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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI CP_1 C.F._2 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 03/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Suelli (CA), in data 05.12.1999 – atto n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999 rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie, (Bologna, 27.05.2000), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e (Bologna, 01.03.2004) maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal PM in data 14.04.2022;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (06.06.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita in sede di separazione senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Suelli (CA), in data 05.12.1999 – atto n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suelli (CA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. limitatamente alla Pt_1 GL con decorrenza da gennaio 2026; Per_1 dà atto e dispone la revoca dell'onere per i genitori di contribuire al mantenimento delle spese straordinarie in favore della GL con decorrenza da gennaio 2026; Per_1 dà atto e dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della GL , versando alla Pt_1 Per_2 sig.ra la somma mensile di euro 225, annualmente adeguata agli indici ISTAT, entro il 15 di CP_1 ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
dà atto e dispone che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL , le quali saranno individuate come Protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i genitori concordano nel suddividere al 50% le spese relative a un corso on-line di approfondimento (180 ore) che la GL frequenta parallelamente al lavoro e di corrispondere Per_1 ratei mensili di euro 83 ciascuno da gennaio 2025 ad agosto 2026; dà atto che per il pagamento del suddetto corso i ricorrenti attingeranno al conto corrente fra loro cointestato, già esistente a far data dalla separazione e destinato a far fronte a tutte le spese straordinarie a vantaggio delle figlie.
Il conto corrente viene alimentato (oltre che dall'Assegno Unico Universale) dalle parti che ivi versano euro 50,00 ciascuno (totale euro 100,00) entro il giorno 15 di ogni mese. dà atto che i Sig.ri , hanno convenuto di continuare ad effettuare tali versamenti di euro Pt_1 CP_1 50,00 cadauno sino a quando anche la GL minore raggiungerà l'indipendenza economica;
Per_2
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.07.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1342/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI CP_1 C.F._2 MARTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBERGHINI MARTINA
ATTORE/I P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 03/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Suelli (CA), in data 05.12.1999 – atto n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999 rilevato che dalla loro unione sono nate due figlie, (Bologna, 27.05.2000), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e (Bologna, 01.03.2004) maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati con convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dal PM in data 14.04.2022;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (06.06.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita in sede di separazione senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Suelli (CA), in data 05.12.1999 – atto n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suelli (CA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. limitatamente alla Pt_1 GL con decorrenza da gennaio 2026; Per_1 dà atto e dispone la revoca dell'onere per i genitori di contribuire al mantenimento delle spese straordinarie in favore della GL con decorrenza da gennaio 2026; Per_1 dà atto e dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della GL , versando alla Pt_1 Per_2 sig.ra la somma mensile di euro 225, annualmente adeguata agli indici ISTAT, entro il 15 di CP_1 ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
dà atto e dispone che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL , le quali saranno individuate come Protocollo in uso presso Per_2 il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i genitori concordano nel suddividere al 50% le spese relative a un corso on-line di approfondimento (180 ore) che la GL frequenta parallelamente al lavoro e di corrispondere Per_1 ratei mensili di euro 83 ciascuno da gennaio 2025 ad agosto 2026; dà atto che per il pagamento del suddetto corso i ricorrenti attingeranno al conto corrente fra loro cointestato, già esistente a far data dalla separazione e destinato a far fronte a tutte le spese straordinarie a vantaggio delle figlie.
Il conto corrente viene alimentato (oltre che dall'Assegno Unico Universale) dalle parti che ivi versano euro 50,00 ciascuno (totale euro 100,00) entro il giorno 15 di ogni mese. dà atto che i Sig.ri , hanno convenuto di continuare ad effettuare tali versamenti di euro Pt_1 CP_1 50,00 cadauno sino a quando anche la GL minore raggiungerà l'indipendenza economica;
Per_2
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.07.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla