. 187533) innanzi al notaio del decesso di Persona_6 in data 03/10/2008 avvenuto senza lasciare testamento, di cui è erede Parte_2 legittimo;
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà certificante il decesso della madre di
[...]
, erede legittimo, avvenuto in data 05/02/2022, senza lasciare testamento (in Pt_2 allegato le richieste di liquidazione delle polizze ad ella intestate a causa del decesso a favore di sul conto corrente Credem per un importo di euro 49.510,31); Parte_2
-Estratto conto al 31 dicembre 2008 con saldo fine periodo pari ad euro 280.911,60;
-atto di cessione di quote della società “CO.RA S.R.L.” del 25/09/2019 al sig.
[...]
pari ad un valore nominale di euro 3.333,00 (prezzo corrisposto per la cessione). PE8
(data di cancellazione dal registro delle Controparte_5 imprese: 20/01/2022; stato di attività: impresa inattiva);
-visura ed atto di cessione delle quote della relativa società per un valore Controparte_1 nominale pari ad euro 2.500,00;
6 -buste paga (febbraio 2024-marzo 2024-ottobre 204-novembre 2024-dicembre 2024) con qualifica di operaio, mansione , presso Aldora Srl con retribuzione di circa PE9 1.220,00/1.400,00 euro. Quanto alle disponibilità economiche di va rilevato che ella ha Parte_1 dichiarato di essere casalinga, di aver acquisito il diploma di estetista e di non aver mai lavorato. Il marito, invece, ha così dedotto in comparsa: Successivamente, su richiesta della sig.ra , che si diceva pronta per una attività imprenditoriale appunto nel Pt_1 campo del turismo, avendo fatta esperienza, si decideva di aprire una agenzia di viaggi , che di fatti venne costituita in data 04.06.2012 “Raia Viaggi e vacanze SRL” con sede in ANAN, in cui comparivano come soci , il sig. , la sig.rala Parte_2 [...]
e la stessa sig. ra (si veda allegato n.1), società con CP_4 Parte_1 capitale sociale di euro 10.000,00(diecimila/oo), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/oo) della odierna ricorrente… Purtroppo il carattere volubile , capriccioso , quasi viziato della sig.ra si manifestò anche in questo caso allorquando, di punto in bianco , Pt_1 una sera l'odierna ricorrente, dopo circa un paio d'anni dalla costituzione della società, nel 2014, comunicava al marito che non voleva più lavorare , che non sarebbe più andata al lavoro, e così fu. La sig.ra non mise più piede nell'agenzia che tanto aveva Pt_1 voluto, della quale era socia ed inquadrata come banconista, senza spiegazioni, senza motivo apparente… Nel giugno 2015 la sig.ra decideva di voler frequentare un Pt_1 corso per estetista. E così fu . Nel giugno dello stesso anno si iscrisse ad un corso di durata triennale, pagato ovviamente sempre dal sig. , viste le insistenze della giovane Pt_2 moglie, più piccola di 10 anni, e la volontà di accontentarla soprattutto dopo varie crisi coniugali ,di cui si dirà in prosieguo, corso presso l'ACIIEF, il cui costo è stato di euro 3.500, 00 , di cui si allegano ricevute ed iscrizione (si veda allegato n.3). Subito dopo il primo anno di corso, la sig.ra iniziava così a lavorare come estetista, per le case Pt_1 ed a casa, come dimostrano e rilievi fotografici (si veda allegato n. 4 ) e lo stesso profilo facebook della sig.ra (si veda allegato n.5) ovviamente tutto “a nero” ed i cui proventi sono sempre stati investiti dalla sig.ra per la cura della sua persona , essendo molto vanitosa, mai collaborando in alcun modo alla gestione familiare ritenendo che fosse compito solo del marito “mantenere la famiglia”. Detta attività è ancora attualmente svolta dalla , dunque EL non deve rientrare nel mercato lavorativo, deve solo Pt_1 restarci e magari regolarizzarsi… Tali essendo le circostanze emerse, ritiene il Collegio che possa dirsi riscontrata la maggiore e consistente capacità economica di parte convenuta, da cui è dipeso il benestante tenore di vita tenuto dalla famiglia. A tale riguardo appare opportuno precisare che il rendiconto riepilogativo della Gestione Separata “Credemvita II” dell'anno 2015 offre la dimostrazione delle seguenti circostanze:
-alla data del 29.2.2016 veniva rendicontato che era titolare di una polizza Parte_2 (accesa il 3.4.2009) avente ad oggetto un capitale che all'inizio dell'anno 2015 ammontava a euro 146.650,08 e che alla fine dell'anno 2015 di euro 148.776,51;
- alla data del 29.2.2016 veniva rendicontato che la Gestione Separata Parte_4 facente capo a , alla fine del periodo di osservazione (anno 2015), aveva Parte_2 conseguito il risultato finanziario netto di euro 75.670,76, grazie alla giacenza media degli investimenti nell'anno di € 2.478.983,75. Per tutte queste ragioni, considerato anche il maggior impegno profuso dal genitore con cui la prole coabita, si ritiene congruo determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 1.800 (€ 900 per ciascun figlio) - somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, stante la richiesta espressa di quest'ultima nell'atto introduttivo, entro il giorno cinque di
7 ogni mese, oltre la corresponsione (nella misura del 60% per il marito e del 40% per la moglie) del contributo alle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta di mantenimento posta da nei confronti di Parte_1
, è noto che, in quanto la separazione n o coniugale, essa Parte_2 non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge- cui non sia addebitabile la separazione - sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Invero, dalle acquisizioni istruttorie, riportate al punto 5) della presente pronuncia, emerge un divario reddituale attuale tra i coniugi (allo stato le potenzialità economiche della moglie consistono nella possibilità di svolgere la professione di estetista presso il domicilio) nonché la necessità di assicurare alla ricorrente un tenore di vita (da quanto emerge dalle allegazioni probatorie non oggetto di specifica contestazione) goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di la Parte_2 somma di € 700,00 a titolo di mantenimento del coniuge (somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese).
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6879/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio, in data 23/06/2001 a Cava De' EN (SA) (Atto n. 104, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. 1, Anno 2001);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 parte ricorrente;
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e la somma di € 1.800,00 (€ 900,00 per ciascun figlio) da versarsi entro PE1 PE2 il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano (il marito nella misura del 60%, la moglie nella misura del 40%) alle spese extra assegno relative ai figli e da individuarsi PE1 PE2 secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dispone che versi a , a titolo di mantenimento del Parte_2 Parte_1 coniuge, la somma di € 700, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8 7) rigetta le ulteriori domande di risarcimento dei danni per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio formulata da e di condanna al pagamento di €1.500 Parte_2 formulata da , per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
8)compensa le spese di lite;
9)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cava De' EN (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, oltre che per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cava De' EN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 05/06/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6879 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nunziata Paolo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte difesa e Parte_2 rappresentata dall'Avv. Avolio Patrizia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo, richiedendo, altresì, disporsi l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione coniugale reiterando le domande formulate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/11/2021, nata a [...] il Parte_1 30/03/1976, premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Parte_2 ANAN (NA) il 29/09/1965, in data 23/06/2001 a Cava De' EN (SA) (Atto n. 104, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. 1, Anno 2001), dalla cui unione nascevano due figli-
nata a [...], il [...] e nato a [...] il [...] -chiedeva PE1 PE2 disporsi la separazione personale dei coniugi, con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
-assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
-determinarsi in € 3.500,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole, oltre la corresponsione delle spese extra- assegno da porsi integralmente a carico di parte convenuta;
-determinarsi in € 3.500,00 l'assegno di mantenimento del coniuge a carico di parte convenuta;
-disporsi la condanna alla corresponsione mensile di € 1.500,00 a carico di parte convenuta in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito.
1 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
- assegnarsi la casa coniugale a favore di parte ricorrente;
-determinarsi in € 500,00 l'assegno di mantenimento paterno a favore della prole;
-nulla disporsi a titolo di mantenimento del coniuge in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito;
-disporsi la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00, per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di ANAN (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16/05/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati;
- determina in complessivi euro 700,00 ( 350,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento per i due figli e nonché in euro PE1 PE2 250,00 il contributo al mantenimento della ricorrente, con contribuzione nella Pt_3 misura del 50% alle spese straordinarie - assegna la casa familiare a Pt_3 [...]
”. All'esito dell'udienza del 27/02/2023, il Giudice, esaminata la Parte_1 documentazione fiscale prodotta da parte convenuta, disponeva l'aumento dell'assegno di mantenimento della prole in € 1.200,00 mensili. Ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice, disposti gli accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale a cura della Guardia di Finanza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa per la decisione innanzi al Collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, interrotta a far data dal novembre 2021. In particolare, l'incompatibilità caratteriale, le denunciate violenze e l'infedeltà supposte hanno creato dei dissapori coniugali sfocianti in una disaffezione reciproca ed insanabile. Sicché, venuto meno ogni interesse, materiale e spirituale, tra i coniugi, si ritengono sussistere le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulle domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente viene ricondotta alle condotte violente poste in essere dal marito nei suoi confronti, la cui denunzia – querela ha determinato l'istaurazione di un procedimento penale (R.G.N.R. n.1102/2023 R.G.G.I.P. n. 5182/2024- nei confronti di , imputato del reato Parte_2 di cui all'art.572, I e II comma c.p.). A sostegno della domanda è stata depositata la seguente documentazione: a) richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M.; - b) decreto di fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al G.U.P. E da tali atti si evince che la condotta addebitata consiste in reiterati episodi di violenza fisica, psicologica ed economica, minacce ed installazione di dispositivi di tracciamento nella vettura di idonei ad intercettazioni illecite (condotta serbata nell'arco temporale Parte_1 2020 – 11.2.2023).
2 La ricorrente allega anche una precedente denunzia risalente al mese di luglio dell'anno 2016, cui ha fatto seguito l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato (si legge nella richiesta del PM depositata dalla parte convenuta: “la persona offesa, assunta a sommarie informazioni, ha evidenziato che il non ha più assunto Pt_2 atteggiamenti violenti nei suoi confronti, dichiarando, pertanto, di non voler proseguire nell'intento punitivo”). Invece, il motivo di addebito formulato da parte convenuta consiste nell'infedeltà di parte ricorrente, scoperta nel lontano luglio 2014. La vicenda è descritta dettagliatamente in comparsa di costituzione alle pagg.6,7 e 8 e non ha mai costituito oggetto di specifica contestazione ad opera della moglie (si rinvengono argomentazioni soltanto in comparsa conclusionale, atto non deputato alla contestazione di fatti). In particolare, nella comparsa di costituzione di parte convenuta, si legge: “Messa di fronte alla verità dei fatti , la sig.ra PE
ammetteva di aver conosciuto il sig. tramite Onedate, applicazione di Pt_1 Facebook, con il quale aveva intavolato una relazione sessuale però solo telefonica, non essendosi mai incontrata con lo stesso, di conoscerlo solo in foto, ammettendo l'invio reciproco di fotografie di parti intime e di telefonate a sfondo sessuale, giustificando quanto accaduto con il fatto di sentirsi trascurata e non appagata dal marito. In effetti dopo mesi il ebbe conferma del fatto che la moglie non avesse mai incontrato di Pt_2 PE persona il sig. in quanto attraverso il numero di telefono fu lui a rintracciarlo.” Tanto premesso, posto che è pacifico che la coppia si è separata di fatto nel novembre 2021 a seguito dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, si ritiene che le vicende riportate da entrambi i coniugi non possano ritenersi rilevanti ai fini di una pronuncia di addebitabilità, né per parte ricorrente, né per parte convenuta, per le seguenti ragioni:
- la vicenda di infedeltà narrata dal marito così come la denunciata di violenza seguita dalla ritrattazione della moglie appaiono inquadrarsi nella cornice di una crisi coniugale ricomposta nel lontano anno 2016, non costituire la causa dell'attuale cessata convivenza;
-le violenze denunciate dalla parte ricorrente, oggetto del procedimento penale pendente, decorrenti dall'anno 2020, sono state contestate dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi ed in questo giudizio non hanno ricevuto un riscontro probatorio neppure minimo (agli atti vi è soltanto la querela orale e il relativo verbale di ricezione del 12/02/2023, Ufficio della Stazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna);
- sebbene l'addebito vada pronunciato anche quando le violenze fisiche si concretizzano in un unico episodio di percosse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, il corredo probatorio fornito dalla ricorrente non consente di ritenere provate le condotte oggetto della denunzia-querela dell'anno 2023. Il rigetto delle domande di addebito comporta conseguentemente il rigetto delle ulteriori domande di: -risarcimento dei danni per la violazione dei doveri conforto nascenti dal matrimonio formulata dal convenuto, mancando la prova del fatto ingiusto ex art. 2043 c.c.; -condanna al pagamento di €1.500 a favore della ricorrente in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, mancandone evidentemente i presupposti.
*** 4. Preso atto della domanda di affidamento della prole, il Tribunale nulla dispone in merito, posto che entrambi i figli, e hanno raggiunto la maggiore età. PE1 PE2 Per quanto concerne, invece, la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso in esame, si ritiene di accogliere la domanda de qua, atteso che i figli- maggiorenni, ma non autonomi economicamente- coabitano con la madre.
3 Quanto al richiesto ordine di allontanamento dalla residenza coniugale nei confronti di parte convenuta, nulla si dispone in merito perché risulta agli atti che parte convenuta si è volontariamente allontanata dal tetto coniugale dal novembre 2021.
*** 5. Quanto alla domanda di mantenimento dei figli e entrambi PE1 PE2 maggiorenni, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso in esame, (ventunenne) e (diciottenne) PE1 PE2 risultano entrambi studenti e non economicamente autosufficienti, pertanto, sussistono i presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento a loro favore. In ordine alla quantificazione del contributo, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ebbene, dall'accertamento, sulla situazione economico-patrimoniale delle parti, espletato dalla Guardia di Finanza, è emerso che risulta socia della “Raia viaggi Parte_1 e vacanze” dal 04/16/2012, la quale società nell'anno 2022 ha prodotto un reddito d'impresa pari ad €11.817,00; non risulta intestataria di beni immobili, né di immobili registrati.
risulta socio della “CO.RA. S.r.l.” dal 13/03/2013, esercente attività di Parte_2 servizi di pompe funebri, (società che ha prodotto i seguenti redditi: -nell'anno 2022, un reddito d'impresa pari ad € 181.401,00; -nell'anno 2021, un reddito d'impresa pari ad € di 161.820,00; -nell'anno 2020, un reddito d'impresa pari ad € 287.075,00; contro dei redditi dichiarati di €932,00 (anno 2022), € 622,00 (anni 2021 e 2020)); risulta intestatario di un autoveicolo e un motoveicolo, titolare di cinque beni immobili da cui ne ricava una rendita pari ad € 1.368,41 mensili e nell'anno 2021 risulta aver registrato un contratto di locazione ad uso abitativo dal valore annuo di € 6.000. Ebbene, ancora con l'ordinanza n. 2536/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. L'applicazione del suddetto principio di uguaglianza comporta che il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Tanto premesso, ai fini della ricostruzione del tenore di vita, si rileva che nel ricorso introduttivo sono contenute le seguenti deduzioni: “-la ricorrente unitamente ai figli trascorre ogni anno l'intera estate, giugno, luglio ed agosto in Palinuro, presso un immobile inserito in un contesto organizzato per le vacanze con un costo di acquisto pari ad € 40.000,00 ed una retta annuale pari ad € 4.000,00 […] Il resistente […] corrisponde alla ricorrente la somma mensile pari ad € 3.000,00 in contanti per far fronte alle spese domestiche di vitto, acquisti per la casa e quant'altro necessario, utenze escluse, le quali vengono pagate con addebito diretto sul conto da parte del resistente stesso […]
4 Il sig. risulta, ad oggi, essere amministratore e socio di tre società, ovvero: Parte_2
- P.I. ; - P.I. ; - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 Co.Ra. s.r.l., P.I. […]- liquidazione di altra attività nel settore “Agenzia di P.IVA_3 Viaggi” con liquidazione della quota con il versamento di € 110.000,00 in favore del resistente. Il resistente era altresì socio della attività RAIA VIAGGI s.n.c. della quale ha ceduto le quote nella misura del 20% al sig. con atto pubblico per Notaio Persona_4 del 6 maggio 2013, rep. 30351, racc. 10668, con prezzo riportato Persona_5 nell'atto pubblico per € 55.000,00. In realtà il resistente ha ricevuto per le quote di cui sopra, la somma doppia pari ad € 110.00,00, come risulta dalla “scrittura di verità” dello 02.05.2013, all'art. n. 3.” La linea difensiva della ricorrente è fondata sulla seguente documentazione:
-visure delle società CO.RA SRL;
; ; Controparte_1 Controparte_2
- atto pubblico di cessione quote “Raia Viaggi srl”;
-rendiconto riepilogativo della Gestione Separata “Credemvita II” dell'anno 2015 con giacenza media delle attività investite per l'ammontare di circa 2,5 milioni di euro;
-estratti conto polizze;
-polizze di assicurazione sulla vita:
1. n.04359408VG - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro 18.072,96; 2. n. 04383898VB - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro 66.888,35; 3. N.04359411VK - capitale assicurato alla fine dell'anno pari ad euro18.072,96;
-titoli accademici dei corsi di lingua extrascolastici frequentati dai figli e PE1 PE2 (corso di Cambridge, giugno 2018, e di , giugno 2016 e 2017; Persona_6 Persona_7 diploma di studio in lingua francese Delf A2, , 20/09/2019; diploma di lingua Persona_7 spagnola A2, , 17/06/2018; corso di Trinity college London, Persona_7 Persona_6 giugno 2017);
-fatture di acquisto cellulari iPhone pari ad euro 2.500 circa;
- foto di viaggi in città d'arte (Parigi, Grecia, Venezia), viaggi in montagna con correlati certificati di scuola di scii per la prole;
ricevute e scontrini di acquisti di abbigliamenti e pagamenti di uscite al ristorante;
-certificato di autenticità, importazione diretta tappeti persiani, del 15/02/2008; fattura 23/09/200 tappeti persiani euro 1.750,00
- foto dell'arredamento della casa coniugale e delle borse di lusso possedute;
-attestazione Isee rilasciata il 12/10/2022 riferita all'intero nucleo familiare: ISP pari ad euro 471.935,00; ISE pari ad euro 97.999,00; patrimonio mobiliare del nucleo pari ad euro 380.473,00; patrimonio immobiliare del nucleo pari ad euro 164.733,00).
-attestazioni Isee 2023 e 2025 di;
Parte_1
-allegati alle note 127 ter c.p.c. del 05/04/2024, riferiti a :
1. rendiconto Persona_4 garanzie prestate Banco di LI;
2. estratto conto Unicredit, saldo finale al 21/12/2015 pari ad euro 10.036,27. La parte convenuta ha così contestato la linea difensiva della ricorrente:
-viene negato il versamento di euro 3.000,00 al mese per le spese domestiche, asserendosi che la cifra equivalesse ad euro 1.500,00, escluse le utenze, che veniva addebitata direttamente sul conto corrente intestato a (cfr. la comparsa di risposta: Persona_4
“Vero è che la sig.ra intorno al 15 del mese, di tutti i mesi, aveva già finito i Pt_1 soldi, e questo nonostante il fatto che per la spesa alimentare spesso provvedesse lo stesso
”) Pt_2
-sulle borse di lusso: è contestata l'autenticità ed asserito l'acquisto di imitazioni ovvero l'acquisto a sua insaputa con i soldi dati alla moglie per le spese domestiche;
-sul mobilio: si afferma che è stato acquistato dai genitori di in Parte_1 occasione dell'unione matrimoniale;
5 -sui viaggi: si confermano i viaggi periodici, specificando le circostanze in cui sono stati fatti, nulla si contesta specificamente con riguardo ai costi (se non con riferimento alle vacanze sulla neve);
-sul conto economico viene asserito quanto di seguito: “La situazione economico finanziaria del sig. ha ricevuto una impennata all'atto della morte del padre, anno Pt_2 2008, allorquando, in qualità di erede insieme con la madre ed il fratello, Persona_6 riceveva la propria quota parte pari ad euro 225.666,43;
-Dalla documentazione depositata a carattere economico- finanziaria (si vedano allegati n. 9) è possibile anche capire che i 75.000,00 euro menzionati da controparte altro non sono che un finanziamento, cui il dovette accedere, per far fronte a debiti collegati Pt_2 all'agenzia di viaggi aperta nel 2012 e ceduta, come quota parte come già detto innanzi, nel 2017;
-La giacenza media della attività investite pari ad euro 2.478.983,75 presso Banca Credem, cui controparte fa riferimento è una cifra astronomica che non trova riscontro alcuno.
-Per quanto riguarda le polizze e l'acquisto di azioni, si depositano, nell'ambito della documentazione economico-finanziaria di cui innanzi, i conti economici delle stesse, collegate tutte ad investimenti delle somme ereditate.
[…]
-Infine, in merito alla casetta al mare nel villaggio a Marina di Camerota, con atto del 13.04.2016 detta casetta veniva venduta, al prezzo di acquisto di euro 12.500,0. La casetta restava comunque nella disponibilità del in quanto creditore nei confronti Pt_2 degli acquirenti per le ragioni indicate nell'atto di euro 18.000,00, che venivano versati Co scalandoli dal prezzo che il sig. avrebbe dovuto pagare per il fitto annuale della stessa per 5 anni.” -di quest'ultimo punto non vi sono documentazioni comprovanti. A sostegno del proprio assunto ha prodotto: Parte_2
-dichiarazioni dei redditi anni 2019 (reddito complessivo euro 49.515,00) -2020 (reddito complessivo euro1662,00) -2021 (reddito complessivo euro 622,00).
-atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata del 04/06/2012 con denominazione sociale “RAIA VIAGGI E VACANZE SRL” tra i signori Parte_2
(amministratore unico), e . Parte_1 Controparte_4
-atto di cessione di quote della società a responsabilità limitata del 24/07/2017, in cui i signori e hanno ceduto le rispettive quote della società Parte_2 Parte_1
“RAIA VIAGGI E VACANZE SRL” per un valore nominale di euro 4.100,00.
-attestazione di notorietà (n. rep. 187533) innanzi al notaio del decesso di Persona_6 in data 03/10/2008 avvenuto senza lasciare testamento, di cui è erede Parte_2 legittimo;
-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà certificante il decesso della madre di
[...]
, erede legittimo, avvenuto in data 05/02/2022, senza lasciare testamento (in Pt_2 allegato le richieste di liquidazione delle polizze ad ella intestate a causa del decesso a favore di sul conto corrente Credem per un importo di euro 49.510,31); Parte_2
-Estratto conto al 31 dicembre 2008 con saldo fine periodo pari ad euro 280.911,60;
-atto di cessione di quote della società “CO.RA S.R.L.” del 25/09/2019 al sig.
[...]
pari ad un valore nominale di euro 3.333,00 (prezzo corrisposto per la cessione). PE8
(data di cancellazione dal registro delle Controparte_5 imprese: 20/01/2022; stato di attività: impresa inattiva);
-visura ed atto di cessione delle quote della relativa società per un valore Controparte_1 nominale pari ad euro 2.500,00;
6 -buste paga (febbraio 2024-marzo 2024-ottobre 204-novembre 2024-dicembre 2024) con qualifica di operaio, mansione , presso Aldora Srl con retribuzione di circa PE9 1.220,00/1.400,00 euro. Quanto alle disponibilità economiche di va rilevato che ella ha Parte_1 dichiarato di essere casalinga, di aver acquisito il diploma di estetista e di non aver mai lavorato. Il marito, invece, ha così dedotto in comparsa: Successivamente, su richiesta della sig.ra , che si diceva pronta per una attività imprenditoriale appunto nel Pt_1 campo del turismo, avendo fatta esperienza, si decideva di aprire una agenzia di viaggi , che di fatti venne costituita in data 04.06.2012 “Raia Viaggi e vacanze SRL” con sede in ANAN, in cui comparivano come soci , il sig. , la sig.rala Parte_2 [...]
e la stessa sig. ra (si veda allegato n.1), società con CP_4 Parte_1 capitale sociale di euro 10.000,00(diecimila/oo), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/oo) della odierna ricorrente… Purtroppo il carattere volubile , capriccioso , quasi viziato della sig.ra si manifestò anche in questo caso allorquando, di punto in bianco , Pt_1 una sera l'odierna ricorrente, dopo circa un paio d'anni dalla costituzione della società, nel 2014, comunicava al marito che non voleva più lavorare , che non sarebbe più andata al lavoro, e così fu. La sig.ra non mise più piede nell'agenzia che tanto aveva Pt_1 voluto, della quale era socia ed inquadrata come banconista, senza spiegazioni, senza motivo apparente… Nel giugno 2015 la sig.ra decideva di voler frequentare un Pt_1 corso per estetista. E così fu . Nel giugno dello stesso anno si iscrisse ad un corso di durata triennale, pagato ovviamente sempre dal sig. , viste le insistenze della giovane Pt_2 moglie, più piccola di 10 anni, e la volontà di accontentarla soprattutto dopo varie crisi coniugali ,di cui si dirà in prosieguo, corso presso l'ACIIEF, il cui costo è stato di euro 3.500, 00 , di cui si allegano ricevute ed iscrizione (si veda allegato n.3). Subito dopo il primo anno di corso, la sig.ra iniziava così a lavorare come estetista, per le case Pt_1 ed a casa, come dimostrano e rilievi fotografici (si veda allegato n. 4 ) e lo stesso profilo facebook della sig.ra (si veda allegato n.5) ovviamente tutto “a nero” ed i cui proventi sono sempre stati investiti dalla sig.ra per la cura della sua persona , essendo molto vanitosa, mai collaborando in alcun modo alla gestione familiare ritenendo che fosse compito solo del marito “mantenere la famiglia”. Detta attività è ancora attualmente svolta dalla , dunque EL non deve rientrare nel mercato lavorativo, deve solo Pt_1 restarci e magari regolarizzarsi… Tali essendo le circostanze emerse, ritiene il Collegio che possa dirsi riscontrata la maggiore e consistente capacità economica di parte convenuta, da cui è dipeso il benestante tenore di vita tenuto dalla famiglia. A tale riguardo appare opportuno precisare che il rendiconto riepilogativo della Gestione Separata “Credemvita II” dell'anno 2015 offre la dimostrazione delle seguenti circostanze:
-alla data del 29.2.2016 veniva rendicontato che era titolare di una polizza Parte_2 (accesa il 3.4.2009) avente ad oggetto un capitale che all'inizio dell'anno 2015 ammontava a euro 146.650,08 e che alla fine dell'anno 2015 di euro 148.776,51;
- alla data del 29.2.2016 veniva rendicontato che la Gestione Separata Parte_4 facente capo a , alla fine del periodo di osservazione (anno 2015), aveva Parte_2 conseguito il risultato finanziario netto di euro 75.670,76, grazie alla giacenza media degli investimenti nell'anno di € 2.478.983,75. Per tutte queste ragioni, considerato anche il maggior impegno profuso dal genitore con cui la prole coabita, si ritiene congruo determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 1.800 (€ 900 per ciascun figlio) - somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, stante la richiesta espressa di quest'ultima nell'atto introduttivo, entro il giorno cinque di
7 ogni mese, oltre la corresponsione (nella misura del 60% per il marito e del 40% per la moglie) del contributo alle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta di mantenimento posta da nei confronti di Parte_1
, è noto che, in quanto la separazione n o coniugale, essa Parte_2 non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge- cui non sia addebitabile la separazione - sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Invero, dalle acquisizioni istruttorie, riportate al punto 5) della presente pronuncia, emerge un divario reddituale attuale tra i coniugi (allo stato le potenzialità economiche della moglie consistono nella possibilità di svolgere la professione di estetista presso il domicilio) nonché la necessità di assicurare alla ricorrente un tenore di vita (da quanto emerge dalle allegazioni probatorie non oggetto di specifica contestazione) goduto in costanza di matrimonio. Pertanto, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di la Parte_2 somma di € 700,00 a titolo di mantenimento del coniuge (somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese).
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6879/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio, in data 23/06/2001 a Cava De' EN (SA) (Atto n. 104, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. 1, Anno 2001);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 parte ricorrente;
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) dispone che versi a , per il mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1
e la somma di € 1.800,00 (€ 900,00 per ciascun figlio) da versarsi entro PE1 PE2 il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano (il marito nella misura del 60%, la moglie nella misura del 40%) alle spese extra assegno relative ai figli e da individuarsi PE1 PE2 secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dispone che versi a , a titolo di mantenimento del Parte_2 Parte_1 coniuge, la somma di € 700, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8 7) rigetta le ulteriori domande di risarcimento dei danni per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio formulata da e di condanna al pagamento di €1.500 Parte_2 formulata da , per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
8)compensa le spese di lite;
9)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cava De' EN (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, oltre che per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cava De' EN (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 05/06/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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