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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg 3457/18 promossa da:
Impresa individuale (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare e legale rappresentante p.t., sig. , rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Francesco D'Antonio giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-attrice- contro
(c.f. ) in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. domiciliato presso la Casa Comunale in Sant'Egidio del Monte
Albino (Sa) alla p.zza Martiri di Nassirya nr. 1,
-convenuto contumace-
oggetto: azione di indebito arricchimento
Conclusioni: come da note di trattazione ex art. 127 bis depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28 maggio 2018, l'impresa attrice conveniva in giudizio il in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante p.t., allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro
7540,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, vinte le spese pagina 1 di 5 di lite. Il Comune convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12 settembre 2019, il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa proseguiva quindi per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma cpc e con l'ammissione della prova testi come richiesta. Terminata la fase istruttoria, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, il giudizio all'udienza del 29 ottobre 2024 tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda è infondata e non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Per quanto riguarda l'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti dei Comuni, va innanzitutto, richiamata, la disciplina di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in cui è stato di fatto trasfuso il contenuto dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella legge n. 144 del 1989).
Tale norma prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
In particolare, il IV comma dell'articolo in questione dispone che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione ... tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".
La normativa in esame ha inciso in modo sensibile sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali e i loro funzionari e amministratori, nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti pagina 2 di 5 mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In tal modo, al precedente regime, in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio per effetto delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile contro la P. A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale, si
è sostituita per gli enti locali suddetti una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti, improntata a schemi privatistici, che fa salva la validità del contratto ma configura il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (cfr Cassazione civile, sez. I, 03/09/2010, n. 19037; Cass. civ., sez. I, 08 febbraio 2006, n. 2814; Cass. civ., sez. I, 01 febbraio 2005, n. 1985; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15162).
Da quanto sin qui esposto consegue altresì che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
Infatti, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (soggetti che subentrano ope legis nella posizione debitoria) (si vedano sul punto Cass. civ.,24860/2015; Cass, 21340/2014; Cass. 24478/2013;
Cass. 12889/2010). La Suprema Corte ha altresì precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non CP_1
fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dell'azione dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/2021). Nel caso che ci occupa, l'attore, non ha dimostrato di aver posto la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare pagina 3 di 5 l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione e, quindi, non è abilitato ad agire in via diretta nei confronti dell'ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura e dei servizi ricevuti. Occorre, altresì, specificare che, nel caso in cui l'ente locale acquisti beni o servizi senza contestuale assunzione di impegno di spesa,
l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge in capo all'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio mentre, per la restante parte grava su chi ha consentito la fornitura, escludendosi in ogni caso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. Ne deriva comunque, in entrambi i casi,
l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la fonte nell'acquisizione di beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidarietà richiesto dall'art. 20142 c.c. .( Cass. Civ. Sez.3 Ord. del 16 novembre 2020, nr. 25870) In definitiva, nel caso che ci occupa, non ricorrono i requisiti legittimanti la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. come proposta e quindi la domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio va reietta.
Ogni altra doglianza deve considerarsi assorbita.
Le spese del giudizio vengono compensate vista la mancata partecipazione del convenuto al giudizio nonché l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
PQM
Il g.o.p.,dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore 28 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg 3457/18 promossa da:
Impresa individuale (p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare e legale rappresentante p.t., sig. , rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Francesco D'Antonio giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-attrice- contro
(c.f. ) in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. domiciliato presso la Casa Comunale in Sant'Egidio del Monte
Albino (Sa) alla p.zza Martiri di Nassirya nr. 1,
-convenuto contumace-
oggetto: azione di indebito arricchimento
Conclusioni: come da note di trattazione ex art. 127 bis depositate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 28 maggio 2018, l'impresa attrice conveniva in giudizio il in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante p.t., allo scopo di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro
7540,00 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, vinte le spese pagina 1 di 5 di lite. Il Comune convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 12 settembre 2019, il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa proseguiva quindi per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma cpc e con l'ammissione della prova testi come richiesta. Terminata la fase istruttoria, dopo vari rinvii dovuti al carico di ruolo, il giudizio all'udienza del 29 ottobre 2024 tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda è infondata e non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Per quanto riguarda l'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti dei Comuni, va innanzitutto, richiamata, la disciplina di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (in cui è stato di fatto trasfuso il contenuto dell'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella legge n. 144 del 1989).
Tale norma prevede che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
In particolare, il IV comma dell'articolo in questione dispone che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione ... tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".
La normativa in esame ha inciso in modo sensibile sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali e i loro funzionari e amministratori, nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) ope legis nel rapporto organico tra detti soggetti e l'Amministrazione, e quindi escludendo la riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, ed al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti pagina 2 di 5 mediante la previsione che ad ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
In tal modo, al precedente regime, in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio per effetto delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile contro la P. A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre eventualmente a quella di responsabilità precontrattuale, si
è sostituita per gli enti locali suddetti una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti, improntata a schemi privatistici, che fa salva la validità del contratto ma configura il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge (cfr Cassazione civile, sez. I, 03/09/2010, n. 19037; Cass. civ., sez. I, 08 febbraio 2006, n. 2814; Cass. civ., sez. I, 01 febbraio 2005, n. 1985; Cass. civ., sez. II, 28 ottobre 2002, n. 15162).
Da quanto sin qui esposto consegue altresì che, limitatamente ai suddetti enti e alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non possa esperire nei confronti della p.a. nemmeno l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
Infatti, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 cod. civ.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, e, pertanto, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un comune con violazione delle disposizioni dell'art. 191, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (soggetti che subentrano ope legis nella posizione debitoria) (si vedano sul punto Cass. civ.,24860/2015; Cass, 21340/2014; Cass. 24478/2013;
Cass. 12889/2010). La Suprema Corte ha altresì precisato che, sia possibile l'azione del creditore verso il in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non CP_1
fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dell'azione dall'azione esercitata verso quest'ultimo (Cass. 5665/2021). Nel caso che ci occupa, l'attore, non ha dimostrato di aver posto la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare pagina 3 di 5 l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione e, quindi, non è abilitato ad agire in via diretta nei confronti dell'ente locale per reclamare un ingiustificato arricchimento della fornitura e dei servizi ricevuti. Occorre, altresì, specificare che, nel caso in cui l'ente locale acquisti beni o servizi senza contestuale assunzione di impegno di spesa,
l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge in capo all'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio mentre, per la restante parte grava su chi ha consentito la fornitura, escludendosi in ogni caso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A. Ne deriva comunque, in entrambi i casi,
l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la fonte nell'acquisizione di beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidarietà richiesto dall'art. 20142 c.c. .( Cass. Civ. Sez.3 Ord. del 16 novembre 2020, nr. 25870) In definitiva, nel caso che ci occupa, non ricorrono i requisiti legittimanti la proposizione dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. come proposta e quindi la domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio va reietta.
Ogni altra doglianza deve considerarsi assorbita.
Le spese del giudizio vengono compensate vista la mancata partecipazione del convenuto al giudizio nonché l'assenza di rilevanti questioni di diritto.
PQM
Il g.o.p.,dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Nocera Inferiore 28 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Genny De Cesare
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