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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1698/2024 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Amalfitano Lilia Malandrino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, Via Milano n.57;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00127032 09 000 notificatogli il 16.12.2023, con il quale l' ha richiesto pagamento delle prime tre rate dei CP_1 contributi fissi anno 2021 oltre sanzioni, per un importo complessivo di € 4130,46. Ha esposto:
-di aver iniziato in data 10.11.2020 attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati (codice Ateco 471150) con codice azienda n. (tipo soggetto 10) P.IVA_1 sotto forma di impresa individuale con sede in Napoli alla Via Marco Aurelio
Severino 30/A, procedendo contestualmente all'iscrizione alla gestione previdenziale;
-di aver presentato, in data 23.09.2021, domanda di esonero contributivo parziale per l'anno 2021, ex art. 1 co 20-22 bis L.178/2020;
- di possedere, all'epoca della presentazione della domanda, tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esonero parziale relativamente all'anno 2021 poiché regolarmente iscritto alla gestione previdenziale ed avendo regolarità contributiva per l'anno 2020, anno in cui ha iniziato l'attività, essendo stati i contributi dovuti compensati con crediti del 2017, come comunicato dall' medesimo;
CP_1
- l' aveva, tuttavia, rigettato la domanda di esonero contributivo parziale anno CP_1
2021 con la seguente motivazione : “domanda respinta per mancanza dei requisiti di iscrizione previsti dal decreto ministeriale del 17.05.2021”. Contestata la legittimità della reiezione ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, di accertare e dichiarare illegittimo il
1 provvedimento con cui l' ha respinto la domanda di esonero parziale dei CP_1 contributi per l'anno 2021 (prime tre rate), di accertare e dichiarare il diritto dell'istante a godere dell'esonero contributivo parziale per le prime tre rate dell'anno
2021 ai sensi dell' art 1 co.20-22 legge 178/2020 e per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. N. 371 2023 00127032 09 000 emesso dall' relativo alle prime tre rate dei contributi anno 2021 oltre alle relative CP_1 sanzioni, essendo lo stesso nullo, illegittimo e per l'effetto revocarlo, spese vinte da distrarsi. Si è costituito l' , il quale ha eccepito che il diritto all'esonero ex art. 1 della CP_1
L.178/2020, invocato dal ricorrente, spettava soltanto alle aziende attive nel 2020, che risultavano altresì iscritte alla gestione previdenziale dei commercianti alla data dell'1.02.2021 adducendo che la domanda di iscrizione alla gestione dei commercianti era stata presentata oltre il mese dall'inizio dell'attività previsto dalla normativa.Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione in ed in via subordinata il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per la soluzione della presente controversia è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento. L'articolo 1, comma 20 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178,( legge di bilancio 2021 ) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, così dispone:
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' e dai Controparte_1 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019………..
21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20……..
22. ….
2 22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Sembra evidente dal tenore letterale della norma, che l'iscrizione nella gestione previdenziale sia elemento costitutivo della fattispecie.
In base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono beneficiari dell'esonero contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti: a) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996; d) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e l'articolo 2 del decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, individuano i requisiti che devono sussistere perché i soggetti interessati possano beneficiare dell'esonero contributivo.
Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali ,la circolare n. 124 del CP_1
6.8.2021 dispone che “ l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021. e che
“In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.( 4.1. Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali
Così ricostruito il quadro normativo, venendo al caso in esame, non ricorrono tutti i requisiti per ottenere l'esonero contributivo parziale per l'anno 2021, ex art. 1 co 20-
22 bis L.178/2020 richiesto. E' pacifico che il ricorrente, alla data dell'1.01.2021, non fosse ancora iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti, avendo presentato domanda di iscrizione
3 soltanto il 9.2.2021, ossia oltre il mese dall'inizio dell'attività, risalente al
10.11.2020.
Non può essere infatti condiviso quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note scritte depositate in data 9.07.2024, secondo cui, la circostanza che il BU avesse iniziato l'attività in data 10.11.2020 e si fosse iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti in data 09.02.2021 fosse irrilevante, dato da relegare a mera irregolarità che non determina alcuna sanzione tanto più che l'iscrizione avrebbe effetto retroattivo. Il requisito dell'iscrizione iscritti alla gestione previdenziali dell'
[...]
è richiesto proprio dall'art. 1 comma 20 sopra citato Controparte_1 sicchè non può essere derogato da alcuna norma di rango inferiore quale un Decreto interministeriale.
Del resto il termine è previsto dall'art.1 comma 6 della legge 340 del 2000 secondo cui “. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese si compensano in ragione della novità della questione e della sua natura interpretativa
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese
Si comunichi.
Napoli 1^ marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
4
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1698/2024 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Amalfitano Lilia Malandrino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli, Via Milano n.57;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00127032 09 000 notificatogli il 16.12.2023, con il quale l' ha richiesto pagamento delle prime tre rate dei CP_1 contributi fissi anno 2021 oltre sanzioni, per un importo complessivo di € 4130,46. Ha esposto:
-di aver iniziato in data 10.11.2020 attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati (codice Ateco 471150) con codice azienda n. (tipo soggetto 10) P.IVA_1 sotto forma di impresa individuale con sede in Napoli alla Via Marco Aurelio
Severino 30/A, procedendo contestualmente all'iscrizione alla gestione previdenziale;
-di aver presentato, in data 23.09.2021, domanda di esonero contributivo parziale per l'anno 2021, ex art. 1 co 20-22 bis L.178/2020;
- di possedere, all'epoca della presentazione della domanda, tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esonero parziale relativamente all'anno 2021 poiché regolarmente iscritto alla gestione previdenziale ed avendo regolarità contributiva per l'anno 2020, anno in cui ha iniziato l'attività, essendo stati i contributi dovuti compensati con crediti del 2017, come comunicato dall' medesimo;
CP_1
- l' aveva, tuttavia, rigettato la domanda di esonero contributivo parziale anno CP_1
2021 con la seguente motivazione : “domanda respinta per mancanza dei requisiti di iscrizione previsti dal decreto ministeriale del 17.05.2021”. Contestata la legittimità della reiezione ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, di accertare e dichiarare illegittimo il
1 provvedimento con cui l' ha respinto la domanda di esonero parziale dei CP_1 contributi per l'anno 2021 (prime tre rate), di accertare e dichiarare il diritto dell'istante a godere dell'esonero contributivo parziale per le prime tre rate dell'anno
2021 ai sensi dell' art 1 co.20-22 legge 178/2020 e per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. N. 371 2023 00127032 09 000 emesso dall' relativo alle prime tre rate dei contributi anno 2021 oltre alle relative CP_1 sanzioni, essendo lo stesso nullo, illegittimo e per l'effetto revocarlo, spese vinte da distrarsi. Si è costituito l' , il quale ha eccepito che il diritto all'esonero ex art. 1 della CP_1
L.178/2020, invocato dal ricorrente, spettava soltanto alle aziende attive nel 2020, che risultavano altresì iscritte alla gestione previdenziale dei commercianti alla data dell'1.02.2021 adducendo che la domanda di iscrizione alla gestione dei commercianti era stata presentata oltre il mese dall'inizio dell'attività previsto dalla normativa.Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'opposizione in ed in via subordinata il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per la soluzione della presente controversia è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento. L'articolo 1, comma 20 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178,( legge di bilancio 2021 ) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, così dispone:
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' e dai Controparte_1 professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019………..
21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20……..
22. ….
2 22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Sembra evidente dal tenore letterale della norma, che l'iscrizione nella gestione previdenziale sia elemento costitutivo della fattispecie.
In base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono beneficiari dell'esonero contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti: a) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996; d) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;
e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 e l'articolo 2 del decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, individuano i requisiti che devono sussistere perché i soggetti interessati possano beneficiare dell'esonero contributivo.
Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali ,la circolare n. 124 del CP_1
6.8.2021 dispone che “ l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1° gennaio 2021. e che
“In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.( 4.1. Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali
Così ricostruito il quadro normativo, venendo al caso in esame, non ricorrono tutti i requisiti per ottenere l'esonero contributivo parziale per l'anno 2021, ex art. 1 co 20-
22 bis L.178/2020 richiesto. E' pacifico che il ricorrente, alla data dell'1.01.2021, non fosse ancora iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti, avendo presentato domanda di iscrizione
3 soltanto il 9.2.2021, ossia oltre il mese dall'inizio dell'attività, risalente al
10.11.2020.
Non può essere infatti condiviso quanto sostenuto da parte ricorrente nelle note scritte depositate in data 9.07.2024, secondo cui, la circostanza che il BU avesse iniziato l'attività in data 10.11.2020 e si fosse iscritto alla gestione previdenziale dei commercianti in data 09.02.2021 fosse irrilevante, dato da relegare a mera irregolarità che non determina alcuna sanzione tanto più che l'iscrizione avrebbe effetto retroattivo. Il requisito dell'iscrizione iscritti alla gestione previdenziali dell'
[...]
è richiesto proprio dall'art. 1 comma 20 sopra citato Controparte_1 sicchè non può essere derogato da alcuna norma di rango inferiore quale un Decreto interministeriale.
Del resto il termine è previsto dall'art.1 comma 6 della legge 340 del 2000 secondo cui “. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese si compensano in ragione della novità della questione e della sua natura interpretativa
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese
Si comunichi.
Napoli 1^ marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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