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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4644 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Russo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AN AS, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 30.8.2025, ha espresso parere favorevole.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Botrugno (LE) il 4.6.2023, in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 30.9.2021; Per_1 che le parti avevano stabilito la residenza coniugale, a partire dall'anno 2021, in un'abitazione condotta in locazione a nome di entrambi i coniugi, dove erano rimaste a vivere madre e figlia, mentre il convenuto aveva trasferito la residenza in un'abitazione in cui si erano stabilite le parti prima della celebrazione del matrimonio;
che la coppia era separata di fatto già a far data dagli ultimi mesi del 2024, a causa di insuperabili incompatibilità e profonde incomprensioni, anche al fine di tutelare la serenità della figlia;
che i coniugi non erano riusciti a raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione, pur impegnandosi a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni genitoriali l'uno in favore dell'altro, in relazione agli impegni della minore, come più ampiamente specificato in atti;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella riportata in ricorso e che il convenuto si era limitato a contribuire alle esigenze della minore versando alla ricorrente la somma mensile di euro
200,00; che il convenuto aveva da tempo portato via i propri effetti personali dalla casa familiare, salvo parte del parte del vestiario, rimasto nel garage dell'abitazione familiare. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affido condiviso della figlia minore e collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, assegnazione a sé della casa familiare, unitamente ai beni mobili e agli elettrodomestici, con obbligo per il convenuto di consegnare le chiavi di casa e del garage, previo ritiro del suo vestiario ancora presente dell'immobile, entro e non oltre una settimana dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., esercizio del diritto di visita in favore del padre nelle modalità specificate in atti, obbligo per il convenuto di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, o del diverso importo ritenuto secondo equità, da versarsi mediante bonifico su c/c intestato alla ricorrente, e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto di contribuire al pagamento del canone di locazione della casa familiare nella misura del 50%, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per la figlia minore.
costituendosi con memoria depositata l'1.9.2025, non si è opposto CP_1 alla richiesta di separazione ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e ha rappresentato: di essersi allontanato dalla casa coniugale su invito della ricorrente, a causa del periodo di profonda sofferenza che stava vivendo, salvo poi venire successivamente a conoscenza della volontà della moglie di volersi separare;
che egli aveva tentato di recuperare il rapporto con la coniuge, proponendole di avviare un percorso psicoterapeutico di coppia, ma che la ricorrente non aveva fatto nulla per recuperare il matrimonio;
che, pur concordando sulle modalità di gestione della figlia minore proposte dalla ricorrente, non vi erano i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico contenute in ricorso, per le ragioni specificate in atti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione dei coniugi, alle diverse condizioni riportate in memoria.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.11.2025, nel corso della quale parte ricorrente ha precisato la propria situazione lavorativa ed economica, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione, con la precisazione che non era stato regolamentato uno specifico calendario per le festività natalizie e pasquali per avere, le parti, anche nel periodo della separazione di fatto, raggiunto facilmente un accordo secondo le esigenze del momento, restando ad ogni modo confermato un criterio di alternanza annuale per tutte le festività:
“- conferma dei punti II, III, IV, VI e VII delle conclusioni in ricorso;
- il sig. verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese un assegno CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.”.
Si riportano di seguito i punti II, III, IV, VI e VII delle conclusioni in ricorso:
“II. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
III. assegnare la casa familiare alla Sig.ra che ivi ci vive con la figlia con lei Parte_1 collocata, ammobiliata e completa degli accessori e degli elettrodomestici che, in ogni caso, ivi resteranno a servizio ed uso della figlia, con consegna delle chiavi di casa e del garage da parte del resistente -previo ritiro del suo vestiario ancora presente nell'immobile - entro e non oltre una settimana dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
IV. Disporre, per tutto quanto in parte narrativa, che la figlia minore trascorra con il padre Per_1 come già in essere:
a) i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 13,00 alle 20,00 con pernotto il giovedì sera, sicché il padre accompagnerà la bambina a scuola al mattino del venerdì; week end alterni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo altra diversa volontà e necessità espressa dalla minore e salvo sempre il suo preminente interesse, il suo benessere e la sua serenità; b) compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, la festività del 19 marzo e il giorno del compleanno del medesimo genitore;
c) le festività religiose e laiche in alternanza con la madre, di anno in anno, secondo orari e modalità da concordare preventivamente tra i genitori in base alle esigenze della figlia e tenendo conto di eventuali impegni lavorativi di entrambi
(tenendo presenti anche indicativamente e ove applicabili gli orari di cui al punto a); d) per le vacanze estive, in ragione del periodo di ferie dei genitori, e data l'età della minore, la stessa trascorrerà una settimana consecutiva con l'uno e poi con l'altra da concordare entro il mese di maggio di ogni anno in modo che entrambi
i genitori possano richiedere per tempo le ferie ai rispettivi datori di lavoro, e organizzarsi;
VI. confermare l'accredito, come attualmente in essere, dell'assegno unico e universale a favore della sig.ra ; Parte_1
VII. disporre in capo ai coniugi il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno con espresso riferimento ed applicazione del Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le associazioni forensi di settore del 21.05.2018”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, nei termini specificati nel verbale di udienza del 13.11.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al
Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate, tenuto conto delle precisazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione del 13.11.2025, non sono in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi
è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.6.2025 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Botrugno (LE) il 4.6.2023 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 2023 n. 147 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4644 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvia Russo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AN AS, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 30.8.2025, ha espresso parere favorevole.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Botrugno (LE) il 4.6.2023, in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 30.9.2021; Per_1 che le parti avevano stabilito la residenza coniugale, a partire dall'anno 2021, in un'abitazione condotta in locazione a nome di entrambi i coniugi, dove erano rimaste a vivere madre e figlia, mentre il convenuto aveva trasferito la residenza in un'abitazione in cui si erano stabilite le parti prima della celebrazione del matrimonio;
che la coppia era separata di fatto già a far data dagli ultimi mesi del 2024, a causa di insuperabili incompatibilità e profonde incomprensioni, anche al fine di tutelare la serenità della figlia;
che i coniugi non erano riusciti a raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione, pur impegnandosi a garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni genitoriali l'uno in favore dell'altro, in relazione agli impegni della minore, come più ampiamente specificato in atti;
che la situazione economico- patrimoniale delle parti era quella riportata in ricorso e che il convenuto si era limitato a contribuire alle esigenze della minore versando alla ricorrente la somma mensile di euro
200,00; che il convenuto aveva da tempo portato via i propri effetti personali dalla casa familiare, salvo parte del parte del vestiario, rimasto nel garage dell'abitazione familiare. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi con affido condiviso della figlia minore e collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare, assegnazione a sé della casa familiare, unitamente ai beni mobili e agli elettrodomestici, con obbligo per il convenuto di consegnare le chiavi di casa e del garage, previo ritiro del suo vestiario ancora presente dell'immobile, entro e non oltre una settimana dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., esercizio del diritto di visita in favore del padre nelle modalità specificate in atti, obbligo per il convenuto di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, o del diverso importo ritenuto secondo equità, da versarsi mediante bonifico su c/c intestato alla ricorrente, e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto di contribuire al pagamento del canone di locazione della casa familiare nella misura del 50%, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per la figlia minore.
costituendosi con memoria depositata l'1.9.2025, non si è opposto CP_1 alla richiesta di separazione ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e ha rappresentato: di essersi allontanato dalla casa coniugale su invito della ricorrente, a causa del periodo di profonda sofferenza che stava vivendo, salvo poi venire successivamente a conoscenza della volontà della moglie di volersi separare;
che egli aveva tentato di recuperare il rapporto con la coniuge, proponendole di avviare un percorso psicoterapeutico di coppia, ma che la ricorrente non aveva fatto nulla per recuperare il matrimonio;
che, pur concordando sulle modalità di gestione della figlia minore proposte dalla ricorrente, non vi erano i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico contenute in ricorso, per le ragioni specificate in atti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione dei coniugi, alle diverse condizioni riportate in memoria.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.11.2025, nel corso della quale parte ricorrente ha precisato la propria situazione lavorativa ed economica, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione, con la precisazione che non era stato regolamentato uno specifico calendario per le festività natalizie e pasquali per avere, le parti, anche nel periodo della separazione di fatto, raggiunto facilmente un accordo secondo le esigenze del momento, restando ad ogni modo confermato un criterio di alternanza annuale per tutte le festività:
“- conferma dei punti II, III, IV, VI e VII delle conclusioni in ricorso;
- il sig. verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese un assegno CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento della figlia di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.”.
Si riportano di seguito i punti II, III, IV, VI e VII delle conclusioni in ricorso:
“II. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
III. assegnare la casa familiare alla Sig.ra che ivi ci vive con la figlia con lei Parte_1 collocata, ammobiliata e completa degli accessori e degli elettrodomestici che, in ogni caso, ivi resteranno a servizio ed uso della figlia, con consegna delle chiavi di casa e del garage da parte del resistente -previo ritiro del suo vestiario ancora presente nell'immobile - entro e non oltre una settimana dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
IV. Disporre, per tutto quanto in parte narrativa, che la figlia minore trascorra con il padre Per_1 come già in essere:
a) i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 13,00 alle 20,00 con pernotto il giovedì sera, sicché il padre accompagnerà la bambina a scuola al mattino del venerdì; week end alterni dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo altra diversa volontà e necessità espressa dalla minore e salvo sempre il suo preminente interesse, il suo benessere e la sua serenità; b) compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre, la festività del 19 marzo e il giorno del compleanno del medesimo genitore;
c) le festività religiose e laiche in alternanza con la madre, di anno in anno, secondo orari e modalità da concordare preventivamente tra i genitori in base alle esigenze della figlia e tenendo conto di eventuali impegni lavorativi di entrambi
(tenendo presenti anche indicativamente e ove applicabili gli orari di cui al punto a); d) per le vacanze estive, in ragione del periodo di ferie dei genitori, e data l'età della minore, la stessa trascorrerà una settimana consecutiva con l'uno e poi con l'altra da concordare entro il mese di maggio di ogni anno in modo che entrambi
i genitori possano richiedere per tempo le ferie ai rispettivi datori di lavoro, e organizzarsi;
VI. confermare l'accredito, come attualmente in essere, dell'assegno unico e universale a favore della sig.ra ; Parte_1
VII. disporre in capo ai coniugi il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno con espresso riferimento ed applicazione del Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le associazioni forensi di settore del 21.05.2018”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, nei termini specificati nel verbale di udienza del 13.11.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al
Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate, tenuto conto delle precisazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione del 13.11.2025, non sono in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi
è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.6.2025 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Botrugno (LE) il 4.6.2023 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 2023 n. 147 P. II S. C), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore