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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1470/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv.
Debora D'Ippolito, C.F. e dall'Avv. Gerardo di Punzio, C.F._2
, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, entrambi del Foro di Bologna, C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Bologna, Via Donato Creti n. 55/3, pec:
e (con richiesta Email_1 Email_2 di ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata “pec”:
e Email_1 Email_2
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._4
Argenta (FE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 4, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Monica
Finotti del Foro di Ferrara, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5 della stessa in Ferrara, Via Renata Viganò n. 10, pec: , mail Email_3
(con richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta Email_4 elettronica certificata alla seguente “pec”: ) Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Portomaggiore
(FE) il 23 settembre 2006 (trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Argenta al n. 15 P.II S.
B anno 2006), in regime patrimoniale della comunione dei beni, successivamente sciolta con atto a ministero notaio;
che dall'unione matrimoniale sono nati i figli Persona_1 Persona_2 in data 12/7/2014 e in data 10/9/2010, minorenni non economicamente Persona_3 autosufficienti, entrambi studenti;
di essersi separati consensualmente giusta sentenza di questo
Tribunale n. 623/2024 pubblicata in data 11 giugno 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale e familiare, di proprietà esclusiva del IG. , sita in Argenta Controparte_1
(FE) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 4, con tutte le pertinenze e parti comuni, rimarrà assegnata al
IG. , mentre la IG.ra ha già trasferito altrove la propria Controparte_1 Parte_1 residenza, in immobile di sua proprietà sito sempre in Argenta (FE), alla Via Circonvallazione n. 69.
2) I figli e continueranno ad essere affidati in modo condiviso Persona_3 Persona_2 ad entrambi i genitori, che ne continueranno a curare di comune accordo la crescita, l'educazione e l'istruzione, secondo un unico e concorde progetto educativo. I figli manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare e quindi presso il padre. I genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza, mentre per quelle di ordinaria amministrazione verrà esercitata in maniera disgiunta.
3) I figli saranno collocati in maniera paritaria presso i genitori e seguiranno il seguente schema di alternanza (cfr. in all.to Piano Genitoriale doc. 21): - lunedì e martedì con la mamma quando cade il week end di sua spettanza, da intendersi dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- mercoledì, giovedì e venerdì con il papà, quando non cade il week end di sua spettanza;
-lunedì e martedì con il papà quando cade il week end di sua spettanza, da intendersi dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- mercoledì, giovedì e venerdì con la mamma, quando non cade il week end di sua spettanza.
Salvo diverso accordo, durante le vacanze Natalizie, e trascorreranno sette Per_3 Per_2 giorni con il papà e sette giorni con la mamma, anche consecutivi, nel rispetto dell'alternanza delle festività, e cioè se un anno passeranno il Natale con il padre, trascorreranno poi l'ultimo dell'anno con la madre, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno, salvo diverse scelte dettate dalle esigenze dei minori. Parimenti, durante il periodo pasquale, alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore, invertendo detti giorni l'anno successivo. Durante le vacanze estive e trascorreranno tre settimane di vacanza, Per_3 Per_2 anche non entro il 30 aprile di ogni anno tenendo presente le esigenze, richieste e necessità dei figli.
Inoltre, i genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura e, in caso di mancato accordo in merito al periodo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre.
4) In ragione della collocazione paritaria dei minori presso i genitori ed anche in ragione di quanto disciplinato al successivo punto 6) in merito all'assegno divorzile una tantum che riequilibra interamente le condizioni economiche fra i genitori, gli stessi si obbligano a sostenere direttamente le spese per il vitto e l'alloggio di entrambi i figli e quando presso di sé. Non Per_2 Per_3 sarà pertanto dovuto alcun contributo al mantenimento dei figli a carico di un genitore e a favore dell'altro. Quanto alle spese straordinarie effettuate nell'interesse di entrambe i figli, i genitori convengono che siano sostenute nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre secondo le modalità previste dal Protocollo presso il Tribunale di Ferrara ed in particolare: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. -
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter; b.
Campi estivi. Il vestiario di primaria necessità verrà acquistato da entrambi i genitori, previo accordo fra gli stessi e la spesa verrà suddivisa al 50%. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità̀ della stessa. Il rimborso delle suddette spese avverrà, dietro presentazione della documentazione afferente alla spesa da parte del genitore che le ha sostenute, entro il mese successivo alla ricezione dei giustificativi di spesa. 5) L'assegno unico INPS per i figli (o equivalente in caso di variazione normativa), sarà suddiviso al
50% fra i genitori e così ogni ulteriore emolumento e/o bonus previsto per i figli. Le spese sostenute per i minori saranno fiscalmente detratte da entrambi i coniugi nella misura della ripartizione concordata, se possibile.
6) Il IG. dovrà corrispondere, entro giorni cinque dalla pubblicazione della Controparte_1 sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni, € 35.000,00 (trentacinquemila/00) alla
IG.ra , che con la sottoscrizione del presente ricorso li accetta a titolo di assegno Parte_1 divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: [...]banca Intesa San Paolo, intestato alla stessa
IG.ra . Detta somma corrisposta a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi Parte_1 di legge, deve altresì intendersi quale definitiva regolamentazione di ogni e qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale, immobiliare e/o mobiliare, nessuno escluso, intercorso e/o intercorrente fra le parti. La IG.ra , a fronte della corresponsione dell'assegno divorzile come Parte_1 sopra quantificato, rinuncia pertanto espressamente e definitivamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti del IG. , nessuna esclusa. Questo anche Controparte_1 con riferimento alla comunione de residuo e con particolare riferimento anche all'immobile familiare che la IG.ra riconosce espressamente di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 [...]
, dichiarando privo di qualsivoglia validità ed efficacia o comunque rinunziando CP_1 interamente a qualsivoglia precedente diverso accordo fra loro eventualmente intercorso, compreso quanto disciplinato nella scrittura privata del 23 maggio 2007.
7) Gli arredi della casa coniugale, con le relative suppellettili sono e rimarranno in proprietà esclusiva del IG. , avendo la IG.ra , al momento del suo trasferimento Controparte_1 Parte_1 nella nuova abitazione, già portato con sé tutto quanto di sua proprietà o comunque di sua spettanza, oltre agli effetti personali.
8) Le somme versate e giacenti sui rispettivi conti personali intestati a ciascuna delle parti, rimarranno di esclusiva competenza dell'intestatario/a e non saranno oggetto di divisione.
9) I coniugi si impegnano a non utilizzare le somme depositate sui conti correnti intestati ai minori presso Banca Intesa San Paolo, l'eventuale utilizzo di dette somme dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra i genitori, che sin da ora convengono di utilizzare tali somme solo per esigenze esclusive dei figli.
10) I ricorrenti danno atto di avere così̀ definito ogni loro rapporto economico, nessuno escluso, salvo quanto convenuto al punto 6) e che pertanto null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
11) Le presenti condizioni anche economiche e con particolare riguardo quelle afferenti i figli avranno efficacia dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. 12) Le spese ed i compensi legali relativi al presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 18 settembre 2025.
In data 16 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza (giugno 2024) del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Portomaggiore (FE) il
23 settembre 2006 fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui CP_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Portomaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 10 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1470/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv.
Debora D'Ippolito, C.F. e dall'Avv. Gerardo di Punzio, C.F._2
, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, entrambi del Foro di Bologna, C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Bologna, Via Donato Creti n. 55/3, pec:
e (con richiesta Email_1 Email_2 di ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata “pec”:
e Email_1 Email_2
e nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._4
Argenta (FE), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 4, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Monica
Finotti del Foro di Ferrara, C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._5 della stessa in Ferrara, Via Renata Viganò n. 10, pec: , mail Email_3
(con richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta Email_4 elettronica certificata alla seguente “pec”: ) Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Portomaggiore
(FE) il 23 settembre 2006 (trascritto nei registri di Stato civile del Comune di Argenta al n. 15 P.II S.
B anno 2006), in regime patrimoniale della comunione dei beni, successivamente sciolta con atto a ministero notaio;
che dall'unione matrimoniale sono nati i figli Persona_1 Persona_2 in data 12/7/2014 e in data 10/9/2010, minorenni non economicamente Persona_3 autosufficienti, entrambi studenti;
di essersi separati consensualmente giusta sentenza di questo
Tribunale n. 623/2024 pubblicata in data 11 giugno 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale e familiare, di proprietà esclusiva del IG. , sita in Argenta Controparte_1
(FE) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 4, con tutte le pertinenze e parti comuni, rimarrà assegnata al
IG. , mentre la IG.ra ha già trasferito altrove la propria Controparte_1 Parte_1 residenza, in immobile di sua proprietà sito sempre in Argenta (FE), alla Via Circonvallazione n. 69.
2) I figli e continueranno ad essere affidati in modo condiviso Persona_3 Persona_2 ad entrambi i genitori, che ne continueranno a curare di comune accordo la crescita, l'educazione e l'istruzione, secondo un unico e concorde progetto educativo. I figli manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare e quindi presso il padre. I genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza, mentre per quelle di ordinaria amministrazione verrà esercitata in maniera disgiunta.
3) I figli saranno collocati in maniera paritaria presso i genitori e seguiranno il seguente schema di alternanza (cfr. in all.to Piano Genitoriale doc. 21): - lunedì e martedì con la mamma quando cade il week end di sua spettanza, da intendersi dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- mercoledì, giovedì e venerdì con il papà, quando non cade il week end di sua spettanza;
-lunedì e martedì con il papà quando cade il week end di sua spettanza, da intendersi dal sabato mattina sino alla domenica sera;
- mercoledì, giovedì e venerdì con la mamma, quando non cade il week end di sua spettanza.
Salvo diverso accordo, durante le vacanze Natalizie, e trascorreranno sette Per_3 Per_2 giorni con il papà e sette giorni con la mamma, anche consecutivi, nel rispetto dell'alternanza delle festività, e cioè se un anno passeranno il Natale con il padre, trascorreranno poi l'ultimo dell'anno con la madre, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno, salvo diverse scelte dettate dalle esigenze dei minori. Parimenti, durante il periodo pasquale, alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore, invertendo detti giorni l'anno successivo. Durante le vacanze estive e trascorreranno tre settimane di vacanza, Per_3 Per_2 anche non entro il 30 aprile di ogni anno tenendo presente le esigenze, richieste e necessità dei figli.
Inoltre, i genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura e, in caso di mancato accordo in merito al periodo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre.
4) In ragione della collocazione paritaria dei minori presso i genitori ed anche in ragione di quanto disciplinato al successivo punto 6) in merito all'assegno divorzile una tantum che riequilibra interamente le condizioni economiche fra i genitori, gli stessi si obbligano a sostenere direttamente le spese per il vitto e l'alloggio di entrambi i figli e quando presso di sé. Non Per_2 Per_3 sarà pertanto dovuto alcun contributo al mantenimento dei figli a carico di un genitore e a favore dell'altro. Quanto alle spese straordinarie effettuate nell'interesse di entrambe i figli, i genitori convengono che siano sostenute nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre secondo le modalità previste dal Protocollo presso il Tribunale di Ferrara ed in particolare: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico. - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. Mensa scolastica. c. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. -
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. Baby-sitter; b.
Campi estivi. Il vestiario di primaria necessità verrà acquistato da entrambi i genitori, previo accordo fra gli stessi e la spesa verrà suddivisa al 50%. Tutte le spese straordinarie dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture). La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità̀ della stessa. Il rimborso delle suddette spese avverrà, dietro presentazione della documentazione afferente alla spesa da parte del genitore che le ha sostenute, entro il mese successivo alla ricezione dei giustificativi di spesa. 5) L'assegno unico INPS per i figli (o equivalente in caso di variazione normativa), sarà suddiviso al
50% fra i genitori e così ogni ulteriore emolumento e/o bonus previsto per i figli. Le spese sostenute per i minori saranno fiscalmente detratte da entrambi i coniugi nella misura della ripartizione concordata, se possibile.
6) Il IG. dovrà corrispondere, entro giorni cinque dalla pubblicazione della Controparte_1 sentenza di divorzio che recepisca le presenti condizioni, € 35.000,00 (trentacinquemila/00) alla
IG.ra , che con la sottoscrizione del presente ricorso li accetta a titolo di assegno Parte_1 divorzile una tantum, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: [...]banca Intesa San Paolo, intestato alla stessa
IG.ra . Detta somma corrisposta a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi Parte_1 di legge, deve altresì intendersi quale definitiva regolamentazione di ogni e qualsivoglia rapporto economico e/o patrimoniale, immobiliare e/o mobiliare, nessuno escluso, intercorso e/o intercorrente fra le parti. La IG.ra , a fronte della corresponsione dell'assegno divorzile come Parte_1 sopra quantificato, rinuncia pertanto espressamente e definitivamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti del IG. , nessuna esclusa. Questo anche Controparte_1 con riferimento alla comunione de residuo e con particolare riferimento anche all'immobile familiare che la IG.ra riconosce espressamente di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 [...]
, dichiarando privo di qualsivoglia validità ed efficacia o comunque rinunziando CP_1 interamente a qualsivoglia precedente diverso accordo fra loro eventualmente intercorso, compreso quanto disciplinato nella scrittura privata del 23 maggio 2007.
7) Gli arredi della casa coniugale, con le relative suppellettili sono e rimarranno in proprietà esclusiva del IG. , avendo la IG.ra , al momento del suo trasferimento Controparte_1 Parte_1 nella nuova abitazione, già portato con sé tutto quanto di sua proprietà o comunque di sua spettanza, oltre agli effetti personali.
8) Le somme versate e giacenti sui rispettivi conti personali intestati a ciascuna delle parti, rimarranno di esclusiva competenza dell'intestatario/a e non saranno oggetto di divisione.
9) I coniugi si impegnano a non utilizzare le somme depositate sui conti correnti intestati ai minori presso Banca Intesa San Paolo, l'eventuale utilizzo di dette somme dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra i genitori, che sin da ora convengono di utilizzare tali somme solo per esigenze esclusive dei figli.
10) I ricorrenti danno atto di avere così̀ definito ogni loro rapporto economico, nessuno escluso, salvo quanto convenuto al punto 6) e che pertanto null'altro hanno a pretendere reciprocamente.
11) Le presenti condizioni anche economiche e con particolare riguardo quelle afferenti i figli avranno efficacia dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio. 12) Le spese ed i compensi legali relativi al presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 18 settembre 2025.
In data 16 settembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza (giugno 2024) del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Portomaggiore (FE) il
23 settembre 2006 fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui CP_1 contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Portomaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 10 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri