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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 296/2025 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Isola di Capo Rizzuto alla Via Capocolonna n. 8, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in
Crotone alla Via Vittorio Veneto n. 124/N, presso lo studio legale associato , rap- Parte_2 presentata e difesa dall'avv. Luca Tolone (C.F. ; C.F._2 Email_1 [...]
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
E
(C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_3 C.F._3 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto alla Via Beethoven n. 8, presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Micalizzi,
(C.F. PEC: , che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_3 per mandato in calce al ricorso:
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 04.03.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_3
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.04.2000, nel Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 18,
Parte II, Serie A, anno 2000; - che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni;
[...]
- che nell'anno 2021 i coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“1.il IG , avendo acquisto il consenso da parte dei propri figli, continuerà a dimo- Parte_3 rare l'ex dimora coniugale indicata nelle premesse che precedono sino a quando lo stesso avrà ulti- mato i lavori di edificazione in corso di esecuzione dell'immobile ubicato al piano terra dello stesso stabile ove è ubicata l'ex casa coniugale, immobile accessibile dalla Via Capocolonna n. 59 nel quale il IG ha già trasferito la propria residenza. Parte_3
Il IG , considerate le condizioni economiche dei figli che, tra l'altro, gli hanno con- Parte_3 sentito di godere dell'ex casa coniugale loro trasferita da parte della madre (spese notarili interamente sostenute dal IG ), lo stesso sin tanto che godrà di tale casa continuerà a farsi carico Parte_3 del pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e straordinarie relative al più volte citato immobile, compreso il pagamento delle tasse e dei tributi locali;
2.entrambi i genitori, fino a quando i figli non diverranno autonomi ed economicamente autosuffi- cienti, collaboreranno secondo le disposizioni di legge in maniera leale e coscienziosa al fine di ren- derli autonomi;
3.il IG , così come è stato concordato con la moglie in sede di separazione, conti- Parte_3 nuerà a sopportare integralmente le spese ordinarie e straordinarie inerenti il mantenimento e l'even- tuale prosecuzione degli studi della figlia e verserà mensilmente alla IGa la Per_2 Pt_1 somma pari ad euro 250,00 al fine di contribuire al sostentamento di , che vive con la stessa;
Per_2
4.entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile dichiarando di es- sere entrambi economicamente autosufficienti”.
Con decreto di assegnazione della causa del 22.03.2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 27.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconci- liare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 14.01.2021; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depo- sitato il 04.03.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 296/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_3
26.04.2000, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2000;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 296/2025 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in Isola di Capo Rizzuto alla Via Capocolonna n. 8, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in
Crotone alla Via Vittorio Veneto n. 124/N, presso lo studio legale associato , rap- Parte_2 presentata e difesa dall'avv. Luca Tolone (C.F. ; C.F._2 Email_1 [...]
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
E
(C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_3 C.F._3 ivi residente a[...], ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto alla Via Beethoven n. 8, presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Micalizzi,
(C.F. PEC: , che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_3 per mandato in calce al ricorso:
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 04.03.2025, Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_3
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.04.2000, nel Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 18,
Parte II, Serie A, anno 2000; - che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni;
[...]
- che nell'anno 2021 i coniugi si sono separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle seguenti condizioni:
“1.il IG , avendo acquisto il consenso da parte dei propri figli, continuerà a dimo- Parte_3 rare l'ex dimora coniugale indicata nelle premesse che precedono sino a quando lo stesso avrà ulti- mato i lavori di edificazione in corso di esecuzione dell'immobile ubicato al piano terra dello stesso stabile ove è ubicata l'ex casa coniugale, immobile accessibile dalla Via Capocolonna n. 59 nel quale il IG ha già trasferito la propria residenza. Parte_3
Il IG , considerate le condizioni economiche dei figli che, tra l'altro, gli hanno con- Parte_3 sentito di godere dell'ex casa coniugale loro trasferita da parte della madre (spese notarili interamente sostenute dal IG ), lo stesso sin tanto che godrà di tale casa continuerà a farsi carico Parte_3 del pagamento delle utenze e delle spese ordinarie e straordinarie relative al più volte citato immobile, compreso il pagamento delle tasse e dei tributi locali;
2.entrambi i genitori, fino a quando i figli non diverranno autonomi ed economicamente autosuffi- cienti, collaboreranno secondo le disposizioni di legge in maniera leale e coscienziosa al fine di ren- derli autonomi;
3.il IG , così come è stato concordato con la moglie in sede di separazione, conti- Parte_3 nuerà a sopportare integralmente le spese ordinarie e straordinarie inerenti il mantenimento e l'even- tuale prosecuzione degli studi della figlia e verserà mensilmente alla IGa la Per_2 Pt_1 somma pari ad euro 250,00 al fine di contribuire al sostentamento di , che vive con la stessa;
Per_2
4.entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile dichiarando di es- sere entrambi economicamente autosufficienti”.
Con decreto di assegnazione della causa del 22.03.2025, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51 c.p.c.
In data 27.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconci- liare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 07.05.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Crotone del 14.01.2021; il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depo- sitato il 04.03.2025.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 296/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_3
26.04.2000, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile di detto comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 2000;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo Rizzuto
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli