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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 4/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13060/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LOMBARDO BARBARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CIANCIMINO ROSARIA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ restano a carico dell' convenuto le spese relative alla fase monitoria. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, la ricorrente – premesso che, con decreto ingiuntivo n. 611/2024
reso dal Tribunale di Palermo nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 5626/2024 e notificatole in data 3/08/2024, le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 5.440,00, oltre accessori e spese di lite – deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, in quanto fondata “… sull'errato
presupposto dell'indebita percezione da parte dell'opponente della somma di € 5.440,00 per il periodo dal 1
febbraio 2022 al 30 agosto 2022 a titolo di reddito di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC-2022-
5170021) …” e precisava di non avere “… mai percepito le somme di cui l' chiede la restituzione …”, poiché CP_1
non aveva mai “… provveduto a ritirare la carta relativa alla domanda di reddito di cittadinanza prot.
e di non avere, conseguentemente, giammai riscosso le somme versate a tale titolo Controparte_2
dall' dal febbraio 2022 ad agosto 2022 …”. Aggiungeva di essersi anche attivata presso l'Ufficio Postale CP_1
di Villagrazia di Palermo, apprendendo che l'intero importo per cui è causa era stato stornato e non era più
giacente sulla carta e concludeva chiedendo, pertanto, al Tribunale adito di volere “… revocare e/o annullare,
e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico con qualsiasi statuizione ritenuta
opportuna il decreto ingiuntivo n. 611/2024 emesso in data 16.05.2024 dal Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, Dott.ssa Matilde Campo per i motivi di cui in parte narrativa ...”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/12/2024, l' resistente chiariva che CP_1
la revoca della prestazione era da “… ricondurre alle dichiarazioni contenute nella DSU di riferimento (dpcm
n. 159\2013). Parte ricorrente ometteva di dichiarare tutti i componenti della famiglia anagrafica. Ciò ha
comportato l'applicazione dell'art. 7 comma 4 della legge 26/2019 nella parte in cui prevede che: “ .. quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni
poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta
variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” …” ed aggiungeva di non essere in grado di contraddire in ordine alla mancata attivazione della carta, essendo di competenza di la fase CP_3
relativa all'erogazione della prestazione;
chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso.
Autorizzata la ricorrente a richiedere a – Ufficio Postale Villagrazia di Palermo 43 116, ai Controparte_4
fini della produzione in giudizio, copia conforme della documentazione attestante la mancata percezione da parte della stessa della somma di euro 5.440,00 accreditata sulla carta RDC n. 5338.7010.2432.2880 (relativa
CP_ alla domanda prot. RDC 2022 n. 5170021), nonché della documentazione comprovante l'avvenuto storno della predetta somma in favore dell' la causa, rinviata per discussione e decisione, viene quivi decisa con CP_1
il deposito di questa sentenza. Ai fini della decisione giova premettere che parte ricorrente non ha in questa sede contestato l'illegittimità
della revoca della prestazione operata dall' convenuto, bensì la percezione della detta prestazione. CP_1
La documentazione prodotta da parte ricorrente in data 17/02/2025 dimostra inequivocabilmente che la somma pari ad euro 5.440,00 - il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto reso in data
16/05/2024 e notificato in data 3/08/2024 - è stata interamente stornata alla data del 13/09/2023.
Orbene, l' resistente - prima di agire in sede monitoria per il recupero del credito - avrebbe dovuto CP_1
sincerarsi della sussistenza, o meno, della propria pretesa creditoria, non rilevando a tal fine la circostanza che la fase relativa alla materiale erogazione della prestazione in questione sia di competenza di;
ne CP_4
consegue l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/06/2025.
IL GOP
EL FI IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 4/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13060/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LOMBARDO BARBARA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CIANCIMINO ROSARIA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
◊ condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ restano a carico dell' convenuto le spese relative alla fase monitoria. CP_1
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, la ricorrente – premesso che, con decreto ingiuntivo n. 611/2024
reso dal Tribunale di Palermo nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 5626/2024 e notificatole in data 3/08/2024, le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 5.440,00, oltre accessori e spese di lite – deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, in quanto fondata “… sull'errato
presupposto dell'indebita percezione da parte dell'opponente della somma di € 5.440,00 per il periodo dal 1
febbraio 2022 al 30 agosto 2022 a titolo di reddito di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC-2022-
5170021) …” e precisava di non avere “… mai percepito le somme di cui l' chiede la restituzione …”, poiché CP_1
non aveva mai “… provveduto a ritirare la carta relativa alla domanda di reddito di cittadinanza prot.
e di non avere, conseguentemente, giammai riscosso le somme versate a tale titolo Controparte_2
dall' dal febbraio 2022 ad agosto 2022 …”. Aggiungeva di essersi anche attivata presso l'Ufficio Postale CP_1
di Villagrazia di Palermo, apprendendo che l'intero importo per cui è causa era stato stornato e non era più
giacente sulla carta e concludeva chiedendo, pertanto, al Tribunale adito di volere “… revocare e/o annullare,
e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico con qualsiasi statuizione ritenuta
opportuna il decreto ingiuntivo n. 611/2024 emesso in data 16.05.2024 dal Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro, Dott.ssa Matilde Campo per i motivi di cui in parte narrativa ...”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/12/2024, l' resistente chiariva che CP_1
la revoca della prestazione era da “… ricondurre alle dichiarazioni contenute nella DSU di riferimento (dpcm
n. 159\2013). Parte ricorrente ometteva di dichiarare tutti i componenti della famiglia anagrafica. Ciò ha
comportato l'applicazione dell'art. 7 comma 4 della legge 26/2019 nella parte in cui prevede che: “ .. quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni
poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta
variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” …” ed aggiungeva di non essere in grado di contraddire in ordine alla mancata attivazione della carta, essendo di competenza di la fase CP_3
relativa all'erogazione della prestazione;
chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso.
Autorizzata la ricorrente a richiedere a – Ufficio Postale Villagrazia di Palermo 43 116, ai Controparte_4
fini della produzione in giudizio, copia conforme della documentazione attestante la mancata percezione da parte della stessa della somma di euro 5.440,00 accreditata sulla carta RDC n. 5338.7010.2432.2880 (relativa
CP_ alla domanda prot. RDC 2022 n. 5170021), nonché della documentazione comprovante l'avvenuto storno della predetta somma in favore dell' la causa, rinviata per discussione e decisione, viene quivi decisa con CP_1
il deposito di questa sentenza. Ai fini della decisione giova premettere che parte ricorrente non ha in questa sede contestato l'illegittimità
della revoca della prestazione operata dall' convenuto, bensì la percezione della detta prestazione. CP_1
La documentazione prodotta da parte ricorrente in data 17/02/2025 dimostra inequivocabilmente che la somma pari ad euro 5.440,00 - il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto reso in data
16/05/2024 e notificato in data 3/08/2024 - è stata interamente stornata alla data del 13/09/2023.
Orbene, l' resistente - prima di agire in sede monitoria per il recupero del credito - avrebbe dovuto CP_1
sincerarsi della sussistenza, o meno, della propria pretesa creditoria, non rilevando a tal fine la circostanza che la fase relativa alla materiale erogazione della prestazione in questione sia di competenza di;
ne CP_4
consegue l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/06/2025.
IL GOP
EL FI IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)