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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7660/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7660/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Jessica Villa (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Saronno (VA), via Varese 25/G.
Chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano effettuate al seguente numero di fax: 031.891659 e/o al seguente indirizzo di pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3 domiciliata ai fini della presente procedura in Genova Via Assarotti n. 31, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Biagi del Foro di Genova (CF ), che la rappresenta e difende giusto C.F._4 mandato su foglio separato allegato alla memoria di costituzione. L'avv. Biagi dichiara il proprio n. di fax 0108375526 e PEC ai fini delle comunicazioni per il presente Email_2 giudizio
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. EMMA PAGLIARELLO quale curatore speciale dei figli minori Per_1
nato in data 27.09.2012, in data [...] e
[...] Persona_2
in data 10.10.2007 in forza di provvedimento G.I. 2.11.2022 Persona_3 del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per (atto trasmesso il 29.11.2024) Parte_1
NEL MERITO: in via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) considerata la situazione attuale, confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali che determineranno il collocamento migliore per i minori, con immediata attivazione dello Spazio Neutro per le visite paterne già disposto dal Giudice e mai attivato, finalizzato al riavvicinamento dei figli al padre in vista di un eventuale futuro collocamento degli stessi presso di lui. Si chiede altresì che i
Servizi Sociali competenti diano tempestiva comunicazione di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse comunque emergere;
3) visto l'esito delle molteplici relazioni sulla sig.ra e cui capacità genitoriali appaiono sempre CP_1 gravemente compromesse, ove ritenuto necessario si chiede di valutare le competenze genitoriali della madre eventualmente anche a mezzo di CTU psichiatrica;
4) considerata la situazione attuale, confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli pari ad € 130,00 mensili per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
5) in caso di un futuro affidamento esclusivo al padre, disporre che lo stesso si farà integralmente carico del mantenimento dei figli anche con riferimento alle spese straordinarie mentre nel periodo in cui i figli staranno con la madre la stessa provvederà a loro. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie già formulate.
per (atto trasmesso in data 11.11.2024) CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ammissione definitiva al gratuito patrocinio a cura e spese dello Stato
Ribadite le istanze istruttorie non ammesse
Dichiarare la separazione personale dei coniugi Disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ovvero in subordine il collocamento presso la stessa Porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli da versare alla madre con rivalutazione
ISTAT come per legge ed il 100% delle spese straordinarie
Disporre un assegno a carico del ricorrente in favore della resistente per il mantenimento di quest'ultima con rivalutazione ISTAT come per legge Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi allo Stato.
PER L'AVV. EMMA PAGLIARELLO CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI
1) Affidare i tre minori al Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento alla sfera educativa, scolastica, di residenza e sanitaria, con invito alle parti a collaborare con l'Ente
2) Collocare i minori con la madre presso l'abitazione dei nonni materni ed alla presenza degli stessi con ordine di segnalare immediatamente al Tribunale competente eventuali variazioni;
pagina 2 di 12 3) Previa verifica della condizione psicofisica dei minori e della loro disponibilità, dare incarico al
Servizio Sociale di disciplinare gli incontri tra i minori ed il padre, inizialmente in modalità protette ed osservate, con progressivo e graduale ampliamento tenuto conto dell'andamento;
4) Dare incarico al Servizio Sociale di proseguire nel percorso di sostegno psicologico settimanale avviato in favore dei minori;
5) Dare incarico al Servizio Sociale di attivare in favore dei minori il servizio di Centro diurno ovvero, qualora non fosse possibile, il servizio di ADM presso l'abitazione della madre
6) Dare incarico ai servizi sociali affinché mantengano il continuo monitoraggio del nucleo anche effettuando colloqui periodici con i nonni materni e con i coordinatori degli istituti scolastici frequentati dai minori;
7) Disporre che i Servizi Sociali competenti inoltrino comunicazione tempestivamente al Pubblico
Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per i minori;
8) Prescrivere ai genitori di attenersi scrupolosamente e alle prescrizioni del provvedimento che verrà emesso da questo Tribunale e di prestare la massima collaborazione con gli assistenti sociali e di tutti gli operatori coinvolti pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale;
9) Con compenso professionale da porre a carico dello Stato stante l'ammissione dei minori al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera dell'Ordine degli avvocati di Monza.
Motivi della decisione I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 13.2.2004 in Pakistan e sono comparsi all'udienza del 17.3.2021 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI All'esito dell'udienza presidenziale del 17.3.2021 veniva così disposto:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data odierna, Rilevato che il marito chiede l'affido esclusivo dei figli minori nato Persona_1 in data 27.09.2012, in data 19.08.2010 e Persona_2 Persona_3 in data 10.10.2007, con collocamento presso di sé, era disponibile a lasciare
[...] alla moglie, che non lavora il godimento della casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, fino al 31.12.2020 e a mantenere in via integrale i figli. Nel 2019 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2836 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto dell'irpef e delle addizionali. Ha lasciato la casa coniugale nel luglio 2019 e ha acquistato un immobile ove vive. La moglie è comparsa all'udienza presidenziale in data odierna, dopo che le è stato consegnato il verbale dell'udienza 17.3.2021 dai servizi sociali del Comune di Solaro, ai quale sono stati notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, essendo la moglie collocata in comunità con indirizzo segretato al marito, secondo quanto si evince dal decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.10.2020. pagina 3 di 12 Dalla relazione in data 2.4.2021 di Comuni Insieme area minori si evince che la madre non collabora con gli operatori coinvolti, denotando grande diffidenza nei loro confronti. Non ha firmato la procura all'avvocato civilista, ha rifiutato di firmare l'accordo di ospitalità, inizialmente ha firmato la parte relativa agli obiettivi educativi, a marzo ha rifiutato di firmare anche quello. Non consente agli operatori di interagire con i figli, ritenendo di essere l'unica in grado di comprendere le loro esigenze.I figli evidenziano situazioni di malessere e disagio anche solo nell'affrontare la d.a.d., non riescono ad esprimersi liberamente alla presenza della madre che filtra le loro comunicazioni né ad avere un loro spazio con le educatrici. In questa situazione, gli operatori della comunità ritengono di non potere proseguire il collocamento presso la comunità. La madre comprende a mala pena la lingua italiana, si esprime in inglese. Allo stato, appare opportuno confermare il decreto T.M., che ha disposto l'affido dei figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro, anche al fine di valutare le capacità genitoriali del padre, che ha chiesto l'affido esclusivo e il collocamento presso di sé dei figli minori e ogni opportuno intervento in favore del nucleo familiare. Va posto a carico del padre l'integrale mantenimento dei figli minori, in quanto la moglie non lavora. L'ente affidatario comunicherà al padre quanto necessario ai figli. I servizi sociali devono informare la moglie che può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma il decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.10.2020 e, per l'effetto, affida i figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione con gli incarichi già conferiti, mantenendo il collocamento dei figli minori presso la madre;
3) Dispone che i servizi sociali del Comune di Solaro trasmettano a questo ufficio entro il
25.11.2021 una relazione aggiornata evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, del collocamento e delle facoltà di visita del genitore non collocatario nonchè gli interventi in favore del nucleo familiare;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli;
5) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 2.12.2021 ore 10 avanti a sé quale G.I.;
6) Fissa termine perentorio a parte ricorrente per la notifica della presente ordinanza presso la casa coniugale a parte resistente con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà;
7) Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia comunicato alla resistente dai servizi sociali del Comune di Solaro richiedendo la sottoscrizione per ricevuta, informandola della possibilità di costituirsi con un avvocato richiedendo l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
8) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6);
pagina 4 di 12 9) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi.
Monza, 14.4.2021
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
III. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI Per_3 [...]
nato in [...] in data [...], nata a Per_3 Persona_2
Garbagnate Milanese in data 19.08.2010 e nata a [...] Persona_1
Milanese in data 27.09.2012 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, va evidenziato che, in seguito alla denuncia della moglie per maltrattamenti ad opera del marito, è stato attivato un codice rosso in favore della moglie, che è stata collocata con i figli minori inizialmente in una casa accoglienza secretando il luogo, per cui tutti gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati presso i servizi sociali del Comune di Solaro, che li hanno consegnati alla moglie, che si è presentata alle udienze personalmente e si è poi costituita a mezzo difensore in data 27.3.2022.
Peraltro, con decreto in data 26.10.2020, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato i figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione, mantenendo il collocamento dei figli minori presso la madre e ha disposto una serie di incarichi, provvedimenti tutti confermati in sede presidenziale.
In data 15.6.2021 i minori sono stati collocati con la madre presso la Comunità “I Fiori d'Oro”, fin da subito sono insorti contrasti con gli operatori, al punto da richiedere l'intervento dei CC e le dimissioni urgenti in data 22.11.2021 in quanto la madre non accettava le regole organizzative della Comunità (cfr. relazione trasmessa in data
24.12.2021).
pagina 5 di 12 In data 18.1.2022 la madre e i figli sono stati dimessi e ricollocati presso la Comunità Casa
Carla della Fondazione Archè di Milano (cfr. relazione trasmessa in data 20.1.2022). Nel corso dei mesi si sono riproposte le medesime condotte della madre, che non accettava le regole comunitarie ed entrava in contrasto con gli operatori. In data 10.8.2022 avrebbe schiaffeggiato l'operatrice (condotta che la madre nega) e cercato lo scontro fisico con altri ospiti, secondo quanto si legge nella relazione 11.8.2022 della Comunità Archè, per cui la resistente e i figli sono stati dimessi e trasferiti presso la Comunità “La Pedagogica” a Busto
Arsizio il 16.8.2022.
La resistente ha sempre negato condotte aggressive nei confronti degli operatori e degli ospiti della Comunità e accusa gli operatori, in particolare dei servizi sociali, di non essere adeguati, ma, in tutte le diverse Comunità in cui è stata collocata, ha avuto contrasti con gli operatori e con gli ospiti.
La resistente non è apparsa in grado di accettare il contesto comunitario, che impone il rispetto da parte di tutti delle regole necessarie per una pacifica convivenza. Inoltre, ha mostrato una condotta poco collaborativa con gli operatori dell'ente affidatario.
La relazione di UONPIA, depositata in data 8.9.2022, evidenzia come la madre risulti una figura poco emancipativa rispetto ai bisogni sociali ed emotivi dei figli e con uno stile di attaccamento poco funzionale.
I figli hanno assunto una modalità difensiva nei confronti della madre e adesiva al suo volere.
Quando sono arrivati in Italia i genitori della resistente, sono stati sentiti dal G.I., all'udienza del 8.2.2024. Hanno dichiarato di essere venuti in Italia per aiutare la figlia e che intendevano reperire un immobile in locazione ove trasferirsi a vivere con lei, avevano già visionato alcuni immobili.
Pertanto, con ordinanza 25.3.2024 è stata disposta la dimissione della madre dalla
Comunità.
I minori sono rimasti collocati in Comunità, in quanto dovevano terminare la scuola e doveva essere previamente verificata l'idoneità dell'immobile ad ospitare i minori. La madre è andata a vivere con i suoi genitori a Rescaldina dal 30.3.2024.
Nella relazione dell'ente affidatario trasmessa in data 30.8.2024 si legge:
“I minori sono rimasti in Comunità sia per esigenze scolastiche, dovendo terminare i percorsi scolastici presso gli istituti da ultimo individuati e non potendo essere accompagnati dalla madre, che non guida o dai nonni, sia per completare il percorso di emancipazione, anche in considerazione del fatto che tutti i figli sono ormai in fase adolescenziale. “
Con istanza urgente in data 7.11.2024 l'ente affidatario per il tramite del curatore speciale chiedeva disporsi il collocamento dei figli minori presso l'abitazione materna, in seguito al provvedimento del TAR di scioglimento del CTA, ente gestore delle cooperative di accoglienza.
pagina 6 di 12 L'ente affidatario riteneva non rispondente all'interesse dei minori inserirli in un'altra
Comunità, che sarebbe stata la quinta, con conseguente stress e affaticamento dei minori, mentre ha ritenuto possibile collocarli presso l'abitazione materna con i nonni materni, con i quali si è instaurata una buona collaborazione, dando atto che la madre nelle more aveva raggiunto una stabilità economica ed abitativa. In considerazione del fatto che i minori non vogliono incontrare il padre, per cui non era in alcun modo ipotizzabile un collocamento presso di lui, il g.i. con ordinanza in data
8.11.2024 ha così provveduto, in via provvisoria e urgente:
“1) Dispone l'immediato collocamento dei figli minori nato in [...]_1
27.09.2012, in data 19.08.2010 e Persona_2 Persona_3 in data 10.10.2007, presso l'abitazione materna in Rescaldina via Luigi
[...]
Sormani 11;
2) Dispone che i servizi sociali del Comune di Solaro, attuali affidatari, che hanno seguito fino ad ora il nucleo familiare, formuli entro il 20.11.2024 un progetto in favore del nucleo familiare anche in vista della trasmissione dell'incarico ai servizi territorialmente competenti;
3) Autorizza tutte le parti a precisare nuove conclusioni entro il 29.11.2024;
4) Assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 29.11.2024.”
In merito ai rapporti con il padre i figli sono stati sentiti dal G.I. all'udienza del 30.3.2022 e hanno dichiarato:
nato in data [...]: Persona_3
“Sto frequentando la prima superiore, l'Istituto Tecnico CURIE Sraffa indirizzo informatico e telecomunicazioni. Vorrei lavorare nell'ambito informatico. Sono in Italia dall'età di due anni. Sono tornato qualche volta in Pakistan dove vivono i miei parenti.
Non vedo il AP da molto tempo. Non ho voglia di vederlo dopo quello che ha fatto, ci picchiava se non facevamo beni i compiti, ci picchiava con la ciabatta o ci dava delle sberle. Io avevo 10 anni circa. Capitava spesso. Picchiava anche le mie sorelle quando erano piccole, sempre per lo stesso motivo. Picchiava anche la mamma.
Il AP è aggressivo, penso che sia particolarmente aggressivo.
Mia sorella maggiore mi ha detto che una volta mentre stava facendo i compiti, il AP le ha tirato un pugno, rovinandole il naso.”
nata in data [...]: Persona_2
“Frequento la prima media, sono nata in [...] non voglio vedere il AP, ha trattato male la mamma e noi, io non lo considero più come padre. Ci ha picchiato e ci ha fatto rimanere senza cibo. Ha picchiato noi e la mamma. Quando ero piccola e non riuscivo a fare una moltiplicazione, lui mi picchiava.Una volta mi ha dato un pugno sul naso, creandomi problemi all'osso del naso e mi picchiava pure con la ciabatta.. la Per_4 mamma davanti a noi”.
nata in data [...]: Persona_1
pagina 7 di 12 “Frequento la IV elementare, sono brava a scuola. Sono nata in [...] ricordo l'ultima volta che ho visto il AP, mi picchiava perché non studiavo bene. Mi dava degli schiaffi.
Non lo voglio incontrare.”
La relazione conclusiva dei servizi sociali trasmessa in data 18.11.2024 evidenzia che permangono criticità in merito all'atteggiamento da parte della madre che non collabora con i servizi sociali e non garantisce la cogenitorialità, per cui appare opportuno mantenere l'affido all'ente. La madre ha una cultura forse frutto del contesto in cui è nata e cresciuta in Pakistan, ha faticato ad inserirsi in Italia, non parlava neppure la lingua italiana sebbene fosse in Italia da anni, ciò la rendeva anche diffidente nei confronti degli operatori del servizio sociale, dei quali non comprendeva il ruolo di affidatari, per cui assumeva iniziative del tutto autonome riguardo ai figli, ritenendo di poterlo fare in quanto madre, è sempre stata poco collaborante con l'ente, a volte oppositiva.
I suoi genitori sono apparsi maggiormente collaboranti, fungono da mediatori e interlocutori a sostegno della figlia e compensano le limitazioni della figlia, sono un importante punto di riferimento per i minori, possono essere di supporto nella gestione del loro rapporto con la madre, aiutandoli in un percorso di crescita e di affermazione identitaria, che non può prescindere da un percorso di separazione psichica dalla madre, per cui è pienamente condivisibile l'istanza dell'ente affidatario di mantenerli collocati presso la madre a condizione che viva con i nonni materni.
I figli, anche in tempi recenti, hanno ribadito la loro volontà di non incontrare il padre e l'ente ritiene che, allo stato non sussistano i presupposti per incontri, anche in spazio neutro, tra il padre e i figli.
Allo stato, va quindi confermato l'affido dei figli minori ai servizi sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla loro residenza, attualmente in Rescaldina, dove la madre vive con i suoi genitori, per 24 mesi quindi fino al 27.3.2026 ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83, decorsi i quali l'affido tornerà condiviso, salvo richiesta di proroga da parte dell'ente affidatario. Va limitata la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione con gli incarichi già conferiti. Il collocamento va confermato presso la madre nell'abitazione ove la stessa vive con i nonni materni.
I percorsi in favore dei minori devono essere completati per favorire il processo di emancipazione tipico della fase adolescenziale.
La relazione conclusiva indica quali interventi in favore dei minori:
- l'opportunità di attivare e mantenere interventi di natura socio-educativa (centro diurno, attività pomeridiane di laboratorio) da svolgere all'esterno del contesto familiare per consentire loro contesti di vita extra scolastici nei quali possano sperimentarsi nelle loro autonomie individuali, favorendo lo svincolo della famiglia d'origine e l'integrazione nel tessuto sociale del territorio di residenza, anche per evitare un processo di isolamento di tutto il nucleo.
- l'opportunità della prosecuzione di un percorso psicologico di cui hanno beneficiato nel corso del collocamento comunitario con esito positivo;
pagina 8 di 12 - mantenimento dell'incarico di regolamentare i rapporti con il padre, qualora lui ne facesse richiesta e i minori si dichiarano disponibili in tale senso, da attivare in spazio neutro e con sospensione in caso di pregiudizio.
L'ente affidatario proseguirà il monitoraggio del nucleo familiare, verificando se nel prosieguo i figli saranno disponibili a riallacciare il rapporto con il padre.
IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalle Cu: euro 2.750 nel 2021, euro 2.876 nel 2022, euro 2849 nel 2023.
Ha costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, venduto la casa coniugale per acquistare l'immobile ove si è trasferito a vivere con la nuova famiglia.
La resistente ha iniziato a lavorare in data 19.4.2024 come badante h24 per 42 ore la settimana con un reddito di euro 945 mensili lordi.
Ha prodotto le buste paga da agosto a dicembre 2024 che documentano un reddito netto complessivo in detto periodo di euro 5.125.
Inoltre, ha documentato di aver percepito nel 2024 un reddito di inclusione per complessivi euro 5.333,35.
Con lei vivono i suoi genitori che hanno dichiarato di percepire un reddito di euro 400 mensili. Devono pagare un canone di locazione di euro 500 mensili.
In considerazione del fatto che la madre si fa carico in via integrale della gestione dei figli, l'assegno unico familiare va attribuito per intero a lei, che già lo percepisce almeno dal mese di aprile 2024.
Il contributo a carico del padre in favore dei figli viene stabilito come da dispositivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, quando i minori sono stati dimessi dalla Comunità e collocati presso la madre.
V. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il contributo a carico del marito va revocato con decorrenza dal mese di maggio 2024, quando la moglie ha iniziato a lavorare.
VI. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, data la natura necessaria del giudizio ed essendovi reciproca soccombenza. VII. SPESE DEL CURATORE SPECIALE pagina 9 di 12 Le spese del curatore speciale devono essere compensate tra le parti, in quanto la nomina si
è resa necessaria a tutela dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOVISIO
GO (atto nr. 53 parte II serie C anno 2016) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida i figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla loro residenza, attualmente Rescaldina dove la madre vive con i suoi genitori, per 24 mesi quindi fino al 27.3.2026 ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83, decorsi i quali l'affido tornerà condiviso, salvo richiesta di proroga, limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione. Il collocamento va confermato presso la madre nell'abitazione ove la stessa vive con i nonni materni;
IV. Incarica l'ente affidatario:
-di attivare e mantenere in favore dei minori interventi di natura socio-educativa (centro diurno, attività pomeridiane di laboratorio) da svolgere all'esterno del contesto familiare per consentire loro contesti di vita extra scolastici nei quali possano sperimentarsi nelle loro autonomie individuali, favorendo lo svincolo della famiglia d'origine e l'integrazione nel tessuto sociale del territorio di residenza, anche per evitare un processo di isolamento di tutto il nucleo.
- di proseguire il percorso psicologico di cui i minori hanno beneficiato nel corso del collocamento comunitario con esito positivo;
- di regolamentare i rapporti con il padre, qualora lui ne facesse richiesta e i minori si dovessero dichiarare disponibili in tale senso, da attivare in spazio neutro e con sospensione in caso di pregiudizio.
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 750 (250 per figlio), da versarsi con decorrenza dal mese di dicembre 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese pagina 10 di 12 obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese pagina 11 di 12 superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Revoca il contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie a far tempo dal mese di maggio 2024;
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio e del curatore speciale.
Dispone la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di Solaro e di
Rescaldina.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7660/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. Jessica Villa (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Saronno (VA), via Varese 25/G.
Chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano effettuate al seguente numero di fax: 031.891659 e/o al seguente indirizzo di pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3 domiciliata ai fini della presente procedura in Genova Via Assarotti n. 31, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Biagi del Foro di Genova (CF ), che la rappresenta e difende giusto C.F._4 mandato su foglio separato allegato alla memoria di costituzione. L'avv. Biagi dichiara il proprio n. di fax 0108375526 e PEC ai fini delle comunicazioni per il presente Email_2 giudizio
RESISTENTE
Con l'intervento dell'avv. EMMA PAGLIARELLO quale curatore speciale dei figli minori Per_1
nato in data 27.09.2012, in data [...] e
[...] Persona_2
in data 10.10.2007 in forza di provvedimento G.I. 2.11.2022 Persona_3 del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per (atto trasmesso il 29.11.2024) Parte_1
NEL MERITO: in via principale:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) considerata la situazione attuale, confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali che determineranno il collocamento migliore per i minori, con immediata attivazione dello Spazio Neutro per le visite paterne già disposto dal Giudice e mai attivato, finalizzato al riavvicinamento dei figli al padre in vista di un eventuale futuro collocamento degli stessi presso di lui. Si chiede altresì che i
Servizi Sociali competenti diano tempestiva comunicazione di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse comunque emergere;
3) visto l'esito delle molteplici relazioni sulla sig.ra e cui capacità genitoriali appaiono sempre CP_1 gravemente compromesse, ove ritenuto necessario si chiede di valutare le competenze genitoriali della madre eventualmente anche a mezzo di CTU psichiatrica;
4) considerata la situazione attuale, confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli pari ad € 130,00 mensili per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
5) in caso di un futuro affidamento esclusivo al padre, disporre che lo stesso si farà integralmente carico del mantenimento dei figli anche con riferimento alle spese straordinarie mentre nel periodo in cui i figli staranno con la madre la stessa provvederà a loro. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: ci si riporta alle istanze istruttorie già formulate.
per (atto trasmesso in data 11.11.2024) CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ammissione definitiva al gratuito patrocinio a cura e spese dello Stato
Ribadite le istanze istruttorie non ammesse
Dichiarare la separazione personale dei coniugi Disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ovvero in subordine il collocamento presso la stessa Porre a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli da versare alla madre con rivalutazione
ISTAT come per legge ed il 100% delle spese straordinarie
Disporre un assegno a carico del ricorrente in favore della resistente per il mantenimento di quest'ultima con rivalutazione ISTAT come per legge Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi allo Stato.
PER L'AVV. EMMA PAGLIARELLO CURATORE SPECIALE DEI FIGLI MINORI
1) Affidare i tre minori al Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento alla sfera educativa, scolastica, di residenza e sanitaria, con invito alle parti a collaborare con l'Ente
2) Collocare i minori con la madre presso l'abitazione dei nonni materni ed alla presenza degli stessi con ordine di segnalare immediatamente al Tribunale competente eventuali variazioni;
pagina 2 di 12 3) Previa verifica della condizione psicofisica dei minori e della loro disponibilità, dare incarico al
Servizio Sociale di disciplinare gli incontri tra i minori ed il padre, inizialmente in modalità protette ed osservate, con progressivo e graduale ampliamento tenuto conto dell'andamento;
4) Dare incarico al Servizio Sociale di proseguire nel percorso di sostegno psicologico settimanale avviato in favore dei minori;
5) Dare incarico al Servizio Sociale di attivare in favore dei minori il servizio di Centro diurno ovvero, qualora non fosse possibile, il servizio di ADM presso l'abitazione della madre
6) Dare incarico ai servizi sociali affinché mantengano il continuo monitoraggio del nucleo anche effettuando colloqui periodici con i nonni materni e con i coordinatori degli istituti scolastici frequentati dai minori;
7) Disporre che i Servizi Sociali competenti inoltrino comunicazione tempestivamente al Pubblico
Ministero minorile di ogni eventuale situazione di pregiudizio che dovesse emergere per i minori;
8) Prescrivere ai genitori di attenersi scrupolosamente e alle prescrizioni del provvedimento che verrà emesso da questo Tribunale e di prestare la massima collaborazione con gli assistenti sociali e di tutti gli operatori coinvolti pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale;
9) Con compenso professionale da porre a carico dello Stato stante l'ammissione dei minori al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera dell'Ordine degli avvocati di Monza.
Motivi della decisione I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 13.2.2004 in Pakistan e sono comparsi all'udienza del 17.3.2021 avanti il Presidente, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI All'esito dell'udienza presidenziale del 17.3.2021 veniva così disposto:
“Il Presidente Sciogliendo fuori udienza la riserva assunta in data odierna, Rilevato che il marito chiede l'affido esclusivo dei figli minori nato Persona_1 in data 27.09.2012, in data 19.08.2010 e Persona_2 Persona_3 in data 10.10.2007, con collocamento presso di sé, era disponibile a lasciare
[...] alla moglie, che non lavora il godimento della casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, fino al 31.12.2020 e a mantenere in via integrale i figli. Nel 2019 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2836 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto dell'irpef e delle addizionali. Ha lasciato la casa coniugale nel luglio 2019 e ha acquistato un immobile ove vive. La moglie è comparsa all'udienza presidenziale in data odierna, dopo che le è stato consegnato il verbale dell'udienza 17.3.2021 dai servizi sociali del Comune di Solaro, ai quale sono stati notificati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, essendo la moglie collocata in comunità con indirizzo segretato al marito, secondo quanto si evince dal decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.10.2020. pagina 3 di 12 Dalla relazione in data 2.4.2021 di Comuni Insieme area minori si evince che la madre non collabora con gli operatori coinvolti, denotando grande diffidenza nei loro confronti. Non ha firmato la procura all'avvocato civilista, ha rifiutato di firmare l'accordo di ospitalità, inizialmente ha firmato la parte relativa agli obiettivi educativi, a marzo ha rifiutato di firmare anche quello. Non consente agli operatori di interagire con i figli, ritenendo di essere l'unica in grado di comprendere le loro esigenze.I figli evidenziano situazioni di malessere e disagio anche solo nell'affrontare la d.a.d., non riescono ad esprimersi liberamente alla presenza della madre che filtra le loro comunicazioni né ad avere un loro spazio con le educatrici. In questa situazione, gli operatori della comunità ritengono di non potere proseguire il collocamento presso la comunità. La madre comprende a mala pena la lingua italiana, si esprime in inglese. Allo stato, appare opportuno confermare il decreto T.M., che ha disposto l'affido dei figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro, anche al fine di valutare le capacità genitoriali del padre, che ha chiesto l'affido esclusivo e il collocamento presso di sé dei figli minori e ogni opportuno intervento in favore del nucleo familiare. Va posto a carico del padre l'integrale mantenimento dei figli minori, in quanto la moglie non lavora. L'ente affidatario comunicherà al padre quanto necessario ai figli. I servizi sociali devono informare la moglie che può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Così provvede, in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.: 1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma il decreto Tribunale per i Minorenni di Milano in data 26.10.2020 e, per l'effetto, affida i figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione con gli incarichi già conferiti, mantenendo il collocamento dei figli minori presso la madre;
3) Dispone che i servizi sociali del Comune di Solaro trasmettano a questo ufficio entro il
25.11.2021 una relazione aggiornata evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento, del collocamento e delle facoltà di visita del genitore non collocatario nonchè gli interventi in favore del nucleo familiare;
4) Pone a carico del padre l'obbligo di provvedere all'integrale mantenimento dei figli;
5) Fissa per la comparizione dei legali delle parti l'udienza del 2.12.2021 ore 10 avanti a sé quale G.I.;
6) Fissa termine perentorio a parte ricorrente per la notifica della presente ordinanza presso la casa coniugale a parte resistente con l'osservanza dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c. ridotti alla metà;
7) Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia comunicato alla resistente dai servizi sociali del Comune di Solaro richiedendo la sottoscrizione per ricevuta, informandola della possibilità di costituirsi con un avvocato richiedendo l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
8) Assegna a parte ricorrente termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma nr. 2),3),4),5) e 6);
pagina 4 di 12 9) Assegna termine a parte resistente sino a 10 giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 I e II comma c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e non potranno essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Si comunichi.
Monza, 14.4.2021
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
III. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI Per_3 [...]
nato in [...] in data [...], nata a Per_3 Persona_2
Garbagnate Milanese in data 19.08.2010 e nata a [...] Persona_1
Milanese in data 27.09.2012 Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso in esame, va evidenziato che, in seguito alla denuncia della moglie per maltrattamenti ad opera del marito, è stato attivato un codice rosso in favore della moglie, che è stata collocata con i figli minori inizialmente in una casa accoglienza secretando il luogo, per cui tutti gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati presso i servizi sociali del Comune di Solaro, che li hanno consegnati alla moglie, che si è presentata alle udienze personalmente e si è poi costituita a mezzo difensore in data 27.3.2022.
Peraltro, con decreto in data 26.10.2020, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha affidato i figli minori ai servizi sociali del Comune di Solaro limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione, mantenendo il collocamento dei figli minori presso la madre e ha disposto una serie di incarichi, provvedimenti tutti confermati in sede presidenziale.
In data 15.6.2021 i minori sono stati collocati con la madre presso la Comunità “I Fiori d'Oro”, fin da subito sono insorti contrasti con gli operatori, al punto da richiedere l'intervento dei CC e le dimissioni urgenti in data 22.11.2021 in quanto la madre non accettava le regole organizzative della Comunità (cfr. relazione trasmessa in data
24.12.2021).
pagina 5 di 12 In data 18.1.2022 la madre e i figli sono stati dimessi e ricollocati presso la Comunità Casa
Carla della Fondazione Archè di Milano (cfr. relazione trasmessa in data 20.1.2022). Nel corso dei mesi si sono riproposte le medesime condotte della madre, che non accettava le regole comunitarie ed entrava in contrasto con gli operatori. In data 10.8.2022 avrebbe schiaffeggiato l'operatrice (condotta che la madre nega) e cercato lo scontro fisico con altri ospiti, secondo quanto si legge nella relazione 11.8.2022 della Comunità Archè, per cui la resistente e i figli sono stati dimessi e trasferiti presso la Comunità “La Pedagogica” a Busto
Arsizio il 16.8.2022.
La resistente ha sempre negato condotte aggressive nei confronti degli operatori e degli ospiti della Comunità e accusa gli operatori, in particolare dei servizi sociali, di non essere adeguati, ma, in tutte le diverse Comunità in cui è stata collocata, ha avuto contrasti con gli operatori e con gli ospiti.
La resistente non è apparsa in grado di accettare il contesto comunitario, che impone il rispetto da parte di tutti delle regole necessarie per una pacifica convivenza. Inoltre, ha mostrato una condotta poco collaborativa con gli operatori dell'ente affidatario.
La relazione di UONPIA, depositata in data 8.9.2022, evidenzia come la madre risulti una figura poco emancipativa rispetto ai bisogni sociali ed emotivi dei figli e con uno stile di attaccamento poco funzionale.
I figli hanno assunto una modalità difensiva nei confronti della madre e adesiva al suo volere.
Quando sono arrivati in Italia i genitori della resistente, sono stati sentiti dal G.I., all'udienza del 8.2.2024. Hanno dichiarato di essere venuti in Italia per aiutare la figlia e che intendevano reperire un immobile in locazione ove trasferirsi a vivere con lei, avevano già visionato alcuni immobili.
Pertanto, con ordinanza 25.3.2024 è stata disposta la dimissione della madre dalla
Comunità.
I minori sono rimasti collocati in Comunità, in quanto dovevano terminare la scuola e doveva essere previamente verificata l'idoneità dell'immobile ad ospitare i minori. La madre è andata a vivere con i suoi genitori a Rescaldina dal 30.3.2024.
Nella relazione dell'ente affidatario trasmessa in data 30.8.2024 si legge:
“I minori sono rimasti in Comunità sia per esigenze scolastiche, dovendo terminare i percorsi scolastici presso gli istituti da ultimo individuati e non potendo essere accompagnati dalla madre, che non guida o dai nonni, sia per completare il percorso di emancipazione, anche in considerazione del fatto che tutti i figli sono ormai in fase adolescenziale. “
Con istanza urgente in data 7.11.2024 l'ente affidatario per il tramite del curatore speciale chiedeva disporsi il collocamento dei figli minori presso l'abitazione materna, in seguito al provvedimento del TAR di scioglimento del CTA, ente gestore delle cooperative di accoglienza.
pagina 6 di 12 L'ente affidatario riteneva non rispondente all'interesse dei minori inserirli in un'altra
Comunità, che sarebbe stata la quinta, con conseguente stress e affaticamento dei minori, mentre ha ritenuto possibile collocarli presso l'abitazione materna con i nonni materni, con i quali si è instaurata una buona collaborazione, dando atto che la madre nelle more aveva raggiunto una stabilità economica ed abitativa. In considerazione del fatto che i minori non vogliono incontrare il padre, per cui non era in alcun modo ipotizzabile un collocamento presso di lui, il g.i. con ordinanza in data
8.11.2024 ha così provveduto, in via provvisoria e urgente:
“1) Dispone l'immediato collocamento dei figli minori nato in [...]_1
27.09.2012, in data 19.08.2010 e Persona_2 Persona_3 in data 10.10.2007, presso l'abitazione materna in Rescaldina via Luigi
[...]
Sormani 11;
2) Dispone che i servizi sociali del Comune di Solaro, attuali affidatari, che hanno seguito fino ad ora il nucleo familiare, formuli entro il 20.11.2024 un progetto in favore del nucleo familiare anche in vista della trasmissione dell'incarico ai servizi territorialmente competenti;
3) Autorizza tutte le parti a precisare nuove conclusioni entro il 29.11.2024;
4) Assegna i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 29.11.2024.”
In merito ai rapporti con il padre i figli sono stati sentiti dal G.I. all'udienza del 30.3.2022 e hanno dichiarato:
nato in data [...]: Persona_3
“Sto frequentando la prima superiore, l'Istituto Tecnico CURIE Sraffa indirizzo informatico e telecomunicazioni. Vorrei lavorare nell'ambito informatico. Sono in Italia dall'età di due anni. Sono tornato qualche volta in Pakistan dove vivono i miei parenti.
Non vedo il AP da molto tempo. Non ho voglia di vederlo dopo quello che ha fatto, ci picchiava se non facevamo beni i compiti, ci picchiava con la ciabatta o ci dava delle sberle. Io avevo 10 anni circa. Capitava spesso. Picchiava anche le mie sorelle quando erano piccole, sempre per lo stesso motivo. Picchiava anche la mamma.
Il AP è aggressivo, penso che sia particolarmente aggressivo.
Mia sorella maggiore mi ha detto che una volta mentre stava facendo i compiti, il AP le ha tirato un pugno, rovinandole il naso.”
nata in data [...]: Persona_2
“Frequento la prima media, sono nata in [...] non voglio vedere il AP, ha trattato male la mamma e noi, io non lo considero più come padre. Ci ha picchiato e ci ha fatto rimanere senza cibo. Ha picchiato noi e la mamma. Quando ero piccola e non riuscivo a fare una moltiplicazione, lui mi picchiava.Una volta mi ha dato un pugno sul naso, creandomi problemi all'osso del naso e mi picchiava pure con la ciabatta.. la Per_4 mamma davanti a noi”.
nata in data [...]: Persona_1
pagina 7 di 12 “Frequento la IV elementare, sono brava a scuola. Sono nata in [...] ricordo l'ultima volta che ho visto il AP, mi picchiava perché non studiavo bene. Mi dava degli schiaffi.
Non lo voglio incontrare.”
La relazione conclusiva dei servizi sociali trasmessa in data 18.11.2024 evidenzia che permangono criticità in merito all'atteggiamento da parte della madre che non collabora con i servizi sociali e non garantisce la cogenitorialità, per cui appare opportuno mantenere l'affido all'ente. La madre ha una cultura forse frutto del contesto in cui è nata e cresciuta in Pakistan, ha faticato ad inserirsi in Italia, non parlava neppure la lingua italiana sebbene fosse in Italia da anni, ciò la rendeva anche diffidente nei confronti degli operatori del servizio sociale, dei quali non comprendeva il ruolo di affidatari, per cui assumeva iniziative del tutto autonome riguardo ai figli, ritenendo di poterlo fare in quanto madre, è sempre stata poco collaborante con l'ente, a volte oppositiva.
I suoi genitori sono apparsi maggiormente collaboranti, fungono da mediatori e interlocutori a sostegno della figlia e compensano le limitazioni della figlia, sono un importante punto di riferimento per i minori, possono essere di supporto nella gestione del loro rapporto con la madre, aiutandoli in un percorso di crescita e di affermazione identitaria, che non può prescindere da un percorso di separazione psichica dalla madre, per cui è pienamente condivisibile l'istanza dell'ente affidatario di mantenerli collocati presso la madre a condizione che viva con i nonni materni.
I figli, anche in tempi recenti, hanno ribadito la loro volontà di non incontrare il padre e l'ente ritiene che, allo stato non sussistano i presupposti per incontri, anche in spazio neutro, tra il padre e i figli.
Allo stato, va quindi confermato l'affido dei figli minori ai servizi sociali del Comune territorialmente competente in relazione alla loro residenza, attualmente in Rescaldina, dove la madre vive con i suoi genitori, per 24 mesi quindi fino al 27.3.2026 ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83, decorsi i quali l'affido tornerà condiviso, salvo richiesta di proroga da parte dell'ente affidatario. Va limitata la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione con gli incarichi già conferiti. Il collocamento va confermato presso la madre nell'abitazione ove la stessa vive con i nonni materni.
I percorsi in favore dei minori devono essere completati per favorire il processo di emancipazione tipico della fase adolescenziale.
La relazione conclusiva indica quali interventi in favore dei minori:
- l'opportunità di attivare e mantenere interventi di natura socio-educativa (centro diurno, attività pomeridiane di laboratorio) da svolgere all'esterno del contesto familiare per consentire loro contesti di vita extra scolastici nei quali possano sperimentarsi nelle loro autonomie individuali, favorendo lo svincolo della famiglia d'origine e l'integrazione nel tessuto sociale del territorio di residenza, anche per evitare un processo di isolamento di tutto il nucleo.
- l'opportunità della prosecuzione di un percorso psicologico di cui hanno beneficiato nel corso del collocamento comunitario con esito positivo;
pagina 8 di 12 - mantenimento dell'incarico di regolamentare i rapporti con il padre, qualora lui ne facesse richiesta e i minori si dichiarano disponibili in tale senso, da attivare in spazio neutro e con sospensione in caso di pregiudizio.
L'ente affidatario proseguirà il monitoraggio del nucleo familiare, verificando se nel prosieguo i figli saranno disponibili a riallacciare il rapporto con il padre.
IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
Il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalle Cu: euro 2.750 nel 2021, euro 2.876 nel 2022, euro 2849 nel 2023.
Ha costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, venduto la casa coniugale per acquistare l'immobile ove si è trasferito a vivere con la nuova famiglia.
La resistente ha iniziato a lavorare in data 19.4.2024 come badante h24 per 42 ore la settimana con un reddito di euro 945 mensili lordi.
Ha prodotto le buste paga da agosto a dicembre 2024 che documentano un reddito netto complessivo in detto periodo di euro 5.125.
Inoltre, ha documentato di aver percepito nel 2024 un reddito di inclusione per complessivi euro 5.333,35.
Con lei vivono i suoi genitori che hanno dichiarato di percepire un reddito di euro 400 mensili. Devono pagare un canone di locazione di euro 500 mensili.
In considerazione del fatto che la madre si fa carico in via integrale della gestione dei figli, l'assegno unico familiare va attribuito per intero a lei, che già lo percepisce almeno dal mese di aprile 2024.
Il contributo a carico del padre in favore dei figli viene stabilito come da dispositivo, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, quando i minori sono stati dimessi dalla Comunità e collocati presso la madre.
V. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il contributo a carico del marito va revocato con decorrenza dal mese di maggio 2024, quando la moglie ha iniziato a lavorare.
VI. SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, data la natura necessaria del giudizio ed essendovi reciproca soccombenza. VII. SPESE DEL CURATORE SPECIALE pagina 9 di 12 Le spese del curatore speciale devono essere compensate tra le parti, in quanto la nomina si
è resa necessaria a tutela dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOVISIO
GO (atto nr. 53 parte II serie C anno 2016) affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida i figli minori ai servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla loro residenza, attualmente Rescaldina dove la madre vive con i suoi genitori, per 24 mesi quindi fino al 27.3.2026 ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83, decorsi i quali l'affido tornerà condiviso, salvo richiesta di proroga, limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte in tema di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione. Il collocamento va confermato presso la madre nell'abitazione ove la stessa vive con i nonni materni;
IV. Incarica l'ente affidatario:
-di attivare e mantenere in favore dei minori interventi di natura socio-educativa (centro diurno, attività pomeridiane di laboratorio) da svolgere all'esterno del contesto familiare per consentire loro contesti di vita extra scolastici nei quali possano sperimentarsi nelle loro autonomie individuali, favorendo lo svincolo della famiglia d'origine e l'integrazione nel tessuto sociale del territorio di residenza, anche per evitare un processo di isolamento di tutto il nucleo.
- di proseguire il percorso psicologico di cui i minori hanno beneficiato nel corso del collocamento comunitario con esito positivo;
- di regolamentare i rapporti con il padre, qualora lui ne facesse richiesta e i minori si dovessero dichiarare disponibili in tale senso, da attivare in spazio neutro e con sospensione in caso di pregiudizio.
V. Pone a carico del padre l'importo di euro 750 (250 per figlio), da versarsi con decorrenza dal mese di dicembre 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese pagina 10 di 12 obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese pagina 11 di 12 superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Revoca il contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie a far tempo dal mese di maggio 2024;
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio e del curatore speciale.
Dispone la trasmissione della presente sentenza ai servizi sociali del Comune di Solaro e di
Rescaldina.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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