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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2681/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], il [...] (con l'avv. Bianco Claudia Anna); Parte_1
E
nata a [...], il [...] (con l'avv. Affatigato Controparte_1
Gaspare);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso.
Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 29/05/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio già stabilite con la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 1990/2015 (R.G. 6807/2014).
In particolare, le parti, preso atto della maggiore età della figlia hanno chiesto Per_1
di modificare il precedente assetto economico nei seguenti termini:
- il contributo al mantenimento per la figlia posto a carico del padre Per_1 [...] , nella misura di € 300,00 mensili, verrà dallo stesso versato direttamente alla Pt_1
figlia medesima con rimessa mensile su carta “Genius Card” di Unicredit a lei intestata
([...]);
- i genitori concorreranno alle spese universitarie, nonché a quelle mediche nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico, percepibile fino al compimento dei 21 anni di età della prole, continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno (cfr. ricorso congiunto).
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, e che tutelano adeguatamente la prole, la domanda va accolta.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Parte_1
e - delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Controparte_1
Palermo con sentenza n. 1990/2015 (R.G. 6807/2014), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2681/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], il [...] (con l'avv. Bianco Claudia Anna); Parte_1
E
nata a [...], il [...] (con l'avv. Affatigato Controparte_1
Gaspare);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso.
Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 29/05/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio già stabilite con la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 1990/2015 (R.G. 6807/2014).
In particolare, le parti, preso atto della maggiore età della figlia hanno chiesto Per_1
di modificare il precedente assetto economico nei seguenti termini:
- il contributo al mantenimento per la figlia posto a carico del padre Per_1 [...] , nella misura di € 300,00 mensili, verrà dallo stesso versato direttamente alla Pt_1
figlia medesima con rimessa mensile su carta “Genius Card” di Unicredit a lei intestata
([...]);
- i genitori concorreranno alle spese universitarie, nonché a quelle mediche nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico, percepibile fino al compimento dei 21 anni di età della prole, continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno (cfr. ricorso congiunto).
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, e che tutelano adeguatamente la prole, la domanda va accolta.
2. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra Parte_1
e - delle condizioni del divorzio pronunziato dal Tribunale di Controparte_1
Palermo con sentenza n. 1990/2015 (R.G. 6807/2014), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.