Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 14344/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 14344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVESTRI LUCA e dell'avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SILVESTRI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESSI ROBERTO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( C.F._3
CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._4
CORSO MONFORTE 15 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 15
20122 MILANO presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 6 dicembre 2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 CP_1 nella parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n.
66/2003 e della vigente normativa;
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di
6.580,00 per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al Controparte_1
pagamento dei suddetti importi in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA e contributo unificato pari ad € 118,50 versato, con attribuzione ai sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari”.
La ricorrente ha riferito: di essere dipendente di dal 21/09/2005, con inquadramento nel 4° livello del CCNL CP_1 di categoria e con mansioni di “operatore specialista di customer care”, assegnata alla divisione di Customer care - Controparte_2 che, fino a luglio 2013, l'orario di lavoro giornaliero iniziava e terminava con la timbratura ai tornelli all'ingresso della sede dell'azienda; che, in data 27/03/2013, ha sottoscritto un accordo aziendale con il quale ha CP_1 introdotto una diversa disciplina dell'orario di lavoro per i lavoratori nell'ambito
[...]
CP_2 che, in base a tale accordo, la prestazione lavorativa inizia quando il dipendente si collega al sistema informativo della propria postazione di lavoro, inserendo le proprie credenziali, e termina quando il dipendente si scollega dal sistema;
che è comunque rimasto obbligatorio timbrare ai tornelli posti all'ingresso dell'azienda in entrata e in uscita;
che lo stesso vale anche per le timbrature durante la pausa pranzo.
Parte ricorrente ha lamentato che, con la nuova modalità di computazione dell'orario di lavoro, resta escluso il tempo necessario per raggiungere la postazione e collegarsi ai sistemi e, viceversa, il tempo necessario per spegnere i sistemi ed uscire dall'azienda.
Secondo la ricorrente, tuttavia, tale lasso di tempo – quantificato in 14 minuti complessivi al giorno – rientra nella nozione di “orario di lavoro”, poiché dal momento della timbratura in entrata e fino alla timbratura in uscita il dipendente è soggetto all'eterodirezione del datore di lavoro.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto la dichiarazione di nullità parziale dell'accordo aziendale stipulato da in data 27/03/2013 e l'accertamento che il tempo necessario per CP_1
raggiungere la postazione e collegarsi ai sistemi e quello per spegnere i sistemi ed uscire dall'azienda sia “orario di lavoro”, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
2. si è regolarmente costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso perché infondato sia in fatto sia in diritto.
La società convenuta ha affermato la legittimità dell'accordo stipulato con le OO.SS. in data
27/03/2013.
Inoltre, ha dichiarato che tutti coloro che accedono allo stabile della società devono CP_1
passare attraverso i tornelli, il che non coincide alla timbratura che dà inizio alla prestazione lavorativa.
Pertanto, la convenuta ha negato che il lasso di tempo individuato dalla ricorrente possa essere considerato quale “orario di lavoro”, poiché il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro solo dal momento in cui effettua l'accesso ai sistemi operativi e fino a quando si scollega.
3. La causa è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. ***
4. Il ricorso è fondato.
In primo luogo, va detto che le richieste istruttorie della società in merito ai giorni di lavoro agile della ricorrente sono da considerarsi generiche e, comunque, tardive (v. capitolo articolato in memoria e verbale del 18/2/25). In ogni caso, la parte ricorrente ha dato atto di aver incluso nei conteggi, non specificatamente contestati, solo le giornate di lavoro presso la sede aziendale.
5. In secondo luogo, come già affermato da Sentenza del Tribunale di Milano del 19/9/24, RG
10686/2023 (rel. Dott. Atanasio), “Né può essere accolta l'eccezione di parte convenuta per la quale l'accordo stipulato con le parti sociali in data 27.3.13, in quanto accordo di prossimità ai sensi dell'art. 8 DL 138/2011, può anche derogare alla legge nazionale.
A tale proposito è bene chiarire che tale deroga – riferita all'orario di lavoro – può solo riguardare la distribuzione dell'orario di lavoro e non certo la scelta di retribuire o meno l'attività di lavoro espletata all'interno di un orario di lavoro determinato.
La norma richiamata di cui all'art. 8 DL 138/11 deve essere correttamente interpretata altrimenti si fa dire alla norma ciò che non è possibile dica, in quanto va ad impattare con fonti di livello superiore ed in particolare con la Direttiva comunitaria di cui la legge n.
66/2003 è espressione e soprattutto con la norma costituzionale di cui all'art. 36.
In ogni caso c'è poi da rilevare che la norma contrattuale è già di per sé affetta da nullità in quanto i rappresentanti sindacali non possono di certo disporre dei diritti di natura retributiva – di per sé assolutamente indisponibili - dei lavoratori che dovrebbero rappresentare (e che peraltro non dovrebbero nemmeno rappresentare in quanto i ricorrenti sono tutti iscritti ad altro sindacato non sottoscrittore degli accordi).
Del resto su tale questione vi è ormai una nutrita giurisprudenza milanese sia di primo che di secondo grado che viene qui espressamente richiamata (tribunale Milano 24 novembre 2021 numero 2653, tribunale Milano 17 novembre 2021 numero 2784, tribunale Milano 12 dicembre 2022 numero 2698,tribunale Milano 11 settembre 2023 numero 2535, tribunale
Milano 20 settembre 2023 numero 2963; Corte di Appello di Milano numero 744 del 2023 e
782 del 2022 nonché numero 195 del 2023, Numero 560 del 2021 e 524 del 2021) nonché Corte di Appello di Roma 14 Aprile 2020 numero 10; Corte di Appello di Ancona 22 settembre 2020 numero 219; Corte di Appello di Ancona 11 gennaio 2022 numero 13)”.
6. Ciò chiarito, si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., poiché lo si condivide, quanto affermato in caso analogo dal Tribunale di Milano con sentenza n. 974/2025 (rel. dott.ssa
Florio): “questo giudice non può che richiamarsi all'orientamento già espresso dalla Corte
d'appello di Milano, con riguardo alla medesima questione: “con la sentenza n. 782/2022
(Pres. – Rel. ) si è affermato: “Come già evidenziato, pacificamente fino al CP_3 Per_1 luglio 2013, l'azienda registrava l'orario di entrata e di uscita mediante i tornelli marcatempo posti all'ingresso delle sedi di lavoro, facendo coincidere l'orario di lavoro con gli esiti di tali timbrature, mentre a seguito dell'accordo sindacale del 27.3.2013
l'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del personale di coordinamento avveniva “sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi informatici aziendali”.
Ebbene, detto sistema di rilevazione dell'orario di lavoro contrasta con i principi dettati in materia di orario di lavoro, per come interpretati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Ed infatti, come già evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 524/21 che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona:
“In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923,
n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la
S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n.
20694)”.
Nel caso in esame, i dipendenti … “dopo la registrazione ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici, debbono accedere alla sala nei piani superiori alla quale sono assegnati, (…), raggiungere la postazione individuale o reperire una postazione libera, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge. Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013” - così come dal regolamento aziendale- “ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro. Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dagli appellanti, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura ai tornelli, (…), che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del Collegio, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. 2017 n. 13465, cit.)”. (…)
La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro;
utilizzando software e hardware aziendali;
seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo.”
Questa pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14843/2024, ove si è rilevato che “2.2. Sul piano logico e giuridico, nella sentenza impugnata non si rinviene, in ogni caso, alcuna violazione di legge, perché la Corte
d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn.
93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di diritto richiamato nel ricorso da ovvero quello secondo cui il tempo retribuito CP_1
richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie.
In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della Parte_3 CP_1
computabilità del tempo per raggiungere il luogo di lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass. 27008/2023).
La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)”.
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
e solamente – secondo i propri poteri discrezionali in materia di selezione e valutazione del materiale probatorio - ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria
Co postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la , infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e Co rispettoso delle regole stabilite da .
Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da
.” (nello stesso senso anche Cass. n. 14485/2024)”. CP_1
Tanto considerato, deve evidenziarsi come, nel caso in analisi, risulti allo stesso modo necessario percorrere il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare ai fini del log in e ai fini del log out.
Né la società convenuta ha assolto l'onere probatorio inerente alla libertà del lavoratore di autodeterminarsi in quel lasso temporale.
In conseguenza delle precedenti considerazioni, si condivide peraltro la quantificazione operata dalla Corte di Appello di Milano con sent. n. 658/2023: <<quanto alle differenze retributive rivendicate dai lavoratori il collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di minuti ingresso uscita pausa pranzo e per ogni giorno lavorativo con riferimento a che effettuano prestazione lavorativa full time>
7. Pertanto, alla luce di quanto sopra, va ritenuto che il tempo intercorrente tra l'ingresso nel luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli di ingresso) e la registrazione presso la postazione lavorativa e viceversa tra la registrazione in postazione e l'uscita dal luogo di lavoro (con timbratura ai tornelli in uscita) all'inizio e alla fine della giornata lavorativa e durante la pausa pranzo rientri nell'orario di lavoro del ricorrente.
8. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento, a titolo di Controparte_1
differenze retributive, della somma di euro 6.580,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 comma 1 c.c., dal dovuto al saldo (v. art. 429 comma 3 c.p.c.).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, accerta che il tempo per raggiungere la postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendale così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegato, per abbandonare i locali aziendali, nonché il tempo per scollegarsi e ricollegarsi in pausa pranzo, quantificato nella misura di 14 minuti al giorno, costituisce “orario di lavoro”; per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 6.580,00 in favore Controparte_1 della parte ricorrente, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in €118,50 per Controparte_1 spese, € 3.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Milano, 08/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli