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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMENO LAURA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMENO LAURA CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 420/2022 TRIBUNALE DI
LECCO pubblicata il 21.07.2022
1) disporre che nessun assegno di mantenimento venga più corrisposto dal SI. al figlio CP_1 Per_1 diventato economicamente autosufficiente
2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario Per_2 entro il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo (16.05.2025), essendo anche lui entrato nel mondo del lavoro come aiuto cameriere. Fino a quel momento, il SI. CP_1 si impegnerà a pagare per anche le spese straordinarie nella misura del 70%, così come previsto e Per_2 stabilito dalle Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli avvocati di Monza, e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
-Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
- I coniugi dichiarano di esentarsi reciprocamente dal depositare ulteriore documentazione economica che non siano le dichiarazioni dei redditi”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Barzago il 27.04.2003 e dalla Parte_1 CP_1 loro unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...] Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 420/2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Per_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto da reputarsi conforme al loro interesse e a quello preminente del figlio ancora minorenne. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 420/2022 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 7.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1664/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMENO LAURA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMENO LAURA CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 420/2022 TRIBUNALE DI
LECCO pubblicata il 21.07.2022
1) disporre che nessun assegno di mantenimento venga più corrisposto dal SI. al figlio CP_1 Per_1 diventato economicamente autosufficiente
2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario Per_2 entro il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo (16.05.2025), essendo anche lui entrato nel mondo del lavoro come aiuto cameriere. Fino a quel momento, il SI. CP_1 si impegnerà a pagare per anche le spese straordinarie nella misura del 70%, così come previsto e Per_2 stabilito dalle Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli avvocati di Monza, e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
-Compensare integralmente tra le parti le spese di lite
- I coniugi dichiarano di esentarsi reciprocamente dal depositare ulteriore documentazione economica che non siano le dichiarazioni dei redditi”.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a Barzago il 27.04.2003 e dalla Parte_1 CP_1 loro unione sono nati due figli, nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...] Per_1 Per_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 420/2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19/12/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Per_1
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto da reputarsi conforme al loro interesse e a quello preminente del figlio ancora minorenne. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 420/2022 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 7.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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