Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1709/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a SVIZZERA in [...]_1 C.F._1 12/10/1965, rappresentata e difesa dall'avv.DI MARE FRANCA , giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata Controparte_1 C.F._2 a MORANO CALABRO (CS) in data 19/08/1957, rappresentata e difesa dall'avv. ADDINO MARCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di RI
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 allegando:
[...]
- Di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 27/02/1993 in Acri;
- Che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il Persona_1
01.07.1995 C.F. maggiorenne economicamente C.F._3 autosufficiente e nata a [...] il [...] maggiorenne Per_2 non economicamente autosufficiente portatore di handicap dovuto a deficit cognitivo:
- Che l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in OR CA alla Contrada Mangioppo n. 12 abitazione coniugale di proprietà di entrambi, ma il marito da tempo ha trasferito la residenza in OR CA (CS) al Vico III Vigna della Signora n. 3 pur continuando ad abitare nella casa coniugale;
- Che la svolge la professione di insegnante e il suo reddito lordo negli Pt_1 ultimi tre anni è stato pari ad € 33.024,54 nell'anno 2021, € 39.455,35 nell'anno 2022 e € 40.553,04 nell'anno 2023;
- Che il è disoccupato da oltre 10 anni, avendo raggiunto l'età CP_1 pensionabile, e dal giorno 1 settembre 2024 percepisce regolarmente una pensione tale da renderlo completamente autosufficiente;
- Che fin dall'inizio del matrimonio non vi è stata una convivenza serena a causa della dipendenza dall'alcol del , questi spesso tornava a casa CP_1 ubriaco e sia la moglie che i figli erano oggetto di minacce e violenze verbali;
- Che la ricorrente si è sempre occupata in maniera esclusiva dei figli;
- Che fin dalla nascita ha avuto seri problemi di salute, è affetta da Per_2
Epilessia generalizzata, ritardo mentale, difficoltà di coordinazione motoria e disturbi del linguaggio, non ha consapevolezza delle proprie patologie e non le accetta. Le è stata pertanto riconosciuta un'invalidità del 75%;
- Che a causa dello stato di disoccupazione del la si è CP_1 Pt_1 dovuta far carico di tutto il sostentamento della famiglia;
- Che il ha iniziato a sottrarre di nascosto la carta Bancomat CP_1 intestata alla moglie e alla figlia e ad appropriarsi di ingenti somme da un libretto dove viene versato mensilmente l'assegno di invalidità della figlia;
Per_2
- Che tale grave e irreparabile episodio ha creato una così irreparabile frattura ed un disgregamento del nucleo familiare che non potrà più essere ricostituito;
- in relazione all'immobile, le parti risultano entrambi proprietari ed è stato realizzato su di un terreno di proprietà dei genitori della che Pt_1 attualmente vivono al piano inferiore dell'abitazione in quanto malati. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 bis 15 cpc adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: Allontanare il dalla casa della moglie in quanti i CP_1 comportamenti dello stesso hanno creato e continuano a creare un gravissimo disagio psicologico sia alla moglie che alla figlia.
In via principale dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con espressa pronuncia di addebito a carico del Controparte_1 marito unico responsabile della crisi familiare e della disgregazione del vincolo matrimoniale assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal vincolo matrimoniale a causa dei problemi di alcolismo dallo stesso non riconosciuti;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo titolari di redditi propri;
Assegnare la casa coniugale sita in OR CA (CS) alla Contrada Mangioppo, 12 alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con la figlia e disporre che il Pt_1 Per_2
se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso asportando i CP_1 propri beni personali;
Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_2
maggiorenne e portatore di handicap mediante il versamento in favore della sig.ra Per_2
della somma di € 200,00; Pt_1 Ordinare al Comune di OR CA (CS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di legge.”. All'esito dell'udienza del 10.10.2024, fissata per la sola valutazione sull'emissione dei provvedimenti indifferibili richiesti, non costituitosi il resistente, il giudice relatore ha così disposto:
“Premesso che ha chiesto la pronuncia di separazione dal coniuge Parte_1
dalla quale originava il processo n. 1709/2024 R.G.; Controparte_1
• Dato atto che nell'ambito del ricorso ha chiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis 15 c.p.c. per ottenere l'allontanamento del dalla casa coniugale a CP_1 tutela degli interessi propri e della figlia maggiorenne;
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• Evidenziato che con decreto del 25.9.2024 è stata disposta l'apertura del presente subprocedimento al fine di esaminare la richiesta di provvedimenti indifferibili all'esito dell'instaurazione del contraddittorio delle parti;
• Rilevato che all'udienza del 17.10.2024 – preceduta dall'udienza del 10.10.2024 rinviata nello stato attesa la mancanza di prova dell'avvenuta notifica del ricorso al resistente – è stata sentita la ricorrente, mentre il resistente non si è costituito;
• Rilevato che l'allontanamento dalla casa familiare non rientri nell'ambito dei provvedimenti indifferibili adottabili ai sensi del rimedio invocato, il quale concerne le ipotesi in cui, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, i provvedimenti vengono adottati nell'interesse dei figli minori e nei limiti delle domande;
• Ritenuto che, anche reinterpretando il contenuto della richiesta di provvedimento indifferibile in termini di una misura di protezione contro gli abusi dei familiari, difettano nella specie i presupposti per l'adozione del provvedimento che ha natura e finalità cautelare;
• Rilevato che, infatti, la non ha riferito nell'ambito del ricorso, nè in sede di Pt_1 audizione, alcuno specifico e circostanziato episodio dal quale desumere l'esistenza di condotte del coniuge fonte di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale e dal materiale probatorio in atti è emersa la presenza di una reciproca conflittualità tra ricorrente e resistente, oltre che tra resistente e figlia;
a tal proposito, invero, l'unica produzione documentale di parte ricorrente attiene alla riproduzione di una discussione insorta tra i coniugi circa il presunto stato di ebbrezza del e la conseguente discussione CP_1 insorta tra le parti, alla quale partecipava anche la figlia maggiorenne dicendo più volte al padre che doveva morire;
• Rilevato che neppure risultano procedimenti, anche solo pendenti, a carico del per abusi e violenze (come da noto pervenuta dalla Procura della Repubblica CP_1 in Sede); la ricorrente, invece, ha documentato di aver denunciato il marito perché si sarebbe appropriato di denaro della figlia;
• Ritenuto che l'allontanamento dell'autore degli abusi nulla abbia a che vedere con l'implicito ordine di allontanamento derivante dall'assegnazione della casa coniugale, domanda in concreto proposta dalla ricorrente, avendo la prima misura una finalità cautelare tesa a prevenire o evitare l'aggravarsi di pregiudizi, mentre la seconda altro non è che la conseguenza del provvedimento di assegnazione;
• Ritenuto che, pertanto, la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili non possa essere accolta;
• Evidenziato che l'esame della domanda di separazione e quelle connesse avverrà nella competente fase di merito, previa notifica del ricorso al resistente, come indicato con il decreto del 25.9.2024;
P.Q.M.
➢ RIGETTA l'istanza di emissione del provvedimento;
➢ DISPONE la chiusura del presente sub procedimento n. 1709-1/2024 R.G., mandando alla cancelleria per l'acquisizione nel fascicolo n. 1709/2024 R.G., di copia degli atti del presente procedimento”. Con comparsa depositata il 30.11.2025 si è costituito in giudizio parte resistente ed ha dedotto: Controparte_1
- Che ha sempre assolto in maniera esemplare ogni suo obbligo e dovere di coniuge e genitore, senza mai far mancare il suo sostegno alla moglie ed ai figli,
a cui ha dedicato incondizionatamente tutta la sua vita;
- che assurde e non veritiere risultano le infamanti accuse rivolte al sig.
; CP_1 Pag. 4 di 7
- che non ha mai posto in essere in famiglia atti di violenza fisica e verbale e non ha assunto in nessun contesto atteggiamenti di prevaricazione e di aggressione;
- che è inconcepibile la denuncia di furto sporta da nei Parte_1 confronti del marito, titolare di diritti indiscutibili al pari della moglie in regime di comunione dei beni;
- che tutte le operazioni finanziarie di prelievo sono state realizzate in trasparenza
- legittimamente dal con l'autorizzazione ed approvazione della CP_1 moglie per far fronte negli anni di convivenza alle esigenze famigliari;
- che non si oppone, per il bene indiscusso della figlia , all'assegnazione a Per_2
dell'appartamento coniugale, sito in OR CA alla Parte_1 Contrada Mangioppo n.12 al primo ed al secondo piano dell'immobile, contrassegnato in catasto al figlio 59 particella 701 sub 2;
- che al contempo il resistente, privo di altra idonea e disponibile casa, titolare di pensione pari al netto di trattenuta ad €1.446,30, chiede l'assegnazione dell'appartamento, sito al piano terra del suindicato fabbricato, completamente autonomo con un diverso ed indipendente portone di ingresso, non collegato al piano primo e secondo da alcuna scala interna ed esterna, contrassegnato in catasto al figlio 59 particella 701 sub 1;
- che per quanto riguarda il mantenimento della figlia il resistente, nel Per_2 ribadire la sua completa disponibilità a assistere, accudire e supportare ogni spesa imprevista ed imprevedibile in suo favore, precisa che nulla è a lui dovuto attesa la pensione di invalidità che la ragazza percepisce regolarmente ogni mese ed il reddito notevolmente superiore di cui è titolare la moglie.
Ciò posto, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di RI adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente comparsa di costituzione e risposta
-pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 CP_1
e , autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco
[...] Parte_1 rispetto;
-assegnare a il primo e secondo piano dell'appartamento Parte_1 coniugale, sito in OR CA alla Contrada Mangioppo n.12 al primo ed al secondo piano dell'immobile, contrassegnato in catasto al figlio 59 particella 701 sub 2;
– assegnare a il piano terra dell'appartamento Controparte_1 CP_1 sottostante quello coniugale, sito in OR CA alla Contrada Mangioppo n.12 al primo ed al secondo piano dell'immobile, contrassegnato in catasto al figlio 59 particella 701 sub 1;
- autorizzare a vedere, assistere ed accudire Controparte_1 tutti i giorni la figlia disabile compatibilmente con le sue esigenze e volontà.”. Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 19.12.2024, preso atto dell'esito negativo il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza del
20.12.2024 il giudice odierno relatore ha così disposto:
“• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Osservato che i figli della coppia sono entrambi maggiorenni;
• Evidenziato che la parte ricorrente ha chiesto di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale nella quale convive con la figlia, nonché di disporre, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, ; Persona_3
• Evidenziato che, a fronte di tali domande, la parte resistente si è opposta al solo mantenimento per la maggiorenne perché economicamente autonoma;
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• Rilevato che è pacifico tra le parti che il figlio , nato a [...]
RI il 01.07.1995 è economicamente autosufficiente;
• Ritenuto che, salva ed impregiudicata ogni diversa valutazione, non ricorre la condizione di indipendenza economica della figlia , nata a [...] il Persona_3
14.07.1996, la quale è portatore di handicap dovuto a deficit cognitivo;
• Ritenuto che, infatti, benchè la maggiorenne percepisca pensione di invalidità di € 300,00 circa, la circostanza non la rende autonoma, essendo la stessa priva di occupazione lavorativa secondo concorde allegazione;
• Ritenuto che, in via provvisoria, la casa coniugale vada assegnata alla ricorrente, genitore convivente con la figlia maggiorenne non autosufficiente, avendo formulato la relativa domanda;
• Evidenziato che, quanto alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente, va ricordato che l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica;
• Rilevato che nel caso di specie ricorrano i presupposti per il riconoscimento di tale assegno a favore della ricorrente;
• Rilevato che, in ordine alla situazione economica delle parti, dalla documentazione in atti e sulla base di quanto dichiarato dalle parti è emerso che: 1) la ricorrente è lavoratore dipendente ed ha uno stipendio mensile netto di € 2000,00, e l'ultimo reddito lordo risultante dalla certificazione unica 2024 è pari ad € 40.553,04, è comproprietaria, unitamente al resistente, della casa familiare (posta al primo e secondo piano del fabbricato sito in OR CA alla Contrada Mangioppo snc) e del piano terra posto nel fabbricato ove è sita la casa coniugale, il quale sorge, a sua volta, su terreno in comproprietà dei coniugi, ed altresì titolare di un terreno nel Comune di OR CA e comproprietaria con la cognata di un altro appezzamento di terreno sempre in OR CA;
2) il resistente percepisce una pensione di vecchiaia per l'importo mensile di € 1.446,30, ed oltre agli immobili di cui è contitolare con la ricorrente è titolare della quota di un sesto di due fabbricati e tre terreni come risulta dalla visura in atti;
• Ritenuto che alla luce delle condizioni economiche delle parti, della percezione della pensione di invalidità da parte della figlia e delle spese che presumibilmente graveranno sul resistente per il reperimento di una nuova abitazione, appare congruo determinare in € 150,00 l'assegno che il dovrà corrispondere alla , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento della figlia maggiorenne, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità indicate in dispositivo;
• Ritenuto che le prove testimoniali articolate da parte ricorrente siano inammissibili, in quanto formulate in modo generico;
• Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
➢ AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
➢ ASSEGNA la casa coniugale a assegnando al coniuge un Controparte_3 termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali;
➢ PONE A CARICO del resistente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente , entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne con rivalutazione annuale secondo indici Persona_3 ufficiali ISTAT;
➢ PONE l'onere per spese straordinarie per la figlia maggiorenne a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno;
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➢ FISSA l'udienza del 6.3.2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa.
Si comunichi.
Così deciso in data 20 dicembre 2024.
IL GIUDICE dott. Eduardo Bucciarelli” All'udienza del 6.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni conformi chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e l'assunzione della causa in decisione con rinuncia ai termini.
Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La separazione va, poi, pronunciata senza addebito, domanda che deve intendersi rinunciata alla luce delle conclusioni formulate: Rispetto a tale domanda, comunque, non è stata fornita alcuna prova;
né le istanze istruttorie formulate sono state specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale, avendo le parti concordato il mantenimento delle condizioni già stabilite con ordinanza del 20.12.2024, ed in assenza di documentate sopravvenienze e di specifiche contestazioni, anche alla luce del tempo esiguo trascorso tra l'adozione dei provvedimenti e la discussione orale, non può che essere integralmente confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, idonei a garantire un equilibrato assetto nella regolamentazione della coppia dopo la cessazione della convivenza. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1 Controparte_1
come sopra generalizzati;
[...]
B. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_3
C. PONE A CARICO del resistente Controparte_1 l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente , entro Controparte_3 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne con Persona_3 rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
D. PONE l'onere per spese straordinarie per la figlia maggiorenne a carico Per_2 di entrambi i genitori, metà per ciascuno;
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E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
F. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACRI per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.5.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò