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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona del giudice unico, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero dell'Avv.to Claudio Trovato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente
E
Controparte_1
, C.F. e P.IVA , in persona di
[...] P.IVA_2 CP_2
nato a [...] [...], col ministero dell'Avv.to Andrea Treppiedi,
[...] CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, opposto
I FATTI
1. Il contendere investe l'opposizione del avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2264/2020, reso dal Tribunale di Palermo su ricorso del
, addetto alle Controparte_1 funzioni di cui all'art. 19 D.P.R. n. 526/2017, per il recupero di € 7.674,42 (oltre interessi e spese), pari all'ammontare dei costi del personale che la struttura commissariale, cui è stata affidata la gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale omogeneo di cui fa parte il ha affrontato CP_3 Parte_1 proseguendo nella gestione dei rifiuti in luogo della società d'ambito 'Servizi
Comunali Integrati RSU' s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Palermo n. 66/2018.
L'opponente ha eccepito: 1) la nullità della notificazione eseguita presso l'indirizzo tratto dall'IPA; 2) il difetto di legittimazione ad agire del commissario straordinario nei confronti del 3) la nullità della pretesa Parte_1 creditoria sotto il profilo amministrativo e contabile;
4) la carenza di titolo e di prova del credito azionato.
2. Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato le ragioni di opposizione e chiesto il rigetto della stessa, precisando, nel merito, che «[…] le fatture azionate concernono costi sostenuti post fallimento per l'espletamento del servizio di cui parte opponente ha beneficiato. In particolare trattasi di costi sostenuti dalla gestione commissariale per garantire l'espletamento del servizio di cui l'opponente ha beneficiato, grazie all'accordo di distacco sottoscritto dal Commissario Straordinario odierno opposto, l'AGESP s.p.a. e il in data 30 giugno 2018 e 30 luglio 2018, in virtù del quale sono Pt_1 Controparte_4 stati distaccati presso l'AGESP s.p.a. (gestore del servizio di raccolta e spazzamento nel territorio dell'A.R.O. di Isola delle IN ) i dipendenti della Parte_2
P
, e passati alla gestione straordinaria del Commissario Staordinario
[...] Pt_4 odierno opposto in virtù dei decreti del Tribunale fallimentare sopra citati». 3
3. Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., sostituito frattanto il relatore, la causa è giunta all'udienza del
24.3.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Preliminarmente, si ritiene superabile, in forza del principio generale di cui all'art. 156, comma terzo, c.p.c., l'eccezione di 'nullità della notificazione perché eseguita presso indirizzo tratto dall' anche ammettendo la fondatezza dell'eccezione, CP_5 infatti, essa non ha impedito al di svolgere opposizione, Parte_1 vieppiù che, come noto, «L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto
l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto»(Cass. n. 14486.2019).
5. Nel merito, l'opposizione è fondata.
In seno al proprio atto di costituzione, l'opposto ha chiarito la causa petendi del suo vanto, riportandola all'accordo di distacco del 30.7.2018 (accluso alla comparsa) sottoscritto dal Commissario Straordinario, dall'AGESP s.p.a. e con l'intervento dell' (in persona del Sindaco pro Controparte_6 tempore del : «Tali accordi, con cui è stato disposto il distacco di 13 Parte_1 dipendenti a favore della società appaltatrice per conto del Comune sono intervenuti Parte_1 nel presupposto che ( let. h) "è interesse della Gestione Straordinaria ATO PA1 e dell'ARO
Montelepre - Giardinello assicurare temporaneamente la piena utilizzazione nel servizio del lavoratori già utilizzati dalla struttura commissariale, sussistendo l'interesse di tutte le parti a garantire l'equilibrio economico della gestione commissariale ed il regolare servizio di rac-colta
e smaltimento dei rifiuti". L'art. 14 del citato accordo prevede che i lavoratori oggetto di distacco 4
avrebbero mantenuto l'iscrizione a libro paga della Gestione Straordinaria ex ATO PA1 la quale avrebbe proceduto alla gestione amministrativa del personale (redazione buste paga rap- porti con istituti previdenziali e assistenziali). Per poter espletare tale gestione amministrativa, il Commissario Straordinario odierno opposto ha sostenuto ovviamente dei costi sia per il personale all'uopo utilizzato, sia per la consulenza all'uopo necessaria. Tali costi di gestione, sostenuti in linea generale per tutti i Comuni che hanno beneficiato dei servizi post fallimento, sono stati imputati a ciascuno di essi in proporzione al numero dei dipendenti di-staccati ed utilizzati presso ciascun Comune in virtù di tali accordi. Le fatture azionate riguardano proprio tali costi, proporzionati e ripartiti in base al numero dei dipendenti distaccati a favore dell'opponente» (v. pag. 12 e ss. della comparsa).
Eppure, il su richiamato art. 14 non prevede che il costo della gestione amministrativa del personale distaccato presso AGESP s.p.a. (pari a n. 13 unità), che la norma pattizia pone in capo alla Gestione Straordinaria doveva Pt_5 essere ulteriormente ribaltato sul né ciò si trova detto da alcun'altra Pt_1 norma dell'accordo. Inoltre, il confronto tra il giornale di contabilità generale e l'importo di ciascuna fattura restituisce voci che avrebbero richiesto una dettagliata illustrazione dei contenuti e delle causali ('prestazioni di servizi commissario', 'contributi in conto esercizio'), a tacere che non si comprende il criterio di ripartizione e di imputazione di tali presunti costi, che a dire di parte opponente sarebbero proporzionati al numero dei dipendenti distaccati ed utilizzati presso ciascun Comune, visto che, nell'accordo di distacco, non si rintraccia alcun termine della riferita proporzione e che, per altro verso, si è omesso di spiegare i passaggi (con l'indicazione del numero totale di dipendenti distaccati e degli enti locali coinvolti) che hanno condotto agli importi in fattura.
Alla stregua del principio della 'ragione più liquida, l'opposizione va, dunque, accolta, difettando la prova del credito ingiunto e della sua quantificazione.
6. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo. 5
La soccombenza regola le spese del grado (da operare in ossequio al D.M.
55/2014, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le altre;
scaglione di valore: sino a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione in esame e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per compensi ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi