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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1126 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato SICILIANO GUIDO Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avvocato FALVO FABRIZIO Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: contratto preliminare – inadempimento -risoluzione contrattuale
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo dichiararsi la risoluzione di diritto della scrittura privata del 21.12.2019 in
[...] danno e per responsabilità esclusiva della stessa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del doppio della somma da lui versata a titolo di caparra - pari ad euro 20.000,00- nonché al risarcimento del danno emergente e lucro cessante, quantificato in euro 5.100,00, per il mancato rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi.
L'attore ha, in particolare, dedotto che nel luglio 2019, su proposta di , aveva Controparte_1 deciso di acquistare la rivendita di tabacchi n° 6 e la ricevitoria lotto n° 1582 sita in Torano Castello
e che poiché la rivendita necessitava di essere “accoppiata” con una licenza comunale, avevano essi convenuto che la sottoscrizione del relativo contratto di compravendita sarebbe stata effettuata allorquando la avesse formalizzato la suddetta licenza. CP_1
L'attore ha inoltre precisato di aver abbandonato le trattative pendenti con altro soggetto - Per_1
- per perseguire la più vantaggiosa offerta della
[...] CP_1
Ha dedotto, ancora, l'attore che in data 18.11.2019 le parti avevano sottoscritto un contratto di comodato gratuito a favore della relativo a una porzione del magazzino – 40 mq- in cui egli CP_1 esercitava l'attività di bar, con l'accordo che, nel mentre, si sarebbe proceduto a formalizzare la vendita del tabacchino.
Il ha rappresentato poi che, in esecuzione dell'accordo, la rivendita n. 6 era stata trasferita Pt_1 nell'attività da egli gestita al fine di evitare che la stessa andasse perenta per mancata continuità, considerato che il tabacchino era chiuso da diversi anni. Ha inoltre precisato che detto trasferimento aveva comportato la soppressione del patentino che autorizzava la rivendita di tabacchi presso la propria attività.
Ha aggiunto, ancora, che le parti avevano concordato il versamento della somma di euro 10.000,00 in contanti, con versamenti di euro 1.000,00 cadauno a cadenza quindicinale, sino al raggiungimento della somma e che in data 21.12.2019, avendo raggiunto la somma concordata ed essendosi nel frattempo formalizzata (a far data del 04.12.2019) la licenza comunale per vendita di articoli da regalo e fumatori necessaria per poter richiedere ai l'assegnazione della rivendita in parola Parte_2 per continuità, lui e la avevano stipulato una scrittura privata con la quale la convenuta si era CP_1 impegnata a vendergli tutte le proprie attività. L'attore ha rappresentato che in detta scrittura privata le parti avevano dato atto dell'avvenuto versamento, a titolo di acconto sul dovuto, della somma di euro 10.000, prevedendo altresì che tutte le spese necessarie al trasferimento della proprietà sarebbero rimaste in capo al e che fino alla cessione definitiva dell'attività, il ricavato netto delle vendite Pt_1 sarebbe stato ripartito nella misura del 50 % pro capite tra la cessionaria e l'acquirente, con oneri di gestione (es. ordine e ritiro sigarette) a carico dell'acquirente.
Ha dedotto, infine, l'attore che la diffidata ad adempiere all'obbligo di trasferimento della CP_1 proprietà della rivendita di tabacchi con missiva del 07.08.2020, aveva disconosciuto la firma da lei apposta in calce alla scrittura privata ed il contenuto della stessa, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti.
ha, quindi, così concluso: “Voglia il Tribunale dichiarare la risoluzione di diritto del Parte_1 contratto - scrittura privata del 21.12.2019 in danno e per responsabilità esclusiva della sig.ra
. E per l'effetto condannare la medesima alla restituzione del doppio della Controparte_1 somma versata dall'attore pari ad € 20.000,00, oltre ad € 5.100,00 a titolo di danno emergente e lucro cessante in relazione al mancato rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi”.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per non avere ella ricevuto l'invito alla mediazione, e comunque contestandone la fondatezza nel merito. Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento di euro 15.000,00 quale indennizzo per la mancata apertura della rivendita n. 6 nel periodo compreso tra ottobre 2020 e giugno 2021.
La convenuta ha, nel merito, contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice sostenendo che dopo aver appreso dall'Ufficio dei Monopoli la necessità di trasferire la Ricevitoria e Tabaccheria a seguito del decesso del titolare della licenza (il nonno , era stata convinta da Persona_2 Per_3
– padre dell'attore e amico del marito - a chiedere ai il trasferimento per
[...] Parte_2
l'esercizio del tabacchi e della ricevitoria lotto presso il “Bar Genux”, intestato al figlio
[...]
. Ha quindi rappresentato che le parti, a tal fine, avevano concluso un contratto di comodato Pt_1
d'uso gratuito dei locali del bar e che, ottenuta l'autorizzazione al trasferimento, era stata avviata l'attività. La ha lamentato che la convivenza all'interno dei locali era stata sin da subito CP_1 ostacolata dal e dal di lui fratello – nominati assistenti alla vendita su indicazione di Pt_1 Persona_3
- i quali si comportavano come se fossero i proprietari del tabacchi, impedendole di gestire l'attività, tanto da negarle le chiavi per accedervi. Ha inoltre precisato che, sebbene il contratto di comodato fosse ad uso gratuito, era stata costretta a corrispondere al il 50% dell'aggio su sigarette e gioco Pt_1 del lotto. Ha dedotto, ancora, che per oltre otto mesi (dal 18.10.2020 al 29.06.2021) non aveva potuto accedere ai locali a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica – circostanza, questa, che le aveva impedito l'esercizio della propria attività con conseguente perdita economica di cui ha chiesto ristoro in via riconvenzionale.
Infine, la ha contestato l'esistenza della scrittura privata del 21.12.2019, disconoscendo CP_1
l'autografia della firma ed il contenuto.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale di: “Dichiarare la improcedibilità della domanda;
in subordine, rigettare le domande attoree per i motivi esposti;
in via riconvenzionale, condannare il sig.
[...]
, al risarcimento in favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 Pt_1 Controparte_1 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per la mancata apertura della rivendita n.6), nel periodo indicato in atti”.
All'esito dell'istruttoria, svolta con l'escussione dei testi ammessi, l'interrogatorio delle parti e l'espletamento di ctu grafologica, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata ricezione dell'invito alla mediazione, formulata dalla convenuta.
È infatti depositato in atti il verbale di mediazione del 05.11.2020, nel quale si dà atto che l'invito alla mediazione è stato regolarmente notificato a , con raccomandata in Controparte_1 giacenza per mancato ritiro dal 26.10.2020. La notifica deve dunque ritenersi ritualmente compiuta, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che l'invito alla mediazione produce i suoi effetti, ai fini della procedibilità della domanda, anche nel caso in cui il destinatario non provveda al ritiro dell'atto e la raccomandata resti in giacenza presso l'ufficio postale.
Deve pertanto ritenersi regolarmente esperito il tentativo di mediazione e, conseguentemente, infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta.
Nel merito, è fondata la domanda attorea di risoluzione della scrittura privata del 21.12.2019 per inadempimento di . Controparte_1
All'esito della compiuta istruttoria deve ritenersi, infatti, accertato che, in data 21.12.2019, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata con la quale la si è impegnata a cedere al CP_1 Parte_1 la propria attività di rivendita tabacchi n. 6, ricevitoria del gioco del lotto n. CS/1582 ed altra licenza comunale per la vendita di articoli da regalo e per fumatori al prezzo complessivo di euro 70.000.
La scrittura, prodotta dall'attore, è riconducibile alla convenuta, nonostante il suo disconoscimento da parte della CP_1
E' stata, infatti, espletata ctu grafologica che ha consentito di accertare l'autografia della sottoscrizione sulla scrittura apposta dalla CP_1
Il perito ha risposto in maniera puntuale, coerente e convincente al quesito formulato dal Giudice e le conclusioni dell'elaborato peritale sono condivise poiché fondate sull'attento studio delle scritture di comparazione e sull'esame del saggio grafico assunto dalla convenuta delle cui risultanze l'ausiliare ha dato conto con argomentazioni tecniche esaurienti e logicamente motivate, che non lasciano adito a margini di dubbio in ordine alla genuinità della scrittura oggetto di contestazione, anche a seguito delle osservazioni mosse dalla convenuta a cui il ctu ha invero fornito puntuale risposta.
Le risultanze istruttorie hanno, inoltre, oggettivamente riscontrato il contenuto dell'accordo contestato che risulta, in concreto, messo in esecuzione.
Dalla lettura della scrittura in discorso, in cui le parti danno atto del versamento da parte del Pt_1 della somma di euro 10.000 a titolo di acconto sulla maggior somma di euro 70.000,00, risulta, in particolare, oltre all'impegno della convenuta alla cessione al della sua attività di rivendita Pt_1 tabacchi e lotto, che le parti hanno concordato che, nelle more delle procedure amministrative necessarie al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, l'attività sarebbe stata esercitata all'interno dei locali del bar gestito dall'attore, e che i proventi dalla stessa derivanti sarebbero stati ripartiti tra le parti nella misura del 50% pro capite. Nel medesimo documento risulta, inoltre, stabilito che tutte le spese funzionali all'attivazione dei servizi (es. spese per le varie autorizzazioni, pagamento del commercialista ecc.) sarebbero state sostenute dal , il quale si è impegnato anche Pt_1 nell'onere di gestione dell'attività (es. ordine e ritiro sigarette). Pur non essendo previsto un termine entro cui concludere il trasferimento di proprietà, nel documento in esame le parti si sono impegnate ad adoperarsi affinché esso avvenisse nel minor tempo possibile.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta infatti che il ha compiutamente eseguito le Pt_1 obbligazioni derivanti dalla scrittura privata.
A tal proposito, è incontestato che il commercialista incaricato per gestire l'attività commerciale della
è stato individuato nel dott. professionista di fiducia di , a CP_1 Persona_4 Parte_1 dimostrazione e conferma del fatto che gli adempimenti di gestione e di natura fiscale erano effettivamente a capo dello stesso – come previsto nella scrittura privata.
E' parimenti incontestato che il padre dell'attore, incaricato dal figlio, ha fornito assistenza e consulenza alla per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie al trasferimento della CP_1 licenza.
Risulta poi per tabulas che, coerentemente a quanto stabilito nella scrittura privata in discorso, la ha nominato, ottenendo le relative autorizzazioni comunali, e il di lui fratello CP_1 Parte_1 quali assistenti alla rivendita (v. doc. nn. 6 e 7, allegato 1 alla citazione attorea), ed è incontestato che ha sostenuto l'onere economico per l'acquisto delle relative marche da bollo da Parte_1 apporre alle istanze. Ancora, risulta versata in atti documentazione da cui emerge che il 12.12.2019 la ha aperto un CP_1 conto corrente presso la Banca Credem, filiale di Rende, accompagnata da quale delegato Persona_3 del figlio e che, in quella sede, la convenuta ha conferito a la delega per poter operare sul Persona_3 conto corrente (documento 8, allegato 1 alla citazione attorea).
La stessa sentita in sede di libero interrogatorio in corso di causa, ha riconosciuto che il , CP_1 Pt_1
“due/tre volte” le ha dato “una parte dell'incasso delle sigarette, precisamente la metà”, coerentemente a quanto stabilito tra le parti nella scrittura privata per cui è causa. Ed ha anche dichiarato che, mentre all'inizio metteva gli incassi dei tabacchi in una cassa separata, “poi” aveva
“iniziato a mettere i soldi delle sigarette nella cassa del bar”, aggiungendo: “Ma non so dirvi il perché” – il perché essendo piuttosto l'accordo di cui alla scrittura, e cioè la ripartizione degli incassi al 50%.
, sentito in qualità di teste nel corso del presente giudizio, ha inoltre confermato Persona_1 che dal maggio 2019, e dunque da prima dell'inizio della trattativa tra le parti odierne, erano in corso trattative tra lui e per la cessione, vendita, acquisto dell'attività commerciale “Bar e Parte_1
Tabacchi” di sua proprietà e che l'attore le aveva poi interrotte: circostanza, questa, che ulteriormente avvalora la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore che non avrebbe avuto motivo di recedere dall'acquisto dal se non per coltivare la più vantaggiosa trattativa con la (il Per_1 CP_1 Per_1 vendeva ad euro 80.000,00 mentre la ad euro 70.000,00). L'attore ha peraltro pure versato in CP_1 atti un documento, denominato: “Manifestazione di interesse per la cessione/vendita/acquisto di attività commerciale” datato 09.05.2019 in cui sono cristallizzate le trattative riferite dal Fazione confermate dal , sottoscritto da e . Per_1 Pt_1 Per_1
L'attore ha infine depositato provvedimento con cui il Direttore dell'Ufficio dei monopoli della
Calabria ha soppresso il patentino n. 203104 per la rivendita di tabacchi e generi di monopolio intestato a in conseguenza del trasferimento della rivendita n. 6 (intestata alla Parte_1 CP_1 presso il bar del (non potendo coesistere presso lo stesso locale due analoghe licenze): ciò che Pt_1 ulteriormente conferma l'esistenza dell'accordo di cui alla scrittura privata odierna non avendo altrimenti avuto alcun senso per il perdere il patentino se non in vista della definitiva Pt_1 acquisizione dell'attività della nelle more trasferita presso il suo bar in virtù del comodato. CP_1
Sul punto si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione della convenuta.
La ha, infatti, sostenuto che , a seguito di subita condanna penale per gravi reati, CP_1 Parte_1 avrebbe perso il patentino in questione così volendo giustificare, oltre alla nullità del contratto per violazione di norme imperative, la soppressione del patentino dell'attore e l stipula del contratto di comodato d'uso gratuito. Invero, dall'allegato casellario giudiziario (depositato dalla risulta che effettivamente il CP_1 [...]
, in data 16.07.2018, è stato condannato per i gravi reati di sequestro di persona in concorso, Pt_1 lesione personale in concorso e violenza privata in concorso (condanne da cui effettivamente discende il divieto di esercizio dell'attività in discorso), ma che ha goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena e non menzione ex art. 175 c.p.
Ebbene, l'art. 6 della legge n. 1293 del 1957 stabilisce, per quel che qui interessa, al comma 1 n. 6, lett. B) che non può gestire generi di monopolio chi abbia “riportato condanne per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.
Nel caso che ci occupa, i reati per cui il ha riportato condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.c. (il Pt_1 processo si è infatti definito con il rito speciale del patteggiamento e l'applicazione concordata della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale rilasciato ad uso dei privati), per quanto gravi (artt. 605, comma 2, 582 e 610 c.p.c), non sono puniti con la pena della “reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre”.
Né rientrano nelle altre previsioni ostative di cui agli artt. 6 e 7 della legge 1293/1957.
Si deve pertanto escludere che tali condanne potessero precludere al la possibilità di mantenere Pt_1
e/o ottenere la titolarità del patentino per la rivendita di tabacchi con la conseguenza che la soppressione del patentino, per come documentato nel relativo provvedimento, non può ricondursi alla commissione dei reati anzidetti.
Tutti gli elementi analizzatati, valutati congiuntamente alla luce del contenuto della scrittura privata e delle risultanze peritali grafologiche, consentono di ritenere provata la stipula dell'accordo tra le parti, con conseguente obbligo per la all'esito della conclusione dell'iter burocratico per il CP_1 trasferimento dell'attività della convenuta stessa, di procedere alla cessione al della sua attività. Pt_1
E confermano il narrato dell'attore che in sede di libero interrogatorio ha così spiegato i termini dell'accordo: “Ricordo che è stata lei” (la “insieme al marito ad intercettare me e mio padre CP_1 chiedendoci di metterci d'accordo e se eravamo disposti a comprare la licenza dello zio perché la licenza della loro famiglia (che era dello zio GU) era inattiva. Raggiunto l'accordo, per riattivare la licenza si è vista “costretta” a chiederci di potersi trasferire da noi in comodato gratuito perché non poteva riattivare la licenza nel locale originario perché di proprietà dello zio che si opponeva all'ingresso della signora nel suo locale con l'attività di tabacchi. La si sarebbe intestata la CP_1 licenza al monopolio per potermela poi vendere. Da agosto, in vista poi della vendita, ogni 15 giorni ho versato 1000 euro alla come caparra fino a quando non si fosse trasferita fino al CP_1 raggiungimento dei 10.000 euro di cui alla scrittura privata. Una volta trasferita la licenza abbiamo redatto la scrittura privata con l'accordo della divisione del 50% dell'incasso totale (lotto e sigarette)”.
Si tratta di narrazione degli eventi coerente e logica rispetto alla condotta delle parti, come emersa in sede giudiziale, che spiega sia la stipula del comodato gratuito che quella successiva del preliminare trasfuso nella scrittura privata immediatamente successiva, seguita all'ottenimento della licenza da parte della CP_1
La versione fornita dalla convenuta – e cioè che le parti si sarebbero fatte “un piacere a vicenda” avendo, in particolare, il “un problema col patentino” – è invece rimasta sfornita di supporto Pt_1 probatorio, essendo peraltro emerso, come detto, che problemi col patentino, almeno per i motivi addotti dalla non ve n'erano. CP_1
Non avendo, quindi, la convenuta, nonostante la formale diffida dell'attore e la formalizzazione di tutte le pratiche burocratiche necessarie per l'incombente, adempiuto all'obbligo di cessione della licenza assunto con la scrittura privata oggetto di causa, ne consegue la declaratoria di inadempimento della convenuta e l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto del 21.12.2019 avanzata da . Parte_1
La va, pertanto, condannata alla restituzione all'attore della somma di euro 10.000,00 dal CP_1
versatale quale acconto sulla maggior somma di euro 70.000,00 stabilita come prezzo per la Pt_1 cessione dell'attività nella scrittura privata, oltre interessi di mora al saggio legale dalla messa in mora al dì del soddisfo.
Il versamento di tale somma è espressamente riconosciuto dalle parti nella scrittura ed è quindi da ritenersi provato.
Non può essere, invece, accolta la richiesta attorea di restituzione del doppio dell'importo, essendo chiaro dalla lettura dell'atto che la somma di euro 10.000,00 era stata data alla non a garanzia CP_1 della successiva stipula del contratto ma quale anticipo sul prezzo stabilito dalle parti per la cessione dell'attività.
Quanto alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, occorre limitarne l'esame alla sola componente del lucro cessante connessa alla perdita del patentino, poiché quest'ultimo è l'unico profilo che risulta oggetto di domanda. La dedotta perdita di chance relativa all'interruzione di altre trattative per l'acquisto della rivendita di tabacchi, pur allegata, non si è, infatti, tradotta in una compiuta richiesta risarcitoria e, dunque, non può essere oggetto di valutazione.
In merito al lucro cessante, l'attore ha prodotto documentazione volta a dimostrare gli introiti derivanti dalla vendita di tabacchi negli anni precedenti, allegando che i ricavi si attestavano annualmente intorno agli euro 1.700,00.
Tuttavia, la scrittura privata oggetto di causa prevede, al punto n. 3, una specifica clausola secondo cui il ricavato netto dell'attività, nelle more della cessione definitiva della stessa, sarebbe stato ripartito tra le parti nella misura del 50% pro capite. Sul punto, il non ha contestato di non aver Pt_1 ricevuto la propria quota, né ha documentato l'effettiva entità del ricavato e della perdita patrimoniale rispetto agli introiti di cui avrebbe potuto beneficiare.
Ne consegue che, in difetto di elementi concreti, certi e specifici da cui poter inferire la perdita derivante dalla soppressione del suo patentino, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.
Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
A prescindere da ogni valutazione nel merito della pretesa, non vi è, infatti, alcuna prova del quantum.
La ha fondato la richiesta risarcitoria sul mancato esercizio dell'attività trasferita presso il bar CP_1 dell'attore per un periodo di circa otto mesi, limitandosi a depositare un prospetto a sua firma relativo agli incassi dell'anno 2020.
In difetto di allegazione di scritture contabili o altra documentazione fiscale o bancaria comprovante l'esistenza e la quantificazione degli introiti effettivamente da lei incassati in una media temporale, non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'entità degli incassi la mera attestazione degli incassi dattiloscritta e sottoscritta dalla convenuta (peraltro riferita ad un solo anno), né di ausilio è la stampa che segue la dichiarazione dattiloscritta che, stante la sua illeggibilità, non consente neppure di identificarne la natura e la provenienza dei dati in essa contenuti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione di valore (compreso tra euro 5.201,00 a 26.000), a tariffa media in ragione della complessità delle questioni trattate (fase di studio euro 919, 00, fase introduttiva euro 777,00, fase istruttoria euro
1.680,00, fase decisionale euro 1.701,00), oltre spese, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa
- dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cui alla scrittura privata del 21.12.2019 per inadempimento di e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla restituzione, Controparte_1 in favore di , della somma di euro 10.000 da quest'ultimo corrisposta a titolo di acconto, Parte_1 oltre interessi legali di mora decorrenti dalla data della diffida ad adempiere (07.08.2020), fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
- condanna alla refusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
, liquidate in euro 5.077,00 per onorari professionali, oltre spese, iva e c.p.a. come per legge, Pt_1 da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, con obbligo di restituzione al di quanto da lui eventualmente anticipato. Pt_1
Cosenza, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo