Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ROSARIA PAPA Presidente
dott. MARIA TERESA ONORATO Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3501/2020 R.G. - avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 5579/2020, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 24061/2016
in materia di condominio - promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in proprio e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Zampaglione in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello,
elettivamente domiciliato nel suo studio in Napoli alla via Bisignano n. 11
APPELLANTE - interventore volontario adesivo in I grado
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / Parte_1 Parte_2
in NAPOLI + 13
[...]
sito in Napoli alla via Tasso n. 113, in persona Parte_2
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Renata Riccio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Bernardo Tanucci n. 70
APPELLATO
nonché
, e cf. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione C.F._3
in primo grado dall'avv. Ennio Imperatore, presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Napoli alla Piazza Trento e Trieste n. 48
APPELLATI - già attori in primo grado
e
, cf. , , cf. Controparte_3 C.F._4 Parte_3
cf. C.F._5 Parte_4 C.F._6
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Paola Guadagni, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via Santa
Brigida n. 79
INTERVENTORI in qualità di condomini di Parco Maria Inferiore
nonché
, , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
,
[...] CP_11
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / CONDOMINIO Parte_1 PARCO MARIA in NAPOLI + 13 APPELLATI - NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 5579/2020, depositata il 02.09.2020 - con la quale il Tribunale di
Napoli, in accoglimento della domanda degli attori, aveva dichiarato la nullità del capo 4
all'ordine del giorno della delibera del 17.03.2016, dichiarando l'inesistenza del diritto di parcheggio sull'emiciclo dei condomini di sette edifici compresi nel e Parte_2 CP_12
l'esistenza del solo diritto di servitù di passaggio pedonale e veicolare attraverso il viale con accesso dal cancello al n. 113 di via Tasso in capo ai condomini di sei fabbricati compresi nel condominio dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali del CP_12
e rigettando le altre domande, compensando tra tutte le parti, interventori compresi, Parte_2
il 50% delle spese del giudizio e ponendo a carico del convenuto il restante 50% Parte_2
delle spese, ha interposto appello deducendo a sostegno sei motivi. Parte_1
2. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_2
vittoria delle spese di lite;
si sono costituiti altresì i condomini , CP_1 CP_2
, già attori in primo grado, nonché , e
[...] Controparte_3 Parte_3 Parte_4
CP_1
in qualità di condomini di Maria Inferiore, chiedendo il rigetto dell'avversa
[...]
impugnazione e la vittoria delle spese di lite.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
02.09.2020; b) è stata notificata in data 08.09.2020; c) l'atto di appello è stato notificato in data 08.10.2020: 1) al mediante invio di pec agli avvocati Aldo e Parte_2
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / Parte_1 Parte_2
in NAPOLI + 13
[...] , procuratori costituiti in primo grado;
2) a mediante invio CP_13 CP_5
di pec agli avvocati Maria Franco e Roberta Gagliardi;
3) a , , Controparte_9 CP_6
, , , Controparte_7 CP_14 Controparte_10 Controparte_2 CP_11
, mediante invio di pec agli avvocati Ennio Imperatore e CP_1 Controparte_4
Anna Bonati.
Ne deriva che il termine di cui all'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato i condomini , , Controparte_9 Parte_5
, , Controparte_7 CP_14 Controparte_10 Controparte_2 CP_11
e , nella qualità di condomini del condominio denominato “Villa Maria CP_1
Superiore” (VMS) convenivano in giudizio il condominio Parco Maria in Napoli alla via
Tasso n. 113. Premettevano gli attori che il era composto da ben otto Parte_2 Parte_2
fabbricati di cui il primo, realizzato su di una collinetta, denominato “Villa Maria Superiore”
mentre gli altri sette, successivamente realizzati a valle, denominati Villa Maria Inferiore
(VMI), Palazzina Avolio, , , e CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
Palazzina Del Rosso;
precisavano che tutti gli edifici - autonomi tra loro - erano gestiti da un amministratore unico e che tutti i condomini utilizzavano in comune la rampa con accesso dal civico 113 di via Tasso che si inerpicava lungo la collinetta fino a giungere all'emiciclo antistante Villa Maria Superiore;
aggiungevano infine che sia il viale che l'emiciclo erano di loro proprietà esclusiva in virtù della riserva di proprietà a favore degli unici iniziali proprietari coniugi , sicchè su di essi era consentito unicamente il transito da parte degli CP_19
altri residenti nel complesso immobiliare. Tanto premesso, gli attori affermavano che nel corso della riunione condominiale del 17.03.2016 i condomini presenti, ritenendo che tutti i
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in NAPOLI + 13
[...] proprietari di immobili ricadenti nel detto complesso immobiliare avessero diritto di transito e di parcheggio sulle zone scoperte pertinenziali, avevano individuato e delimitato tre diverse zone di sosta per le autovetture dei detti proprietari;
ritenendo pertanto che con tale deliberazione l'assemblea condominiale avesse invaso la sfera di proprietà dei singoli condomini sia in ordine alle cose comuni che a quelle in proprietà esclusiva, gli attori chiedevano, previa sospensione della delibera impugnata, la dichiarazione di inesistenza del diritto al parcheggio sull'emiciclo e sul viale dei condomini proprietari dei sette fabbricati diversi da Villa Maria Superiore, accertando in favore di questi ultimi il solo diritto al transito pedonale e veicolare;
la dichiarazione di nullità e in subordine di annullamento del capo 4
della delibera condominiale adottata in data 17.03.2016; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le avverse richieste;
prima del Parte_2
conferimento dell'incarico al nominato CTU con comparse di intervento volontario espressamente formulato ex art. 105 2°comma cpc, si costituivano in giudizio anche i
Con condomini e in qualità di Parte_1 CP_5 Controparte_4
proprietari di immobili ricompresi nel condominio di Villa Maria Superiore.
Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica sui luoghi di causa a mezzo dell'ing. che rendeva anche ulteriori chiarimenti in ordine all'elaborato Persona_1
peritale precedentemente depositato. Il giudizio veniva infine definito con la gravata sentenza,
nella quale il giudice di prime cure, condividendo pienamente le conclusioni del CTU e riconoscendo la proprietà esclusiva sull'emiciclo in favore dei soli condomini di Villa Maria
Superiore nonchè la proprietà esclusiva sul viale e sul cortile in favore dei soli condomini di
Villa Maria Superiore e Villa Maria Inferiore, dichiarava: la nullità del capo 4 della delibera impugnata;
l'inesistenza del diritto di parcheggio sull'emiciclo per i condomini dei sette
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. Parte_6
NAPOLI + 13
[...] edifici diversi da Villa Maria Superiore;
l'esistenza del solo diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul viale in favore dei condomini degli altri sei edifici diversi da Villa
Maria Superiore e Villa Maria Inferiore;
rigettava tutte le altre domande e previa compensazione delle spese di lite nella misura del 50% condannava il Parte_2
al pagamento del residuo 50% delle spese in favore degli attori e degli interventori,
[...]
ponendo le spese della ctu per il 50% a carico di attori ed interventori e per il restante 50% a carico del convenuto. Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello originario Parte_1
interventore volontario in primo grado.
6. Prima di procedere alla disamina del merito della controversia, deve rilevarsi che l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli è stata proposta in via autonoma ed esclusiva dal solo interventore volontario adesivo mentre gli altri due Parte_1
originari interventori volontari adesivi e non si sono Controparte_4 CP_5
costituiti in questa fase di giudizio.
In linea generale, a norma dell'art. 105 cpc ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto oppure un diritto dipendente dal titolo dedotto nel medesimo processo, oppure solo per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi abbia un proprio interesse.
Nelle ipotesi di intervento volontario principale è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti, relativa allo stesso oggetto sostanziale;
in tali casi, il terzo fa valere un diritto proprio contrastante con quello di tutte le altre parti, sicchè l'eventuale accoglimento della domanda dell'interventore principale risulta incompatibile con l'accoglimento delle domande delle altre parti principali.
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in NAPOLI + 13
[...] Diversamente, nelle ipotesi di intervento volontario adesivo autonomo (o litisconsortile)
l'interveniente, pur aderendo alle ragioni di una parte, esercita in giudizio un diritto proprio nei confronti dell'attore oppure nei confronti del convenuto;
in tali casi, pertanto, pur realizzandosi una sostanziale convergenza fra gli interessi dell'interventore e quelli di una delle altre parti principali, il terzo esercita pur sempre un'azione autonoma tant'è che, una volta intervenuto nel giudizio, acquista la qualità di parte, della quale possiede tutti i poteri processuali. In tali casi, in virtù della diversità dei rapporti giuridici configuranti una connessione di cause scindibili ed indipendenti tra loro, risulta possibile l'impugnazione limitatamente ad uno solo di tali rapporti ed il contestuale passaggio in giudicato delle statuizioni relative agli altri, così come l'eventuale estinzione del rapporto tra alcune parti del processo non incide in alcun modo sul rapporto riguardante il terzo intervenuto nel giudizio.
Infine, nell'intervento volontario adesivo dipendente, disciplinato dall'art. 105 comma 2 cpc il terzo, quando vi ha un proprio interesse, interviene in un processo pendente tra altri soggetti per sostenere le ragioni di una delle parti sulla base degli stessi titoli e con le stesse motivazioni, conseguendo così il vantaggio di vedere analizzata la propria posizione in modo contestuale alle altre, evitando possibili contrasti tra giudicati. E' tuttavia evidente che in questo tipo di intervento il terzo, pur acquisendo la qualità di parte, vede i propri poteri processuali limitati dall'ambito delle domande e delle eccezioni già svolte dalla parte adiuvata,
ragion per cui l'interveniente volontario adesivo dipendente non può compiere atti di disposizione del diritto, né tantomeno atti di impulso volti a far proseguire il processo (ad esempio: impugnazione) in caso di rinuncia delle parti principali.
Riassunti così gli elementi che caratterizzano i diversi tipi di intervento di terzi in giudizio, si osserva che, sebbene nella comparsa di costituzione in primo grado l'odierno appellante abbia
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / CONDOMINIO Parte_1 PARCO MARIA in NAPOLI + 13 dichiarato di intervenire in giudizio ai sensi dell'art. 105 2 comma cpc - dunque in qualità di interventore volontario adesivo dipendente - considerato il contenuto del diritto esercitato,
detto intervento debba più correttamente qualificarsi come intervento volontario adesivo autonomo o litisconsortile. Sul punto vale richiamare una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, che ha ribadito il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. i singoli condomini possono costituirsi volontariamente mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo
autonomo, con la facoltà dunque di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore;
un siffatto intervento risulta tuttavia ammesso solo nei casi in cui i condomini siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza (così Cass. 22.07.2022 n. 22952); nel caso di specie, non si è verificata alcuna decadenza in danno del singolo condomino, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della delibera assembleare impugnata, vizio deducibile in ogni tempo e da chiunque vi abbia interesse (così Cass. Sez. Un. 14.04.2021 n. 9839)
Acclarata in via preliminare la legittimità dell'impugnazione spiegata dal terzo Pt_1
originario interventore volontario litisconsortile, è possibile ora procedere alla disamina dei motivi sui quali è stata fondata l'impugnazione.
7. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà tra la parte motiva e quella dispositiva, nonché la violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda diretta ad accertare l'inesistenza del diritto di proprietà dei condomini di Villa Maria Inferiore sul viale oggetto di causa.
8. Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione in sentenza degli artt. 922 e
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. Parte_6
MARIA in NAPOLI + 13
[...] 1117 cc, sostenendo che nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure abbia
CP_1 riconosciuto il diritto di proprietà del viale e del cortile in favore dei condomini di Maria
Inferiore, nonostante la mancanza di specifiche indicazioni in tal senso rilevabili dagli atti di acquisto e nonostante il deposito in atti di documentazione di contenuto opposto.
Più precisamente, l'appellante sostiene che tutto l'impianto della sentenza sia stato fondato sul presupposto che Villa Maria Superiore e Villa Maria Inferiore abbiano da sempre condiviso il viale oggetto di causa;
ed invece, trattandosi di due distinti corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti, il detto presupposto deve ritenersi non soltanto errato, ma evidentemente smentito dalla domanda riconvenzionale formulata dai condomini di Villa
Maria Inferiore, avente ad oggetto l'accertamento di una pretesa usucapione e, come tale,
contenente una implicita ammissione dell'altruità del viale. L'appellante ribadisce inoltre che i condomini di Villa Maria Inferiore non abbiano mai manifestato alcun interesse alla comproprietà del viale, avendo un proprio ed autonomo accesso al fabbricato dalla prospiciente via Tasso, precisando che l'errore contenuto nella ctu, riverberatosi poi nella sentenza, sia costituito dall'aver ritenuto che l'atto di compravendita del Persona_2
19.04.1906, con il quale era iniziata la frammentazione dell'originaria intera proprietà, avesse disposto una “condivisione” del viale tra i proprietari di Villa Maria Inferiore e quelli di Villa
Maria Superiore, nonostante all'epoca del detto atto pubblico risultasse edificata soltanto quest'ultima. In altre parole, l'appellante sostiene che, essendo provato per tabulas che originariamente il viale era di pertinenza esclusiva di Villa Maria Superiore di proprietà di
, la circostanza che la stessa fosse successivamente divenuta Parte_7 Parte_7
proprietaria anche Villa Maria Inferiore costruita dal marito , non consente Persona_3
di “traslare” il diritto di proprietà sulle pertinenze della prima in favore della seconda,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. BUONOMO DOMENICO / CONDOMINIO PARCO MARIA in NAPOLI + 13 trattandosi di fabbricati diversi, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale. Aggiunge inoltre l'appellante che la donazione di porzioni di immobili ricompresi in Villa Maria Inferiore, eseguita da in favore delle figlie Parte_7 Parte_8
CP_2 e senza la costituzione di una servitù di passaggio sul viale, sia stata erroneamente Per_4
interpretata - prima dal CTU e successivamente dal Tribunale - come circostanza che conferma l'avvenuto trasferimento in favore delle donatarie del diritto di proprietà sul viale;
circostanza che invece può essere “diversamente spiegata” come la evidente inutilità di trasferire diritti sul viale, avendo la stessa Villa Maria Inferiore un accesso diretto dalla via
Tasso. L'appellante sostiene infine che la disposizione di cui all'atto pubblico per notaio dell'08.11.1925, con la quale aveva donato alla figlia il Per_5 Parte_7 Parte_8
lastrico del fabbricato Villa Maria Inferiore, autorizzando l'accesso ed il transito sul viale privato per il trasporto dei materiali per la costruzione, debba interpretarsi come una disposizione di carattere precario e temporaneo, che induce pertanto ad escludere fermamente l'avvenuto trasferimento della proprietà del viale in capo ai danti causa dei condomini di Villa
Maria Inferiore.
9. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia qualificato “domande nuove” le conclusioni riportate ai punti sub. 3, 4 e 5 della sua comparsa conclusionale,
trattandosi invece, a suo dire, di richieste ammissibili perchè fondate sulla medesima causa
petendi e relative allo stesso petitum dell'oggetto principale del giudizio.
10. Tutte le doglianze innanzi indicate, fatte oggetto di disamina congiunta per la loro
stretta connessione in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Invero, tutti i motivi di gravame sui quali è fondata l'impugnazione del risultano Pt_1
accomunati dalla presupposta erroneità della consulenza tecnica e delle relative conclusioni,
10
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / Parte_1 Parte_2 PARCO MARIA in NAPOLI + 13 condivise invece dal giudice di prime cure ed utilizzate per consolidare l'impianto logico -
giuridico dell'intera motivazione della sentenza.
Per vero, nel corso dell'istruttoria di primo grado - in particolare in occasione delle osservazioni alla bozza della ctu formulate dall'ing. , ctp del convenuto e Persona_6 Parte_2
dall'arch. , ctp degli attori - entrambi i tecnici di parte avevano Persona_7
sostanzialmente condiviso le conclusioni raggiunte dal CTU ing. in ordine alla Per_1
realizzazione degli immobili del detto complesso residenziale ed alla individuazione degli spazi di pertinenza di ciascun fabbricato;
l'arch. aveva soltanto precisato che, tenuto Per_7
conto che i condomini di VMI avevano sempre avuto a disposizione un proprio accesso da via
Tasso e non da viale, tra Villa Maria Superiore e Villa Maria Inferiore doveva ritenersi
“condiviso” solo il transito e non anche la proprietà del viale e del cortile.
Tanto precisato, non può non rilevarsi che la più recente giurisprudenza è consolidata nell'affermare che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio,
ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento - come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c. - costituiscono argomentazioni difensive di carattere tecnico-giuridico,
che possono essere formulate anche per la prima volta nella comparsa conclusionale o in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (così Cass. Sez. Un., n. 5624 del 21/02/2022).
In virtù dei principi di diritto affermati in subiecta materia e con le precisazioni innanzi indicate, non v'è dubbio che le contestazioni rivolte alla consulenza tecnica di ufficio siano dunque ammissibili anche in grado di appello, purchè i motivi di contestazione si traducano
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in NAPOLI + 13
[...] nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non si limitino a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, ma siano invece mirati ad evidenziare gli errori tecnici commessi dal consulente.
Ciò posto, nel caso di specie i motivi di gravame formulati dall'appellante, pur manifestando un ampio dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte dall'ausiliario, non individuano affatto
“vizi effettivi” dell'elaborato peritale, ma si sostanziano in una diversa lettura ed in una
differente interpretazione delle clausole degli atti pubblici costituenti l'impianto sul quale è
stata fondata la relazione tecnica dell'ing. Per_1
Ed infatti, la prima doglianza dell'appellante relativa all'errato riconoscimento di un diritto di comproprietà sul viale e sul cortile in favore dei condomini di Villa Maria Inferiore, pur ampiamente articolata e descritta, non indica e non richiama puntuali elementi di fatto e di diritto che consentano di riconoscere validità e fondatezza ad una ricostruzione della vicenda in termini differenti da quelli indicati dal CTU.
Allo scopo di definire in maniera univoca la consistenza immobiliare di ” e di CP_12
individuare l'origine della differenziazione tra “Villa Maria Superiore” e “Villa Maria
Inferiore”, l'ing. ha infatti ricostruito gli atti di trasferimento immobiliare a far Per_1
tempo dall'atto di compravendita per notaio del 15.09.1924, accertando che in Per_8
nessuno degli atti notarili successivamente rogati i fabbricati realizzati risultano così
denominati; il CTU ha accertato inoltre che la differente denominazione risulta adottata in occasione della redazione delle tabelle millesimali avvenuta nel 1956 a cura dell'ing. Per_9
il quale, avendo necessità di creare tabelle di scala per i singoli fabbricati, aveva finito per utilizzare un nome differente per ciascuna delle due palazzine. Sulla scorta di tali premesse, il
CTU ha pertanto desunto che la denominazione di ” doveva ritersi identificativa CP_12
12
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in NAPOLI + 13
[...] di entrambi corpi di fabbrica successivamente denominati “Villa Maria Superiore” e “Villa
Maria Inferiore”; conclusione che risulta avvalorata dalla circostanza che il lastrico solare della palazzina inferiore era sempre stato indicato come “parte di ”. CP_12
Ebbene, le risposte fornite dal CTU ai quesiti posti dal Tribunale ed alle osservazioni dei consulenti delle parti, richiamate e condivise dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, risultano condivisibili anche in questa sede, poiché costituiscono il frutto di un lavoro di ricostruzione storica, giuridica e tecnica estremamente accurato, rispetto al quale l'impugnazione non è stata in grado di rilevare alcun fondato vizio.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, nella sentenza impugnata non si evidenzia alcun contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva, né tanto meno alcuna omessa pronuncia sulla domanda diretta ad accertare l'inesistenza di diritti dei condomini di
Villa Maria Inferiore sul viale oggetto di causa. Ed infatti, sulla scorta della documentazione agli atti e degli accertamenti tecnici eseguiti sui luoghi di causa, il giudice di prime cure ha indicato in maniera espressa le circostanze che lo hanno indotto a condividere le conclusioni del CTU sulla comproprietà del viale in capo sia ai condomini di Villa Maria Superiore che a quelli di Villa Maria Inferiore;
circostanze che, non risultando validamente smentite dalle contestazioni dell'appellante, consentono il rigetto della prima doglianza per evidente infondatezza.
Ad analoga sorte non può che soggiacere anche la seconda doglianza, avente ad oggetto il contestato riconoscimento in favore dei condomini di Villa Maria Inferiore della
“comproprietà sul viale e sul cortile” dei due fabbricati.
Anche in tale caso, infatti, le statuizioni impugnate risultano fondate su atti pubblici e documenti fatti oggetto di interpretazione letterale, sistematica e logico-giuridica accurata e
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[...] coerente da parte del consulente e del Tribunale;
le statuizioni rese in primo grado non appaiono pertanto in alcun modo scalfite dalle contestazioni dell'appellante che, fondandosi su una interpretazione differente degli stessi documenti e non supportate da convincenti elementi di segno opposto, appaiono inidonee a superare gli esiti del solido impianto rinveniente dall'istruttoria del primo grado.
Va disattesa, infine, anche la doglianza di cui al terzo motivo di gravame, con la quale l'appellante ha lamentato l'omessa motivazione del rigetto delle domande formulate sub. 3, 4
e 5 della comparsa conclusionale, qualificate dal Tribunale come “domande nuove”.
Invero, nella comparsa conclusionale del 01.06.2020 l'avv. ha formulato, fra l'altro, Pt_1
le seguenti richieste: “3. accertare e dichiarare che i proprietari dei fabbricati che hanno
accesso esclusivo dal predetto viale, con esclusione di quelli afferenti quello a Sud della
predetta “Villa Maria” Superiore che dispone di autonomo ed indipendente accesso
contraddistinto dal civico n. 113 della prospiciente Via Tasso, godono di limitate e
proporzionate servitù di passaggio; 4. accertare e dichiarare che la disponibilità a consentire
temporaneamente l'accesso ad una porzione del predetto viale illo tempore accordata al
donatario dei lastrici solari del fabbricato a Sud della “ ” Superiore all'esclusivo CP_12
fine di permettere il trasporto dei materiali edili per la realizzazione della sopraelevazione, si
è definitivamente esaurita ed ha, comunque, perduto ogni efficacia con il raggiungimento dello
scopo; 5. accertare e dichiarare, per l'effetto, che i proprietari di tutte le singole unità
immobiliari afferenti il predetto fabbricato a Sud della “Villa Maria” Superiore, non godono
di alcun diritto, reale e non, sul predetto viale che dalla Via Tasso conduce a quest'ultima,
disponendo del proprio autonomo ed indipendente accesso contraddistinto dal civico n. 113
della prospiciente Via Tasso”.
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[...] Orbene, rilevato che le domande giudiziali riportate nella comparsa conclusionale risultano più
numerose ed evidentemente differenti rispetto a quelle già formulate nella comparsa di intervento volontario del 26.06.2017 (di contenuto analogo a quelle formulate dagli attori),
deve concludersi che le suindicate richieste siano state correttamente disattese dal giudice di prime cure perché tardivamente proposte.
Ed infatti, l'art 190 comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali debbano contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che l'ambito obiettivo della controversia, come precisato nella fase istruttoria, non venga alterato nella fase decisionale del procedimento, pregiudicando i diritti di difesa della controparte.
Ora, sebbene la giurisprudenza sia concorde nell'affermare che tale norma non impedisca alla parte di esporre nella comparsa conclusionale, senza aggiunte o modifiche alle conclusioni precisate in precedenza e soprattutto senza addurre nuovi fatti, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti(così Cass. ord. n. 11547 del 02/05/2019),
nel caso di specie risulta evidente la proposizione nella comparsa conclusionale dell'appellante di domande nuove, ovvero con petitum e causa petendi differenti dalle domande precedentemente formulate in giudizio.
L'evidente novità delle surrichiamate domande, spiegate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, consente dunque di ritenere corretta, condivisibile e meritevole di conferma la statuizione di rigetto, già formulata dal giudice di prime cure.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione è totalmente infondata e va disattesa. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. Parte_9
+ 13
[...] spese del presente grado in favore del Condominio Parco Maria in Napoli, in persona dell'amministratore p.t., con distrazione in favore dell'avv. Renata Riccio, dichiaratasi anticipataria, nonchè in favore di e ed infine in favore di CP_1 Controparte_2
, e con distrazione in favore Parte_3 Controparte_3 Parte_4
dell'avv. Paola Guadagni, dichiaratasi anticipataria.
La relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M.
55/14 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile, per le fasi studio, introduttiva e decisionale del presente grado.
12. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante,
in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello avverso la sentenza n.
5579/2020 resa dal Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna a pagare in favore del Condominio Parco Maria in Parte_1
Napoli, in persona dell'amministratore p.t., le spese del grado, che liquida in € 3.473,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, da attribuire all'avv. Renata Riccio, dichiaratasi anticipataria;
3- condanna a pagare in favore di e Parte_1 Parte_10 CP_2
le spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre
[...]
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 3501/2020 R.G. / Parte_1 Parte_2
in NAPOLI + 13
[...] rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4- condanna a pagare in favore di , Parte_1 Parte_3 Controparte_21
e le spese del grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi
[...] Controparte_22
professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Paola Guadagni, dichiaratasi anticipataria;
5- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, l'11.12.2024
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Rosaria Papa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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