Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1316/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025
DA
( ) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PANIGALLI FRANCESCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicare reciprocamente la nuova residenza entro 15 giorni dalla sua variazione di fatto.
2. Il figlio minorenne, sarà affidato in regime di affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
la residenza del minore resta fissata presso la madre, con la quale già convive. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente di si consulteranno Per_1 vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del ragazzo. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
3. La casa coniugale, sita in Guidizzolo alla Via Don Luigi Sturzo n. 8, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene concordemente assegnata in via esclusiva alla moglie che continuerà ad abitarla assieme al figlio.
4. Le utenze e gli oneri assicurativi, fiscali, di manutenzione ecc. relative alla casa coniugale saranno corrisposte dalla sig.ra ad eccezione delle spese Parte_1 di straordinaria amministrazione, di apporto di migliorie e di manutenzione, che saranno suddivise nella misura del 50% per ciascun coniuge e richiederanno la preventiva approvazione congiunta da parte di entrambi.
5. Gli arredi e gli oggetti presenti all'interno del suddetto immobile rimarranno alla moglie ad eccezione di quelli di esclusiva proprietà del marito, di cui si è già provveduto a disciplinare la specifica assegnazione, e che lo stesso ha già provveduto a prelevare e a portare presso la nuova abitazione.
6. A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio, al fine della completa risoluzione di ogni questione economica tra i coniugi e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 L. 74/87, i coniugi pattuiscono e convengono il trasferimento senza alcun corrispettivo, dal marito alla moglie della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Guidizzolo alla via Don Luigi Sturzo n. 8, con relativi arredi, pertinenze e parti comuni, meglio individuato come segue: • porzione di bifamiliare composta da cucina, soggiorno, bagno e camera da letto al piano terreno, locale rustico, taverna e lavanderia al piano interrato con annessa area cortiva pertinenziale, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del predetto comune di Guidizzolo al Foglio 10, Mappale 373 sub 5 Cat. A/2, Cl. 4, vani 6 e Mappale
466 sub 1 (graffati).
7. Il sig. si impegna e si obbliga a trasferire gratuitamente la propria Parte_2 quota di proprietà dell'immobile in favore della moglie senza nulla pretendere dalla sig.ra sia in relazione al predetto trasferimento che con Parte_1 riguardo ad eventuali spese alle quali il marito abbia contribuito ai fini della manutenzione e del miglioramento del predetto immobile.
8. Le spese relative alla stipula dell'atto notarile relativo al trasferimento di cui al punto che precede saranno a carico della sig.ra alla quale spetterà Pt_1 anche la scelta del notaio con cui procedere alla predetta stipula che dovrà avvenire quando ella lo riterrà meglio opportuno e in ogni caso prima che si proceda allo scioglimento definitivo del matrimonio.
9. Quanto al mutuo ipotecario n°364681219739/1, contratto ai fini dell'acquisto del predetto immobile e tutt'ora in essere fino alla data del 31/12/2038, poi prorogata a seguito di sospensione sino al 31/12/2039 con una rata mensile
2 attualmente determinata nell'importo di complessivi € 940,00 viene concordemente stabilito che a far data dal deposito del ricorso per separazione e sino all'atto di trasferimento a titolo gratuito della propria quota di comproprietà dell'immobile, il OR provvederà per intero al pagamento della rata Parte_2 del mutuo, e tale pagamento verrà imputato per la metà alla propria quota della rata del mutuo, per l'altra metà a contributo per il mantenimento del figlio Per_1 successivamente all'atto di trasferimento della quota, i coniugi pattuiscono che la rata del mutuo verrà corrisposta per intero dalla ORa , con Parte_1 impegno all'accollo cumulativo del mutuo ed alla liberazione dal contratto del OR , salvo il consenso della banca mutuante. Parte_2
10. Dopo l'atto di trasferimento della propria quota, in considerazione del maggior tempo di permanenza del figlio presso la madre e degli accordi Per_1 relativi alla casa familiare di cui ai punti precedenti, il OR si Parte_2 impegna a versare alla OR a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 500,00 al mese. La somma Per_1 pattuita sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
11. Per espresso accordo delle Parti, dopo il trasferimento dell'immobile, la rata del finanziamento contratto dai coniugi in solido pari ad € 320,00, sino a prima versata integralmente dalla ORa , verrà corrisposta in ragione Parte_1 del 50% ciascuno da entrambi i coniugi, sino ad estinzione del debito.
12. Verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); SPESE
SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica;
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
13. Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od
3 autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al
50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
14. L'assegno mensile per il mantenimento del figlio sarà versato dal sig. Pt_2
su conto corrente bancario intestato alla sig.ra avente IBAN:
[...] Parte_1
[...], entro il giorno 5 di ogni mese. Nello stesso termine i coniugi si rimborseranno/compenseranno le spese straordinarie di cui sopra.
15. Per accordo delle Parti, l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla ORa , la quale si farà carico di predisporre Parte_1 ed inoltrare la relativa domanda all'INPS;
16. Il OR , riconoscendo il contributo e l'impegno della moglie per Parte_2 la gestione ed il mantenimento del figlio si impegna a versare alla moglie Per_1 un assegno di mantenimento di € 50,00 mensili, rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Il versamento dell'assegno a favore della moglie decorrerà dal mese successivo all'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, come prevista al punto sub. 6.
17. Le parti si danno reciproco consenso alla richiesta o alla rinnovazione del passaporto per il figlio minore.
18. Spese legali compensate fra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GUIDIZZOLO (MN) in data 12/06/2004 (con atto iscritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte I, Anno 2004) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GUIDIZZOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 24/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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