Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/1977, n. 5056
CASS
Sentenza 18 novembre 1977

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi e sotto il vigore degli artt 27 e 43 della legge di registro, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, l'atto di recesso del socio di una societa di persone, che si traduca nello scioglimento della societa stessa e nella prosecuzione della relativa attivita da parte di uno soltanto degli ex soci, in qualita di imprenditore individuale, va tassato con l'imposta proporzionale in ragione del corrispettivo convenuto per il trasferimento della quota, comprensivo degli oneri sociali che passino a carico del cessionario. In tale ipotesi, infatti, non essendo configurabile un'ipotesi di recesso in senso proprio, ai sensi degli artt 2285, 2290 e 2293 cod civ, per difetto del requisito della sopravvivenza della societa, non puo trovare applicazione il principio della Determinazione del valore della quota del socio uscente al netto delle passivita su di essa gravanti, in quanto questo principio presuppone che le passivita stesse rimangano a carico della societa, e, quindi, che la societa continui ad esistere ed operare. ( V 3568/72, mass n 361554; ( V 681/71, mass n 350441).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/11/1977, n. 5056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5056
    Data del deposito : 18 novembre 1977

    Testo completo