TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 398/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Ravenna;
Parte_1 opponente
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Garrisi;
[...] opposto
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire “a) accertare e Controparte_2 dichiarare che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di non riveste, né Pt_1 ha mai rivestito, la qualità di Ente Consorziato al per l' CP_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'attribuzione di dieci quote
[...] consortili del per l'Area di Sviluppo Industriale di alla;
c) conseguentemente CP_1 Pt_1 CP_3 accertare e dichiarare che la CCIAA nulla deve al per l'Area di Sviluppo Industriale di CP_1 per quote consortili e, comunque, a qualsiasi titolo o ragione;
d) in ogni caso, accertare e Pt_1 dichiarare che i pagamenti a titolo di quote consortili effettuati dalla CCIAA di in favore del Pt_1 sono indebiti poiché privi di causa Controparte_1 giustificatrice;
e) conseguentemente condannare il di Controparte_1
pagina 1 di 6 a restituire alla , la somma Pt_1 Parte_2 di euro quattrocentroundicimilasettecentosettantatre/dodici o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
f) in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la validità della manifestazione di volontà di cui alla nota
16.12.2016 prot. n. 28792 della di e, conseguentemente, che a far data 01.01.2017 nulla CP_3 Pt_1 deve a qualsiasi titolo o ragione al a qualsiasi titolo o ragione anche per quote CP_1 associative per gli anni dal 2017 in poi;
g) in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto f) che precede, accertare la manifestata volontà della
di di recedere comunque per giusta causa dal e per l'effetto dichiarare CP_3 Pt_1 CP_1 con sentenza la cessazione e/o risoluzione di qualsiasi vincolo consortile a far data dal 01/01/2017; h) con vittoria di spese e competenze di lite oltre iva, cap e rimborso spese gen. 15% come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2022, si costituiva in giudizio il
, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla Camera di Controparte_2
Commercio di nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento Pt_1 in proprio favore della somma di € 412.500,00, oltre interessi, a titolo di contributi consortili dovuti dall'anno 2016 al 2021, con vittoria di spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 04.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non meritano di trovare accoglimento.
Diversamente, la domanda riconvenzionale spiegata dal è fondata e deve essere accolta. CP_2
Anzitutto, va rigettata la domanda con cui la Camera di Commercio di Lecce ha chiesto accertarsi e dichiararsi che la medesima non ha mai rivestito la qualità di Ente consorziato al per l'Area CP_1
, per mancanza di <qualsivoglia deliberazione o, più in generale, Controparte_1 dichiarazione di volontà in merito all'adesione al Consorzio da parte della di . CP_3 Pt_1
Ebbene, in proposito, va rilevato che è la stessa legge a prevedere la partecipazione delle Camere di
Commercio ai Consorzi delle aree di sviluppo industriale.
Infatti, l'art. 2 co. 6 della legge regionale Puglia n. 2/2007 stabilisce testualmente che “partecipano ai
Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di pagina 2 di 6 intervento del , le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e CP_1 agricoltura”, con la conseguenza che, contrariamente a quanto dedotto dall'ente camerale attore, non può affermarsi che <la partecipazione della è indicata, sempre, in termini di “possibilità”>>, CP_3 ovvero che <la volontà del legislatore è quella di consentire una partecipazione al Consorzio su base volontaria>>.
Ciò è confermato indirettamente dalla differente formulazione del comma 7 dell'art. 2 succitato, dal quale si ricava che ad essere facoltativa è la partecipazione delle Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle Organizzazioni cooperative, le quali, secondo quanto previsto dalla legge, “possono partecipare ai Consorzi”.
Ne consegue che la partecipazione della di al della Parte_1 Pt_1 CP_2
Provincia di è prevista ex lege, non rilevando la proferita <mancanza di atti formali di adesione Pt_1 al Consorzio>> (peraltro, non certa, non essendo stato prodotto l'atto costitutivo per Notar Per_1 del 27.10.1961).
[...]
Ancora, va rigettata altresì la domanda con cui la CCIAA di ha chiesto accertarsi e dichiararsi Pt_1
<la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'attribuzione di dieci quote consortili del
[...]
alla per mancanza di atti formali di sottoscrizione di Controparte_1 CP_3 tali quote.
Più nello specifico, parte attrice sostiene di non aver mai aderito formalmente alla proposta di piano di contribuzione contenuta nella deliberazione n. 66/2008, con cui vengono individuate le quote di partecipazione dei vari enti consorziati.
Primariamente, va chiarito che dall'esame della succitata deliberazione si ricava che il numero di quote di ciascun ente viene individuato anche sulla base dell'estensione di ciascun agglomerato, e che, quindi, non risulta irragionevole la scelta di attribuire alla di lo stesso numero di quote CP_3 Pt_1
(10) attribuite alla – nonché al –, svolgendo l'ente camerale le sue Controparte_2 Parte_3 funzioni amministrative, di promozione economica e di regolazione del mercato su tutto il territorio provinciale.
Ciò detto, con riferimento alla contestazione relativa alla mancanza di qualsivoglia atto formale di sottoscrizione delle quote consortili, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'ente camerale attore, risulta dagli atti che la CCIAA di ha regolarmente versato le quote consortili Pt_1 dovute fino all'anno 2015, sicché può ritenersi che la stessa abbia approvato la proposta di piano di contribuzione contenuta nella deliberazione n. 66/2008 per fatti concludenti.
Risulta priva di pregio, in proposito, la considerazione secondo cui <la volontà di un ente pubblico, quale è la , non può essere desunta da fatti concludenti, poiché le determinazioni negoziali, CP_3
pagina 3 di 6 idonee a far sorgere valide obbligazioni in capo a un ente, necessitano di forma scritta ad substantiam>>, atteso che, nel caso di specie, si tratta di una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente (di cui la CCIIA fa parte) che ha determinato in 15 giorni il termine per l'adesione alla proposta e per il versamento dei contributi annuali: il regolare versamento annuale delle quote consortili integra espressamente la fattispecie prevista nella delibera e non può che essere interpretata come accettazione della proposta di contribuzione deliberata dall'assemblea.
Ancora, devono essere rigettate altresì le domande con cui parte attrice chiede accertarsi e dichiararsi
<che i pagamenti a titolo di quote consortili effettuati dalla di Lecce in favore del CP_3 [...]
[dall'anno 2011 all'anno 2016] sono indebiti poiché privi Controparte_1 di causa giustificatrice>>, con conseguente condanna del alla restituzione di tali somme CP_2 in favore della di CP_3 Pt_1
Infatti, è stato accertato in questa sede che la di riveste ex lege la qualità di ente CP_3 Pt_1 consorziato, e che, pertanto, i versamenti effettuati negli anni dalla stessa a titolo di quote consortili non sono indebiti, in quanto trovano la propria causa giustificatrice nella partecipazione dell'ente camerale all'assemblea generale del . CP_1
Non può trovare accoglimento neppure la domanda con cui la CCIAA di ha chiesto accertarsi e Pt_1 dichiararsi la legittimità del recesso esercitato dalla stessa con nota del 16.12.2016, con cui è stato comunicato al che, a far data dal 1.01.2017, i documenti di programmazione dell'ente CP_2 camerale non contemplano più il mantenimento della partecipazione della CCIAA di nella Pt_1 struttura consortile, sul presupposto che <non sembrerebbe più consentita, e comunque non è finanziariamente sostenibile, la partecipazione di questo Ente all'interno del per l'area di CP_1 sviluppo industriale di . Pt_1
Ebbene, va preso atto del fatto che, a differenza degli altri statuti allegati da parte attrice, quello adottato dal non prevede, allo stato, la possibilità per gli enti di Controparte_2 recedere dallo stesso, sicché la manifestazione di volontà espressa dalla di Parte_1 al più può essere ricondotta nella categoria del recesso c.d. determinativo, generalmente Pt_1 ammesso, previo preavviso, anche se non espressamente previsto, nei contratti senza termine, atteso il tendenziale sfavore che l'ordinamento riserva, in generale, ai vincoli di carattere perpetuo.
Tanto chiarito, va rilevato che la suddetta manifestazione di volontà di recesso non può comunque ritenersi produttiva di effetti, in quanto contraddetta dalla circostanza che, dopo la nota del 16.12.2016, la Camera di Commercio di ha continuato a comportarsi di fatto, a pieno titolo, come un ente Pt_1 consorziato.
pagina 4 di 6 Infatti, ex actis si ricava che, dopo la data anzidetta, la di ha partecipato a diverse sedute CP_3 Pt_1 dell'assemblea generale del (precisamente in data 1.08.2017 con delega al dott. CP_1 Per_2
e nelle date del 29.10.2018 - 31.01.2019 - 1.02.2019 con delega al dott. ), e che
[...] Persona_3 ha persino proceduto, pur premettendo di non esservi tenuta, all'individuazione del membro
“espressione delle associazioni degli imprenditori consorziati” nella persona del dott. Persona_4 il quale, con deliberazione assembleare del 29.11.2019, è stato nominato quale quinto componente in quota alla di del Consiglio di Amministrazione del per la durata di 5 anni, CP_3 Pt_1 CP_1 come stabilito dall'art 14 dello Statuto.
Aggiungasi a ciò l'ulteriore circostanza secondo cui, in data 29.10.2018, la Camera di Commercio di col suo voto favorevole, ha contribuito altresì al raggiungimento dell'unanimità per Pt_1
l'approvazione dell'intero piano di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019/2021 negli agglomerati del CP_2
Alla luce di questi elementi, pertanto, la manifestazione di volontà espressa dalla Camera di
Commercio di con nota del 16.12.2016 deve ritenersi inefficace, con la conseguenza che la Pt_1 stessa non può aver determinato il recesso dell'ente camerale dall'organismo consortile, avendo la di continuato a partecipare attivamente alle attività dell'ente consortile, in pieno CP_3 Pt_1 contrasto con la dichiarata volontà di recedere dallo stesso.
Va rilevato, da ultimo, che non può trovare accoglimento neppure la domanda con cui si chiede accertarsi <la manifestata volontà della di di recedere comunque per giusta causa dal CP_3 Pt_1
e per l'effetto dichiarare con sentenza la cessazione e/o risoluzione di qualsiasi vincolo CP_1 consortile a far data dal 01/01/2017>>, non emergendo dagli atti, in alcun modo, la dedotta “giusta causa” e, comunque, non potendo accertarsi e dichiararsi il recesso con decorrenza dal 01.01.2017 vista l'attività partecipativa svolta dalla . CP_3
Infatti, a dispetto di quanto si legge nella nota del 16.12.2016, non risponde al vero che la partecipazione delle Camere di Commercio ai non sia più consentita, atteso che la legge CP_2 regionale n. 2/2007, che disciplina questi ultimi, continua a prevedere tale partecipazione.
Inoltre, il requisito della giusta causa non può ritenersi integrato neppure dalle difficoltà finanziarie dedotte dall'ente camerale, dal momento che la di per fronteggiare tali difficoltà, CP_3 Pt_1 avrebbe potuto proporre all'assemblea generale l'adozione di atti modificativi dello Statuto, in applicazione dell'art. 12 dello stesso, al fine di ottenere, ad esempio, una riduzione delle quote di partecipazione ovvero dell'ammontare dei contributi annuali.
Dunque, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla difesa del la CP_2
di deve essere condannata al pagamento dei contributi dovuti dal 2016 al 2021, pari a € CP_3 Pt_1
pagina 5 di 6 412.500,00, oltre interessi, non avendo mai cessato di essere ente consorziato, attesa l'inefficacia della manifestazione di volontà di recesso espressa con nota del 16.12.2016.
In ultima istanza, va chiarito che la di è tenuta al pagamento delle somme anzidette a CP_3 Pt_1 prescindere dallo stato di predissesto in cui versa il in quanto ente consorziato tenuto al CP_2 versamento delle quote consortili.
In definitiva, le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento, invece la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la di al pagamento, in favore del , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 della somma pari a € 412.500,00, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di contributi consortili dall'anno 2016 all'anno 2021;
- condanna la Camera di Commercio di Lecce al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 12.000,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Garrisi dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolo Ravenna;
Parte_1 opponente
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Garrisi;
[...] opposto
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire “a) accertare e Controparte_2 dichiarare che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di non riveste, né Pt_1 ha mai rivestito, la qualità di Ente Consorziato al per l' CP_1 Controparte_1
b) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'attribuzione di dieci quote
[...] consortili del per l'Area di Sviluppo Industriale di alla;
c) conseguentemente CP_1 Pt_1 CP_3 accertare e dichiarare che la CCIAA nulla deve al per l'Area di Sviluppo Industriale di CP_1 per quote consortili e, comunque, a qualsiasi titolo o ragione;
d) in ogni caso, accertare e Pt_1 dichiarare che i pagamenti a titolo di quote consortili effettuati dalla CCIAA di in favore del Pt_1 sono indebiti poiché privi di causa Controparte_1 giustificatrice;
e) conseguentemente condannare il di Controparte_1
pagina 1 di 6 a restituire alla , la somma Pt_1 Parte_2 di euro quattrocentroundicimilasettecentosettantatre/dodici o quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo;
f) in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare la validità della manifestazione di volontà di cui alla nota
16.12.2016 prot. n. 28792 della di e, conseguentemente, che a far data 01.01.2017 nulla CP_3 Pt_1 deve a qualsiasi titolo o ragione al a qualsiasi titolo o ragione anche per quote CP_1 associative per gli anni dal 2017 in poi;
g) in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto f) che precede, accertare la manifestata volontà della
di di recedere comunque per giusta causa dal e per l'effetto dichiarare CP_3 Pt_1 CP_1 con sentenza la cessazione e/o risoluzione di qualsiasi vincolo consortile a far data dal 01/01/2017; h) con vittoria di spese e competenze di lite oltre iva, cap e rimborso spese gen. 15% come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.04.2022, si costituiva in giudizio il
, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla Camera di Controparte_2
Commercio di nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento Pt_1 in proprio favore della somma di € 412.500,00, oltre interessi, a titolo di contributi consortili dovuti dall'anno 2016 al 2021, con vittoria di spese.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
All'udienza del 04.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande formulate da parte attrice sono infondate e non meritano di trovare accoglimento.
Diversamente, la domanda riconvenzionale spiegata dal è fondata e deve essere accolta. CP_2
Anzitutto, va rigettata la domanda con cui la Camera di Commercio di Lecce ha chiesto accertarsi e dichiararsi che la medesima non ha mai rivestito la qualità di Ente consorziato al per l'Area CP_1
, per mancanza di <qualsivoglia deliberazione o, più in generale, Controparte_1 dichiarazione di volontà in merito all'adesione al Consorzio da parte della di . CP_3 Pt_1
Ebbene, in proposito, va rilevato che è la stessa legge a prevedere la partecipazione delle Camere di
Commercio ai Consorzi delle aree di sviluppo industriale.
Infatti, l'art. 2 co. 6 della legge regionale Puglia n. 2/2007 stabilisce testualmente che “partecipano ai
Consorzi i Comuni, le Province, le Comunità montane nei cui territori siano localizzate le aree di pagina 2 di 6 intervento del , le corrispondenti Camere di commercio, industria, artigianato e CP_1 agricoltura”, con la conseguenza che, contrariamente a quanto dedotto dall'ente camerale attore, non può affermarsi che <la partecipazione della è indicata, sempre, in termini di “possibilità”>>, CP_3 ovvero che <la volontà del legislatore è quella di consentire una partecipazione al Consorzio su base volontaria>>.
Ciò è confermato indirettamente dalla differente formulazione del comma 7 dell'art. 2 succitato, dal quale si ricava che ad essere facoltativa è la partecipazione delle Associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle Organizzazioni cooperative, le quali, secondo quanto previsto dalla legge, “possono partecipare ai Consorzi”.
Ne consegue che la partecipazione della di al della Parte_1 Pt_1 CP_2
Provincia di è prevista ex lege, non rilevando la proferita <mancanza di atti formali di adesione Pt_1 al Consorzio>> (peraltro, non certa, non essendo stato prodotto l'atto costitutivo per Notar Per_1 del 27.10.1961).
[...]
Ancora, va rigettata altresì la domanda con cui la CCIAA di ha chiesto accertarsi e dichiararsi Pt_1
<la nullità, invalidità e/o inefficacia dell'attribuzione di dieci quote consortili del
[...]
alla per mancanza di atti formali di sottoscrizione di Controparte_1 CP_3 tali quote.
Più nello specifico, parte attrice sostiene di non aver mai aderito formalmente alla proposta di piano di contribuzione contenuta nella deliberazione n. 66/2008, con cui vengono individuate le quote di partecipazione dei vari enti consorziati.
Primariamente, va chiarito che dall'esame della succitata deliberazione si ricava che il numero di quote di ciascun ente viene individuato anche sulla base dell'estensione di ciascun agglomerato, e che, quindi, non risulta irragionevole la scelta di attribuire alla di lo stesso numero di quote CP_3 Pt_1
(10) attribuite alla – nonché al –, svolgendo l'ente camerale le sue Controparte_2 Parte_3 funzioni amministrative, di promozione economica e di regolazione del mercato su tutto il territorio provinciale.
Ciò detto, con riferimento alla contestazione relativa alla mancanza di qualsivoglia atto formale di sottoscrizione delle quote consortili, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'ente camerale attore, risulta dagli atti che la CCIAA di ha regolarmente versato le quote consortili Pt_1 dovute fino all'anno 2015, sicché può ritenersi che la stessa abbia approvato la proposta di piano di contribuzione contenuta nella deliberazione n. 66/2008 per fatti concludenti.
Risulta priva di pregio, in proposito, la considerazione secondo cui <la volontà di un ente pubblico, quale è la , non può essere desunta da fatti concludenti, poiché le determinazioni negoziali, CP_3
pagina 3 di 6 idonee a far sorgere valide obbligazioni in capo a un ente, necessitano di forma scritta ad substantiam>>, atteso che, nel caso di specie, si tratta di una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente (di cui la CCIIA fa parte) che ha determinato in 15 giorni il termine per l'adesione alla proposta e per il versamento dei contributi annuali: il regolare versamento annuale delle quote consortili integra espressamente la fattispecie prevista nella delibera e non può che essere interpretata come accettazione della proposta di contribuzione deliberata dall'assemblea.
Ancora, devono essere rigettate altresì le domande con cui parte attrice chiede accertarsi e dichiararsi
<che i pagamenti a titolo di quote consortili effettuati dalla di Lecce in favore del CP_3 [...]
[dall'anno 2011 all'anno 2016] sono indebiti poiché privi Controparte_1 di causa giustificatrice>>, con conseguente condanna del alla restituzione di tali somme CP_2 in favore della di CP_3 Pt_1
Infatti, è stato accertato in questa sede che la di riveste ex lege la qualità di ente CP_3 Pt_1 consorziato, e che, pertanto, i versamenti effettuati negli anni dalla stessa a titolo di quote consortili non sono indebiti, in quanto trovano la propria causa giustificatrice nella partecipazione dell'ente camerale all'assemblea generale del . CP_1
Non può trovare accoglimento neppure la domanda con cui la CCIAA di ha chiesto accertarsi e Pt_1 dichiararsi la legittimità del recesso esercitato dalla stessa con nota del 16.12.2016, con cui è stato comunicato al che, a far data dal 1.01.2017, i documenti di programmazione dell'ente CP_2 camerale non contemplano più il mantenimento della partecipazione della CCIAA di nella Pt_1 struttura consortile, sul presupposto che <non sembrerebbe più consentita, e comunque non è finanziariamente sostenibile, la partecipazione di questo Ente all'interno del per l'area di CP_1 sviluppo industriale di . Pt_1
Ebbene, va preso atto del fatto che, a differenza degli altri statuti allegati da parte attrice, quello adottato dal non prevede, allo stato, la possibilità per gli enti di Controparte_2 recedere dallo stesso, sicché la manifestazione di volontà espressa dalla di Parte_1 al più può essere ricondotta nella categoria del recesso c.d. determinativo, generalmente Pt_1 ammesso, previo preavviso, anche se non espressamente previsto, nei contratti senza termine, atteso il tendenziale sfavore che l'ordinamento riserva, in generale, ai vincoli di carattere perpetuo.
Tanto chiarito, va rilevato che la suddetta manifestazione di volontà di recesso non può comunque ritenersi produttiva di effetti, in quanto contraddetta dalla circostanza che, dopo la nota del 16.12.2016, la Camera di Commercio di ha continuato a comportarsi di fatto, a pieno titolo, come un ente Pt_1 consorziato.
pagina 4 di 6 Infatti, ex actis si ricava che, dopo la data anzidetta, la di ha partecipato a diverse sedute CP_3 Pt_1 dell'assemblea generale del (precisamente in data 1.08.2017 con delega al dott. CP_1 Per_2
e nelle date del 29.10.2018 - 31.01.2019 - 1.02.2019 con delega al dott. ), e che
[...] Persona_3 ha persino proceduto, pur premettendo di non esservi tenuta, all'individuazione del membro
“espressione delle associazioni degli imprenditori consorziati” nella persona del dott. Persona_4 il quale, con deliberazione assembleare del 29.11.2019, è stato nominato quale quinto componente in quota alla di del Consiglio di Amministrazione del per la durata di 5 anni, CP_3 Pt_1 CP_1 come stabilito dall'art 14 dello Statuto.
Aggiungasi a ciò l'ulteriore circostanza secondo cui, in data 29.10.2018, la Camera di Commercio di col suo voto favorevole, ha contribuito altresì al raggiungimento dell'unanimità per Pt_1
l'approvazione dell'intero piano di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2019/2021 negli agglomerati del CP_2
Alla luce di questi elementi, pertanto, la manifestazione di volontà espressa dalla Camera di
Commercio di con nota del 16.12.2016 deve ritenersi inefficace, con la conseguenza che la Pt_1 stessa non può aver determinato il recesso dell'ente camerale dall'organismo consortile, avendo la di continuato a partecipare attivamente alle attività dell'ente consortile, in pieno CP_3 Pt_1 contrasto con la dichiarata volontà di recedere dallo stesso.
Va rilevato, da ultimo, che non può trovare accoglimento neppure la domanda con cui si chiede accertarsi <la manifestata volontà della di di recedere comunque per giusta causa dal CP_3 Pt_1
e per l'effetto dichiarare con sentenza la cessazione e/o risoluzione di qualsiasi vincolo CP_1 consortile a far data dal 01/01/2017>>, non emergendo dagli atti, in alcun modo, la dedotta “giusta causa” e, comunque, non potendo accertarsi e dichiararsi il recesso con decorrenza dal 01.01.2017 vista l'attività partecipativa svolta dalla . CP_3
Infatti, a dispetto di quanto si legge nella nota del 16.12.2016, non risponde al vero che la partecipazione delle Camere di Commercio ai non sia più consentita, atteso che la legge CP_2 regionale n. 2/2007, che disciplina questi ultimi, continua a prevedere tale partecipazione.
Inoltre, il requisito della giusta causa non può ritenersi integrato neppure dalle difficoltà finanziarie dedotte dall'ente camerale, dal momento che la di per fronteggiare tali difficoltà, CP_3 Pt_1 avrebbe potuto proporre all'assemblea generale l'adozione di atti modificativi dello Statuto, in applicazione dell'art. 12 dello stesso, al fine di ottenere, ad esempio, una riduzione delle quote di partecipazione ovvero dell'ammontare dei contributi annuali.
Dunque, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla difesa del la CP_2
di deve essere condannata al pagamento dei contributi dovuti dal 2016 al 2021, pari a € CP_3 Pt_1
pagina 5 di 6 412.500,00, oltre interessi, non avendo mai cessato di essere ente consorziato, attesa l'inefficacia della manifestazione di volontà di recesso espressa con nota del 16.12.2016.
In ultima istanza, va chiarito che la di è tenuta al pagamento delle somme anzidette a CP_3 Pt_1 prescindere dallo stato di predissesto in cui versa il in quanto ente consorziato tenuto al CP_2 versamento delle quote consortili.
In definitiva, le domande attoree sono infondate e non possono trovare accoglimento, invece la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta è fondata e deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna la di al pagamento, in favore del , Parte_1 Pt_1 Controparte_2 della somma pari a € 412.500,00, oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di contributi consortili dall'anno 2016 all'anno 2021;
- condanna la Camera di Commercio di Lecce al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 12.000,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Garrisi dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6