Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Biagio Politano Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1679/24 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e domiciliata a Cosenza alla Via Capizzano Parte_1
23 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall' Avv. Marco Oliverio ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Casali del Manco località Pedace alla Via Jotta 12 Reclamante
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
c.da Dattoli, via A. Magno n.328, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso e nello studio dell'avv. Vittorio Vercillo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti Reclamato
E
DA Controparte_1
SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE AVVOCATI DI COSENZA, in persona del legale rappresentante Presidente Ordine Avvocati di Cosenza avv. Ornella Nucci, con sede in Cosenza , Piazza Gullo n. 17, ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall'avv. Maria Agovino
- Gestore della Crisi, giusta procura depositata in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 6. Reclamato
1
CONCLUSIONI:
Per il reclamante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro: Preliminarmente accogliere Parte_1 il presente reclamo con rettifica della sentenza impugnata e provvedere alla revoca del piano per come comunicato al creditore reclamante;
Ancora in via preliminare accogliere il presente reclamo e dichiarare lo stesso inammissibile per le violazioni di legge per come indicate in ricorso;
In caso di mancato accoglimento delle preliminari richieste, nel merito modificare il piano e riconoscere al reclamante il credito per come vantato e indicato nei titoli depositati”; con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il reclamato : “In via preliminare, sempre contrariis reiectis, voglia la Corte adita Parte_2 dichiarare l'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità del reclamo perché proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza gravata;
in subordine e nel merito, rigettare il gravame siccome infondato in fatto ed in diritto”; con vittoria di spese e competenze di causa.
Per il reclamato OCC-organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'ordine avvocati di Cosenza: “Piaccia all'On.le Corte Adita, contrariis reiectis, disattendere le richieste della parte reclamante perché inammissibili ed in ogni caso infondate e, per l'effetto confermare la sentenza n.63/24 emessa dal Tribunale di Cosenza- Ufficio Procedure Concorsuali- GU dott.ssa MT Savaglio. Con condanna al pagamento delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.
In data 17.10.2023 il Sig. presentava la proposta ed il piano di ristrutturazione Parte_3 dei debiti del consumatore, a norma e per gli effetti dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019.
La suddetta procedura veniva iscritta al R.G. n. 79/2024 PU del Tribunale di Cosenza.
Il piano di ristrutturazione dei debiti veniva redatto con l'ausilio dell'Avv. Agovino in qualità professionista gestore della crisi, facente parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
Con decreto del 17.09.2024 il Giudice designato disponeva l'ammissione del piano e della proposta sopra indicati, ordinando al gestore della crisi di darne comunicazione a tutti i creditori, nonché di avvertirli contestualmente della facoltà di presentare osservazioni, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della predetta informativa, a mezzo PEC da inviare all'O.C.C. competente.
Il creditore oggi reclamante presentava osservazioni al piano suddetto.
Esaminate le controdeduzioni formulate al riguardo dal Gestore della Crisi, il Tribunale di Cosenza, disattese le ridette osservazioni del creditore, in data 07.11.2024 pronunciava sentenza n.63/2024 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_3
.
[...]
§ 2. Il reclamo proposto dal creditore Parte_1
Avverso questa sentenza ha proposto reclamo il creditore articolando due motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo di reclamo, ha eccepito “violazione degli articoli di legge laddove il tribunale ha ritenuto ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti”.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
A sostegno della censura ha dedotto che “il piano di ristrutturazione dei debiti non poteva essere omologato poiché il debitore non rivestiva la qualifica di “consumatore” ai fini della presente procedura”.
Con il secondo motivo di reclamo, ha eccepito “violazione degli articoli di legge laddove il tribunale ha ritenuto la proposta di ristrutturazione dei debiti economicamente conveniente per il creditore, rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268, comma 1 d.lgs. n. 14/2019”.
A sostegno della censura ha contestato “la convenienza economica della proposta poiché il credito poteva essere maggiormente soddisfatto attraverso la procedura di pignoramento immobiliare in corso” avendo ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo a seguito del quale ha notificato precetto per l'importo di euro
41.046,65 ed essendo già nella fase di vendita
Con comparsa di costituzione di costituiva in giudizio il gestore della crisi, contestando nel merito la fondatezza dei motivi di gravame articolati dal reclamante e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 12.02.2025 la Corte rilevava la nullità della notifica eseguita personalmente al reclamato dott. nel suo domicilio e non al proprio difensore domiciliatario, ne Parte_4 disponeva la rinnovazione e fissava la udienza di prosecuzione al 23.04.2025.
Effettuata la nuova autonoma notifica del ricorso, la Corte di Appello rilevata la nullità della notifica eseguita personalmente al reclamato nel suo domicilio e non al proprio difensore Parte_3 domiciliatario, ne disponeva la rinnovazione e fissava la udienza di prosecuzione al 23.04.2025.
Effettuata la nuova autonoma notifica del ricorso, con atto depositato in data 31.03.2025 si costituiva
. Parte_3
All'esito dell'udienza del 23.04.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata decisa con deposito della sentenza.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via preliminare va rilevata la ammissibilità del reclamo atteso che lo stesso risulta essere stato tempestivamente proposto e che il ricorrente ha, nel termine perentorio indicato dal collegio, perfezionato il procedimento notificatorio provveduto a sanare la nullità rilevata dalla Corte con l'ordinanza del 14.02.2025.
3.2. Infondato è il primo motivo di gravame.
Il può essere certamente definito “consumatore” e riveste tale qualità ai sensi Parte_3 dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
Come attestato dal Gestore della Crisi, infatti, i debiti del sono riferibili alla sfera privata Parte_3
e non attengono all'attività professionale di fisioterapista.
Ergo nessun dubbio sussiste sulla sussistenza della condizione soggettiva relativa alla sua riconducibilità nella categoria del “consumatore” come prevista dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
A fronte di tali dati oggettivi, del resto, non può obliterarsi che il reclamante, in maniera del tutto generica ed assertiva, si limita a contestare la qualifica di “consumatore” senza nemmeno argomentare le ragioni a sostegno della censura e senza offrire alcun elemento oggettivo che supporti tale assunto e che consenta di inficiare le corrette e valide argomentazioni del primo giudice.
3.3. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Il piano di ristrutturazione dei debiti come proposto dal debitore ed approvato dal tribunale appare più favorevole per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
Come evidenziato dal Gestore della Crisi nella sua relazione, infatti, premessa la volontaria liquidazione di uno degli immobili di proprietà del sig. (magazzino in Castrolibero) con Parte_3 messa a disposizione del ricavato in favore del ceto creditorio, non appare più vantaggiosa l'alternativa di ipotesi liquidatoria del restante bene immobile di proprietà del reclamato debitore posto che:
1) trattasi di abitazione di residenza di tipo economico, sito in quartiere periferico, privo di servizi, che necessita di interventi di manutenzione straordinaria (valore stimato -come da dati riportati nella relazione del Gestore della Crisi- tra 74.000,00 e 92.000,00 euro);
2) l'immobile di proprietà del debitore è gravato da ipoteca di primo grado in favore della banca mutuante per cui il presumibile valore di realizzo in caso di vendita forzata (tenuto conto delle riduzioni fisiologiche nelle aste immobiliari) potrebbe essere sufficiente (detratti i costi della procedura) a soddisfare il solo creditore ipotecario privilegiato (Intesa San Paolo vanta un credito privilegiato di euro 65.483,45).
Ed allora, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale (sulla base delle osservazioni del Gestore della Crisi), nella fattispecie in esame, il piano -che prevede il pagamento complessivo di euro
83.103,18, pur spalmato in un arco temporale di dieci anni- appare più conveniente rispetto alla ipotesi liquidatoria principalmente per il rischio connesso alla esecuzione immobiliare già in essere che, attese le caratteristiche del bene, rendono poco appetibile il bene pignorato con probabile abbattimento del valore di realizzo.
Ciò induce, in altre parole, a ritenere che, ad una valutazione complessiva degli elementi in atto, il credito vantato dal reclamante attraverso l'esecuzione del piano possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Le osservazioni in merito alle condizioni di salute e di età del debitore, rassegnate dal reclamante, appaiono giuridicamente irrilevanti e non idonee ad inficiare le valutazioni esposte sulla maggiore vantaggiosità del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria.
4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al tenore delle difese ed esclusa la fase istruttoria non tenuta.
4.2. Visto il tenore della decisione sul reclamo (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare il reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo
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unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da , avverso la sentenza n. 63/2024 del 07/11/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Cosenza, Ufficio Procedure Concorsuali, pubblicata in data 07.11.2024, non notificata, così provvede:
1) Rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna al rimborso delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di Parte_1
e dell' Parte_3 Controparte_2 dell'ordine avvocati di Cosenza, liquidate in euro 2.938,00 cadauno, oltre i.v.a., c.p.a. oltre rimborso forfettario come per legge.
3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 16.05.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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