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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1045/2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cassino, via Parte_1
Domenico Cimarosa, n. 64, presso lo studio dell'avv. Antonio Visocchi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n. 6, presso lo studio legale
De Santis, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Perlini Italico e Cappucci
Gaetano, in virtù di delega in atti,
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2023 ha sostenuto: Parte_1
1 - Di essere dipendente della IA UP LE PA (oggi
[...]
dal 01.03.2009, con la qualifica di operaio, in servizio CP_1 presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano, con inquadramento al livello 4/2 del CCSL nel periodo da marzo a dicembre del 2014;
- che, a seguito di una procedura di Cassa integrazione posta in essere dal datore di lavoro per riorganizzazione aziendale, attivata con comunicazione del 31.1.2014 (CIGS per riorganizzazione) è rimasto sospeso in CIGS nel periodo dal 3.3.2014 al 28.12.2014, in maniera quasi ininterrotta come risultante dai cedolini paga depositati in allegato al ricorso;
Tanto premesso – lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, e richiamando il consolidato orientamento del Tribunale di Cassino che si è espresso in più occasioni sulla medesima procedura – ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo indicato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, facendo rilevare in particolare che:
- il ricorrente ha sempre lavorato nell'unità sottogruppi Lastratura e non
è stato interessato dalla procedura in oggetto;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per le procedure in oggetto dovevano intendersi oggettivi e verificabili, facendo riferimento ad un dato temporale in connessione con la fungibilità delle mansioni
2 e con le esigenze tecnico – organizzative sottese agli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- il raggiunto accordo con le OO.SS. in cui è sfociato l'esame congiunto avrebbe comunque spiegato una efficacia sanante;
- il D.P.R. 218/2000 avrebbe abrogato i commi 7 e 8 dell'art. 1 l. 223/91
e i commi 4 e 5 dell'art. 5 l. 164/75, con conseguente eliminazione di qualsivoglia obbligo di contenuto nella comunicazione di avvio dell'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale;
- non esiste nell'ordinamento un principio in forza del quale il datore di lavoro deve osservare una sostanziale parità di trattamento tra tutte quante le organizzazioni sindacali con le quali si deve confrontare e che pertanto non costituisce un vizio della procedura la mancata adesione dell'organizzazione FIOM al verbale di accordo del dicembre 2014;
- che con riferimento alle procedure contestate dalla parte ricorrente, queste erano state originate da un programma di riorganizzazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano, cominciato nel periodo dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014;
- che le causali per la richiesta della CIGS di riorganizzazione e ristrutturazione, non risultano in contrasto tra loro, e dunque deve intendersi come legittimo il comportamento della società che in itinere ha modificato il dichiarato programma di riorganizzazione in quello di ristrutturazione;
- che durante detto periodo il personale ha regolarmente ruotato sulla base dei criteri definiti.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione all'esito della prima udienza ed all'udienza successiva, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
3 ***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha dedotto di essere stato sospeso, in virtù di una procedura di CIGS di cui ha sostenuto l'illegittimità, per tutto il periodo dal marzo al dicembre del 2014 nei giorni indicati nei cedolini paga in atti.
La parte resistente ha sostenuto che lo stesso ricorrente, in quanto addetto all'unità sottogruppi lastratura, non fosse stato interessato dalla procedura poi oggetto delle deduzioni contenute nel ricorso.
In relazione a tale eccezione, seppure debba riconoscersi la sussistenza di elementi documentali che lasciano intendere l'adibizione del ricorrente a tale unità produttiva e l'assenza di elementi negli atti della procedura oggetto del contraddittorio tra le parti che ne estendano gli effetti anche a tale unità produttiva, va rilevato che la parte resistente non ha dedotto né documentato in alcun modo i provvedimenti e le procedure che invece avrebbero giustificato la sospensione del ricorrente.
In merito, va ribadito il riparto dell'onere di allegazione e prova con riferimento alla domanda risarcitoria per illegittima sospensione del rapporto di lavoro, per cui grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare l'effettiva sospensione, la percezione del trattamento di integrazione salariale a fronte della retribuzione e la sussistenza di un inadempimento da parte del datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo l'onere di provare la legittimità dell'esercizio del potere di sospensione, tanto con riferimento all'esistenza di un procedimento amministrativo conforme alle previsioni legislative quanto con riferimento al rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Pertanto, essendo pacifica l'intervenuta sospensione del ricorrente nei periodi risultanti dai cedolini, e non avendo la parte resistente indicato
4 alcun altro procedimento diverso da quello indicato dalla parte ricorrente per giustificare la sospensione, limitandosi a sostenere che lo stesso non ne sarebbe stato interessato, deve accertarsi l'assenza di giustificazioni per l'effettiva sospensione e la domanda deve, senza necessità di ulteriori esami, essere accolta.
***
Va tuttavia considerato, in aggiunta, che anche qualora il ricorrente fosse rimasto sospeso in CIGS alla luce della procedura di cui alla comunicazione del 31.1.2014, la sospensione dovrebbe comunque intendersi illegittima.
Deve premettersi che va condiviso quanto argomentato in numerosi precedenti del Tribunale, resi in relazione a fattispecie sovrapponibili al caso in esame in quanto aventi ad oggetto le medesime domande giudiziali e le medesime procedure di CIGS, e possono richiamarsi, in via preliminare e anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. tutte le argomentazioni esposte in dette pronunce (cfr. ex multis Tribunale di
Cassino sent. nn. 178/2020, 284/2020, 507/2019).
In generale, per fornire un quadro normativo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie, va richiamato il disposto dell'art. 1 comma 7 della l.
223/91 (applicabile ratione temporis alle procedure in esame), che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS
“i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975 n.164”.
Quanto all'efficacia delle garanzie procedurali e alla cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura, in merito alla dedotta abrogazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 ad opera dell'art. 2 D.P.R. 218/2000, deve disattendersi quanto sostenuto dalla resistente e ribadirsi il costante orientamento della Corte
5 di Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008) per cui il richiamato D.P.R.
“non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge.
Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento concessorio della integrazione salariale” (sul punto anche
Cass. 26587/2011). Va dunque per tali ragioni in primo luogo disattesa la ricostruzione normativa proposta dalla resistente, basata sulla presunta abrogazione delle norme di legge in materia di obblighi di comunicazione e di specificazione di criteri diversi dalla rotazione nella comunicazione di avvio della procedura.
Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
7459/2012 ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile
2004, n. 7720).
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in
6 condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così Cass.
15/10/2018 n. 25737).
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo (Cass. 28 novembre 2008,
n. 28464).
Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori, in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n.
12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
Infine, va precisato che tale vizio procedurale non può – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente – ritenersi sanato dall'adozione di un successivo verbale di accordo con le associazioni sindacali e dall'effettività del confronto con le stesse, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass.
1.7.2009, n. 15393).
Va poi richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. 223/91, in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro. L'interpretazione di tale disposizione, nonché
l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88, per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 11.5.2000
7 n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le
Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
***
Ciò chiarito in termini generali, con riferimento alla procedura richiesta per riorganizzazione, nel periodo dal marzo al dicembre del 2014, risulta evidente la violazione dell'obbligo posto dal comma 7 dell'art. 1 L.
223/91, per cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della
L. 20 maggio 1975 n. 164”.
Va valutato infatti quanto riportato nel verbale dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 19.2.2014, costituente il risultato dell'esame congiunto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità della rotazione, per il periodo di CIGS compreso tra il 3 marzo 2014 sino al 28 dicembre 2014.
L'accordo, nel merito, premesso l'obiettivo della riorganizzazione aziendale teso a “allineare ed estendere la conoscenza e l'utilizzo delle metodologie World Class Manifacturing in linea con i più elevati standard di eccellenza manifatturiera”, riconosce la necessità dell'intervento della
CIGS per ristrutturazione aziendale 3 marzo 2014 al 28 febbraio 2014 per tutti i 3767 lavoratori e, a far data dal 1 aprile 2014, data prevista
8 per l'acquisizione del ramo d'azienda “PCMA Cassino Plant”, per tutti i
4137 lavoratori.
L'accordo ha poi previsto, quanto alla sospensione che “in concomitanza con la realizzazione del suddetto programma di riorganizzazione è prevista la continuazione dell'attuale produzione dei modelli Alfa Romeo UL,
IA EL e IA Bravo, con la conseguenza che l'andamento delle sospensioni del personale, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere condizionato anche in ragion dell'andamento del mercato dei detti modelli/prodotti”.
Si è poi precisato, quanto alle modalità di rotazione che la stessa sarà effettuata “avuto riguardo al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi''.
Il criterio così definito si presenta assolutamente indeterminato e generico, tenuto conto del fatto che l'operatività del meccanismo di rotazione, legata alla continuazione della produzione in alcune aree, viene parametrata esclusivamente al “numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi'', il che equivale a fornire un criterio tautologico e determinabile soltanto ex post, e non certo in grado di fornire, per i singoli lavoratori, un'indicazione univoca e conoscibile ex ante in relazione alle ragioni della collocazione in CIGS.
Pertanto, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui al ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici, e non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7, L. 223/1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR
218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è
9 possibile capire in base a quale criterio ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente, sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per lunghi periodi e con sporadici richiami in servizio.
Non può inoltre, come sopra chiarito, considerarsi sanata tale genericità dal raggiungimento di un accordo in sede sindacale, posto che le OO.SS. non sono state poste nella condizione di partecipare effettivamente alla determinazione degli stessi criteri proprio a causa dell'illegittimità procedurale commessa dal datore.
Va anche precisato che l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità – se non all'arbitrio – del datore di lavoro, non configura una mera violazione del principio di rotazione, ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero – e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione – la collocazione in CIGS del ricorrente per ristrutturazione aziendale, fino al 31.12.2014, con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale, quanto del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v. Cass. Sez. Un.
302/2000; Cass. 12137/2003).
Ne consegue che in ogni caso per il periodo dal marzo al dicembre 2014, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, non essendo stato assolutamente chiarito il criterio in base al quale il ricorrente sia rimasto sospeso per l'intero periodo, l'obbligo datoriale non può considerarsi assolto, e tantomeno i vizi formali innanzi evidenziati possono ritenersi sanati per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali, nei termini sopra descritti.
In conclusione, per i giorni di sospensione oggetto del presente ricorso, in virtù della disapplicazione dei decreti di ammissione al beneficio del
10 trattamento di CIGS, e dei singoli provvedimenti di sospensione, il ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in CIGS, per come effettivamente risultanti dalle buste paga in atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della stessa, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione al beneficio della CIGS, l'illegittimità delle sospensioni in
CIGS di nel periodo dal marzo del 2014 al Parte_1 dicembre del 2014, per le giornate di effettiva sospensione come risultanti dalle buste paga in atti;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi come risultanti dalle buste paga in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.;
- condanna, infine, la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 09/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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