Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 322/2024 RGA avverso la sentenza n. 728/2023 R.S. del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, emessa in data 09/11/2023 e pubblicata in data 28/11/2023, nel procedimento n. 760/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza del 23/01/2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rebecca Pervilli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia
(RE); appellante;
contro
(C.F. - P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Giroldi ed Oreste
Manzi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1 medesimo, corrente in Bologna (BO); appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) 1.1 Con ricorso in riassunzione ex art 442 c.p.c., depositato in data 23.08.2023, (n.d.r. dopo
Lavoro) ha convenuto in giudizio l dinnanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Parma – in funzione di Giudice del Lavoro -, impugnando l'avviso di addebito n. 378 2022
00023178 81 000, notificato in data 19.1.2023 e chiedendo di dichiararlo nullo e/o comunque privo di efficacia, con vittoria delle spese di causa.
A riguardo, ha allegato di non aver ricoperto il ruolo di artigiano nel periodo contestato con conseguente inconfigurabilità dell'obbligo di iscrizione nella Gestione autonoma dell' né, conseguentemente, dell'obbligo di versamento contributivo. Ha, dunque, CP_1 concluso chiedendo al giudice di “dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o comunque l'inesigibilità dell'avviso di addebito opposto, per insussistenza del credito vantato dall' per le motivazioni indicate in ricorso. In ogni caso con vittoria di spese di CP_1 giudizio” 1.2. Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza delle pretese attoree ed CP_1 instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa è stata, dunque, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 9.11.2023, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – ha deciso dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, con fissazione, ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
2. (…) Così riassunti i fatti di causa, occorre evidenziare che, con l'avviso di addebito opposto, sono stati richiesti i contributi, oltre a sanzioni di legge, da versare alla Gestione
Artigiani per il periodo di iscrizione 01/2017 – 07/2020.
Orbene, nell'ipotesi in controversia, è documentalmente provato:
- che, in data 24.07.2017, è stata presentata dal ricorrente la richiesta telematica
“ComUnica” di iscrizione alla Gestione Artigiani, in quanto socio partecipante, a far data dal 23.12.2016, all'attività di impresa della Cooperativa AN (CF
, azienda iscritta all'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di P.IVA_3
Reggio Emilia;
- che la predetta richiesta di iscrizione è stata inizialmente rigettata dall' per la CP_1 ritenuta impossibilità di ravvisare, nella figura del socio lavoratore, le caratteristiche proprie dell'imprenditore nonché di individuare un reddito di impresa ascrivibile al singolo socio, distinto da quello della cooperativa cui aderisce, sul quale procedere al calcolo del dovuto contributivo quale lavoratore autonomo;
- che tale provvedimento di reiezione è stato impugnato dal sig. , il quale, con Parte_1 ricorso amministrativo presentato in data 25.08.2017, ne ha richiesto l'annullamento, con la precisazione di avere instaurato con la Soc. Cooperativa AN di Reggio Emilia un rapporto di lavoro autonomo ai sensi della legge142/2001, secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento adottati dalla stessa Cooperativa;
- che, successivamente, alla stregua della rivisitazione, ad opera dell' convenuto, CP_1 dei principi applicabili all'ipotesi in controversia - principi recepiti dalla circolare CP_1
n. 29/20211 avente ad oggetto “Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana” – l ha provveduto ad iscrivere il ricorrente alla corrispondente CP_1
Gestione previdenziale autonoma a far data dal gennaio 2017;
- che tale iscrizione è stata mantenuta sino al 30.07.2020, ossia fino a quando la cooperativa AN – come evincibile dalla visura della Camera di Commercio di
Reggio Emilia - è stata iscritta all'Albo Artigiani;
- che, successivamente, in considerazione della circostanza per cui, nel lasso di tempo
02/10/20217 – 29/06/2018, tra la stessa cooperativa ed il sig. , è intervenuto Parte_1 rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a regime orario parziale per circa
20 ore settimanali di impegno, l'Istituto ha provveduto a sospendere l'obbligo contributivo per il periodo 11/2017 – 05/2018, mantenendo, per contro, Parte_2 attiva, in difetto di altra copertura contributiva, la pretesa contributiva per i periodi
01/2017 – 10/2017 e 06/2018 – 07/2020;
- che i provvedimenti relativi all'iscrizione ed alla cessazione del sig. alla/dalla Pt_1
Gestione Artigiani, gli sono stati notificati, rispettivamente, il 21/04/2021 ed il
11/10/2022”.
Il Tribunale di Parma, avuto riguardo alle suesposte circostanze di fatto ed attribuendo valore confessorio alle dichiarazioni inviate dal sig. all' tramite la c.d. Parte_1 CP_1 procedura COMUNICA, ha definito la vertenza con la sentenza n. 728/2023 R.S., così statuendo: “(…) 1) Annulla l'avviso di addebito opposto. 2) Dichiara la cessata materia del contendere, in relazione al periodo contributivo 11/2017- 05/2018, per intervenuta autotutela ad opera dell' convenuto. 3) Rigetta il ricorso nel resto e, per l'effetto, CP_1 accerta e dichiara la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Artigiani dell' per il periodo gennaio 2017 - ottobre 2017 nonché per il CP_1 periodo giugno 2018 - luglio 2020, condannando il ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali, come quantificati nel provvedimento di sgravio parziale, nonché delle relative somme aggiuntive, calcolati in relazione al diverso periodo impositivo, oltre accessori di legge. 4) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell' convenuto, spese che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi CP_1 professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. (…)”.
Con ricorso depositato telematicamente in data 27/05/2024, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere “tutte le conclusioni” da lui “avanzate in prime cure”.
Nello spiegato atto di gravame, il sig. ha censurato la sentenza appellata sulla Parte_1 scorta di un unico motivo di impugnazione, rubricato “1. SULL'ILLOGICITÀ DELLA
SENTENZA – SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 E 116 C.P.C. –
SULL'OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE IN FAVORE DI PARTE RICORRENTE DA PARTE DEL GIUDICANTE”, da un lato, eccependo il malgoverno del materiale probatorio in atti da parte del Tribunale di Parma e, dall'altro lato, dolendosi della mancata ammissione delle istanze istruttorie dallo stesso formulate in atti.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la fondatezza CP_1 dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte nel giudizio a quo, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha dichiarato la parziale cessazione della “materia del contendere, in relazione al periodo contributivo
11/2017- 05/2018, per intervenuta autotutela ad opera dell' convenuto”, CP_1 trattandosi di autonoma statuizioni che non è stata oggetto di censura.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di Parma, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante, ha valutato con logica coerenza gli atti ed i documenti di causa, pervenendo ad una condivisibile decisione della controversia.
Ed invero, il Giudice di prime cure ha osservato a fondamento della propria decisione che:
<< (…) È, dunque, pacifico, nell'ipotesi in controversia, che l'iscrizione alla Gestione Artigiani dell è avvenuta su specifica richiesta del ricorrente, il quale, a seguito CP_1 dell'acquisizione, ad opera del medesimo, della qualifica di socio lavoratore artigiano di cooperativa artigiana, ha provveduto all'iscrizione alla CCIAA e alla relativa comunicazione all' attraverso la procedura COMUNICA. CP_1
Come correttamente rilevato dall'Amministrazione convenuta, dal 1° gennaio 2010, in particolare, è entrata in vigore la cosiddetta procedura “ComUnica” - Comunicazione Unica – funzionale alla semplificazione ed unificazione degli adempimenti necessari all'apertura di un'impresa, prevista dal DL n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito, con alcune modifiche, dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007.
L'art. 9, in particolare - rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” - stabilisce: “1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati…”. Dunque, alla stregua delle dichiarazioni confessorie dell'odierno ricorrente – relative allo svolgimento di attività lavorativa, quale socio lavoratore, a favore della società artigiana Cooperativa AN -, risultano del tutto inconferenti i rilievi attorei circa il difetto di documentazione attestante l'emissione di fatturazione riconducibile allo svolgimento dell'attività contestata nonché la maturazione, da parte dello stesso, del diritto alla pensione.
Altrettanto pacifica è, nell'ipotesi in controversia, la circostanza relativa alla mancata presentazione, ad opera dell'interessato, della richiesta di cancellazione, che, come previsto dalla disposizione richiamata, deve essere avanzata secondo le medesime modalità previste per l'iscrizione; cancellazione che, dunque, è stata correttamente ricollegata alla data del 30.7.2020, allorché si è verificata la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della Cooperativa AN, della quale, come detto, il ricorrente era, appunto, socio.
Ciò posto, deve essere conclusivamente evidenziata la correttezza dell'operato dell' convenuto, il quale – in considerazione della circostanza per cui, nel lasso di CP_1 tempo 02/10/20217 – 29/06/2018, tra la stessa cooperativa ed il sig. è Parte_1 intervenuto un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a regime orario parziale per circa 20 ore settimanali di impegno - ha proceduto alla sospensione dell'obbligo contributivo IVS Artigiani per il periodo 11/2017 – 05/2018, mantenendo, per contro, attiva la pretesa contributiva per i periodi 01/2017 – 10/2017 e 06/2018 –
07/2020. (…) >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame di tutte le risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
L'odierno appellante, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni compiute dal Tribunale di Parma, essendosi limitato ad una “sterile” riproposizione delle proprie prospettazioni. Rispetto a quanto già analiticamente argomentato dal Giudice a quo, solo alcune puntualizzazioni appaiono opportune.
In correlazione al periodo gennaio 2017 - ottobre 2017, formalmente avversato dal sig.
(cfr. conclusioni del libello introduttivo del giudizio qui riproposte), osserva Parte_1 la Corte che nessuna concreta eccezione è rinvenibile in atti per contrastare la pretesa creditoria dell , scaturente, peraltro, da dichiarazioni confessorie rilasciate dall'allora CP_1 ricorrente, come ben rimarcato dal Giudice a quo.
Quanto, invece, al periodo giugno 2018 - luglio 2020, l'odierno appellante si è limitato ad affermare di aver “chiarito al Tribunale che, per il tramite della società cooperativa, aveva chiesto al consulente dell'epoca (Ge.co Consulting di Bologna, Via della Beverara,
224/7 in persona del Dott. ) di procedere con la cancellazione Persona_1 dall'albo artigiani tempestivamente ma che solo in epoca successiva al suo pensionamento si è avveduto che la cancellazione era stata fatta tardivamente”. Di tale asserita richiesta rivolta alla Ge.co Consulting di Bologna non vi è traccia in atti.
Inoltre, non vi è in atti alcuna diffida e/o richiesta risarcitoria rivolta dal sig. a tale Pt_1 studio di consulenza che, ove fosse stato effettivamente investito dell'incarico di comunicare tempestivamente la cancellazione di costui dalla Gestione Artigiani dell' , sarebbe risultato inadempiente al mandato ricevuto. CP_1
Tali carenze probatorie già di per sé privano di verosimiglianza la versione dei fatti offerta dall'odierno appellante. Per di più, né il Dott. , né altro referente della Persona_1
Ge.co Consulting di Bologna è stato chiamato a deporre in giudizio a conferma della circostanza in esame.
Ad avviso di questa Corte, poi, del tutto surrettizie appaiono anche le allegazioni e le richieste volte a provare la mancata emissione di fatture.
Innanzitutto la mancata emissione di titoli fiscali, a fronte di una dichiarazione confessoria di segno contrario, dimostra solo che il sig. potrebbe avere evaso i propri Parte_1 obblighi fiscali.
In secondo luogo, il rapporto di lavoro autonomo da lui instaurato con la CP_2
ai sensi della legge142/2021 lo esentava dall'emissione di fatture ed altri documenti
[...] fiscali, atteso che era la società a dover emettere certificazione unica.
A fortiori e ad abundantiam, ad avviso di questo Collegio, è del tutto inconferente la maturazione del diritto a pensione da parte dell'odierno appellante, atteso che ciò che fonda l'obbligo contributivo è lo svolgimento di attività lavorativa, nella specie autonoma,
a favore della cooperativa, che è del tutto compatibile, oltre che possibile, anche da parte di un pensionato.
Parimenti inconferente risulta essere l'invocata deposizione testimoniale del sig. Tes_1
già amministratore di posto che i capitoli di prova sui
[...] Controparte_2 quali sarebbe chiamato a deporre, come si evince da un loro attenta lettura, non riguardano il periodo giugno 2018 - luglio 2020 e si riferiscono, comunque, a circostanze pacifiche inter partes e, comunque, già documentalmente provate.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri per attività, fase e valore contemplati dal D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4,
1° co. del decreto citato (fra cui la bassa complessità del procedimento, la ripetitività delle difese svolte dall e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere nell'interesse CP_1 dell' ). Parte_3
Si dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale conferma della Parte_1 sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1.984,00
a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dà, infine, atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini