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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 975/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'avv. PICCIRILLO Parte_1
TRENTASEI MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024, il ricorrente, a modifica della sentenza di divorzio del
27/07/2001, parzialmente confermata con decreto del 02/02/2021 (ove era stato revocato l'assegno in favore della figlia nata il [...]), chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento Per_1 previsto a suo carico in favore della figlia (nata il [...]), a lei versato direttamente (cfr. CP_1 provvedimento del 18/11/2018), ritenendo non più dovuto tale contributo in ragione dell'età della figlia (trentaquattro anni) e del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Ascoltato il ricorrente all'udienza di prima comparizione del 17/05/2024, il giudice revocava
1 l'obbligo posto a suo carico di versare l'assegno a titolo di mantenimento diretto in favore della figlia.
All'udienza cartolare del 26.09.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, constatata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Va confermata la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia (resistente), già disposta con ordinanza del 22/10/2024, giacché non risulta assolto l'onere probatorio a carico della richiedente di provare i presupposti per la conservazione del diritto al mantenimento (percorso di formazione o ricerca attiva di un'attività lavorativa) attesa peraltro l'età della ragazza (34 anni).
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
- conferma la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
CP_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29/09/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'avv. PICCIRILLO Parte_1
TRENTASEI MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/02/2024, il ricorrente, a modifica della sentenza di divorzio del
27/07/2001, parzialmente confermata con decreto del 02/02/2021 (ove era stato revocato l'assegno in favore della figlia nata il [...]), chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento Per_1 previsto a suo carico in favore della figlia (nata il [...]), a lei versato direttamente (cfr. CP_1 provvedimento del 18/11/2018), ritenendo non più dovuto tale contributo in ragione dell'età della figlia (trentaquattro anni) e del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Ascoltato il ricorrente all'udienza di prima comparizione del 17/05/2024, il giudice revocava
1 l'obbligo posto a suo carico di versare l'assegno a titolo di mantenimento diretto in favore della figlia.
All'udienza cartolare del 26.09.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare, constatata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia di parte resistente.
Va confermata la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia (resistente), già disposta con ordinanza del 22/10/2024, giacché non risulta assolto l'onere probatorio a carico della richiedente di provare i presupposti per la conservazione del diritto al mantenimento (percorso di formazione o ricerca attiva di un'attività lavorativa) attesa peraltro l'età della ragazza (34 anni).
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione di parte resistente, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica della disciplina di divorzio, così provvede:
- conferma la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
CP_1
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29/09/2025
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
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