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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4681/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4681/2025 RG VG, promossa con ricorso depositato il 08.10.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Gallarate il 6 luglio 1975 cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N.15B con l'Avv. MARIA CRISTINA MARRAPODI
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 28 aprile 1972 cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]N.21 con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in CASSANO MAGNAGO (VA), in data 5 GIUGNO 1999
(anno 1999 atto n. 28 parte II serie A)
□ senza figli x con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Parte_4
1 , nata a [...] il [...] Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di Cassano MA, via Trento n. 15 B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra viene assegnata alla stessa che la abiterà con la Pt_1 figlia minore;
Pt_5
3. La figlia minore, , viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_5 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con collocamento di presso la madre. Pt_5
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, in base alle sue esigenze ed ai suoi impegni, comunque a weekend alterni, in ogni caso, previ accordi diretti con in ragione della Pt_5 sua età. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà 15 giorni consecutivi o non Pt_5 consecutivi, che dovrà comunicare all'altro entro il 31/05 di ogni anno, fermo restando la reciproca autorizzazione per eventuali vacanze all'estero della figlia. Le festività Natalizie, Pasquali ed infrannuali verranno trascorse dalla minore secondo il principio dell'alternanza (25.12/26.12, 31.12/01.01, 06.01; Pasqua e Sant'Angelo, 25.04, 01.05, 02.06, 15.08, 01.11, 08.12).
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia , il Sig. Pt_5 Controparte_1 verserà la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat (aggiornamento che decorrerà da un anno dall'omologazione della separazione);
6. L'assegno unico per verrà riscosso esclusivamente dalla madre, che si attiverà per il Pt_5 versamento diretto da parte dell'Ente.
7. La figlia maggiorenne vivrà con il padre in Castronno (VA), Via Liguria n. 21 Persona_1 il quale provvederà ai bisogni di costei.
8. Per quanto riguarda le spese straordinarie, ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese, come da protocollo Corte d'Appello di Milano, per la figlia . Pt_5
9. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale.
11. Le parti dichiarano di rinunciare alla facoltà di appellare l'emananda sentenza.
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 5.06.1999, in Cassano MA (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano MA (anno 1999, atto n. 28, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____6.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4681/2025 RG VG, promossa con ricorso depositato il 08.10.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Gallarate il 6 luglio 1975 cittadina: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N.15B con l'Avv. MARIA CRISTINA MARRAPODI
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 28 aprile 1972 cittadino: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...]N.21 con l'Avv. BARBARA CHIARAVALLI
i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO in CASSANO MAGNAGO (VA), in data 5 GIUGNO 1999
(anno 1999 atto n. 28 parte II serie A)
□ senza figli x con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Parte_4
1 , nata a [...] il [...] Parte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa familiare di Cassano MA, via Trento n. 15 B, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra viene assegnata alla stessa che la abiterà con la Pt_1 figlia minore;
Pt_5
3. La figlia minore, , viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_5 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, con collocamento di presso la madre. Pt_5
4. Il padre potrà tenere con sé la figlia liberamente, in base alle sue esigenze ed ai suoi impegni, comunque a weekend alterni, in ogni caso, previ accordi diretti con in ragione della Pt_5 sua età. Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà 15 giorni consecutivi o non Pt_5 consecutivi, che dovrà comunicare all'altro entro il 31/05 di ogni anno, fermo restando la reciproca autorizzazione per eventuali vacanze all'estero della figlia. Le festività Natalizie, Pasquali ed infrannuali verranno trascorse dalla minore secondo il principio dell'alternanza (25.12/26.12, 31.12/01.01, 06.01; Pasqua e Sant'Angelo, 25.04, 01.05, 02.06, 15.08, 01.11, 08.12).
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia , il Sig. Pt_5 Controparte_1 verserà la somma mensile di € 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat (aggiornamento che decorrerà da un anno dall'omologazione della separazione);
6. L'assegno unico per verrà riscosso esclusivamente dalla madre, che si attiverà per il Pt_5 versamento diretto da parte dell'Ente.
7. La figlia maggiorenne vivrà con il padre in Castronno (VA), Via Liguria n. 21 Persona_1 il quale provvederà ai bisogni di costei.
8. Per quanto riguarda le spese straordinarie, ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese, come da protocollo Corte d'Appello di Milano, per la figlia . Pt_5
9. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, avendo definito ogni rapporto patrimoniale.
11. Le parti dichiarano di rinunciare alla facoltà di appellare l'emananda sentenza.
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 5.06.1999, in Cassano MA (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano MA (anno 1999, atto n. 28, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____6.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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