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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1991, assistita e difesa dall'Avv. MALVEZZI CINZIA;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23/09/1990;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) disporre l'affidamento super esclusivo della minore
[...]
(C.F. nata in [...] il [...], per tutte le Per_1 C.F._3 ragioni sopra riportate, alla madre alla quale dovrà altresì essere attribuita Parte_1 la facoltà di assumere, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione relativa alle questioni di maggior interesse nella vita della figlia, tra cui quelle relative alla salute, all'educazione ed alla residenza, con collocazione della minore presso la madre;
b) Porre a carico del signor (c.f. ) nato a [...] C.F._2
Gallarate (VA) il 23.09.1990 e residente a [...], l'obbligo di corrispondere alla NO l'assegno a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia in euro 400,00 (quattrocento) somma da rivalutare annualmente ed Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT, o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della fase istruttoria del giudizio;
c) Dichiarare l'obbligo in capo al padre di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore della NO , secondo quanto previsto dal Protocollo Parte_1 in uso presso il Tribunale di Mantova
d) Condannare la parte resistente alle spese del presente procedimento”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, premesso di aver avuto una relazione sentimentale col resistente dalla quale è nata, il 20.12.2011, la figlia minore , e che, con decreto emesso su Persona_1 ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. del 5.04.2013, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, ha regolamentato i rapporti padre/figlia e previsto un contributo del padre al mantenimento ordinario della minore di 300,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la modifica delle predette statuizioni.
In particolare, ha formulato le domande indicate in epigrafe, allegando come negli ultimi dieci anni il resistente non abbia di fatto avuto contatti con la figlia minore, non esercitando il diritto di visita, non provvedendo al versamento del mantenimento e alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie e disinteressandosi completamente, dal punto di vista affettivo e materiale, della figlia.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
3. All'esito della prima udienza, sentita la ricorrente, sono stati dunque assunti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre e disponendo che, ove il padre avesse manifestato la propria volontà di incontrare la minore, ciò sarebbe dovuto avvenire previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della minore stessa.
4. Espletata l'istruttoria – mediante l'ascolto della figlia minore e l'acquisizione Per_1 della documentazione economico-reddituale delle parti - parte ricorrente ha formulato le pagina 2 di 5 conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c., e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
5. La domanda formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore Per_1
7. Quanto all'affidamento della minore si osserva quanto segue. Per_1
8. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo a uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
9. Nel caso di specie, è emerso che da oltre dieci anni e nonostante i provvedimenti assunti nel 2013, su ricorso congiunto dei genitori, dal Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 337 bis c.c., il padre si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, della figlia minore.
Egli, infatti, si è reso completamente latitante sia materialmente, non provvedendo al mantenimento ordinario e straordinario previsto dall'Autorità Giudiziaria (anche costringendo la ricorrente a procedere in via esecutiva, a richiedere il pagamento diretto al datore di lavoro o ai nonni paterni, come emerge dai docc. 6, 7 e 8 allegati al ricorso), che moralmente, non esercitando il diritto di visita e disinteressandosi della crescita, dell'istruzione e dei bisogni primari della minore, con la quale non ha neanche più tentato di comunicare, ostentando così il proprio completo disinteresse.
10. D'altronde, la stessa figlia minore (nata nel dicembre 2011 e dunque dell'età di Per_1 tredici anni al tempo dell'ascolto) ha confermato le già menzionate circostanze nel corso della sua audizione da parte della Giudice Istruttrice.
In particolare, la minore, che si è spontaneamente riferita all'ex compagno della madre
( che ha oggi, a propria volta, interrotto la relazione sentimentale con la Persona_2 ricorrente) chiamandolo papà, ha dichiarato testualmente: “Con mio padre biologico non mi sento né mi vedo, abbiamo fatto una videochiamata, anni fa, poi non si è fatto più sentire.
pagina 3 di 5 Non ho nessun ricordo di lui. Non ho nessun rapporto, da una vita, neppure con la sua famiglia” (cfr. verbale udienza 14.01.2025).
11. Orbene, il comportamento del tutto negligente e disinteressato del resistente è indice di una disaffezione e di una indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
Conseguentemente, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'affidamento che meglio risponde all'interesse della figlia minore sia quello esclusivo alla madre, la quale già la assiste quotidianamente e in via esclusiva da anni, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita della figlia, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza della minore.
12. Deve infine confermarsi il collocamento della minore presso la madre, nonché la previsione, già assunta in via provvisoria, per cui, preso atto della attuale totale sospensione dei rapporti tra padre e figlia, ove il padre manifesti la propria volontà di incontrare la figlia, egli possa farlo solo previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della stessa minore di incontrarlo, comunque in presenza di persone di fiducia della ricorrente.
13. Sulle domande di modifica delle statuizioni economiche
14. Anche in merito alle statuizioni economiche la domanda di modifica formulata dalla ricorrente appare fondata.
15. Il Collegio ritiene, infatti, dirimenti, da un lato, il fatto che dal tempo della prima regolamentazione dell'affidamento nel 2013, sono trascorsi oltre dodici anni, con conseguente crescita anagrafica della minore e aumento delle esigenze di mantenimento della stessa;
dall'altro, il fatto che, contrariamente rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2013, il padre non esercita in alcun modo il diritto di visita, con conseguente esclusivo onere di mantenimento diretto e gestione e cura di ogni aspetto della vita della minore in capo alla madre.
16. A fronte di tali indubitabili sopravvenienze, il resistente non si è costituito ad allegare un peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali che giustifichino la conferma del mantenimento come quantificato nel 2013.
17. Appare dunque equo al Collegio riquantificare, a far data dalla domanda (ossia dal mese di maggio 2024) l'assegno di mantenimento ordinario per la minore in Euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli Indici ISTAT, oltre a confermare la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
18. Sulle spese di lite
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque, stante l'integrale accoglimento delle domande attoree, il resistente dovrà essere condannato alla rifusione delle stesse a favore pagina 4 di 5 dello Stato, vista l'ammissione provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
20. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non avendo parte ricorrente depositato le memorie integrative) e decisionale (non avendo parte ricorrente depositato memorie conclusionali ed essendo rimasto il resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto emesso su ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. in data 5.04.2013 dal Tribunale di Busto Arsizio:
1) dispone che la figlia minore sia affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 con facoltà della stessa di assumere unilateralmente e anche senza il consenso dell'altro genitore ogni decisione relativa alle questioni di maggior interesse della vita della figlia minore, quali quelle relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché al rilascio del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio;
2) preso atto della attuale totale sospensione dei rapporti tra padre e figlia, dispone che, ove il padre manifesti in tal senso la propria volontà, egli possa vedere la minore previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della stessa minore di incontrarlo, comunque in presenza di persone di fiducia della madre;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente un assegno a titolo di mantenimento ordinario della figlia di Parte_1 Per_1 euro 400,00 (quattrocento) mensili, somma da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico entro il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2024;
4) dispone che le spese straordinarie da sostenersi per la minore siano ripartite al 50% tra i genitori, come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del
28.05.2024;
5) condanna il resistente alla rifusione a favore dello Stato delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Mantova il
5.06.2025.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1215/2024 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1991, assistita e difesa dall'Avv. MALVEZZI CINZIA;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23/09/1990;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) disporre l'affidamento super esclusivo della minore
[...]
(C.F. nata in [...] il [...], per tutte le Per_1 C.F._3 ragioni sopra riportate, alla madre alla quale dovrà altresì essere attribuita Parte_1 la facoltà di assumere, senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione relativa alle questioni di maggior interesse nella vita della figlia, tra cui quelle relative alla salute, all'educazione ed alla residenza, con collocazione della minore presso la madre;
b) Porre a carico del signor (c.f. ) nato a [...] C.F._2
Gallarate (VA) il 23.09.1990 e residente a [...], l'obbligo di corrispondere alla NO l'assegno a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia in euro 400,00 (quattrocento) somma da rivalutare annualmente ed Per_1 automaticamente secondo gli indici ISTAT, o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della fase istruttoria del giudizio;
c) Dichiarare l'obbligo in capo al padre di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore della NO , secondo quanto previsto dal Protocollo Parte_1 in uso presso il Tribunale di Mantova
d) Condannare la parte resistente alle spese del presente procedimento”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, premesso di aver avuto una relazione sentimentale col resistente dalla quale è nata, il 20.12.2011, la figlia minore , e che, con decreto emesso su Persona_1 ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. del 5.04.2013, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, ha regolamentato i rapporti padre/figlia e previsto un contributo del padre al mantenimento ordinario della minore di 300,00 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la modifica delle predette statuizioni.
In particolare, ha formulato le domande indicate in epigrafe, allegando come negli ultimi dieci anni il resistente non abbia di fatto avuto contatti con la figlia minore, non esercitando il diritto di visita, non provvedendo al versamento del mantenimento e alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie e disinteressandosi completamente, dal punto di vista affettivo e materiale, della figlia.
2. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito.
3. All'esito della prima udienza, sentita la ricorrente, sono stati dunque assunti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre e disponendo che, ove il padre avesse manifestato la propria volontà di incontrare la minore, ciò sarebbe dovuto avvenire previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della minore stessa.
4. Espletata l'istruttoria – mediante l'ascolto della figlia minore e l'acquisizione Per_1 della documentazione economico-reddituale delle parti - parte ricorrente ha formulato le pagina 2 di 5 conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando ai termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis.28 c.p.c., e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
5. La domanda formulata da parte ricorrente è fondata e va accolta.
6. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore Per_1
7. Quanto all'affidamento della minore si osserva quanto segue. Per_1
8. In materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salva la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, piuttosto, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo a uno solo dei genitori (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
9. Nel caso di specie, è emerso che da oltre dieci anni e nonostante i provvedimenti assunti nel 2013, su ricorso congiunto dei genitori, dal Tribunale di Busto Arsizio ai sensi dell'art. 337 bis c.c., il padre si è mostrato del tutto indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, della figlia minore.
Egli, infatti, si è reso completamente latitante sia materialmente, non provvedendo al mantenimento ordinario e straordinario previsto dall'Autorità Giudiziaria (anche costringendo la ricorrente a procedere in via esecutiva, a richiedere il pagamento diretto al datore di lavoro o ai nonni paterni, come emerge dai docc. 6, 7 e 8 allegati al ricorso), che moralmente, non esercitando il diritto di visita e disinteressandosi della crescita, dell'istruzione e dei bisogni primari della minore, con la quale non ha neanche più tentato di comunicare, ostentando così il proprio completo disinteresse.
10. D'altronde, la stessa figlia minore (nata nel dicembre 2011 e dunque dell'età di Per_1 tredici anni al tempo dell'ascolto) ha confermato le già menzionate circostanze nel corso della sua audizione da parte della Giudice Istruttrice.
In particolare, la minore, che si è spontaneamente riferita all'ex compagno della madre
( che ha oggi, a propria volta, interrotto la relazione sentimentale con la Persona_2 ricorrente) chiamandolo papà, ha dichiarato testualmente: “Con mio padre biologico non mi sento né mi vedo, abbiamo fatto una videochiamata, anni fa, poi non si è fatto più sentire.
pagina 3 di 5 Non ho nessun ricordo di lui. Non ho nessun rapporto, da una vita, neppure con la sua famiglia” (cfr. verbale udienza 14.01.2025).
11. Orbene, il comportamento del tutto negligente e disinteressato del resistente è indice di una disaffezione e di una indifferenza che il Tribunale deve valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole.
Conseguentemente, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'affidamento che meglio risponde all'interesse della figlia minore sia quello esclusivo alla madre, la quale già la assiste quotidianamente e in via esclusiva da anni, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità, attribuendo alla stessa la facoltà di assumere, anche senza il consenso dell'altro genitore, ogni decisione di maggior interesse per la vita della figlia, tra le quali quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza della minore.
12. Deve infine confermarsi il collocamento della minore presso la madre, nonché la previsione, già assunta in via provvisoria, per cui, preso atto della attuale totale sospensione dei rapporti tra padre e figlia, ove il padre manifesti la propria volontà di incontrare la figlia, egli possa farlo solo previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della stessa minore di incontrarlo, comunque in presenza di persone di fiducia della ricorrente.
13. Sulle domande di modifica delle statuizioni economiche
14. Anche in merito alle statuizioni economiche la domanda di modifica formulata dalla ricorrente appare fondata.
15. Il Collegio ritiene, infatti, dirimenti, da un lato, il fatto che dal tempo della prima regolamentazione dell'affidamento nel 2013, sono trascorsi oltre dodici anni, con conseguente crescita anagrafica della minore e aumento delle esigenze di mantenimento della stessa;
dall'altro, il fatto che, contrariamente rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2013, il padre non esercita in alcun modo il diritto di visita, con conseguente esclusivo onere di mantenimento diretto e gestione e cura di ogni aspetto della vita della minore in capo alla madre.
16. A fronte di tali indubitabili sopravvenienze, il resistente non si è costituito ad allegare un peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali che giustifichino la conferma del mantenimento come quantificato nel 2013.
17. Appare dunque equo al Collegio riquantificare, a far data dalla domanda (ossia dal mese di maggio 2024) l'assegno di mantenimento ordinario per la minore in Euro 400,00 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli Indici ISTAT, oltre a confermare la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
18. Sulle spese di lite
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque, stante l'integrale accoglimento delle domande attoree, il resistente dovrà essere condannato alla rifusione delle stesse a favore pagina 4 di 5 dello Stato, vista l'ammissione provvisoria della ricorrente al Patrocinio a Spese dello
Stato.
20. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non avendo parte ricorrente depositato le memorie integrative) e decisionale (non avendo parte ricorrente depositato memorie conclusionali ed essendo rimasto il resistente contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto emesso su ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c. in data 5.04.2013 dal Tribunale di Busto Arsizio:
1) dispone che la figlia minore sia affidata in via esclusiva alla madre, Persona_1 con facoltà della stessa di assumere unilateralmente e anche senza il consenso dell'altro genitore ogni decisione relativa alle questioni di maggior interesse della vita della figlia minore, quali quelle relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché al rilascio del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio;
2) preso atto della attuale totale sospensione dei rapporti tra padre e figlia, dispone che, ove il padre manifesti in tal senso la propria volontà, egli possa vedere la minore previ accordi con la madre e tenendo conto della volontà della stessa minore di incontrarlo, comunque in presenza di persone di fiducia della madre;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente un assegno a titolo di mantenimento ordinario della figlia di Parte_1 Per_1 euro 400,00 (quattrocento) mensili, somma da rivalutare annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere tramite bonifico entro il giorno 30 di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2024;
4) dispone che le spese straordinarie da sostenersi per la minore siano ripartite al 50% tra i genitori, come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del
28.05.2024;
5) condanna il resistente alla rifusione a favore dello Stato delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Mantova il
5.06.2025.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca pagina 5 di 5