TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'08/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5655 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni
Ambrosio e dall'avv. Simona Pizza, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Luigi
Cacciatore, n. 20; PEC:
.salerno.it Email_1 Email_2 CP_1
Ricorrente
E
(P.I.: ), con sede legale in Napoli, alla Via Niccolò CP_2 P.IVA_1
Tommaseo, n. 14, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla memoria difensiva,
dall'avv. Nunzio Rizzo e dall'avv. Nicoletta Rizzo, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla
Via Francesco Crispi, n. 107, presso lo studio dei difensori;
1 PEC: Email_3 Email_4
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 06/11/2024, agiva nei Parte_1
confronti della dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, al fine di CP_2
ottenere l'accertamento del suo diritto all'inquadramento giuridico/normativo e retributivo nel
IV livello o, in subordine, nel V livello, previsto dal C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorante e
Turismo e, per l'effetto, la corresponsione della somma di € 59.133,14 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In via di fatto il ricorrente rappresentava:
- di aver prestato, dal 4 maggio 2021 al 29 maggio 2024, la propria attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società svolgente attività di CP_2
somministrazione al pubblico di prodotti di pizzeria, rosticceria, gastronomia e dolciumi;
- di aver svolto alle dipendenze della resistente le mansioni di cameriere presso la Pizzeria
RR OR di Salerno, sita al Lungomare Trieste, n. 18/20;
- di essere stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, dal
04/05/2021 all'01/03/2022, successivamente trasformato a tempo indeterminato ed illegittimamente inquadrato nel VI Livello retributivo del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, Ristorante
e Turismo con la qualifica di cameriere;
- di aver conseguito nel 2016 il diploma Professionale servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, con specializzazione in articolazione sala e vendita presso l'Istituto
Alberghiero di Salerno;
- di aver svolto con grande responsabilità e autonomia le mansioni di cameriere e
2 responsabile di sala occupandosi:
-- dell'accoglienza dei clienti all'interno del locale;
-- dello svolgimento e del controllo del servizio ai clienti (sistemazione del cliente al tavolo,
spiegazione del menù, presa della comanda con sistema tablet, confronto con la cucina,
svolgimento servizio bevande, svolgimento del servizio della comanda, presa del conto,
saluto e congedo del cliente);
-- della gestione dei pagamenti e delle operazioni di cassa (con carte o contanti);
-- della gestione del personale di sala occupandosi, in particolare, di organizzare i turni e le ferie dei dipendenti;
-- della stesura delle liste della merce da acquistare a seconda del bisogno della pizzeria;
-- dei rapporti con i fornitori (Top DI, LD, RI, CI ecc..), gestiti anche attraverso il proprio cellulare personale tramite la chat di messaggistica Whatsapp;
-- del controllo dell'arrivo e dello scarico della merce e della corrispondenza della merce consegnata agli ordini;
- che le mansioni espletate, seppur inquadrate dalla società resistente nel VI livello, erano al contrario riconducibili al IV livello previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. applicabile;
- che le mansioni suddette erano svolte sotto le direttive ed il controllo del titolare, sig.
[...]
; Pt_2
- che, seppur assunto con un contratto di lavoro part-time dal 04/05/2021 al 31/11/2022 al
60%, dall'01/12/2022 al 31/10/2023 all'80%, e dall'01/11/202023 al 29/05/2024 al 95%, di fatto aveva lavorato dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00/1:00, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale stabilito a turnazione;
- di aver percepito a titolo di retribuzione mensile gli importi indicati nelle buste paga, non proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- di avere svolto, già prima dell'assunzione alle dipendenze della resistente, le mansioni di cameriere e responsabile di sala presso altre società, tra cui la The Sins di Parte_3
3 e C. s.a.s.;
- di possedere, quindi, già dall'inizio del rapporto, oltre alle competenze specialistiche acquisite presso l'Istituto alberghiero, competenze tecnico-pratiche nel settore della ristorazione, in particolare come cameriere e responsabile di sala.
Pertanto, considerate le mansioni svolte, le competenze specialistiche, l'esperienza tecnico-
pratica acquisita nel settore della ristorazione e la qualifica di cameriere attribuitagli dalla stessa società resistente, rivendicava il suo diritto ad essere inquadrato nel IV livello o, in via subordinata nel V livello, del C.C.N.L. Commercio Pubblici Esercizi, Ristorante e Turismo e,
per l'effetto, ad ottenere la retribuzione corrispondente, nonché le differenze retributive per le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto e il lavoro straordinario prestato e non retribuito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Tribunale:
<< a) In via principale, riconoscere e dichiarare che il ricorrente in ragione delle mansioni
effettivamente svolte, ha diritto all'inquadramento giuridico/normativo e retributivo nel IV°
livello previsto dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorante e Turismo o in subordine nel V°
livello di detto CCNL;
b) per l'effetto e per le causali di cui al ricorso, condannare la (P.IVA CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Napoli alla via Niccolò Tommaseo, 14, al pagamento a favore del ricorrente della
complessiva somma di euro 59.133,14 (cinquantanovemilacentotrentatre/14) o alla
maggiore e/o minore somma che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria, ex art.
150 disp. att. e 429 c.p.c., ed interessi sul credito rivalutato dall'insorgere del credito sino
al soddisfo, e ciò per i titoli specificati nel ricorso ed azionati in domanda;
c) la condanna al pagamento viene chiesta per i titoli di cui al ricorso anche per quelle
maggiori o minori somme che saranno ritenute dovute in corso di causa anche a seguito
di CTU contabile di cui sin d'ora si chiede l'ammissione e con accessori ex art. 429
4 c.p.c.>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la con memoria CP_2
difensiva depositata il 24/02/2025, con la quale, preso atto che il ricorrente aveva depositato il 03/01/2025 verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il data 18 dicembre 2024,
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, con compensazione delle spese di lite.
3. Si perveniva all'udienza del 22/04/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Entrambe le parti depositavano le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali ribadivano la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per intervenuta conciliazione in sede sindacale.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
5 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, le parti hanno dimostrato che è intervenuta conciliazione in sede sindacale, formalizzata con verbale di conciliazione del 18/12/2024, nell'ambito del quale hanno concordemente dichiarato di voler rinunciare al giudizio, stante l'intervenuta estinzione delle ragioni creditorie del lavoratore nei confronti della società, ed entrambe hanno concordato di chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente al presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
E' di tutta evidenza, quindi, il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare il giudizio e in capo alla resistete a contestare lo stesso, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da . Parte_1
In adesione agli accordi sottoscritti nel verbale di conciliazione sindacale prodotto in atti ed alle conclusioni rese nelle note di trattazione scritta, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, avendo le stesse già definito con il succitato verbale anche il profilo in parola.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5655 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., così
[...] CP_2
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
, con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese delle due fasi del giudizio.
Salerno, 20.5.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
7