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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/09/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2024 R.G. avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via A. D' Antona n.6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaudenzia
Muliere, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via Antonino D'Antona n. CP_1
6 (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
A. D' Antona n.6;
Resistente – contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione dei figli minori Parte_1
(n. 21.8.2019) e (23.9.2022), nati dalla relazione, more uxorio, Persona_1 Persona_2 intrattenuta con il sig. , riconosciuti da entrambi, e cessata poco prima CP_1 dell'incardinarsi del presente giudizio, all'uopo disponendosi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, secondo le modalità ritenute più confacenti all'interesse dei minori, ed obbligo in capo al di contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma mensile di euro 500,00 oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che il padre dei minori versa sporadicamente delle piccole somme per il mantenimento dei propri figli, importo tuttavia insoddisfacente rispetto ai loro bisogni ordinari, senza contribuire affatto per le spese straordinarie, esercitando inoltre in modo del tutto casuale il suo diritto di visita.
All'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 11.07.2024, il resistente non è comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, e la ricorrente ha dichiarato di lavorare presso una ditta di pulizie guadagnando 430,00 euro mensili, di percepire gli assegni familiari per un totale di euro 480,00, ed il reddito di inclusione pari ad euro
1.000,00, corrispondendo 350,00 euro mensili per l'abitazione presa in locazione, mentre -sempre a dire della ricorrente- il vive in casa con i genitori e lavora in un caseificio. CP_1
In esito all'udienza, con separata ordinanza è stato provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, sia pure con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, l'esercizio disgiunto quanto alle questione di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di sé, siccome regolamentati con esclusione dei pernotti, essendo stato dedotto che i figli non hanno l'abitudine di trascorrere con il padre anche le notti, e l'obbligo in capo a di CP_1 contribuire al mantenimento dei due figli versando a , entro giorno 5, un assegno Parte_1 mensile di €. 400,00, al netto dell'assegno unico familiare riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Indi sulla documentazione acquisita in giudizio, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 20.11.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 22.5.2025 nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato.
Di poi, nell'immutato quadro probatorio in atti, può trovare piena conferma quanto provvisoriamente previsto in merito all'affidamento e al mantenimento dei minori.
In particolare, può, pertanto, ritenersi congruo, in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 743 bis 22 c.p.c. del 25.7.2024, non essendo state portate a conoscenza del Tribunale ragioni ostative, ed essendo in questo senso la richiesta da parte della madre, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 rispettivamente il 21.8.2019 e il 23.9.2022, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso quest'ultima, solo prevedendosi, l'esercizio disgiunto quanto alle questione di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di ciascuno dei genitori.
Riguardo al diritto di visita paterno, può altresì stabilirsi, salvo accordi diversi tra i genitori, che il padre veda e tenga con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00,
(in caso di disaccordo il martedì e il giovedì, e tenendo conto degli impegni dei minori), alternativamente il sabato dall'uscita di scuola alle ore 20,30 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore
19,30; alternativamente o la festività di Natale o quella di Capodanno ( che in caso di disaccordo si stabilisce essere per il primo anno il Natale con la madre), nonché di Pasqua o di Pasquetta, e con il rispettivo genitore il giorno del compleanno di papà o mamma, laddove dal compimento del terzo anno di si dispone due pomeriggi alla settimana ( sempre in caso di disaccordo il martedì Per_2
e il giovedì ), nonché il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese dall'uscita da scuola o dalle ore 14,00 del pomeriggio del sabato alle ore 20,30 di domenica sera;
anche non continuativamente per un periodo di venti giorni nel periodo estivo, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Relativamente ai profili patrimoniali, va previsto che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli, con il versamento alla moglie, che svolge attività presso una ditta di pulizie per circa euro
430,00 euro mensili, e madre di due minori, percettrice di reddito di inclusione per euro 1.000,00 al mese, e di euro 480,00 a titolo di assegno unico per tutti e due i figli minori, ma tuttavia onerata di un canone di locazione per euro 350,00 mensili, laddove il secondo quanto dalla stessa CP_1 dedotto, vive in casa con i genitori, e ha esperienza lavorativa avendo lavorato in un caseificio, e dove -sempre a dire della ricorrente - dopo un periodo di interruzione, avrebbe ripreso a lavorare,
l'assegno può determinarsi in euro 400,00 (anche tenuto conto dell'esborso sostenuto dalla madre per soddisfare le esigenze abitative dei due piccoli, e non senza ricordare che anche lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerare il genitore dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa), al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benchè regolarmente citato non si è costituito in CP_1 giudizio;
affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (n. 21.8.2019) e Persona_1
(23.9.2022), con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio Persona_2 disgiunto quanto alle questioni di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di sé;
Regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 siccome in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Spese compensate.
Cosi deciso in Ragusa il 4.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802/2024 R.G. avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via A. D' Antona n.6, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gaudenzia
Muliere, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella via Antonino D'Antona n. CP_1
6 (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
A. D' Antona n.6;
Resistente – contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 21.5.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
ha chiesto a questo Tribunale disporsi la regolamentazione dei figli minori Parte_1
(n. 21.8.2019) e (23.9.2022), nati dalla relazione, more uxorio, Persona_1 Persona_2 intrattenuta con il sig. , riconosciuti da entrambi, e cessata poco prima CP_1 dell'incardinarsi del presente giudizio, all'uopo disponendosi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita in uno al padre, secondo le modalità ritenute più confacenti all'interesse dei minori, ed obbligo in capo al di contribuire al mantenimento dei figli, versando la somma mensile di euro 500,00 oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie.
Ha dedotto che il padre dei minori versa sporadicamente delle piccole somme per il mantenimento dei propri figli, importo tuttavia insoddisfacente rispetto ai loro bisogni ordinari, senza contribuire affatto per le spese straordinarie, esercitando inoltre in modo del tutto casuale il suo diritto di visita.
All'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 11.07.2024, il resistente non è comparso, sebbene regolarmente citato in giudizio, e la ricorrente ha dichiarato di lavorare presso una ditta di pulizie guadagnando 430,00 euro mensili, di percepire gli assegni familiari per un totale di euro 480,00, ed il reddito di inclusione pari ad euro
1.000,00, corrispondendo 350,00 euro mensili per l'abitazione presa in locazione, mentre -sempre a dire della ricorrente- il vive in casa con i genitori e lavora in un caseificio. CP_1
In esito all'udienza, con separata ordinanza è stato provvisoriamente disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, sia pure con Per_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, l'esercizio disgiunto quanto alle questione di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di sé, siccome regolamentati con esclusione dei pernotti, essendo stato dedotto che i figli non hanno l'abitudine di trascorrere con il padre anche le notti, e l'obbligo in capo a di CP_1 contribuire al mantenimento dei due figli versando a , entro giorno 5, un assegno Parte_1 mensile di €. 400,00, al netto dell'assegno unico familiare riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Indi sulla documentazione acquisita in giudizio, la causa, all'udienza tenutasi con modalità cartolare del 20.11.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero a cui sono stati inviati gli atti, in data 22.5.2025 nulla ha opposto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato.
Di poi, nell'immutato quadro probatorio in atti, può trovare piena conferma quanto provvisoriamente previsto in merito all'affidamento e al mantenimento dei minori.
In particolare, può, pertanto, ritenersi congruo, in continuità con quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 743 bis 22 c.p.c. del 25.7.2024, non essendo state portate a conoscenza del Tribunale ragioni ostative, ed essendo in questo senso la richiesta da parte della madre, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Persona_2 rispettivamente il 21.8.2019 e il 23.9.2022, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso quest'ultima, solo prevedendosi, l'esercizio disgiunto quanto alle questione di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di ciascuno dei genitori.
Riguardo al diritto di visita paterno, può altresì stabilirsi, salvo accordi diversi tra i genitori, che il padre veda e tenga con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00,
(in caso di disaccordo il martedì e il giovedì, e tenendo conto degli impegni dei minori), alternativamente il sabato dall'uscita di scuola alle ore 20,30 o la domenica dalle ore 10.00 alle ore
19,30; alternativamente o la festività di Natale o quella di Capodanno ( che in caso di disaccordo si stabilisce essere per il primo anno il Natale con la madre), nonché di Pasqua o di Pasquetta, e con il rispettivo genitore il giorno del compleanno di papà o mamma, laddove dal compimento del terzo anno di si dispone due pomeriggi alla settimana ( sempre in caso di disaccordo il martedì Per_2
e il giovedì ), nonché il secondo e il quarto fine settimana di ogni mese dall'uscita da scuola o dalle ore 14,00 del pomeriggio del sabato alle ore 20,30 di domenica sera;
anche non continuativamente per un periodo di venti giorni nel periodo estivo, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Relativamente ai profili patrimoniali, va previsto che il padre contribuisca al mantenimento dei due figli, con il versamento alla moglie, che svolge attività presso una ditta di pulizie per circa euro
430,00 euro mensili, e madre di due minori, percettrice di reddito di inclusione per euro 1.000,00 al mese, e di euro 480,00 a titolo di assegno unico per tutti e due i figli minori, ma tuttavia onerata di un canone di locazione per euro 350,00 mensili, laddove il secondo quanto dalla stessa CP_1 dedotto, vive in casa con i genitori, e ha esperienza lavorativa avendo lavorato in un caseificio, e dove -sempre a dire della ricorrente - dopo un periodo di interruzione, avrebbe ripreso a lavorare,
l'assegno può determinarsi in euro 400,00 (anche tenuto conto dell'esborso sostenuto dalla madre per soddisfare le esigenze abitative dei due piccoli, e non senza ricordare che anche lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerare il genitore dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa), al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole -a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio - e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento -a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN-. Le spese straordinarie devono essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie urgenti e/o obbligatorie -a titolo esemplificativo le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di , che benchè regolarmente citato non si è costituito in CP_1 giudizio;
affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (n. 21.8.2019) e Persona_1
(23.9.2022), con collocamento prevalente presso la madre, con esercizio Persona_2 disgiunto quanto alle questioni di ordinaria amministrazione in capo a ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di sé;
Regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva.
Dispone, a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei due figli minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico universale che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente , oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 siccome in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Spese compensate.
Cosi deciso in Ragusa il 4.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti