Sentenza 18 novembre 1977
Massime • 1
Ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 43 della legge di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, l'atto di recesso del socio di una societa di persone, che si traduca nello scioglimento della societa stessa e nella prosecuzione della relativa attivita da parte di uno soltanto degli ex soci, in qualita di imprenditore individuale, va tassato con l'imposta proporzionale in ragione del corrispettivo convenuto per il trasferimento della quota, comprensivo degli oneri sociali che passino a carico del cessionario. In tale ipotesi, infatti, non essendo configurabile un'ipotesi di recesso in senso proprio, ai sensi degli artt 2285, 2290 e 2293 cod civ, per difetto del requisito della sopravvivenza della societa, non puo trovare applicazione il principio della Determinazione del valore della quota del socio uscente al netto delle passivita su di essa gravanti, in quanto questo principio presuppone che le passivita stesse rimangano a carico della societa, e, quindi, che la societa continui ad esistere ed operare. ( V 3568/72, mass n 361554; ( V 681/71, mass n 350441).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/1977, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1977 |
Testo completo
Ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 43 della legge di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, l'atto di recesso del socio di una societa di persone, che si traduca nello scioglimento della societa stessa e nella prosecuzione della relativa attivita da parte di uno soltanto degli ex soci, in qualita di imprenditore individuale, va tassato con l'imposta proporzionale in ragione del corrispettivo convenuto per il trasferimento della quota, comprensivo degli oneri sociali che passino a carico del cessionario. In tale ipotesi, infatti, non essendo configurabile un'ipotesi di recesso in senso proprio, ai sensi degli artt 2285, 2290 e 2293 cod civ, per difetto del requisito della sopravvivenza della societa, non puo trovare applicazione il principio della Determinazione del valore della quota del socio uscente al netto delle passivita su di essa gravanti, in quanto questo principio presuppone che le passivita stesse rimangano a carico della societa, e, quindi, che la societa continui ad esistere ed operare. ( V 3568/72, mass n 361554; ( V 681/71, mass n 350441).*