Articolo 228 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 209Articolo 229
Versione
31 dicembre 2019
Art. 228. Scioglimento delle ammissioni con riserva 1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente