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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/01/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7638/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2017, in grado di appello, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in Zafferana Etnea, elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea Via Roma n. 241 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Russo, giusta procura in atti;
APPELLANTI
contro nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Etnea (CT), in via Continella n.50, elettivamente domiciliato come in atti, presso lo studio dell'avv.to
Filippo Spartà, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio ed Controparte_1 Parte_1 [...]
davanti al giudice di pace di Catania per sentirli condannare al risarcimento del danno Parte_2
patrimoniale arrecato dalle fiamme al proprio fondo. A tal fine, l'odierno appellato esponeva che in data
24.06.2016 si verificava, nel terreno di proprietà degli appellanti, un incendio che arrecava danno alle piantagioni presenti sul proprio terreno.
Radicatosi il contraddittorio, ed chiedevano il rigetto Parte_1 Parte_2
integrale della domanda perché infondata in fatto e in diritto e avanzavano domanda riconvenzionale con cui chiedevano la condanna dell'attore: a ripristinare lo stato originario dei luoghi;
a ricollocare a distanza legale dal confine la piantagione di palmizia;
a demolire e ricostruire a regola d'arte i due tratti di muro in vibrocemento;
a rimuovere la sbarra che impedisce il transito carraio dalla via Continella al fondo dei convenuti.
Indi, svoltasi la fase istruttoria tramite l'escussione dei testi indicati dall'attore e l'espletamento di una CTU, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda del condannando CP_1 [...]
ed in solido tra loro al pagamento di euro 960,00, a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno arrecato alle piantagioni dell'attore; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando l'attore a elevare dei muri di contenimento del terrapieno nonché a ricollocare le palme alla distanza legale dal ricostruito muro di confine.
Contro tale sentenza interponevano appello ed , chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza nella parte in cui: omette di statuire su plurime domande ritualmente formulate;
statuisce su una domanda non avanzata;
determina erroneamente l'ammontare della somma riconosciuta a favore dell'appellato a titolo di risarcimento del danno. Chiedevano, infine, la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
pagina 2 di 8 si costituiva anche nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo: in rito, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della sua genericità e contraddittorietà; nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza gravata;
infine, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese del presente giudizio.
L'appello, pur ammissibile, è nel merito infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità e contraddittorietà dei motivi d'appello, giacché nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze.
Nel merito, va rilevata la correttezza della decisione del giudice di pace in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'eliminazione della sbarra di ferro impeditiva del transito carraio dalla via Continella al fondo degli appellanti. Tale domanda non può
dirsi connessa, sia pur latamente, con la domanda principale, né sotto il profilo della dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, né sotto il profilo della appartenenza alla causa come mezzo di eccezione. Escluso quest'ultimo caso, essendo la domanda riconvenzionale riferita, nel caso di specie,
alla domanda principale e non a una eccezione, si osserva che la causa petendi della domanda principale consiste nella responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051, titolo che non può dirsi in alcun modo connesso né potenzialmente ricollegabile (se non con forzature interpretative) a una domanda avente ad oggetto la sussistenza o meno di una servitù di passaggio. Ai
fini della connessione, inoltre, l'art. 36 c.p.c. fa riferimento soltanto alla causa petendi e non al petitum.
Anche volendo estendere l'applicazione della norma al petitum, l'insistenza dell'incendio sui medesimi fondi su cui si chiede accertarsi con riconvenzionale il diritto di servitù di passaggio non è tuttavia pagina 3 di 8 conferente neppure ai fini dell'oggetto giudizio, giacché quest'ultimo consiste in una richiesta risarcitoria e non nel fondo stesso. Il primo decidente ha dunque correttamente ritenuto che la pretesa oggetto della domanda riconvenzionale fa riferimento ad un rapporto di diverso contenuto, non connesso alla domanda principale sotto il profilo della causa petendi.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della tesi dell'appellante sulla riconducibilità della causa esclusiva dell'incendio allo smottamento del muro e al consequenziale riversamento del materiale sovrastante nel fondo sottostante dei convenuti. Dalle emergenze processuali risulta provato che l'incendio si è
innescato sul terreno degli appellanti, sviluppandosi sino a lambire il fondo del Nella relazione CP_1
di servizio prodotta in atti, puntuale e logicamente coerente, gli ispettori forestali e Controparte_2
, ufficiali di p.g. hanno riferito che "l'incendio si è svolto quasi interamente nel fondo Controparte_3
a valle di quello del Sign. [ovvero il fondo degli appellanti n.d.r.] lambendo il sito di CP_1
piantumazione delle palme ornamentali"; né gli appellanti hanno in alcun modo fornito la dimostrazione del caso fortuito, come previsto dall'art. 2051 c.c. Peraltro, sul punto la Cassazione oltre a confermare che "in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
il proprietario di un fondo, dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo,
invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito"
ha puntualizzato che a riguardo assume rilievo non tanto "la circostanza che in quel fondo si sia
originato l'incendio, bensì là sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato
dinamismo, il propagamento delle fiamme" (cfr. Cass. 2962/2011). Nel caso che qui ci occupa gli appellanti non hanno provato la sussistenza dell'esimente del caso fortuito né al fine di escludere che l'incendio si sia originato sul proprio fondo, né al fine di dimostrarne l'assoluta estraneità causale nell'alimentazione e propagamento delle fiamme.
pagina 4 di 8 Va altresì ritenuta immune da censure l'impugnata sentenza di primo grado con riferimento ai vizi di omessa statuizione e di ultrapetizione. Il primo giudicante, nell'accogliere la domanda di parte attrice, ha esaustivamente statuito sulla riconvenzionale. L'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale non costituisce omessa statuizione sulle richieste non accolte (ripristino dell'originaria
orografia dei luoghi, trasmissione degli atti alla Procura, remissione degli atti all'osservatorio
provinciale per le malattie delle piante ai fini dell'incolumità pubblica), bensì il rigetto implicito delle stesse. Come affermato dalla recente giurisprudenza, a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia "non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato
completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla
parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione
implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato
risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (cfr. Cass. 6907/ 2024).
Infondata è inoltre la censura con riferimento al vizio di ultrapetizione. Vero è che nessuna delle parti in causa ha chiesto che sia stabilito giudizialmente il confine, ai sensi dell'art. 950 c.c.; tuttavia, in questa sede la verifica dei confini non è il decisum di un'actio finium regundorum, nè oggetto di un'autonoma decisione extra petitum del primo giudicante, bensì un mero adempimento preliminare strumentale alla condanna dell'attore a elevare i muri di contenimento del terrapieno. Ciò è
agevolmente evincibile proprio dalla formulazione del dispositivo del giudice di pace, il quale
"condanna l'attore previo rilievo strumentale finalizzato a individuare gli esatti confini, a elevare dei
muri di contenimento del terrapieno".
Anche le deduzioni poste a sostegno del motivo di gravame riferito al quantum risarcitorio non colgono nel segno. Il giudice di pace ha correttamente motivato in punto di danno, sia con riferimento pagina 5 di 8 alla consistenza del danno materiale, sia con riguardo alla sua monetizzazione. La consistenza è dal primo decidente ricavata dagli scatti fotografici in actis e dalla testimonianza del Sig. , che Pt_3
anche in questa sede risulta precisa, coerente e scevra da qualsivoglia interesse personale. Nonostante il fuoco abbia lambito una ventina di palme, risulta provato che solo una dozzina di esse siano state concretamente danneggiate dalle fiamme. Conseguentemente, appare corretta la procedura di calcolo svolta dal giudice di pace ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, anche con riferimento alla differenziazione tipologica delle piantagioni (washingtonia filifere; cocos piumose) e all'operazione di potatura dell'ulivo. Va pertanto confermato il diritto dell'attore alla somma di euro 960,00.
Infondato è, infine, il motivo d'appello riguardante la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c..
Ai fini della responsabilità aggravata di cui all' art. 96 c.p.c. è richiesto l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, senza il quale non può dichiararsi il carattere temerario della lite. La mala fede coincide con la consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale o delle eccezioni svolte nella memoria di costituzione, mentre la colpa grave coincide nell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza. Nel caso che qui ci occupa è escluso che l'attore abbia coltivato un giudizio rivendicando dolosamente o colposamente pretese insussistenti, visto, al contrario,
l'accoglimento della sua domanda, non contraddetto dall'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale. Per la medesima ragione (insussistenza dei presupposti della mala fede e della colpa grave) va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. da parte dell'appellato nei confronti di parte appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
pagina 6 di 8 Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle attività che ha effettivamente avuto luogo in grado di appello e della natura documentale del giudizio (parametro minimo per valore per tutte le fasi).
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico
delle spese di giustizia) e 1, comma 18, Lire n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 -bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata l'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 967/2017 R.G.,
1) rigetta l'appello proposto da ed avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Catania n. 2312/2019 e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1,
comma 18, Lire n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 - bis dello stesso articolo.
Così deciso in Catania, il 26.1.2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
dott. Alessio Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 967/2017, in grado di appello, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente e nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in Zafferana Etnea, elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea Via Roma n. 241 presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Russo, giusta procura in atti;
APPELLANTI
contro nato a [...] il [...], C.F. e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Etnea (CT), in via Continella n.50, elettivamente domiciliato come in atti, presso lo studio dell'avv.to
Filippo Spartà, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio ed Controparte_1 Parte_1 [...]
davanti al giudice di pace di Catania per sentirli condannare al risarcimento del danno Parte_2
patrimoniale arrecato dalle fiamme al proprio fondo. A tal fine, l'odierno appellato esponeva che in data
24.06.2016 si verificava, nel terreno di proprietà degli appellanti, un incendio che arrecava danno alle piantagioni presenti sul proprio terreno.
Radicatosi il contraddittorio, ed chiedevano il rigetto Parte_1 Parte_2
integrale della domanda perché infondata in fatto e in diritto e avanzavano domanda riconvenzionale con cui chiedevano la condanna dell'attore: a ripristinare lo stato originario dei luoghi;
a ricollocare a distanza legale dal confine la piantagione di palmizia;
a demolire e ricostruire a regola d'arte i due tratti di muro in vibrocemento;
a rimuovere la sbarra che impedisce il transito carraio dalla via Continella al fondo dei convenuti.
Indi, svoltasi la fase istruttoria tramite l'escussione dei testi indicati dall'attore e l'espletamento di una CTU, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda del condannando CP_1 [...]
ed in solido tra loro al pagamento di euro 960,00, a titolo di risarcimento Parte_1 Parte_2
del danno arrecato alle piantagioni dell'attore; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando l'attore a elevare dei muri di contenimento del terrapieno nonché a ricollocare le palme alla distanza legale dal ricostruito muro di confine.
Contro tale sentenza interponevano appello ed , chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza nella parte in cui: omette di statuire su plurime domande ritualmente formulate;
statuisce su una domanda non avanzata;
determina erroneamente l'ammontare della somma riconosciuta a favore dell'appellato a titolo di risarcimento del danno. Chiedevano, infine, la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
pagina 2 di 8 si costituiva anche nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo: in rito, la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione della sua genericità e contraddittorietà; nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza gravata;
infine, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese del presente giudizio.
L'appello, pur ammissibile, è nel merito infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità e contraddittorietà dei motivi d'appello, giacché nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze.
Nel merito, va rilevata la correttezza della decisione del giudice di pace in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'eliminazione della sbarra di ferro impeditiva del transito carraio dalla via Continella al fondo degli appellanti. Tale domanda non può
dirsi connessa, sia pur latamente, con la domanda principale, né sotto il profilo della dipendenza dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, né sotto il profilo della appartenenza alla causa come mezzo di eccezione. Escluso quest'ultimo caso, essendo la domanda riconvenzionale riferita, nel caso di specie,
alla domanda principale e non a una eccezione, si osserva che la causa petendi della domanda principale consiste nella responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051, titolo che non può dirsi in alcun modo connesso né potenzialmente ricollegabile (se non con forzature interpretative) a una domanda avente ad oggetto la sussistenza o meno di una servitù di passaggio. Ai
fini della connessione, inoltre, l'art. 36 c.p.c. fa riferimento soltanto alla causa petendi e non al petitum.
Anche volendo estendere l'applicazione della norma al petitum, l'insistenza dell'incendio sui medesimi fondi su cui si chiede accertarsi con riconvenzionale il diritto di servitù di passaggio non è tuttavia pagina 3 di 8 conferente neppure ai fini dell'oggetto giudizio, giacché quest'ultimo consiste in una richiesta risarcitoria e non nel fondo stesso. Il primo decidente ha dunque correttamente ritenuto che la pretesa oggetto della domanda riconvenzionale fa riferimento ad un rapporto di diverso contenuto, non connesso alla domanda principale sotto il profilo della causa petendi.
Va inoltre rilevata l'infondatezza della tesi dell'appellante sulla riconducibilità della causa esclusiva dell'incendio allo smottamento del muro e al consequenziale riversamento del materiale sovrastante nel fondo sottostante dei convenuti. Dalle emergenze processuali risulta provato che l'incendio si è
innescato sul terreno degli appellanti, sviluppandosi sino a lambire il fondo del Nella relazione CP_1
di servizio prodotta in atti, puntuale e logicamente coerente, gli ispettori forestali e Controparte_2
, ufficiali di p.g. hanno riferito che "l'incendio si è svolto quasi interamente nel fondo Controparte_3
a valle di quello del Sign. [ovvero il fondo degli appellanti n.d.r.] lambendo il sito di CP_1
piantumazione delle palme ornamentali"; né gli appellanti hanno in alcun modo fornito la dimostrazione del caso fortuito, come previsto dall'art. 2051 c.c. Peraltro, sul punto la Cassazione oltre a confermare che "in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
il proprietario di un fondo, dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo,
invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito"
ha puntualizzato che a riguardo assume rilievo non tanto "la circostanza che in quel fondo si sia
originato l'incendio, bensì là sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato
dinamismo, il propagamento delle fiamme" (cfr. Cass. 2962/2011). Nel caso che qui ci occupa gli appellanti non hanno provato la sussistenza dell'esimente del caso fortuito né al fine di escludere che l'incendio si sia originato sul proprio fondo, né al fine di dimostrarne l'assoluta estraneità causale nell'alimentazione e propagamento delle fiamme.
pagina 4 di 8 Va altresì ritenuta immune da censure l'impugnata sentenza di primo grado con riferimento ai vizi di omessa statuizione e di ultrapetizione. Il primo giudicante, nell'accogliere la domanda di parte attrice, ha esaustivamente statuito sulla riconvenzionale. L'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale non costituisce omessa statuizione sulle richieste non accolte (ripristino dell'originaria
orografia dei luoghi, trasmissione degli atti alla Procura, remissione degli atti all'osservatorio
provinciale per le malattie delle piante ai fini dell'incolumità pubblica), bensì il rigetto implicito delle stesse. Come affermato dalla recente giurisprudenza, a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia "non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato
completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla
parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione
implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato
risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (cfr. Cass. 6907/ 2024).
Infondata è inoltre la censura con riferimento al vizio di ultrapetizione. Vero è che nessuna delle parti in causa ha chiesto che sia stabilito giudizialmente il confine, ai sensi dell'art. 950 c.c.; tuttavia, in questa sede la verifica dei confini non è il decisum di un'actio finium regundorum, nè oggetto di un'autonoma decisione extra petitum del primo giudicante, bensì un mero adempimento preliminare strumentale alla condanna dell'attore a elevare i muri di contenimento del terrapieno. Ciò è
agevolmente evincibile proprio dalla formulazione del dispositivo del giudice di pace, il quale
"condanna l'attore previo rilievo strumentale finalizzato a individuare gli esatti confini, a elevare dei
muri di contenimento del terrapieno".
Anche le deduzioni poste a sostegno del motivo di gravame riferito al quantum risarcitorio non colgono nel segno. Il giudice di pace ha correttamente motivato in punto di danno, sia con riferimento pagina 5 di 8 alla consistenza del danno materiale, sia con riguardo alla sua monetizzazione. La consistenza è dal primo decidente ricavata dagli scatti fotografici in actis e dalla testimonianza del Sig. , che Pt_3
anche in questa sede risulta precisa, coerente e scevra da qualsivoglia interesse personale. Nonostante il fuoco abbia lambito una ventina di palme, risulta provato che solo una dozzina di esse siano state concretamente danneggiate dalle fiamme. Conseguentemente, appare corretta la procedura di calcolo svolta dal giudice di pace ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, anche con riferimento alla differenziazione tipologica delle piantagioni (washingtonia filifere; cocos piumose) e all'operazione di potatura dell'ulivo. Va pertanto confermato il diritto dell'attore alla somma di euro 960,00.
Infondato è, infine, il motivo d'appello riguardante la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c..
Ai fini della responsabilità aggravata di cui all' art. 96 c.p.c. è richiesto l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, senza il quale non può dichiararsi il carattere temerario della lite. La mala fede coincide con la consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale o delle eccezioni svolte nella memoria di costituzione, mentre la colpa grave coincide nell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza. Nel caso che qui ci occupa è escluso che l'attore abbia coltivato un giudizio rivendicando dolosamente o colposamente pretese insussistenti, visto, al contrario,
l'accoglimento della sua domanda, non contraddetto dall'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale. Per la medesima ragione (insussistenza dei presupposti della mala fede e della colpa grave) va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. da parte dell'appellato nei confronti di parte appellante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
pagina 6 di 8 Le spese seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle attività che ha effettivamente avuto luogo in grado di appello e della natura documentale del giudizio (parametro minimo per valore per tutte le fasi).
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico
delle spese di giustizia) e 1, comma 18, Lire n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 -bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata l'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 967/2017 R.G.,
1) rigetta l'appello proposto da ed avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Catania n. 2312/2019 e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi Euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1,
comma 18, Lire n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 - bis dello stesso articolo.
Così deciso in Catania, il 26.1.2025
pagina 7 di 8 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
dott. Alessio Cappello
pagina 8 di 8