TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6022/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Umberto BUCCINO ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Manfredonia (FG), via O. Orsini n.37; e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Maria PALUMBO C.F._2 ed elettivamente domiciliati nel suo studio a Manfredonia (FG), via Torre Santa Maria, n.9; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale dalla quale è nato, il 30 aprile 2013, , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. All'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Con ordinanza n. 13.245/2019 del 3 dicembre 2019 il Tribunale di Foggia ha regolamentato l'affidamento del figlio, il collocamento dello stesso e il regime di visita pagina 1 di 3 con i genitori, nonchè ha posto l'obbligo in capo al signor di corrispondere Pt_1 alla signora la somma mensile di 170,00 euro per il mantenimento ordinario CP_1 del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 29 aprile 2025 i ricorrenti:
- hanno dato atto che la signora dall'autunno 2021 si è trasferita con CP_1
a Crevalcore e che il signor continua a risiedere a Manfredonia;
Persona_1 Pt_1
- hanno altresì dato atto che in considerazione della distanza geografica il padre non riesce più a mantenere l'attuale regime di visita con il minore;
- hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al calendario degli incontri tra il signor e il bambino. Pt_1
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della ordinanza n. 13245/2019 del 3 dicembre 2019: 1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre da definirsi con un preavviso di almeno 15 giorni e sempre nel rispetto della volontà e degli impegni di studio, sportivi e sociali di e, Persona_1 comunque, secondo il seguente calendario di visita:
- nelle festività natalizie, ovvero dal giorno successivo alla chiusura della scuola a quello precedente la ripresa, ad anni alterni (per il 2025 col padre);
- nelle vacanze pasquali, dal giorno di chiusura della scuola fino a quello precedente la ripresa, ad anni alterni (per il 2025 con la madre);
- in estate, dal giorno successivo alla chiusura a quello antecedente l'inizio della scuola, almeno 20 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività ad anni alterni;
2) prende atto che i genitori hanno concordato di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora;
CP_1
4) conferma per il resto delle statuizioni come richiamate nell' ordinanza n. 13245/2019 del 3 dicembre 2019; pagina 2 di 3 5) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 4 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' Avv. Umberto BUCCINO ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Manfredonia (FG), via O. Orsini n.37; e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Angela Maria PALUMBO C.F._2 ed elettivamente domiciliati nel suo studio a Manfredonia (FG), via Torre Santa Maria, n.9; RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 29 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale dalla quale è nato, il 30 aprile 2013, , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. All'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Con ordinanza n. 13.245/2019 del 3 dicembre 2019 il Tribunale di Foggia ha regolamentato l'affidamento del figlio, il collocamento dello stesso e il regime di visita pagina 1 di 3 con i genitori, nonchè ha posto l'obbligo in capo al signor di corrispondere Pt_1 alla signora la somma mensile di 170,00 euro per il mantenimento ordinario CP_1 del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 29 aprile 2025 i ricorrenti:
- hanno dato atto che la signora dall'autunno 2021 si è trasferita con CP_1
a Crevalcore e che il signor continua a risiedere a Manfredonia;
Persona_1 Pt_1
- hanno altresì dato atto che in considerazione della distanza geografica il padre non riesce più a mantenere l'attuale regime di visita con il minore;
- hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al calendario degli incontri tra il signor e il bambino. Pt_1
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della ordinanza n. 13245/2019 del 3 dicembre 2019: 1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre da definirsi con un preavviso di almeno 15 giorni e sempre nel rispetto della volontà e degli impegni di studio, sportivi e sociali di e, Persona_1 comunque, secondo il seguente calendario di visita:
- nelle festività natalizie, ovvero dal giorno successivo alla chiusura della scuola a quello precedente la ripresa, ad anni alterni (per il 2025 col padre);
- nelle vacanze pasquali, dal giorno di chiusura della scuola fino a quello precedente la ripresa, ad anni alterni (per il 2025 con la madre);
- in estate, dal giorno successivo alla chiusura a quello antecedente l'inizio della scuola, almeno 20 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività ad anni alterni;
2) prende atto che i genitori hanno concordato di fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale per i figli continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora;
CP_1
4) conferma per il resto delle statuizioni come richiamate nell' ordinanza n. 13245/2019 del 3 dicembre 2019; pagina 2 di 3 5) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 4 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3