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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7562/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana cod. fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Daniela Lania presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano cod. fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_3
C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Dare atto che la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, Via Gaetano Previati n.
9. Entrambi i genitori avranno delega, ai sensi dell'art. 337ter, 3° co., c.c., nei tempi di propria spettanza, per la gestione delle questioni quotidiane e ordinarie della figlia, fermo l'impegno di entrambi di rispettare con regolarità e puntualità le attività scolastiche e parascolastiche/sportive della figlia. Le decisioni di prevalente importanza relative alla figlia minore tra cui anche l'eventuale richiesta Pt_3 di modifica della sua residenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
2) Dare atto che il padre vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità e termini, fatti Pt_3 salvi diversi e migliori accordi genitoriali: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo direttamente all'uscita da scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 12,00 in caso di mancata frequenza scolastica) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 12 in caso di mancata frequenza scolastica); b) infrasettimanalmente:
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza del padre, nei giorni di lunedì e martedì entrambi con pernottamento, e dunque con prelievo a cura del padre il lunedì all'uscita da scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 10,00 in caso di mancata frequenza scolastica) sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 10,00 in caso di mancata frequenza scolastica);
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza della madre, il lunedì, con pernottamento e riaccompagnamento di il martedì mattina direttamente a scuola;
Pt_3
- per ulteriori occasioni e momenti che, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore, la madre dà atto di garantire;
c) per metà di ogni periodo di vacanza previsto dal calendario nazionale e da quello specifico della scuola francese allo stato frequentata da dandosi in particolare atto che: Pt_3
- durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, nel rispetto Pt_3 dell'alternanza in essere, metà del periodo di sospensione scolastica, comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno (nelle prossime vacanze Natalizie 2025/2026, la minore, nel rispetto dell'alternanza starà con il padre nel primo periodo);
- le vacanze scolastiche pasquali o il periodo di vacanza scolastica previsto in occasione del Carnevale ove siano di una sola settimana, saranno, ad anni alterni, trascorsi da con uno o l'altro Pt_3 genitore (carnevale con un genitore e Pasqua con l'altro, e alternativamente l'anno successivo). Ove invece, come attualmente nel rispetto del calendario scolastico della scuola francese, i suddetti periodi di vacanza siano di due settimane unite, saranno divisi a metà tra i genitori;
- tutti i periodi di vacanza ulteriori previsti dal calendario francese (vacanza di “Toussaint” tra ottobre e novembre, vacanza di “Hiver” tra febbraio e marzo, “Printemps” tra aprile e maggio) saranno pariteticamente divisi tra i genitori, che potranno in tal senso assumere specifici accordi entro il 15 settembre di ogni anno, una volta avuta contezza del calendario scolastico;
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà metà dei complessivi periodi di Pt_3 vacanza con ciascun genitore, alternando di anno i genitori la prima (1-15) o la seconda metà (16-31) del mese di luglio e la prima (1-15) o la seconda metà (16-31) del mese di agosto. In particolare, le parti concordano e si danno atto, quanto alle prossime vacanze estive 2025, che trascorrerà la Pt_3 prima metà del mese di luglio, dall'1 al 15 luglio, e la prima metà del mese di agosto, dall'1 al 15 agosto, con la mamma, e la seconda metà del mese di luglio (16-31 luglio) e del mese di agosto (16- 31 agosto) con il papà. Nel 2026, i periodi sopra descritti saranno alternati, e dunque saranno di competenza del padre le prime metà del mese di luglio e agosto e della madre le seconde metà;
- il compleanno di , che coincide con il compleanno del padre, salvo diversi accordi Pt_3 genitoriali, sarà trascorso e da ritenersi di spettanza del genitore cui compete il relativo periodo di vacanza, dunque nel 2025 del padre e nel 2026 della madre e a seguire in via alternata. La consegna della minore all'altro genitore avverrà nella giornata del 1° agosto. I genitori si danno atto di avere tra loro definito, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 agosto 2026 le rispettive alternanze genitoriali, come da calendario che si allega sub doc. 4) e che, sottoscritto dalle parti, è da ritenersi parte integrante del presente accordo. Tale calendario ogni anno verrà consensualmente aggiornato dai genitori, entro il 30 aprile di ogni anno o in ogni caso non appena disponibile il calendario dell'anno scolastico successivo. In ogni caso, i genitori si impegnano:
- a comunicarsi preventivamente i recapiti di eventuali spostamenti e vacanze con la minore, prestandosi l'assenso rispetto a mete che comportino lunghe distanze o mete particolari,
- e a garantire quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore;
- a consegnarsi reciprocamente i documenti validi ai fini dell'espatrio, ove necessario.
3) Dare atto che, a far data luglio 2025, il contributo paterno al mantenimento della figlia minore diverrà pari a € 900,00 mensili comprensivi dei costi della baby sitter, da versarsi in via Pt_3 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita.
4) Dare atto che il padre inoltre, a far data da luglio 2025, provvederà alla copertura delle spese extra della figlia minore nella misura del 60% quanto alle spese scolastiche e del 75% delle Pt_3 altre spese straordinarie, il tutto nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte;
); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dare atto che con la sottoscrizione del presente accordo le parti daranno immediata esecuzione alle pattuizioni ivi previste e che con la sua esatta esecuzione, le parti dichiarano e riconoscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
6) Dare atto che i genitori si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, dandosi atto che ogni espatrio della minore verrà condiviso e autorizzato dall'altro genitore. I genitori concordano che previa la condivisione di cui sopra di eventuali iniziative di viaggio/vacanza, il passaporto verrà consegnato senza indugio al genitore richiedente, il quale avrà cura di consegnare contestualmente all'altro il documento di identità valido per l'espatrio, di modo che ciascuno dei due abbia la custodia di un documento della figlia.
7) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 68 LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana cod. fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Daniela Lania presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano cod. fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...] con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia: nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice fiscale Parte_3
C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 giugno 2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica del regime di affidamento e mantenimento della figlia minore nata fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) Dare atto che la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori, Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Milano, Via Gaetano Previati n.
9. Entrambi i genitori avranno delega, ai sensi dell'art. 337ter, 3° co., c.c., nei tempi di propria spettanza, per la gestione delle questioni quotidiane e ordinarie della figlia, fermo l'impegno di entrambi di rispettare con regolarità e puntualità le attività scolastiche e parascolastiche/sportive della figlia. Le decisioni di prevalente importanza relative alla figlia minore tra cui anche l'eventuale richiesta Pt_3 di modifica della sua residenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
2) Dare atto che il padre vedrà e terrà con sé secondo le seguenti modalità e termini, fatti Pt_3 salvi diversi e migliori accordi genitoriali: a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, con prelievo direttamente all'uscita da scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 12,00 in caso di mancata frequenza scolastica) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 12 in caso di mancata frequenza scolastica); b) infrasettimanalmente:
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza del padre, nei giorni di lunedì e martedì entrambi con pernottamento, e dunque con prelievo a cura del padre il lunedì all'uscita da scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 10,00 in caso di mancata frequenza scolastica) sino al mercoledì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (o presso l'abitazione materna alle ore 10,00 in caso di mancata frequenza scolastica);
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza della madre, il lunedì, con pernottamento e riaccompagnamento di il martedì mattina direttamente a scuola;
Pt_3
- per ulteriori occasioni e momenti che, nel rispetto degli impegni e dei desideri della minore, la madre dà atto di garantire;
c) per metà di ogni periodo di vacanza previsto dal calendario nazionale e da quello specifico della scuola francese allo stato frequentata da dandosi in particolare atto che: Pt_3
- durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, nel rispetto Pt_3 dell'alternanza in essere, metà del periodo di sospensione scolastica, comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno (nelle prossime vacanze Natalizie 2025/2026, la minore, nel rispetto dell'alternanza starà con il padre nel primo periodo);
- le vacanze scolastiche pasquali o il periodo di vacanza scolastica previsto in occasione del Carnevale ove siano di una sola settimana, saranno, ad anni alterni, trascorsi da con uno o l'altro Pt_3 genitore (carnevale con un genitore e Pasqua con l'altro, e alternativamente l'anno successivo). Ove invece, come attualmente nel rispetto del calendario scolastico della scuola francese, i suddetti periodi di vacanza siano di due settimane unite, saranno divisi a metà tra i genitori;
- tutti i periodi di vacanza ulteriori previsti dal calendario francese (vacanza di “Toussaint” tra ottobre e novembre, vacanza di “Hiver” tra febbraio e marzo, “Printemps” tra aprile e maggio) saranno pariteticamente divisi tra i genitori, che potranno in tal senso assumere specifici accordi entro il 15 settembre di ogni anno, una volta avuta contezza del calendario scolastico;
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà metà dei complessivi periodi di Pt_3 vacanza con ciascun genitore, alternando di anno i genitori la prima (1-15) o la seconda metà (16-31) del mese di luglio e la prima (1-15) o la seconda metà (16-31) del mese di agosto. In particolare, le parti concordano e si danno atto, quanto alle prossime vacanze estive 2025, che trascorrerà la Pt_3 prima metà del mese di luglio, dall'1 al 15 luglio, e la prima metà del mese di agosto, dall'1 al 15 agosto, con la mamma, e la seconda metà del mese di luglio (16-31 luglio) e del mese di agosto (16- 31 agosto) con il papà. Nel 2026, i periodi sopra descritti saranno alternati, e dunque saranno di competenza del padre le prime metà del mese di luglio e agosto e della madre le seconde metà;
- il compleanno di , che coincide con il compleanno del padre, salvo diversi accordi Pt_3 genitoriali, sarà trascorso e da ritenersi di spettanza del genitore cui compete il relativo periodo di vacanza, dunque nel 2025 del padre e nel 2026 della madre e a seguire in via alternata. La consegna della minore all'altro genitore avverrà nella giornata del 1° agosto. I genitori si danno atto di avere tra loro definito, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 agosto 2026 le rispettive alternanze genitoriali, come da calendario che si allega sub doc. 4) e che, sottoscritto dalle parti, è da ritenersi parte integrante del presente accordo. Tale calendario ogni anno verrà consensualmente aggiornato dai genitori, entro il 30 aprile di ogni anno o in ogni caso non appena disponibile il calendario dell'anno scolastico successivo. In ogni caso, i genitori si impegnano:
- a comunicarsi preventivamente i recapiti di eventuali spostamenti e vacanze con la minore, prestandosi l'assenso rispetto a mete che comportino lunghe distanze o mete particolari,
- e a garantire quotidiani contatti telefonici con l'altro genitore;
- a consegnarsi reciprocamente i documenti validi ai fini dell'espatrio, ove necessario.
3) Dare atto che, a far data luglio 2025, il contributo paterno al mantenimento della figlia minore diverrà pari a € 900,00 mensili comprensivi dei costi della baby sitter, da versarsi in via Pt_3 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita.
4) Dare atto che il padre inoltre, a far data da luglio 2025, provvederà alla copertura delle spese extra della figlia minore nella misura del 60% quanto alle spese scolastiche e del 75% delle Pt_3 altre spese straordinarie, il tutto nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Milano, qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte;
); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5) Dare atto che con la sottoscrizione del presente accordo le parti daranno immediata esecuzione alle pattuizioni ivi previste e che con la sua esatta esecuzione, le parti dichiarano e riconoscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa.
6) Dare atto che i genitori si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio, dandosi atto che ogni espatrio della minore verrà condiviso e autorizzato dall'altro genitore. I genitori concordano che previa la condivisione di cui sopra di eventuali iniziative di viaggio/vacanza, il passaporto verrà consegnato senza indugio al genitore richiedente, il quale avrà cura di consegnare contestualmente all'altro il documento di identità valido per l'espatrio, di modo che ciascuno dei due abbia la custodia di un documento della figlia.
7) Spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 68 LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato