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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3866 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20003145/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20003145/2007 promossa da:
[C.F. ], nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Landi Alfonso, elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Gen. Gonzaga,
n. 81, Battipaglia (SA)
ATTRICE contro
[C.F. ], nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovine Laura, elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via
Trieste, n. 23, Battipaglia (SA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra esponeva di essere proprietaria, in Parte_1 virtù di atto per notar del 19 gennaio 2007, regolarmente registrato, di un fondo Persona_1 rustico sito in agro di Oliveto Citra, alla località “Turni Piceglie”, della superficie complessiva di are
57,43, come meglio identificato in catasto al foglio 12, particelle 4, 234 e 256. Rappresentava altresì di essere comproprietaria, in regime di comunione legale con il coniuge SI. , di un Persona_2
pagina 1 di 6 ulteriore fondo contiguo, anch'esso agricolo, con annesso fabbricato rurale, distinto in catasto al medesimo foglio 12, particelle 403, 404 e 406.
Deduceva che detti fondi, costituendo un unico compendio agricolo di oltre due tomoli, fossero direttamente coltivati dall'esponente, in parte ad uliveto, in parte a vigneto e in parte a seminativo, con prevalenza di coltivazione a grano duro.
Riferiva, inoltre, che l'accesso a detti fondi avveniva da lungo tempo mediante una stradina che si dipartiva dalla via comunale Turni e attraversava un tratto comune alle proprietà confinanti, tra cui quelle dei convenuti, così come risultava espressamente dal titolo di acquisto e dalla planimetria allegata agli atti. Precisava che la servitù di passaggio veniva originariamente costituita per volontà del comune dante causa, il fu , in virtù di testamento pubblico. Persona_2
Esponeva che tale stradina, della larghezza di circa due metri, non consentiva il transito agevole a macchine agricole e autocarri di portata medio-alta, con conseguenti disagi nella conduzione dell'attività agricola, sia in termini operativi che economici. Tali limitazioni comportavano infatti l'impossibilità di accesso per mietitrebbiatrici e mezzi pesanti, costringendo la parte attrice a ricorrere a soluzioni antieconomiche e a trasporti onerosi.
Evidenziava altresì che tali inconvenienti avrebbero potuto essere risolti mediante l'ampliamento del tratto di strada comune, in misura tale da assicurare una larghezza costante di almeno quattro metri, ampliamento che si riteneva possibile solo sul lato confinante con le proprietà dei NI , in CP_1 quanto il lato opposto presentava condizioni morfologiche e strutturali ostative a qualsivoglia intervento edilizio.
Pertanto, concludeva invocando l'applicazione dell'art. 1051, comma 3, c.c., nonché dell'art. 1032 c.c.,
e chiedeva che fosse dichiarato costituito l'ampliamento della servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e a favore del fondo attoreo, determinandosi l'ampiezza necessaria e l'indennità spettante, autorizzandosi altresì l'esecuzione dei lavori necessari.
Si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali, in via preliminare, Controparte_1 Parte_2 contestavano la fondatezza della domanda attorea, assumendo che l'accesso al fondo di proprietà della
SI.ra non risultasse affatto impedito. Rappresentavano, infatti, che il compendio agricolo di cui Pt_1 era causa poteva essere raggiunto anche mediante una diversa strada, esistente da epoca immemorabile, che si dipartiva dalla via Provinciale e conduceva sino al complesso aziendale della parte attrice.
Sostenevano, pertanto, che non ricorressero i presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere alla costituzione coattiva o all'ampliamento della servitù di passaggio, in mancanza di un'effettiva interclusione o di un'obiettiva difficoltà di accesso al fondo dominante.
Chiedevano, in conseguenza, il rigetto della domanda, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio si svolgeva regolarmente la fase istruttoria, nel cui ambito le parti ribadivano le rispettive posizioni e depositavano documentazione a sostegno delle proprie tesi. Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con il compito di accertare se sussistessero i presupposti per l'ampliamento della servitù di passaggio invocato da parte attrice, nonché di determinare, in caso positivo, l'ampiezza del passaggio, l'indennità dovuta e le eventuali opere da eseguire.
Nel prosieguo, in data 23 novembre 2016, la causa veniva trattenuta in decisione, salvo successivo riavvio dell'istruttoria.
A seguito del decesso dell'Avv. Enrico Giovine, difensore dei convenuti, con provvedimento del 26 maggio 2023 il processo veniva dichiarato interrotto. Parte attrice, con istanza depositata in data 7 giugno 2023, domandava la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., e il procedimento veniva regolarmente riassunto.
Con ordinanza del 20 febbraio 2023 veniva nominato un nuovo consulente tecnico, cui si conferiva l'incarico di accertare se l'immobile oggetto di causa potesse qualificarsi come azienda agricola e se sussistessero le condizioni per l'ampliamento coattivo della servitù di cui all'art. 1032 c.c., tenuto conto dell'accessibilità attuale del fondo.
L'udienza del 17 aprile 2023 si svolgeva in modalità telematica e, con successiva ordinanza del 24 aprile 2023, veniva confermato l'incarico già affidato al nuovo ausiliario tecnico. Tuttavia, l'attività peritale non poteva avviarsi in ragione della mancata integrità del contraddittorio, determinata dal decesso del difensore e dalla mancata nomina, in quella fase, di un nuovo patrocinatore.
Successivamente, si costituiva in giudizio l'Avv. Laura Giovine quale nuovo difensore del convenuto
, nel frattempo divenuto unico proprietario del fondo servente per effetto di Controparte_1 intervenuta divisione, e con ordinanza del 17 ottobre 2023 veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali.
Le parti, in vista dell'udienza del 16 ottobre 2023, depositavano note scritte, nelle quali rispettivamente la difesa attrice chiedeva la prosecuzione dell'istruttoria peritale, mentre la difesa del convenuto chiedeva che al CT venisse conferito incarico di svolgere i necessari accertamenti, CP_1 confermando altresì la nomina di consulente tecnico di parte.
Il procedimento proseguiva, infine, con la fissazione dell'udienza del 25 marzo 2024 per il deposito della relazione tecnica, entro i termini e secondo le modalità stabilite nel decreto del 17 ottobre 2023, che disciplinava l'intero calendario delle operazioni peritali, i termini per eventuali osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva.
Infine, con provvedimento dell'11 aprile 2025, il Giudice, lette le note d'udienza, assegnava la causa in decisione. pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda introduttiva del presente giudizio, con la quale parte attrice ha invocato la costituzione coattiva dell'ampliamento di una servitù di passaggio già esistente ai sensi dell'art. 1051, comma 3,
c.c., in combinato disposto con l'art. 1032 c.c., non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti di legge e sulla base degli accertamenti istruttori compiutamente svolti in corso di causa.
In linea preliminare, occorre rammentare che l'art. 1051 c.c., nel disciplinare il diritto del proprietario di un fondo a ottenere il passaggio sul fondo altrui, pone quale presupposto indefettibile la mancanza di sbocco alla via pubblica o l'impossibilità di procurarselo «senza eccessivo dispendio o disagio». Il legislatore configura, dunque, la servitù coattiva non già quale strumento volto a soddisfare esigenze di maggiore comodità o utilità marginale, bensì quale rimedio eccezionale, rimesso a una valutazione rigorosa da parte del Giudice, e azionabile unicamente in presenza di una situazione di vera e propria interclusione assoluta o relativa.
Nel caso in cui la servitù sia già esistente, come nella specie, la richiesta di ampliamento coattivo ex art. 1051, comma 3, c.c. presuppone che l'accesso garantito dalla servitù preesistente risulti inadeguato rispetto alle concrete necessità del fondo dominante, e che l'ampliamento richiesto sia necessario per assicurare l'uso e la fruizione funzionale del fondo medesimo. Non può, pertanto, ritenersi ammissibile l'imposizione coattiva di un ampliamento ogniqualvolta la servitù esistente presenti una larghezza inferiore a quella desiderata dalla parte istante, in assenza di una situazione di sostanziale inservibilità o di ostacolo insormontabile allo sfruttamento normale e produttivo del fondo.
Tale interpretazione restrittiva, pienamente conforme alla ratio della norma, è da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la servitù di passaggio coattiva non possa essere invocata al solo fine di rendere più agevole o meno oneroso l'accesso al fondo dominante, occorrendo invece che il proprietario di quest'ultimo provi rigorosamente l'insussistenza di alternative praticabili, ovvero la loro impraticabilità in ragione di un dispendio oggettivamente eccessivo (cfr. Cass. civ., sez.
II, 22-6-04, n. 11592). Ancor più chiaramente, la Corte ha ribadito che la nozione di «interclusione relativa» non coincide con la mera scomodità dell'accesso esistente, ma postula l'effettiva impossibilità
o l'oggettiva gravosità dell'utilizzo di altri tracciati, valutata in termini non soggettivi ma secondo un criterio oggettivo e funzionale (Cass. civ., sez. II, 3-11-21, n. 31242).
Alla luce di tali principi, occorre ora esaminare la situazione fattuale delineata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni – puntuali, motivate e immuni da censure logico-metodologiche – sono pienamente condivise da questo Giudice.
Difatti, la CT ha chiarito, con riferimento diretto alla planimetria dei luoghi e alla verifica in situ, che i fondi di proprietà dell'attrice risultano già accessibili mediante un tracciato alternativo rispetto a pagina 4 di 6 quello oggetto della domanda di ampliamento. In particolare, è emerso che il compendio agricolo in questione – costituito dalle particelle nn. 4, 234 e 256 del foglio 12, nonché dalle particelle nn. 403,
404 e 406 intestate alla comunione legale con il coniuge – è raggiungibile in modo stabile e agevole attraverso la particella 403, che collega direttamente i fondi dell'attrice alla Strada Provinciale.
Il percorso individuato, descritto nella relazione peritale come costituito da un tratto A-B su sedime comunale e da un tratto B-C su proprietà dell'attrice, presenta una larghezza media di almeno 4,60 m, dunque pienamente idonea a consentire il transito di mietitrebbie e autocarri di medie dimensioni, come richiesto dalla stessa parte attrice a sostegno della propria istanza.
Tale accertamento, di carattere tecnico e obiettivo, consente di escludere in radice la configurabilità di una situazione di interclusione, sia assoluta che relativa, del fondo dominante. Non solo: la parte attrice, pur onerata della prova della necessità dell'ampliamento richiesto, non ha offerto alcun elemento atto a dimostrare che l'accesso alternativo sopra descritto comporti dispendi eccessivi o disagi significativi, né ha contestato in modo specifico la praticabilità del percorso evidenziato dal
CT. Come ricordato dalla dottrina e dalla giurisprudenza richiamate, l'imposizione coattiva non può mai risolversi in una compressione arbitraria della proprietà altrui, né può essere utilizzata per preferire un accesso più diretto, più breve o più conveniente se esiste un accesso sufficiente e adeguato, seppure più articolato (cfr. Cass. civ., sez. II, 20-10-20, n. 20518; Cass. civ., sez. II, 4-4-2019, n. 9392).
È inoltre da escludersi, in via subordinata, che l'esercizio della servitù possa essere modificato ai sensi dell'art. 1068 c.c. nel senso auspicato dall'attrice, poiché il tracciato alternativo indicato dal CT non solo risulta egualmente comodo, ma – nel rispetto del principio del «minor aggravio» di cui all'art. 1065, comma 2, c.c. – determina un'incidenza minore sul fondo servente, evitando l'ampliamento della sede stradale esistente sulla particella 265 e le opere edilizie conseguenti.
Infine, quanto all'ulteriore profilo dedotto dall'attrice – ovvero la natura agricola del fondo e l'esigenza di accesso da parte di macchine operatrici – il CT ha accertato che, allo stato, non risultano elementi documentali sufficienti a configurare il compendio come 'azienda agricola' formalmente costituita. Né rileva in questa sede l'eventuale esercizio, da parte dell'attrice, di attività agricola in via di fatto, posto che, anche a voler prescindere da tale qualificazione, l'accesso alternativo già garantisce la fruizione funzionale del fondo e il transito dei mezzi agricoli richiamati a fondamento della domanda.
In conclusione, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento, risultando insussistenti i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1032 c.c., nonché infondata in fatto alla luce degli accertamenti peritali. Le domande accessorie – relative alla determinazione dell'ampiezza dell'ampliamento, all'autorizzazione dei lavori e alla liquidazione dell'indennità – restano assorbite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la regola della soccombenza e devono porsi a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di costituzione coattiva dell'ampliamento della servitù di passaggio, proposta da in difetto dei presupposti di cui agli artt. 1051, comma 3, e 1032 c.c.; Parte_1
2) Dichiara assorbite le eventuali domande accessorie in tema di determinazione dell'ampiezza del passaggio, autorizzazione dei lavori e liquidazione dell'indennità;
3) Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite pari a euro 7000,00 a titolo di Parte_1 compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
4) pone le spese di CT a carico di parte attrice.
Salerno, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20003145/2007 promossa da:
[C.F. ], nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Landi Alfonso, elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via Gen. Gonzaga,
n. 81, Battipaglia (SA)
ATTRICE contro
[C.F. ], nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovine Laura, elettivamente domiciliato presso il suo studio alla Via
Trieste, n. 23, Battipaglia (SA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra esponeva di essere proprietaria, in Parte_1 virtù di atto per notar del 19 gennaio 2007, regolarmente registrato, di un fondo Persona_1 rustico sito in agro di Oliveto Citra, alla località “Turni Piceglie”, della superficie complessiva di are
57,43, come meglio identificato in catasto al foglio 12, particelle 4, 234 e 256. Rappresentava altresì di essere comproprietaria, in regime di comunione legale con il coniuge SI. , di un Persona_2
pagina 1 di 6 ulteriore fondo contiguo, anch'esso agricolo, con annesso fabbricato rurale, distinto in catasto al medesimo foglio 12, particelle 403, 404 e 406.
Deduceva che detti fondi, costituendo un unico compendio agricolo di oltre due tomoli, fossero direttamente coltivati dall'esponente, in parte ad uliveto, in parte a vigneto e in parte a seminativo, con prevalenza di coltivazione a grano duro.
Riferiva, inoltre, che l'accesso a detti fondi avveniva da lungo tempo mediante una stradina che si dipartiva dalla via comunale Turni e attraversava un tratto comune alle proprietà confinanti, tra cui quelle dei convenuti, così come risultava espressamente dal titolo di acquisto e dalla planimetria allegata agli atti. Precisava che la servitù di passaggio veniva originariamente costituita per volontà del comune dante causa, il fu , in virtù di testamento pubblico. Persona_2
Esponeva che tale stradina, della larghezza di circa due metri, non consentiva il transito agevole a macchine agricole e autocarri di portata medio-alta, con conseguenti disagi nella conduzione dell'attività agricola, sia in termini operativi che economici. Tali limitazioni comportavano infatti l'impossibilità di accesso per mietitrebbiatrici e mezzi pesanti, costringendo la parte attrice a ricorrere a soluzioni antieconomiche e a trasporti onerosi.
Evidenziava altresì che tali inconvenienti avrebbero potuto essere risolti mediante l'ampliamento del tratto di strada comune, in misura tale da assicurare una larghezza costante di almeno quattro metri, ampliamento che si riteneva possibile solo sul lato confinante con le proprietà dei NI , in CP_1 quanto il lato opposto presentava condizioni morfologiche e strutturali ostative a qualsivoglia intervento edilizio.
Pertanto, concludeva invocando l'applicazione dell'art. 1051, comma 3, c.c., nonché dell'art. 1032 c.c.,
e chiedeva che fosse dichiarato costituito l'ampliamento della servitù di passaggio a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e a favore del fondo attoreo, determinandosi l'ampiezza necessaria e l'indennità spettante, autorizzandosi altresì l'esecuzione dei lavori necessari.
Si costituivano in giudizio i SI.ri e i quali, in via preliminare, Controparte_1 Parte_2 contestavano la fondatezza della domanda attorea, assumendo che l'accesso al fondo di proprietà della
SI.ra non risultasse affatto impedito. Rappresentavano, infatti, che il compendio agricolo di cui Pt_1 era causa poteva essere raggiunto anche mediante una diversa strada, esistente da epoca immemorabile, che si dipartiva dalla via Provinciale e conduceva sino al complesso aziendale della parte attrice.
Sostenevano, pertanto, che non ricorressero i presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere alla costituzione coattiva o all'ampliamento della servitù di passaggio, in mancanza di un'effettiva interclusione o di un'obiettiva difficoltà di accesso al fondo dominante.
Chiedevano, in conseguenza, il rigetto della domanda, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio si svolgeva regolarmente la fase istruttoria, nel cui ambito le parti ribadivano le rispettive posizioni e depositavano documentazione a sostegno delle proprie tesi. Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio con il compito di accertare se sussistessero i presupposti per l'ampliamento della servitù di passaggio invocato da parte attrice, nonché di determinare, in caso positivo, l'ampiezza del passaggio, l'indennità dovuta e le eventuali opere da eseguire.
Nel prosieguo, in data 23 novembre 2016, la causa veniva trattenuta in decisione, salvo successivo riavvio dell'istruttoria.
A seguito del decesso dell'Avv. Enrico Giovine, difensore dei convenuti, con provvedimento del 26 maggio 2023 il processo veniva dichiarato interrotto. Parte attrice, con istanza depositata in data 7 giugno 2023, domandava la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., e il procedimento veniva regolarmente riassunto.
Con ordinanza del 20 febbraio 2023 veniva nominato un nuovo consulente tecnico, cui si conferiva l'incarico di accertare se l'immobile oggetto di causa potesse qualificarsi come azienda agricola e se sussistessero le condizioni per l'ampliamento coattivo della servitù di cui all'art. 1032 c.c., tenuto conto dell'accessibilità attuale del fondo.
L'udienza del 17 aprile 2023 si svolgeva in modalità telematica e, con successiva ordinanza del 24 aprile 2023, veniva confermato l'incarico già affidato al nuovo ausiliario tecnico. Tuttavia, l'attività peritale non poteva avviarsi in ragione della mancata integrità del contraddittorio, determinata dal decesso del difensore e dalla mancata nomina, in quella fase, di un nuovo patrocinatore.
Successivamente, si costituiva in giudizio l'Avv. Laura Giovine quale nuovo difensore del convenuto
, nel frattempo divenuto unico proprietario del fondo servente per effetto di Controparte_1 intervenuta divisione, e con ordinanza del 17 ottobre 2023 veniva disposta la prosecuzione delle operazioni peritali.
Le parti, in vista dell'udienza del 16 ottobre 2023, depositavano note scritte, nelle quali rispettivamente la difesa attrice chiedeva la prosecuzione dell'istruttoria peritale, mentre la difesa del convenuto chiedeva che al CT venisse conferito incarico di svolgere i necessari accertamenti, CP_1 confermando altresì la nomina di consulente tecnico di parte.
Il procedimento proseguiva, infine, con la fissazione dell'udienza del 25 marzo 2024 per il deposito della relazione tecnica, entro i termini e secondo le modalità stabilite nel decreto del 17 ottobre 2023, che disciplinava l'intero calendario delle operazioni peritali, i termini per eventuali osservazioni delle parti e il deposito della relazione definitiva.
Infine, con provvedimento dell'11 aprile 2025, il Giudice, lette le note d'udienza, assegnava la causa in decisione. pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda introduttiva del presente giudizio, con la quale parte attrice ha invocato la costituzione coattiva dell'ampliamento di una servitù di passaggio già esistente ai sensi dell'art. 1051, comma 3,
c.c., in combinato disposto con l'art. 1032 c.c., non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti di legge e sulla base degli accertamenti istruttori compiutamente svolti in corso di causa.
In linea preliminare, occorre rammentare che l'art. 1051 c.c., nel disciplinare il diritto del proprietario di un fondo a ottenere il passaggio sul fondo altrui, pone quale presupposto indefettibile la mancanza di sbocco alla via pubblica o l'impossibilità di procurarselo «senza eccessivo dispendio o disagio». Il legislatore configura, dunque, la servitù coattiva non già quale strumento volto a soddisfare esigenze di maggiore comodità o utilità marginale, bensì quale rimedio eccezionale, rimesso a una valutazione rigorosa da parte del Giudice, e azionabile unicamente in presenza di una situazione di vera e propria interclusione assoluta o relativa.
Nel caso in cui la servitù sia già esistente, come nella specie, la richiesta di ampliamento coattivo ex art. 1051, comma 3, c.c. presuppone che l'accesso garantito dalla servitù preesistente risulti inadeguato rispetto alle concrete necessità del fondo dominante, e che l'ampliamento richiesto sia necessario per assicurare l'uso e la fruizione funzionale del fondo medesimo. Non può, pertanto, ritenersi ammissibile l'imposizione coattiva di un ampliamento ogniqualvolta la servitù esistente presenti una larghezza inferiore a quella desiderata dalla parte istante, in assenza di una situazione di sostanziale inservibilità o di ostacolo insormontabile allo sfruttamento normale e produttivo del fondo.
Tale interpretazione restrittiva, pienamente conforme alla ratio della norma, è da tempo recepita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la servitù di passaggio coattiva non possa essere invocata al solo fine di rendere più agevole o meno oneroso l'accesso al fondo dominante, occorrendo invece che il proprietario di quest'ultimo provi rigorosamente l'insussistenza di alternative praticabili, ovvero la loro impraticabilità in ragione di un dispendio oggettivamente eccessivo (cfr. Cass. civ., sez.
II, 22-6-04, n. 11592). Ancor più chiaramente, la Corte ha ribadito che la nozione di «interclusione relativa» non coincide con la mera scomodità dell'accesso esistente, ma postula l'effettiva impossibilità
o l'oggettiva gravosità dell'utilizzo di altri tracciati, valutata in termini non soggettivi ma secondo un criterio oggettivo e funzionale (Cass. civ., sez. II, 3-11-21, n. 31242).
Alla luce di tali principi, occorre ora esaminare la situazione fattuale delineata dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata, le cui conclusioni – puntuali, motivate e immuni da censure logico-metodologiche – sono pienamente condivise da questo Giudice.
Difatti, la CT ha chiarito, con riferimento diretto alla planimetria dei luoghi e alla verifica in situ, che i fondi di proprietà dell'attrice risultano già accessibili mediante un tracciato alternativo rispetto a pagina 4 di 6 quello oggetto della domanda di ampliamento. In particolare, è emerso che il compendio agricolo in questione – costituito dalle particelle nn. 4, 234 e 256 del foglio 12, nonché dalle particelle nn. 403,
404 e 406 intestate alla comunione legale con il coniuge – è raggiungibile in modo stabile e agevole attraverso la particella 403, che collega direttamente i fondi dell'attrice alla Strada Provinciale.
Il percorso individuato, descritto nella relazione peritale come costituito da un tratto A-B su sedime comunale e da un tratto B-C su proprietà dell'attrice, presenta una larghezza media di almeno 4,60 m, dunque pienamente idonea a consentire il transito di mietitrebbie e autocarri di medie dimensioni, come richiesto dalla stessa parte attrice a sostegno della propria istanza.
Tale accertamento, di carattere tecnico e obiettivo, consente di escludere in radice la configurabilità di una situazione di interclusione, sia assoluta che relativa, del fondo dominante. Non solo: la parte attrice, pur onerata della prova della necessità dell'ampliamento richiesto, non ha offerto alcun elemento atto a dimostrare che l'accesso alternativo sopra descritto comporti dispendi eccessivi o disagi significativi, né ha contestato in modo specifico la praticabilità del percorso evidenziato dal
CT. Come ricordato dalla dottrina e dalla giurisprudenza richiamate, l'imposizione coattiva non può mai risolversi in una compressione arbitraria della proprietà altrui, né può essere utilizzata per preferire un accesso più diretto, più breve o più conveniente se esiste un accesso sufficiente e adeguato, seppure più articolato (cfr. Cass. civ., sez. II, 20-10-20, n. 20518; Cass. civ., sez. II, 4-4-2019, n. 9392).
È inoltre da escludersi, in via subordinata, che l'esercizio della servitù possa essere modificato ai sensi dell'art. 1068 c.c. nel senso auspicato dall'attrice, poiché il tracciato alternativo indicato dal CT non solo risulta egualmente comodo, ma – nel rispetto del principio del «minor aggravio» di cui all'art. 1065, comma 2, c.c. – determina un'incidenza minore sul fondo servente, evitando l'ampliamento della sede stradale esistente sulla particella 265 e le opere edilizie conseguenti.
Infine, quanto all'ulteriore profilo dedotto dall'attrice – ovvero la natura agricola del fondo e l'esigenza di accesso da parte di macchine operatrici – il CT ha accertato che, allo stato, non risultano elementi documentali sufficienti a configurare il compendio come 'azienda agricola' formalmente costituita. Né rileva in questa sede l'eventuale esercizio, da parte dell'attrice, di attività agricola in via di fatto, posto che, anche a voler prescindere da tale qualificazione, l'accesso alternativo già garantisce la fruizione funzionale del fondo e il transito dei mezzi agricoli richiamati a fondamento della domanda.
In conclusione, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento, risultando insussistenti i presupposti di cui agli artt. 1051 e 1032 c.c., nonché infondata in fatto alla luce degli accertamenti peritali. Le domande accessorie – relative alla determinazione dell'ampiezza dell'ampliamento, all'autorizzazione dei lavori e alla liquidazione dell'indennità – restano assorbite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la regola della soccombenza e devono porsi a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda di costituzione coattiva dell'ampliamento della servitù di passaggio, proposta da in difetto dei presupposti di cui agli artt. 1051, comma 3, e 1032 c.c.; Parte_1
2) Dichiara assorbite le eventuali domande accessorie in tema di determinazione dell'ampiezza del passaggio, autorizzazione dei lavori e liquidazione dell'indennità;
3) Condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite pari a euro 7000,00 a titolo di Parte_1 compensi professionali oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
4) pone le spese di CT a carico di parte attrice.
Salerno, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Oliva
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