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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salaparuta
elettivamente domiciliato presso protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 394 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.05.2024, rgr n. 723/24, la società Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 394 del 5 dicembre 2023, per Tasi 2018, emesso dal Comune di Salaparuta e notificato il giorno 13 febbraio 2024, ritenendolo illegittimo.
Deduce la società ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava le rendite catastali proposte tramite DOCFA, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (cd. norma "imbullonati"). Rileva il difetto di motivazione dell'atto, la violazione della norma citata per la mancata esclusione dal valore catastale della torre di supporto dell'aerogeneratore, e l'erroneità del criterio di stima.
Il Comune di Salaparuta non si costituiva.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A seguito delle modifiche legislative la Corte di Cassazione ha ultimamente interpretato l'art. 1 della
L.208/2015 ritenendo che le torri degli impianti eolici non devono essere considerate ai fini del valore dell'attribuzione della rendita catastale.
In particolare ed in breve, in diverse recenti Sentenze ( una per tutte Cass. 20726/2020) la Corte
Suprema ha argomentato che il riferimento all'art. 832 c.c. relativamente ai caratteri della “stabilità, solidità, e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo” non costituiscono i parametri corretti per la inclusione delle torri a fini della valutazione della rendita catastale.
La Cassazione ha espresso l'orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, anche in contrasto con precedenti sue decisioni, che la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno – al pari di un traliccio di una linea elettrica – che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica. Quindi, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E', altresì, irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dell'avviso impugnato.
I dubbi interpretativi la scarsa chiarezza normativa e l'oscillante giurisprudenza inducono il Giudice alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in data 02.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 723/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salaparuta
elettivamente domiciliato presso protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 394 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.05.2024, rgr n. 723/24, la società Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 394 del 5 dicembre 2023, per Tasi 2018, emesso dal Comune di Salaparuta e notificato il giorno 13 febbraio 2024, ritenendolo illegittimo.
Deduce la società ricorrente l'illegittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Ufficio rettificava le rendite catastali proposte tramite DOCFA, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 (cd. norma "imbullonati"). Rileva il difetto di motivazione dell'atto, la violazione della norma citata per la mancata esclusione dal valore catastale della torre di supporto dell'aerogeneratore, e l'erroneità del criterio di stima.
Il Comune di Salaparuta non si costituiva.
All'udienza del 02.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A seguito delle modifiche legislative la Corte di Cassazione ha ultimamente interpretato l'art. 1 della
L.208/2015 ritenendo che le torri degli impianti eolici non devono essere considerate ai fini del valore dell'attribuzione della rendita catastale.
In particolare ed in breve, in diverse recenti Sentenze ( una per tutte Cass. 20726/2020) la Corte
Suprema ha argomentato che il riferimento all'art. 832 c.c. relativamente ai caratteri della “stabilità, solidità, e consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo” non costituiscono i parametri corretti per la inclusione delle torri a fini della valutazione della rendita catastale.
La Cassazione ha espresso l'orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, anche in contrasto con precedenti sue decisioni, che la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno – al pari di un traliccio di una linea elettrica – che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma sia una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica. Quindi, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E', altresì, irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.
Il ricorso va pertanto accolto con annullamento dell'avviso impugnato.
I dubbi interpretativi la scarsa chiarezza normativa e l'oscillante giurisprudenza inducono il Giudice alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Annulla l'atto impugnato. Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in data 02.02.2026
Il Giudice Monocratico