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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 282/2025 promossa da:
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CP_1 CP_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. COPPOLA THOMAS con domicilio eletto presso il suo studio
RIMINI in PIAZZA FERRARI 22
RECLAMANTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI non costituita
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_2
) non costituita P.IVA_1
PARTI RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Il reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.6.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 18.2.2025 quale titolare della CP_1 omonima ditta ind.le instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del
Tribunale di Rimini n. 17/2025 pubblicata in data 11.2.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, su istanza del P.M. in esito a procedura di concordato con riserva ex art. 44 CCII proposta nel 2024 e conclusa con decreto di inammissibilità per mancato deposito di proposta e piano, dato atto del successivo deposito “frammentario ed in massima parte tardivo, di una proposta concordataria del tutto generica”, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del nella predetta qualità, stante la mancata deduzione della CP_1 sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità e lo stato di insolvenza del debitore, che emergeva dalle procedure esecutive, dal debito fiscale e dalla stessa proposizione di un primo concordato in bianco non seguito da domanda piena e poi di una seconda proposta concordataria generica e inattuabile.
Reclama il ontestando lo stato di insolvenza per la disponibilità di attività sufficienti al CP_1 soddisfacimento delle proprie obbligazioni e la temporaneità dello stato di crisi, come emergerebbe dalla documentazione contabile, fiscale e bancaria depositata;
deduce altresì il possesso congiunto dei requisiti di impresa minore ex art. 2 co. 1 lett d) CCII.
Il P.M. istante per la liquidazione non si è costituito nel presente gravame benchè ritualmente notificato.
Neppure la procedura si è costituita ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 6.6.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte reclamante deduce la violazione dei principi di difesa e di contraddittorio per l'omessa convocazione del debitore e la mancata possibilità di presentare le proprie deduzioni;
deduce altresì il tempestivo deposito dell'istanza di concordato preventivo supportata da un piano finanziario realistico ed attuabile.
§§§§§§
Va premesso che nel fascicolo di primo grado (Tribunale di Rimini R.G. 143/2024 acquisibile dal fascicolo telematico del reclamo su Consolle Magistrato) non risulta il deposito da parte del né del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo né della documentazione a CP_1 supporto invece prodotta telematicamente dal reclamante nel presente procedimento, benchè dell'acquisizione, in cartaceo, del primo sia dato atto a verbale del 23.1.2025 e della successiva produzione della documentazione è dato conto a verbale del 4.2.2025, avendone preso visione il P.M.
Emerge cioè che il ricorso per concordato preventivo non era stato tempestivamente corredato, nel termine di decadenza prescritto dall'art. 40/co. 10 CCII (“entro la prima udienza”) di tutta la documentazione necessaria, come anche dato atto dal curatore nella relazione depositata nella presente fase su richiesta della Corte (aff. 2), sicchè va condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui il deposito della proposta concordataria era “in massima parte tardivo”.
Ad ogni modo il reclamo va respinto perché infondato.
Quanto allo stato di insolvenza, emerge dalla analitica ed esaustiva relazione del curatore che le insinuazioni ad oggi pervenute, a stato passivo non ancora definitivo, ammontano a circa 181 K di cui circa 147 in capo ad Agenzia delle Entrate e Riscossione e 774 in capo a BE PA procuratrice di Nepal RL cessionaria del credito della banca concedente il mutuo fondiario;
a ciò devono aggiungersi i debiti dichiarati dallo stesso debitore nella proposta di concordato per un passivo ad oggi di oltre un milione di euro;
l'insolvenza è consolidata e non reversibile, come comprovato dal fatto che i predetti maggiori debiti sono risalenti nel tempo ed il secondo già sfociato in procedura esecutiva immobiliare dal 2020.
E' assertiva e non provata (con onere della prova a carico del debitore) la deduzione della mancata ricorrenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
in ogni caso, emerge con chiarezza dall'analisi del curatore dei valori economico-patrimoniali dell'impresa che la ditta individuale BE non può essere considerata “impresa minore”. E' generica e infondata la doglianza di mancata audizione del debitore, tenuto conto che la liquidazione giudiziale si è aperta su iniziativa del P.M. in esito a procedura di concordato con riserva dichiarata inammissibile.
Quanto alle generiche doglianze relative alla omessa o inadeguata considerazione da parte del tribunale della domanda di concordato, a parte quanto già detto circa la sua tardività siccome integrata con il piano solo il 30.1.2024, va rilevato – facendo proprie le considerazioni del curatore – che la proposta recava valori di attivo e passivo inattendibili, con un passivo sottostimato e un attivo sovrastimato (aff. 14 relazione); che inoltre la proposta era del tutto inadeguata alla tutela dei creditori, perché il piano era decennale, senza alcuna certezza o garanzia degli impegni assunti dall'assuntore (dipendente e moglie del debitore) per 174 K e dal soggetto terzo finanziatore (Tiche Bank) per 600 K.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di quale titolare CP_1 della omonima impresa individuale con sentenza del Tribunale di Rimini n. 17/2025;
DICHIARA che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002;
CONDANNA il reclamante al rimborso in favore della liquidazione giudiziale in persona del suo curatore delle spese del reclamo che liquida in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 282/2025 promossa da:
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE CP_1 CP_1
(C.F. ) C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. COPPOLA THOMAS con domicilio eletto presso il suo studio
RIMINI in PIAZZA FERRARI 22
RECLAMANTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI non costituita
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. Controparte_2
) non costituita P.IVA_1
PARTI RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Il reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6.6.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 18.2.2025 quale titolare della CP_1 omonima ditta ind.le instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del
Tribunale di Rimini n. 17/2025 pubblicata in data 11.2.2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, su istanza del P.M. in esito a procedura di concordato con riserva ex art. 44 CCII proposta nel 2024 e conclusa con decreto di inammissibilità per mancato deposito di proposta e piano, dato atto del successivo deposito “frammentario ed in massima parte tardivo, di una proposta concordataria del tutto generica”, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del nella predetta qualità, stante la mancata deduzione della CP_1 sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità e lo stato di insolvenza del debitore, che emergeva dalle procedure esecutive, dal debito fiscale e dalla stessa proposizione di un primo concordato in bianco non seguito da domanda piena e poi di una seconda proposta concordataria generica e inattuabile.
Reclama il ontestando lo stato di insolvenza per la disponibilità di attività sufficienti al CP_1 soddisfacimento delle proprie obbligazioni e la temporaneità dello stato di crisi, come emergerebbe dalla documentazione contabile, fiscale e bancaria depositata;
deduce altresì il possesso congiunto dei requisiti di impresa minore ex art. 2 co. 1 lett d) CCII.
Il P.M. istante per la liquidazione non si è costituito nel presente gravame benchè ritualmente notificato.
Neppure la procedura si è costituita ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 6.6.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte reclamante deduce la violazione dei principi di difesa e di contraddittorio per l'omessa convocazione del debitore e la mancata possibilità di presentare le proprie deduzioni;
deduce altresì il tempestivo deposito dell'istanza di concordato preventivo supportata da un piano finanziario realistico ed attuabile.
§§§§§§
Va premesso che nel fascicolo di primo grado (Tribunale di Rimini R.G. 143/2024 acquisibile dal fascicolo telematico del reclamo su Consolle Magistrato) non risulta il deposito da parte del né del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo né della documentazione a CP_1 supporto invece prodotta telematicamente dal reclamante nel presente procedimento, benchè dell'acquisizione, in cartaceo, del primo sia dato atto a verbale del 23.1.2025 e della successiva produzione della documentazione è dato conto a verbale del 4.2.2025, avendone preso visione il P.M.
Emerge cioè che il ricorso per concordato preventivo non era stato tempestivamente corredato, nel termine di decadenza prescritto dall'art. 40/co. 10 CCII (“entro la prima udienza”) di tutta la documentazione necessaria, come anche dato atto dal curatore nella relazione depositata nella presente fase su richiesta della Corte (aff. 2), sicchè va condivisa la valutazione del primo giudice secondo cui il deposito della proposta concordataria era “in massima parte tardivo”.
Ad ogni modo il reclamo va respinto perché infondato.
Quanto allo stato di insolvenza, emerge dalla analitica ed esaustiva relazione del curatore che le insinuazioni ad oggi pervenute, a stato passivo non ancora definitivo, ammontano a circa 181 K di cui circa 147 in capo ad Agenzia delle Entrate e Riscossione e 774 in capo a BE PA procuratrice di Nepal RL cessionaria del credito della banca concedente il mutuo fondiario;
a ciò devono aggiungersi i debiti dichiarati dallo stesso debitore nella proposta di concordato per un passivo ad oggi di oltre un milione di euro;
l'insolvenza è consolidata e non reversibile, come comprovato dal fatto che i predetti maggiori debiti sono risalenti nel tempo ed il secondo già sfociato in procedura esecutiva immobiliare dal 2020.
E' assertiva e non provata (con onere della prova a carico del debitore) la deduzione della mancata ricorrenza dei requisiti soggettivi di non fallibilità ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
in ogni caso, emerge con chiarezza dall'analisi del curatore dei valori economico-patrimoniali dell'impresa che la ditta individuale BE non può essere considerata “impresa minore”. E' generica e infondata la doglianza di mancata audizione del debitore, tenuto conto che la liquidazione giudiziale si è aperta su iniziativa del P.M. in esito a procedura di concordato con riserva dichiarata inammissibile.
Quanto alle generiche doglianze relative alla omessa o inadeguata considerazione da parte del tribunale della domanda di concordato, a parte quanto già detto circa la sua tardività siccome integrata con il piano solo il 30.1.2024, va rilevato – facendo proprie le considerazioni del curatore – che la proposta recava valori di attivo e passivo inattendibili, con un passivo sottostimato e un attivo sovrastimato (aff. 14 relazione); che inoltre la proposta era del tutto inadeguata alla tutela dei creditori, perché il piano era decennale, senza alcuna certezza o garanzia degli impegni assunti dall'assuntore (dipendente e moglie del debitore) per 174 K e dal soggetto terzo finanziatore (Tiche Bank) per 600 K.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di quale titolare CP_1 della omonima impresa individuale con sentenza del Tribunale di Rimini n. 17/2025;
DICHIARA che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002;
CONDANNA il reclamante al rimborso in favore della liquidazione giudiziale in persona del suo curatore delle spese del reclamo che liquida in € 4.000,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina