TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, riunito in Camera di ConIGlio e composto dai Magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 234/24 promossa con ricorso depositato in data
5.4.2024, da
C.F. , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(BL), Borgo Valbelluna frazione Lentiai (BL) Via Col d'Artent n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti avv. Elisa Nascinguerra e Livio Passuello del foro di Vicenza
- RICORRENTE nei confronti di
, c.f.: nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...] Frazione Lentiai – Comune
Borgo Valbelluna rappresentata e difesa dall'avv. Tomasella Elisa del Foro di
Belluno
- RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 5.4.2024 al n. 234/24 di R.G. e decisa in Camera di
ConIGlio il giorno 15.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IG.ri e in data 22/06/2002, Comune di Lentinai Controparte_1 Parte_1
- atto 3 parte 2 serie A anno 2002, con ordine all'Ufficiale di stato civile del
1 Comune di Borgo Valtellina di procedere alle annotazioni e alle trascrizioni di legge;
2 sia disposto che il IG , figlio maggiorenne non economicamente Controparte_2 autosufficiente continui a vivere presso la madre presso la quale manterrà la residenza nella casa coniugale sita in Borgo Valbelluna, via A. Costa civico 24.
Conseguentemente la casa familiare di proprietà della IG.ra , resta nella CP_1 disponibilità e assegnata alla stessa. Vista l'età il figlio deciderà in autonomia il tempo da trascorrere con i relativi genitori con accordo diretto con gli stessi;
3. sia disposto in capo al IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Parte_1
a titolo di assegno mantenimento del figlio , entro il Controparte_1 CP_2 giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile pari ad Euro 550,00 somma soggetta a rivalutazione di anno in anno a partire da aprile 2026 in base agli indici ISTAT.; sia disposto altresì che l'assegno unico venga interamente attribuito in favore della IG.ra che si farà carico delle relative pratiche di domanda;
Controparte_1
4. sia previsto l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 70%
a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra , alle spese Pt_1 CP_1 straordinarie in favore del figlio come indicate nel Protocollo in uso presso CP_2
l'intestato Tribunale. Tra le spese straordinarie, da suddividere nella misura anzidetta, sono comprese anche le spese relative alla retta di frequenza di CP_2 presso la scuola privata attualmente frequentata nonché i costi accessori. Previo accordo tra le parti andranno suddivisi nella misura anzidetta anche i viaggi esteri connessi o prodromici a tale percorso di studi;
5. sia disposto che nessun assegno di mantenimento sia versato in favore della IG.ra , in quanto economicamente autosufficiente;
CP_1
6. sia disposto che la IG.ra ai fini della soluzione della crisi familiare e a CP_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla comproprietà della casa nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere verso corrispettivo, al IG che accetta, la propria Parte_1 quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Borgo Valbelluna frazione Lentinai (BL) via Col D'Artent 20, così catastalmente censito: - Comune di
Borgo Valbelluna (BL), Catasto Fabbricati, fg 3 part 1354, A/2, sub 13 e C/6 sub27 con diritto sui beni comuni fg 3 part 1354 sub 1 e sub 2 Le parti si danno atto che il valore tra loro concordato della quota ceduta è pari ad € 40.000,00 ( quarantamila/00). Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso
2 un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di questa parte. Il pagamento della somma stabilita di € 40.000,00 ( quarantamila/00) in favore della IG.ra sarà effettuato contestualmente e integralmente al momento del CP_1 rogito notarile in occasione del trasferimento della quota in favore del IG . Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che le suddette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
Con il buon fine della operazione anzidetta, nessun altro aspetto economico resta da regolare tra i ricorrenti IG.ra e;
Pt_1 CP_1
7.spese di lite compensate”
Conclusioni adesive del Pubblico Ministero
*
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con ricorso depositato in data 5.4.2024, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 22.06.2002 in
Borgo Valbelluna, con la IGnora , atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Borgo Valbelluna dell'anno 2002, – atto n. 3 parte 2 serie A.
A tal fine, ha allegato che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale in data 16.3.2023, i coniugi hanno sempre vissuto separati e che, in data 9.6.2023, il Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Ha inoltre precisato che dall'unione coniugale è nato il figlio , nato a [...] il [...], rispetto al quale il ricorrente Controparte_2 ha chiesto la regolamentazione dei rapporti genitoriali in linea con quanto concordato nelle condizioni di separazione.
In data 7.3.2025 si è costituita in giudizio con adesione alla Controparte_1 domanda relativa allo status coniugale, chiedendo tuttavia al Tribunale l'aumento
3 in €.600,00 del contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio comune.
Alla prima udienza del 9.4.2025 le parti concludevano in modo conforme le domande di causa, motivo per cui la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale.
Il P.M. ha rassegnato parere favorevole all'accoglimento delle domande delle parti in data 22.4.2025.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Dalla documentazione in atti risulta che e si Parte_1 Controparte_1 sono uniti in matrimonio concordatario celebrato in data 22.06.2002 in Borgo
Valbelluna, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Borgo
Valbelluna dell'anno 2002, – atto n. 3 parte 2 serie A.
Con decreto n. cron. 1744/2012 del 9.6.2023 RG n. 6/2023 il Tribunale di Belluno ha omologato la separazione personale tra le parti, in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi.
Dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
16.3.2023, è trascorso il periodo di tempo previsto dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della Legge 898/1970, e i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza, come pure emerge dalla documentazione in atti.
Sulla base di tali premesse, considerata la situazione di fatto come cristallizzatasi nel tempo e tenuto conto del lungo periodo trascorso dalla data di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, con conseguente accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio ritiene inoltre che le condizioni di divorzio concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale delle parti e ciò ne impone l'accoglimento nella presente sede.
Stante inoltre anche specifico accordo delle parti sul punto, vanno compensate le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del C.F._3
4 Comune di Borgo Valbelluna dell'anno 2002, – atto n. 3 parte 2 serie A, alle seguenti condizioni:
“il IG , figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Controparte_2 continui a vivere presso la madre presso la quale manterrà la residenza nella casa coniugale sita in Borgo Valbelluna, via A. Costa civico 24. Conseguentemente la casa familiare di proprietà della IG.ra , resta nella disponibilità e CP_1 assegnata alla stessa. Vista l'età il figlio deciderà in autonomia il tempo da trascorrere con i relativi genitori con accordo diretto con gli stessi;
il IG. ha l'obbligo di corrispondere alla IG.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, CP_2 un assegno mensile pari ad Euro 550,00 somma soggetta a rivalutazione di anno in anno a partire da aprile 2026 in base agli indici ISTAT.; l'assegno unico è interamente attribuito in favore della IG.ra che si farà carico Controparte_1 delle relative pratiche di domanda;
4. entrambi i genitori sono obbligati a concorrere, nella misura del 70% a carico del IG. e 30% a carico della IG.ra , alle spese straordinarie in Pt_1 CP_1 favore del figlio come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato CP_2
Tribunale. Tra le spese straordinarie, da suddividere nella misura anzidetta, sono comprese anche le spese relative alla retta di frequenza di presso la scuola CP_2 privata attualmente frequentata nonché i costi accessori. Previo accordo tra le parti andranno suddivisi nella misura anzidetta anche i viaggi esteri connessi o prodromici a tale percorso di studi;
5. nessun assegno di mantenimento viene versato in favore della IG.ra , CP_1 in quanto economicamente autosufficiente;
6. la IG.ra ai fini della soluzione della crisi familiare e a CP_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla comproprietà della casa nonché al fine di far cessare ogni obbligo nascente dal vincolo di coniugio, si obbliga a cedere verso corrispettivo, al IG che accetta, la propria Parte_1 quota di proprietà, pari a ½, in relazione all'immobile sito in Borgo Valbelluna frazione Lentinai (BL) via Col D'Artent 20, così catastalmente censito: - Comune di
Borgo Valbelluna (BL), Catasto Fabbricati, fg 3 part 1354, A/2, sub 13 e C/6 sub27 con diritto sui beni comuni fg 3 part 1354 sub 1 e sub 2 Le parti si danno atto che il valore tra loro concordato della quota ceduta è pari ad € 40.000,00 ( quarantamila/00). Il rogito dovrà effettuarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso
5 un Notaio scelto da parte acquirente con spese tutte a carico di questa parte. Il pagamento della somma stabilita di € 40.000,00 ( quarantamila/00) in favore della IG.ra sarà effettuato contestualmente e integralmente al momento del CP_1 rogito notarile in occasione del trasferimento della quota in favore del IG . Pt_1
Le parti si danno reciprocamente atto che le suddette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità - costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi economico-patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. In ragione di ciò chiedono che il trasferimento di cui al punto 4) sia esente da ogni imposta e/o tassa, ai sensi dell'art. 19, Legge 06 marzo 1987, n. 74, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale
n. 202 dell'11 giugno 2003 ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e dalla Suprema Corte di
Cassazione – Sezione Tributaria con le sentenze n. 2111/2016 e n. 3011/2016.
Con il buon fine della operazione anzidetta, nessun altro aspetto economico resta da regolare tra i ricorrenti IG.ra e ”; Pt_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo Valbelluna di procedere con le annotazioni di legge.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio dell'8.5.2025
Il Presidente Il Giudice rel. dott. Umberto Giacomelli dott.ssa Gersa Gerbi
6